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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Concetta Serino - Presidente dott. Luca Venditto - Giudice rel. dott.ssa Giulia Paolini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2183 R.G. cont. 2025
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Fondi alla via Onorato Gaetani I n. 10 e rappresentato e difeso, come avvocato, da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RECLAMANTE
E
- C.F. CP_1 C.F._2
RECLAMATA non costituita
avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 312/2024 R.G. Es..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 27/5/2025, ha proposto reclamo ai Parte_1 sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza del 19/5/2025, comunicata il successivo 20/5/2025, con cui il giudice dell'esecuzione della procedura n. 312/2024
R.G. Es. ha dichiarato estinto il processo esecutivo con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare sul presupposto che il creditore precedente avesse depositato copia del precetto e dell'atto di pignoramento priva dell'attestazione di conformità.
Ha dedotto il reclamante che il giudice dell'esecuzione aveva sollevato d'ufficio l'inefficacia del pignoramento in regione del predetto vizio, instaurando sul punto il contraddittorio e che, con osservazioni del 15/5/2025, esso reclamante, quale creditore procedente, ha provveduto a depositare attestazione di conformità del precetto, del titolo, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, deducendo la mera irregolarità del vizio e la intervenuta sanatoria dello stesso.
Il g.e., nel dichiarare l'estinzione della procedura, ha rilevato … che unitamente alla nota di iscrizione al ruolo il creditore procedente ha depositato copia del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, privi dell'attestazione di conformità
e ha considerato che, contrariamente a quanto dedotto dal creditore, il deposito di documenti in copia non conforme non rappresenta una mera irregolarità sanabile non inficiante la regolarità del deposito, bensì una fattispecie di inosservanza di termine perentorio che conduce all'inefficacia del pignoramento, rilevabile d'ufficio.
Il reclamante, richiamando sul punto la posizione di talune pronunce della giurisprudenza di merito, ha rilevato: che la mancanza dell'attestazione di conformità costituirebbe un “vizio meramente formale” del relativo atto, insuscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti del debitore quando quest'ultimo non contesti l'autenticità della copia;
che, nel caso di specie, nessun dubbio sarebbe stato sollevato dall'esecutata in ordine alla conformità delle copie rispetto ai rispettivi originali di titolo, precetto;
che, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005 (cd. CAD), le copie per immagine su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico, estratte con l'osservanza delle regole tecniche di cui all' art. 71 CAD, equivalgono agli originali e la loro conformità non è stata espressamente disconosciuta.
Lo stesso reclamante ha rilevato nell'atto di impugnazione come il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26/11/2024, avesse proposto rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione e come la Prima Presidente, ritenuto ammissibile il rinvio, ha assegnato la questione di diritto alla terza sezione civile.
Il ricorrente ha chiesto dunque la revoca dell'ordinanza e la rimessione degli atti al g.e. per la prosecuzione delle operazioni espropriative.
Con decreto del 4/6/2025, di seguito alla sua designazione il giudice assegnatario ha fissato udienza per l'instaurazione del contraddittorio.
Con ordinanza del 4/7/2025 il giudice designato ha differito la trattazione dopo aver dichiarato la contumacia della resistente e rilevato che, come opportunamente segnalato dal reclamante, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 363-bis c.p.c. in relazione al sollevato rinvio pregiudiziale concernente questioni decisive per la risoluzione del presente procedimento; nonché aver evidenziato che in relazione all'orientamento del tribunale sulla questione sarebbe stato opportuno, appunto, differire l'udienza in vista del pronunciamento della Corte, che potrebbe esprimersi in senso favorevole alla posizione patrocinata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza del 8/11/2025, il giudice designato si è riservato di riferire al collegio.
2. Il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c., è ammissibile per essere stato proposto nel termine di venti giorni previsti dalla predetta norma.
