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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 4073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4073 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2474/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Biancamaria Celletti e Francesco Parte_1
Vannicelli, presso i quali elettivamente domicilia, in Roma, via Varrone n. 9
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nelle persone dei rispettivi dirigenti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, via Diaz
n.11.
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Parte_1
GPS di Napoli nell'anno scolastico 2021/2022, per la classe di concorso ADSS, ha proposto tempestivo appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1966 del 2024, che pur riconoscendole il diritto al conferimento dell'incarico di supplenza annuale dal 21 settembre 2021 al 30 giugno 2022, con conseguente attribuzione del punteggio
1 parametrato all'incarico di supplenza per il periodo suddetto, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Censurava detta parte della pronuncia, basata su una presunta carenza allegatoria, in quanto secondo il Tribunale non si rinveniva alcun conteggio esplicativo atto a giustificare la somma richiesta di euro
15.600,00.
Deduceva che, in realtà, era sufficiente consultare il CCNL applicabile per rilevare che la sua retribuzione, ove le fosse stato affidato l'incarico annuale a orario pieno (18 ore) dal 1° settembre al
31 agosto, sarebbe stata pari a euro 15.600,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza, con conseguente integrale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, comprensiva della condanna al risarcimento del danno, nei termini esposti.
Si costituiva l'Amministrazione indicata in epigrafe, resistendo all'appello.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto, con statuizione non impugnata e quindi coperta dal giudicato, che avrebbe avuto diritto al conferimento dell'incarico di supplenza annuale dal 21 Parte_1 settembre 2021 al 30 giugno 2022, ma ciò nonostante le ha negato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, parametrato alle retribuzioni perse, solamente perché non vi erano conteggi esplicativi chiari che giustificassero tale importo.
In realtà, come condivisibilmente dedotto in appello, parte ricorrente aveva semplicemente estratto il dato, previsto per i docenti di prima nomina, dal CCNL applicato.
Al riguardo da un lato dobbiamo considerare che il Giudice, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego c.d. “privatizzato”, conosce il ccnl da applicare, per il principio iura novit curia (cfr. Cass.,
VI, 5.3.2019 n. 6394).
Dall'altro, la somma azionata in giudizio è frutto di un conteggio che, oltre ad apparire in sé corretto, non è stato oggetto di alcuna censura, sul piano contabile, dalla controparte.
Va rilevato, a tal ultimo riguardo, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3
c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo
2 grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende che la parte ha ben determinato l'ammontare delle retribuzioni, che costituisce il parametro incontestato, presupposto anche nella sentenza impugnata, cui ancorare il risarcimento del danno.
Tuttavia, l'importo complessivo di euro 15.600,00, come ribadito nell'atto di appello, è riferito a un periodo retributivo che va dal 1° settembre al 31 agosto, laddove il diritto all'incarico è stato riconosciuto dal 21 settembre al 30 giugno e il Tribunale, nella pronuncia gravata, ha specificato che in ogni caso il risarcimento andava parametrato sul periodo di servizio effettivo. Tale affermazione non è stata oggetto di censura in appello (ad esempio, su un eventuale diritto alle retribuzione anche nei mesi estivi, a fronte di un incarico che ha superato i 180 giorni), per cui l'importo da riconoscersi va proporzionalmente ridotto di 2 mesi e 20 giorni, così giungendo a euro 12.133,00.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'Amministrazione resistente va condannata a corrispondere a , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 12.133,00, oltre rivalutazione e interessi che possono farsi decorrere dal 1° luglio 2022 al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la (assolutamente prevalente) soccombenza dell'Amministrazione, liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri, reputati congrui, ricompresi nella tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m n. 147 del
2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la complessiva somma di euro 12.133,00, oltre rivalutazione e interessi dal 1° luglio 2022 al soddisfo;
condanna il appellato a corrispondere a le spese di lite del doppio grado, CP_1 Parte_1 che si liquidano, per compenso, in euro 2.700,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. DA Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 28 ottobre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2474/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Biancamaria Celletti e Francesco Parte_1
Vannicelli, presso i quali elettivamente domicilia, in Roma, via Varrone n. 9
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, nelle persone dei rispettivi dirigenti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in Napoli, via Diaz
n.11.
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Parte_1
GPS di Napoli nell'anno scolastico 2021/2022, per la classe di concorso ADSS, ha proposto tempestivo appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, n. 1966 del 2024, che pur riconoscendole il diritto al conferimento dell'incarico di supplenza annuale dal 21 settembre 2021 al 30 giugno 2022, con conseguente attribuzione del punteggio
1 parametrato all'incarico di supplenza per il periodo suddetto, dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Censurava detta parte della pronuncia, basata su una presunta carenza allegatoria, in quanto secondo il Tribunale non si rinveniva alcun conteggio esplicativo atto a giustificare la somma richiesta di euro
15.600,00.
Deduceva che, in realtà, era sufficiente consultare il CCNL applicabile per rilevare che la sua retribuzione, ove le fosse stato affidato l'incarico annuale a orario pieno (18 ore) dal 1° settembre al
31 agosto, sarebbe stata pari a euro 15.600,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza, con conseguente integrale accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado, comprensiva della condanna al risarcimento del danno, nei termini esposti.
Si costituiva l'Amministrazione indicata in epigrafe, resistendo all'appello.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è parzialmente fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto, con statuizione non impugnata e quindi coperta dal giudicato, che avrebbe avuto diritto al conferimento dell'incarico di supplenza annuale dal 21 Parte_1 settembre 2021 al 30 giugno 2022, ma ciò nonostante le ha negato il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, parametrato alle retribuzioni perse, solamente perché non vi erano conteggi esplicativi chiari che giustificassero tale importo.
In realtà, come condivisibilmente dedotto in appello, parte ricorrente aveva semplicemente estratto il dato, previsto per i docenti di prima nomina, dal CCNL applicato.
Al riguardo da un lato dobbiamo considerare che il Giudice, trattandosi di un rapporto di pubblico impiego c.d. “privatizzato”, conosce il ccnl da applicare, per il principio iura novit curia (cfr. Cass.,
VI, 5.3.2019 n. 6394).
Dall'altro, la somma azionata in giudizio è frutto di un conteggio che, oltre ad apparire in sé corretto, non è stato oggetto di alcuna censura, sul piano contabile, dalla controparte.
Va rilevato, a tal ultimo riguardo, che nel rito del lavoro il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3
c.p.c. e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato, per cui la mancata o generica contestazione in primo
2 grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr., ex plurimis,
Cass., Sez. Lav., 18.2.2011 n. 4051).
Ne discende che la parte ha ben determinato l'ammontare delle retribuzioni, che costituisce il parametro incontestato, presupposto anche nella sentenza impugnata, cui ancorare il risarcimento del danno.
Tuttavia, l'importo complessivo di euro 15.600,00, come ribadito nell'atto di appello, è riferito a un periodo retributivo che va dal 1° settembre al 31 agosto, laddove il diritto all'incarico è stato riconosciuto dal 21 settembre al 30 giugno e il Tribunale, nella pronuncia gravata, ha specificato che in ogni caso il risarcimento andava parametrato sul periodo di servizio effettivo. Tale affermazione non è stata oggetto di censura in appello (ad esempio, su un eventuale diritto alle retribuzione anche nei mesi estivi, a fronte di un incarico che ha superato i 180 giorni), per cui l'importo da riconoscersi va proporzionalmente ridotto di 2 mesi e 20 giorni, così giungendo a euro 12.133,00.
In conclusione, l'appello va parzialmente accolto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'Amministrazione resistente va condannata a corrispondere a , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la complessiva somma di euro 12.133,00, oltre rivalutazione e interessi che possono farsi decorrere dal 1° luglio 2022 al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la (assolutamente prevalente) soccombenza dell'Amministrazione, liquidandosi come indicato in dispositivo, alla luce dei parametri, reputati congrui, ricompresi nella tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornate dal d.m n. 147 del
2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'Amministrazione resistente a corrispondere a , a titolo di risarcimento del Parte_1 danno, la complessiva somma di euro 12.133,00, oltre rivalutazione e interessi dal 1° luglio 2022 al soddisfo;
condanna il appellato a corrispondere a le spese di lite del doppio grado, CP_1 Parte_1 che si liquidano, per compenso, in euro 2.700,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il grado presente, in entrambi i casi oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. DA Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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