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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 17.6.25, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 2781/2024
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
e dom.to ivi alla Via Belvedere n.33, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Sergio Turrà (C.F. – PEC C.F._2
e Daniela Vallifuoco (C.F. Email_1
– PEC presso i C.F._3 Email_2 quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24.
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale On. Controparte_1
legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla via S. Lucia n. Controparte_2
81, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Alba Di Lascio, C.F. P.IVA_1
, giusta procura generale ad lites, elettivamente domiciliata in C.F._4
Napoli alla via S. Lucia n. 81.
NONCHE' (C.F. n. Controparte_3
), con sede in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21 in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar del 2 2.0 3.23 repertorio n. 37875, raccolta n. 7313, dall'Avv. Maria Persona_1
Sofia Lizzi (C.F. - PEC : C.F._5
t) e con il medesimo domiciliato in Napoli, Email_3
CP_ presso la sede di Via A. De Gasperi, 55 - Napoli (Tel.: 081.7558400 - Fax: 081 .
19926338).
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo:
1. di essere stato dipendente nel ruolo della Giunta della dal Controparte_1
01/09/1986 al 01/11/2016;
2. di aver maturato una anzianità di servizio normativamente ed incontestabilmente riconosciuta, nel ruolo del personale dipendente della Parte_2
dalla decorrenza innanzi indicata;
[...]
3. che la retribuzione di ciascun dipendente di Regioni ed Enti Locali e, quindi, della prescindendo dalle modifiche inerenti al trattamento Controparte_1 economico tabellare di spettanza era (ed è, sia pure con diversi criteri e presupposti) incrementata di una somma “aggiuntiva”, conseguente “alla retribuzione individuale di anzianità”;
4. che, quanto innanzi, sino alla promulgazione del Dlgs. n.29 del 3/2/1993, per effetto del quale doveva attuarsi, in sede di sottoscrizione dei CCNL successivi, una elisione del meccanismo di progressione economica automatica riferita alla mera anzianità di servizio, introducendosi un diverso criterio determinativo degli incrementi retributivi individuali;
5. che, in virtù del CCNL del comparto Regione-Enti Locali, regolanti il periodo
1/1/1994-31/12/1995, si sarebbe dovuto procedere alla “sterilizzazione” dell'importo corrispondente agli aumenti periodici di anzianità, importo che avrebbe costituito, con riferimento a quanto maturato al 31/12/1992, la
“retribuzione individuale di anzianità”, anche indicata come R.I.A.; 6. che la incomprensibilmente, non aveva corrisposto la Controparte_1 suddetta retribuzione nella misura di spettanza;
7. che, quindi, non aveva percepito e, non percepiva, la giusta retribuzione in relazione alla anzianità di servizio;
8. che, pertanto, con ricorso depositato il 07/12/2020, chiedeva che il Tribunale di
Napoli condannasse la al pagamento della somma di € Controparte_1
15.316,99 per le causali di cui innanzi;
9. che, con sentenza n°6083/21 del 02/11/2021, la domanda era stata accolta e venivano liquidate le differenze paga dalla immissione in ruolo alla data del pensionamento;
10. che, nel luglio 2022, la datrice di lavoro dava esecuzione alla pronuncia suddetta corrispondendo € 15.316,99 per sorta ed € 4.893,08 per interessi ed operando ritenute previdenziali per € 1.872,81;
11. che sulle somme riscosse non risultano versati i contributi previdenziali;
12. che in data 01/11/2016 era stato posto in quiescenza.