La fattispecie dell'inefficacia di cui all'art. 557 c.p.c. che qui viene in rilievo, nella versione applicabile al caso di specie post riforma del 2014 (art. 18, comma 1, lett.
c), del decreto-legge 12/9/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162), è inquadrabile pacificamente nelle ipotesi di estinzione tipiche dell'art. 630 c.p.c., che prevede il rimedio qui esperito nelle forme dell'art. 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c..
3. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito proprio in ragione della decisione assunta dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c..
Decisione assunta con sentenza 27 ottobre 2025, n. 28513, per la quale
l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme;
il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria
l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.
La Corte ha rilevato a sostegno della decisione che:
a) il dato normativo è chiarissimo (la legge impone di depositare copie attestate conformi agli originali degli atti in questione, in un termine perentorio), quindi non pare sussistere alcuna difficoltà interpretativa, per un avvocato, nel comprenderne il senso;
b) l'attività richiesta è di estrema semplicità, anche pratica, perché consiste in una attestazione che deve effettuare lo stesso difensore, in relazione ad atti già certamente e necessariamente in suo possesso, senza che gli sia richiesto l'accesso ad uffici o il reperimento di documenti che non siano (o debbano essere) già nella sua disponibilità, né alcuna altra difficilmente esigibile attività professionale.
La Corte ha rilevato, quanto agli argomenti di carattere sistematico:
a) che gli artt. 543 e 557 c.p.c. richiedono espressamente il deposito, in un termine perentorio, delle copie attestate conformi agli originali, di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento;
b) che si tratta di una previsione normativa non certo tale da determinare eccessivi ostacoli all'accesso alla tutela giurisdizionale, anche per la semplicità dell'attività richiesta e per la chiarezza delle norme che la richiedono, non suscettibili di interpretazioni incerte;
c) che, anzi, sarebbe del tutto contrario al sistema consentire lol svolgimento del processo esecutivo – con gli effetti, le spese ed il dispendio di attività processuali e pubbliche che lo stesso comporta – senza avere la certezza documentale che vi siano i presupposti necessari per il suo avvio.
Conclusivamente, la Corte ha argomentato: Gli argomenti a favore della soluzione 'della mera irregolarità sanabile', in particolare quelli letterali e desumibili dal sistema generale dell'atto digitale, (oltre a essere di per sé molto deboli) sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale (ma non sostanziale) degli artt. 543 e 557 c.p.c., che non pare poter giustificare più dubbi sul collegamento dell'inefficacia del pignoramento al mancato deposito di 'copie attestate conformi agli originali' degli atti necessari, con disposizione certamente valida per tutti gli atti processuali in questione, che esclude l'utilizzabilità delle disposizioni generali sugli atti digitali e le loro copie.
La previsione degli artt. 543 e 557 c.p.c., nella loro formulazione letterale attuale (che, come già visto, deve ritenersi di significato sostanziale del tutto coincidente con la precedente formulazione), risulta chiara ed esplicita nel ricollegare
l'inefficacia del pignoramento (e l'estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle 'copie attestate conformi agli originali' di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore.
4. Ritenuto pertanto che, sulla base delle esposte argomentazioni, l'ordinanza in questa sede reclamata va integralmente confermata, risultando la stessa pienamente conforme ai principi di diritto assunti dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale;
ritenuto, conseguentemente, che il reclamo deve essere rigettato;
ritenuto che
nulla va deciso sulle spese di lite attesa a contumacia dela parte reclamata;
ritenuto altresì che, in ragione del rigetto del reclamo, debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Si comunichi. Latina, 12/12/2025
Il giudice est.
Dott. Luca Venditto
Il presidente
Dott.ssa Concetta Serino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
dott.ssa Concetta Serino - Presidente dott. Luca Venditto - Giudice rel. dott.ssa Giulia Paolini - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2183 R.G. cont. 2025
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Fondi alla via Onorato Gaetani I n. 10 e rappresentato e difeso, come avvocato, da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
RECLAMANTE
E
- C.F. CP_1 C.F._2
RECLAMATA non costituita
avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso provvedimento di estinzione della procedura esecutiva n. 312/2024 R.G. Es..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 27/5/2025, ha proposto reclamo ai Parte_1 sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza del 19/5/2025, comunicata il successivo 20/5/2025, con cui il giudice dell'esecuzione della procedura n. 312/2024
R.G. Es. ha dichiarato estinto il processo esecutivo con ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare sul presupposto che il creditore precedente avesse depositato copia del precetto e dell'atto di pignoramento priva dell'attestazione di conformità.
