Sentenza 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 26 aprile 2024
Decreto cautelare 14 maggio 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 12/02/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01165/2025REG.PROV.COLL.
N. 09217/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9217 del 2023, proposto da Prima s.r.l. in proprio e nella sua qualità di capogruppo mandataria della Costituenda Ati, EN 2000 s.r.l. in proprio e nella sua qualità di ,andante della Costituenda Ati, Atzwanger s.p.a in proprio e nella sua qualità di ,andante della costituenda Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante, Edoardo Gambaro, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Guccione in Roma, via Sardegna 50;
contro
Comune di Trezzo sull'Adda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Sansone, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Provincia di Brescia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Magda Poli, Raffaella Rizzardi, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Magda Poli in Registri, pec;
2A EN s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
nei confronti
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 02418/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trezzo sull'Adda, della Provincia di Brescia, e di 2A EN s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado Prima s.r.l. ha contestato legittimità della procedura di project finance a iniziativa privata, ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, per la riqualificazione e gestione, mediante concessione, del termovalorizzatore di rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché di rifiuti speciali non pericolosi del Comune Trezzo sull’Adda;
2. Il T.a.r., con sentenza n. 2418 del 2023, ha rigettato il ricorso.
3. Prima s.r.l. ha proposto appello reiterando, in chiave critica, le censure formulate con il ricorso di primo grado.
4. Nel giudizio di appello si sono costituite il Comune di Trezzo sull’Adda, la Provincia di Brescia e la controinteressata 2A EN s.p.a, chiedendo di dichiarare l’appello infondato. 2A EN ha proposto appello incidentale.
5. La Sezione, con ordinanza 26 aprile, n. 3814, al fine di decidere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio mediante la nomina di un collegio tecnico composto da esperti al quale ha demandato il compito di “ verificare se l’aumento del tasso di finanziamento (dal 3,2% al 7%) tra il PEF relativo alla proposta di finanza di progetto ed il PEF posto a base della gara possa lasciare invariato il costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital –WACC). Nel caso in cui, in risposta al predetto quesito, si dovesse verificare l’aumento del WACC, accertare ulteriormente se l’aumento, nei termini eventualmente accertati, renderebbe ugualmente sostenibile il PEF della finanza di progetto, tenendo conto di quanto risulta dalla lettera del 16 gennaio 2023 nel contesto della Conferenza di Servizi dal Dirigente dell’Area Amministrativa e Responsabile Finanziario del Comune ”.
6. In data 15 luglio 2024 è stato depositato l’elaborato peritale del collegio dei consulenti nominati.
7. In data 28 novembre 2024, la parte appellante ha formulato una richiesta di rinuncia al giudizio in esame.
7.1. In data 3 dicembre 2024 il Comune di Trezzo sull’Adda ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia al giudizio della parte appellante.
7.2. In data 3 dicembre 2024 anche 2A EN s.p.a ha dichiarato di volere rinunciare all’appello incidentale.
8. Osserva il Collegio che la rinuncia alla domanda non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio atteso che, nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, si può parlare di estinzione del processo, cui consegue una pronuncia meramente processuale, potendo essere la domanda riproposta nel caso in cui siano ancora aperti i termini per far valere in giudizio la pretesa sostanziale.
Diversamente, la rinuncia all'azione comporta, invece, una pronuncia con cui si prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e la conseguente inammissibilità di una futura riproposizione della domanda ( ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 04 maggio 2018 n. 2666; Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017 n. 3058).
9. Alla luce delle osservazioni suesposte, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto.
10. Sussistono i motivi, data anche la particolarità della questione, per compensare le spese anche del presente grado di giudizio. Per quanto attiene al compenso spettante al collegio dei consulenti, esso sarà liquidato con separato decreto e deve addebitarsi, tenuto conto di quanto rappresentato dalle stesse parti, esclusivamente in capo alle appellanti principale e incidentale nella misura del cinquanta per certo ciascuna.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti relativi alla liquidazione del compenso spettante al collegio dei consulenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO