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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2308 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 27 novembre
2024, vertente
TRA in proprio e n.q. di figlio ed erede legittimo di Parte_1 Persona_1
, con l'avv. TERESA ERMOCIDA;
[...]
ATTORE
E
– RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_1
L'ITALIA., con l'avv. ANDREA RIBOTTA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Persona_1 Controparte_1
nella qualità di assicuratore per la r.c.a. comprensiva di garanzia furto e incendio,
[...]
affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito il giorno 10 marzo 2022 a seguito del furto di alcune componenti del veicolo BMW di sua proprietà.
Ha assunto parte attrice che, a seguito di perizia assicurativa sul veicolo, la convenuta inviava all'attore l'assegno n. 5608737561 dell'importo di € 7.901,00, che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
1 Si è costituita , opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del decesso della parte attrice il 7 agosto 2023, il processo Persona_1
proseguiva con la costituzione come erede di nella qualità di figlio dell'attrice. Parte_1
Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Posto che il fatto storico alla base della domanda risarcitoria di parte attrice – il furto parziale di alcune componenti del veicolo BMW – non è contestato dalle parti, occorre soffermarsi sull'inquadramento giuridico della fattispecie.
Nel caso di obbligazioni contrattuali, il contratto ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. e pertanto, la liquidazione dell'indennizzo assicurativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, deve essere eseguita con le modalità convenute nelle condizioni generali del contratto.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 13.7.2 della polizza, il quale prevede che “se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il degrado d'uso, quando applicabile”. Il degrado d'uso è definito dall'art. 13.4 come “il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo” e “si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100”.
Parte attrice contesta l'applicazione del degrado d'uso alle componenti oggetto del furto sulla base, da un lato, della mancata specificazione dei casi applicabili e, dall'altro, della non applicabilità alle componenti elettroniche. Tuttavia, ritiene questo Giudice – sulla base della comune esperienza, utilizzabile ai fini della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - che qualsiasi componente, anche elettronico o digitale, sia soggetto ad usura col passare del tempo e si degradi perdendo il suo valore a nuovo: basti pensare alla continua innovazione tecnologica e alla connesso fenomeno di obsolescenza dei dispositivi elettronici.
2. A questo punto, si può passare alla quantificazione del danno risarcibile in applicazione della polizza assicurativa sottoscritta da parte attrice.
Va premesso che sono pacifici fra le parti il valore a nuovo del veicolo pari ad € 42.900,00 e il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro corrispondente ad € 16.700,00. Inoltre, il costo delle riparazioni comprensivo di manodopera e IVA risulta, nella sostanza, simile sia nella fattura di riparazioni allegata da parte attrice (€ 18.445,31) sia nella perizia assicurativa depositata
2 da parte convenuta (€ 18.168,62) risultando possibile fare una stima in via equitativa di € 18.306,97 come danno emergente subito da parte attrice.
Partendo dalla proporzione indicata nell'art. 13.4 della polizza, quindi, si ottiene un degrado d'uso pari al 39%, moltiplicando il valore commerciale del veicolo per 100 e sottraendo tale prodotto per il prezzo di listino a nuovo dello stesso (16.700:42.000=X:100, X=39%). Pertanto, considerando che il danno parziale è pari al costo delle riparazioni meno il degrado d'uso (art. 13.4 polizza), si giunge all'importo di € 11.169,66 (18.306,97- 39% di 18.306,97).
Infine, a tale importo va sottratto il 10% come previsto dalla garanzia furto, cioè la quota di danno che rimane a carico dell'assicurato, risultando come indennizzo liquidabile la somma di € 10.052,76
(11.169,66-10%).
3. A fini della quantificazione del danno patrimoniale risarcibile va riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'acconto ricevuto da , applicando il Controparte_1
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre, pertanto, rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 7.901,00, in data 11.05.2022, che si eleva ad € 8.635,79), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di €
1.416,97 (€ 10.052,76–€ 8.635,79) in favore di Parte_1
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese processuali vanno compensate per la metà in ragione della disparità fra petitum e importo della condanna;
per la rimanente metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi della tabella 2 allegata al D.M. n. 55/2014, tenendo conto dell'importo dell'effettiva condanna.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna a pagare a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
indennizzo assicurativo, liquidato ai valori attuali, la somma complessiva di € 1.416,97 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) compensa le spese di liti per la metà e condanna a pagare a Controparte_2
favore di la rimanente metà delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per Parte_1 compensi ed € 143,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, addì 11 marzo 2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2308 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 27 novembre
2024, vertente
TRA in proprio e n.q. di figlio ed erede legittimo di Parte_1 Persona_1
, con l'avv. TERESA ERMOCIDA;
[...]