Ha dedotto il reclamante che il giudice dell'esecuzione aveva sollevato d'ufficio l'inefficacia del pignoramento in regione del predetto vizio, instaurando sul punto il contraddittorio e che, con osservazioni del 15/5/2025, esso reclamante, quale creditore procedente, ha provveduto a depositare attestazione di conformità del precetto, del titolo, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione, deducendo la mera irregolarità del vizio e la intervenuta sanatoria dello stesso.
Il g.e., nel dichiarare l'estinzione della procedura, ha rilevato … che unitamente alla nota di iscrizione al ruolo il creditore procedente ha depositato copia del titolo esecutivo, del precetto e dell'atto di pignoramento, privi dell'attestazione di conformità
e ha considerato che, contrariamente a quanto dedotto dal creditore, il deposito di documenti in copia non conforme non rappresenta una mera irregolarità sanabile non inficiante la regolarità del deposito, bensì una fattispecie di inosservanza di termine perentorio che conduce all'inefficacia del pignoramento, rilevabile d'ufficio.
Il reclamante, richiamando sul punto la posizione di talune pronunce della giurisprudenza di merito, ha rilevato: che la mancanza dell'attestazione di conformità costituirebbe un “vizio meramente formale” del relativo atto, insuscettibile di arrecare pregiudizio ai diritti del debitore quando quest'ultimo non contesti l'autenticità della copia;
che, nel caso di specie, nessun dubbio sarebbe stato sollevato dall'esecutata in ordine alla conformità delle copie rispetto ai rispettivi originali di titolo, precetto;
che, ai sensi del comma 3 dell'art. 22 d.lgs. n. 82/2005 (cd. CAD), le copie per immagine su supporto informatico di documenti formati in origine su supporto analogico, estratte con l'osservanza delle regole tecniche di cui all' art. 71 CAD, equivalgono agli originali e la loro conformità non è stata espressamente disconosciuta.
Lo stesso reclamante ha rilevato nell'atto di impugnazione come il Tribunale di Milano, con ordinanza del 26/11/2024, avesse proposto rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. alla Suprema Corte di Cassazione e come la Prima Presidente, ritenuto ammissibile il rinvio, ha assegnato la questione di diritto alla terza sezione civile.
Il ricorrente ha chiesto dunque la revoca dell'ordinanza e la rimessione degli atti al g.e. per la prosecuzione delle operazioni espropriative.
Con decreto del 4/6/2025, di seguito alla sua designazione il giudice assegnatario ha fissato udienza per l'instaurazione del contraddittorio.
Con ordinanza del 4/7/2025 il giudice designato ha differito la trattazione dopo aver dichiarato la contumacia della resistente e rilevato che, come opportunamente segnalato dal reclamante, la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 363-bis c.p.c. in relazione al sollevato rinvio pregiudiziale concernente questioni decisive per la risoluzione del presente procedimento; nonché aver evidenziato che in relazione all'orientamento del tribunale sulla questione sarebbe stato opportuno, appunto, differire l'udienza in vista del pronunciamento della Corte, che potrebbe esprimersi in senso favorevole alla posizione patrocinata dal ricorrente.
Con successiva ordinanza del 8/11/2025, il giudice designato si è riservato di riferire al collegio.
2. Il reclamo proposto ai sensi dell'art. 630, terzo comma, c.p.c., è ammissibile per essere stato proposto nel termine di venti giorni previsti dalla predetta norma.