Indi il ricorrente chiedeva condannarsi la al risarcimento del danno Controparte_1 per € 6.403,62, alla restituzione della somma di € 1.872,81 indebitamente trattenuta e, in via subordinata, a costituire presso l' una rendita vitalizia ex art. 13, L.1338/1963. CP_3
Concludeva: -Condannare la al pagamento, in favore del ricorrente, Controparte_1 della somma di € 6.403,62 ed € 1.872,81 oltre interessi. -In via residuale condannare la
a costituire, in favore del ricorrente, presso l' una rendita Controparte_1 CP_3 vitalizia avente effetto dal giorno in cui il ricorrente ha maturato il diritto al trattamento pensionistico, pari alla quota di pensione che spetterebbe in relazione ai contributi omessi con condanna, comunque, al pagamento della somma di € 1.872,81 oltre accessori. -Condannare la convenuta al pagamento delle spese e compensi con rimborso
C.U., forfait 15%, CPA ed IVA, da attribuirsi ai difensori anticipatari.
Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva la deducendo Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda relativa al risarcimento del danno, nonché della domanda subordinata di costituzione della rendita vitalizia, avendo già provveduto al versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive derivate dalla sentenza n°6083/2021. Quanto alla richiesta di restituzione delle ritenute, affermava che l'amministrazione aveva correttamente trattenuto i corrispondenti importi, ricorrendo nel caso di specie la condizione di non imputabilità al datore di lavoro, che determina l'inapplicabilità dell'art. 23 della Legge 218/1952.
La resistente allegava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno della propria tesi, così concludendo: affinché l'On.le Giudice adito, reietta ogni contraria azione, pretesa o istanza, voglia : rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
A seguito di integrazione del contraddittorio, si costituiva l' , eccependo il difetto di CP_3 legittimazione passiva dell' per le pretese contributive ed il Controparte_4 versamento degli oneri previdenziali. Concludeva: aderendo in parte alla CP_5 domanda di regolarizzazione contributiva svolta dal ricorrente (ove il Tribunale, accerti la fondatezza dei fatti dedotti in ricorso), che si condanni il datore di lavoro al pagamento in favore dell' della contribuzione che risulterà effettivamente CP_3 evasa/omessa in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, oltre sanzioni civili ed interessi ex lege nei limiti della prescrizione;
dichiararsi il difetto di CP_ legittimazione passiva dell' per i restanti profili attinenti la prestazione lavorativa e la regolarizzazione retributiva e contributiva. Vittoria di spese.
All'udienza del 17.6.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Il ricorso può essere solo parzialmente accolto.
La pretesa attorea si fonda sulla esistenza di precedente pronuncia di riconoscimento della giusta retribuzione per il periodo di causa – sentenza n. 6083/21 del Tribunale di
Napoli – per il periodo dal 01/09/1986 al 01/11/2016, nonché sull'asserito omesso CP_ versamento all' della contribuzione dovuta su tale somma.
Su detta premessa parte ricorrente chiedeva condannarsi la al Controparte_1 risarcimento del danno per € 6.403,62, alla restituzione della somma di € 1.872,81 indebitamente trattenuta e, in via subordinata, a costituire presso l' una rendita CP_3 vitalizia ex art. 13, L.1338/1963.
Preliminarmente, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive dovute.
Invero, a mente dell'art. 2116, comma 2, c.c., il danno da omissione contributiva: - è ipotizzabile solo in caso di sopraggiunta impossibilità del versamento dei contributi per intervenuta prescrizione degli stessi;
- si concretizza solo nel momento in cui, a causa della mancata o irregolare contribuzione, il lavoratore non percepisce una determinata prestazione previdenziale, o la riceve in misura inferiore a quanto gli sarebbe spettato qualora il datore di lavoro avesse versato all'ente previdenziale tutti i contributi dovuti.
Prima del verificarsi di tale danno, dunque, il lavoratore può agire in giudizio solo al fine di ottenere una condanna alla regolarizzazione contributiva o, in caso di prescrizione dei contributi, una condanna generica di risarcimento del danno, oppure il mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Nel presente giudizio, per i contributi per cui è causa non è maturata la prescrizione, come di fatto riconosciuto dallo stesso ricorrente nelle note scritte ex art.127ter c.p.c. depositate il 13.6.2025.