ATTORE
E
– RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_1
L'ITALIA., con l'avv. ANDREA RIBOTTA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Persona_1 Controparte_1
nella qualità di assicuratore per la r.c.a. comprensiva di garanzia furto e incendio,
[...]
affinché fosse condannata al risarcimento del danno subito il giorno 10 marzo 2022 a seguito del furto di alcune componenti del veicolo BMW di sua proprietà.
Ha assunto parte attrice che, a seguito di perizia assicurativa sul veicolo, la convenuta inviava all'attore l'assegno n. 5608737561 dell'importo di € 7.901,00, che veniva trattenuto a titolo di acconto sul maggiore avere.
1 Si è costituita , opponendosi nel merito alla domanda, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto giacché infondata e non provata.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, comma 6, c.p.c.
A seguito del decesso della parte attrice il 7 agosto 2023, il processo Persona_1
proseguiva con la costituzione come erede di nella qualità di figlio dell'attrice. Parte_1
Quindi la causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Posto che il fatto storico alla base della domanda risarcitoria di parte attrice – il furto parziale di alcune componenti del veicolo BMW – non è contestato dalle parti, occorre soffermarsi sull'inquadramento giuridico della fattispecie.
Nel caso di obbligazioni contrattuali, il contratto ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. e pertanto, la liquidazione dell'indennizzo assicurativo, oggetto di contestazione nel presente giudizio, deve essere eseguita con le modalità convenute nelle condizioni generali del contratto.
Nel caso di specie, trova applicazione l'art. 13.7.2 della polizza, il quale prevede che “se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il degrado d'uso, quando applicabile”. Il degrado d'uso è definito dall'art. 13.4 come “il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo” e “si calcola come il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100”.
Parte attrice contesta l'applicazione del degrado d'uso alle componenti oggetto del furto sulla base, da un lato, della mancata specificazione dei casi applicabili e, dall'altro, della non applicabilità alle componenti elettroniche. Tuttavia, ritiene questo Giudice – sulla base della comune esperienza, utilizzabile ai fini della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - che qualsiasi componente, anche elettronico o digitale, sia soggetto ad usura col passare del tempo e si degradi perdendo il suo valore a nuovo: basti pensare alla continua innovazione tecnologica e alla connesso fenomeno di obsolescenza dei dispositivi elettronici.
2. A questo punto, si può passare alla quantificazione del danno risarcibile in applicazione della polizza assicurativa sottoscritta da parte attrice.
Va premesso che sono pacifici fra le parti il valore a nuovo del veicolo pari ad € 42.900,00 e il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro corrispondente ad € 16.700,00. Inoltre, il costo delle riparazioni comprensivo di manodopera e IVA risulta, nella sostanza, simile sia nella fattura di riparazioni allegata da parte attrice (€ 18.445,31) sia nella perizia assicurativa depositata
2 da parte convenuta (€ 18.168,62) risultando possibile fare una stima in via equitativa di € 18.306,97 come danno emergente subito da parte attrice.
Partendo dalla proporzione indicata nell'art. 13.4 della polizza, quindi, si ottiene un degrado d'uso pari al 39%, moltiplicando il valore commerciale del veicolo per 100 e sottraendo tale prodotto per il prezzo di listino a nuovo dello stesso (16.700:42.000=X:100, X=39%). Pertanto, considerando che il danno parziale è pari al costo delle riparazioni meno il degrado d'uso (art. 13.4 polizza), si giunge all'importo di € 11.169,66 (18.306,97- 39% di 18.306,97).
Infine, a tale importo va sottratto il 10% come previsto dalla garanzia furto, cioè la quota di danno che rimane a carico dell'assicurato, risultando come indennizzo liquidabile la somma di € 10.052,76
(11.169,66-10%).
3. A fini della quantificazione del danno patrimoniale risarcibile va riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'acconto ricevuto da , applicando il Controparte_1
consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre, pertanto, rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 7.901,00, in data 11.05.2022, che si eleva ad € 8.635,79), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di €
1.416,97 (€ 10.052,76–€ 8.635,79) in favore di Parte_1
Poiché l'entità risarcitoria, una volta liquidata, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese processuali vanno compensate per la metà in ragione della disparità fra petitum e importo della condanna;
per la rimanente metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi della tabella 2 allegata al D.M. n. 55/2014, tenendo conto dell'importo dell'effettiva condanna.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna a pagare a favore di a titolo di Controparte_1 Parte_1
indennizzo assicurativo, liquidato ai valori attuali, la somma complessiva di € 1.416,97 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
b) compensa le spese di liti per la metà e condanna a pagare a Controparte_2
favore di la rimanente metà delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per Parte_1 compensi ed € 143,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, addì 11 marzo 2025
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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