La fattispecie dell'inefficacia di cui all'art. 557 c.p.c. che qui viene in rilievo, nella versione applicabile al caso di specie post riforma del 2014 (art. 18, comma 1, lett.
c), del decreto-legge 12/9/2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge
10/11/2014, n. 162), è inquadrabile pacificamente nelle ipotesi di estinzione tipiche dell'art. 630 c.p.c., che prevede il rimedio qui esperito nelle forme dell'art. 178, terzo, quarto e quinto comma, c.p.c..
3. Il reclamo è tuttavia infondato nel merito proprio in ragione della decisione assunta dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c..
Decisione assunta con sentenza 27 ottobre 2025, n. 28513, per la quale
l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme;
il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria
l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.
La Corte ha rilevato a sostegno della decisione che:
a) il dato normativo è chiarissimo (la legge impone di depositare copie attestate conformi agli originali degli atti in questione, in un termine perentorio), quindi non pare sussistere alcuna difficoltà interpretativa, per un avvocato, nel comprenderne il senso;
b) l'attività richiesta è di estrema semplicità, anche pratica, perché consiste in una attestazione che deve effettuare lo stesso difensore, in relazione ad atti già certamente e necessariamente in suo possesso, senza che gli sia richiesto l'accesso ad uffici o il reperimento di documenti che non siano (o debbano essere) già nella sua disponibilità, né alcuna altra difficilmente esigibile attività professionale.
La Corte ha rilevato, quanto agli argomenti di carattere sistematico:
a) che gli artt. 543 e 557 c.p.c. richiedono espressamente il deposito, in un termine perentorio, delle copie attestate conformi agli originali, di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento;
b) che si tratta di una previsione normativa non certo tale da determinare eccessivi ostacoli all'accesso alla tutela giurisdizionale, anche per la semplicità dell'attività richiesta e per la chiarezza delle norme che la richiedono, non suscettibili di interpretazioni incerte;
c) che, anzi, sarebbe del tutto contrario al sistema consentire lol svolgimento del processo esecutivo – con gli effetti, le spese ed il dispendio di attività processuali e pubbliche che lo stesso comporta – senza avere la certezza documentale che vi siano i presupposti necessari per il suo avvio.
Conclusivamente, la Corte ha argomentato: Gli argomenti a favore della soluzione 'della mera irregolarità sanabile', in particolare quelli letterali e desumibili dal sistema generale dell'atto digitale, (oltre a essere di per sé molto deboli) sono di fatto superati dalla modifica della formulazione letterale (ma non sostanziale) degli artt. 543 e 557 c.p.c., che non pare poter giustificare più dubbi sul collegamento dell'inefficacia del pignoramento al mancato deposito di 'copie attestate conformi agli originali' degli atti necessari, con disposizione certamente valida per tutti gli atti processuali in questione, che esclude l'utilizzabilità delle disposizioni generali sugli atti digitali e le loro copie.
La previsione degli artt. 543 e 557 c.p.c., nella loro formulazione letterale attuale (che, come già visto, deve ritenersi di significato sostanziale del tutto coincidente con la precedente formulazione), risulta chiara ed esplicita nel ricollegare
l'inefficacia del pignoramento (e l'estinzione del processo) al mancato deposito, in modalità telematica, delle 'copie attestate conformi agli originali' di titolo esecutivo, atto di precetto e atto di pignoramento, cioè di copie dichiarate conformi agli originali, con attestazione in tal senso del difensore.
4. Ritenuto pertanto che, sulla base delle esposte argomentazioni, l'ordinanza in questa sede reclamata va integralmente confermata, risultando la stessa pienamente conforme ai principi di diritto assunti dalla Suprema Corte in sede di rinvio pregiudiziale;
ritenuto, conseguentemente, che il reclamo deve essere rigettato;
ritenuto che
nulla va deciso sulle spese di lite attesa a contumacia dela parte reclamata;
ritenuto altresì che, in ragione del rigetto del reclamo, debba darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del reclamante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Si comunichi. Latina, 12/12/2025
Il giudice est.
Dott. Luca Venditto
Il presidente
Dott.ssa Concetta Serino