Pertanto, non essendo ipotizzabile alcun danno, va certamente rigettata la domanda risarcitoria, nonché la domanda “residuale” volta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia. Quanto, invece, alla richiesta di restituzione della somma di € 1.872,81. la domanda formulata va accolta.
Costituisce principio consolidato che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art.
19, legge 4 aprile 1952, n. 218 in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi”.
Per quanto innanzi la non aveva titolo per trattenere gli importi Controparte_1 relativi alla contribuzione posta a carico del lavoratore e, quindi, deve essere condannata al pagamento del suddetto importo.
In ordine alla domanda di condanna alla regolarizzazione contributiva, viene in rilievo che la stessa veniva avanzata per la prima volta dal ricorrente nelle “note scritte” del
13.6.25. Specificamente, alla luce dell'intervento del D.L. n. 202/2024 (conv. in
L.15/2025), che ha prorogato al 31/12/2025 la precedente scadenza del 31/12/2024 fissata per il pagamento dei contributi previdenziali omessi, la parte ricorrente chiedeva l'integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 420 c.p.c., così come segue: “Condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva provvedendo al Controparte_1 versamento dei contributi, rigorosamente rispettando il criterio di competenza in relazione alla imputazione cronologica delle somme liquidate in sentenza, assegnando il termine per l'adempimento, associandosi alla richiesta dell . CP_3
Si osserva che il ricorrente, in prima udienza, si riservava di modificare la domanda all'esito di indagine presso l' . All'udienza del 25.2.2025 dichiarava di aver CP_3 regolarmente integrato il contraddittorio con l' , verificando che non risultavano CP_3 versati i contributi dalla Regione, quindi si riportava al ricorso introduttivo.
In seguito, con note del 13.6.25, chiedeva l'integrazione della domanda, facendo genericamente riferimento a “gravi motivi” ex art. 420 c.p.c. e ad una legge sopravvenuta alla data di deposito del ricorso.
La domanda di regolarizzazione contributiva deve essere dichiarata inammissibile, in quanto domanda nuova, o comunque, anche a volerla qualificare quale mera modifica della domanda, in quanto non autorizzata, e potendo la stessa essere già formulata, anche
“in via gradata”, alla data del deposito del ricorso avvenuta il 5/2/2024, rientrando la domanda nel periodo della prima scadenza ovvero il 31/12/2024, senza che fosse necessario attendere l'intervento del D.L. n. 202/2024 (conv. in L.15/2025), che prorogava al 31/12/2025 la precedente scadenza del 31/12/2024 fissata per il pagamento dei contributi previdenziali omessi . Specificamente, alla luce dell'intervento del D.L. n.
202/2024 (conv. in L.15/2025), che ha prorogato al 31/12/2025 la precedente scadenza del 31/12/2024 fissata per il pagamento dei contributi previdenziali omessi
Ed invero, deve osservarsi che, alla data di deposito del ricorso, i crediti in esame non erano comunque prescritti, neanche alla luce del previgente art. 3 della legge 335 del
1995.
Per quanto esposto, il ricorso deve essere solo parzialmente accolto, con condanna della al pagamento di € 1.872,81 oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda.
Atteso l' esito complessivo del giudizio le spese vanno compensate per ¾ tra il ricorrente e la e per residuo 1/3 pari ad euro 1300,00 vanno poste Controparte_1
a carico della e liquidate come da dispositivo con attribuzione . Controparte_1
Le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l' vanno interamente compensate CP_3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando: - accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l' effetto condanna la CP_1 al pagamento di € 1.872,81 oltre interessi legali dalla domanda;
[...]
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa per ¾ le spese del giudizio e condanna la al Controparte_1 pagamento del restante 1/3 liquidato in € 1300,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione.
- Compensa le spese di giudizio tra la parte ricorrente e l' CP_3
- Si comunichi
- Napoli, 17.6.25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca