Art. 3.
Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso art. 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.
Le somme affluite al Fondo ai sensi del precedente articolo sono depositate in conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato e sono anticipate agli Istituti di credito di cui al successivo art. 5, per la somministrazione dei mutui con l'osservanza delle norme da stabilirsi nelle convenzioni previste dallo stesso art. 5. I prelevamenti dal conto hanno luogo su ordinativi di pagamento emessi dal Commissariato per il turismo, vistati dalla competente Ragioneria centrale.