Articolo 104 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Articolo 103Articolo 105
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1 gennaio 2001
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12 agosto 2012
Art. 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide) 1. Al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, e' istituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB). ((71)) 2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale. ((71)) 3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle relative risorse finanziarie. ((71)) 4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , come sostituito dall'articolo 105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l'esercizio 2001, 25 miliardi per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per l'esercizio 2003. ((71)) 5. All'articolo 5, comma 3, quarto periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e successive modificazioni, le parole da: "fermi restando" fino a: "sono rideterminati" sono sostituite dalle seguenti: "sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche'".

------------- AGGIORNAMENTO (71)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati:
a) l' articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , a eccezione del comma 5; [...]".
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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