Articolo 3 della Legge 4 agosto 1955, n. 691
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 settembre 1955
Art. 3.
Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso art. 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.
Entrata in vigore il 2 settembre 1955