Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7525/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. , Controparte_1
e
, C.F. nato a [...], il [...], Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Andrea Brunelli;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 20.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti indicati in epigrafe, con l'atto introduttivo del presente giudizio, hanno congiuntamente richiesto che venissero recepiti gli accordi fra loro raggiunti in ordine al regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione sentimentale fra loro Persona_1
1
rilevato che con successive note scritte i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la minore, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Per_1
prevalente presso la residenza materna;
2) Poiché il lavoro del IG. è organizzato su turni continui che Controparte_2
comprendono anche il fine settimana e le festività con rotazione su base mensile soggetti a mutamenti durante il mese stesso, stabilire a priori le modalità con cui articolare i tempi di permanenza della figlia presso il padre risulta difficoltoso.
Al riguardo i genitori, che reciprocamente si impegnano alla massima collaborazione, stabiliscono che il IG. potrà tenere la figlia un giorno della Controparte_2 Per_1
settimana da definire volta per volta in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e della figlia.
Restano escluse eventuali situazioni di urgenza per le quali i genitori si impegnano reciprocamente ad accudire la figlia in caso di assenza dell'altro.
2 Nel caso in cui i turni del IG. gli permettano di organizzarsi per Controparte_2
vedere la figlia per più giorni, verrà comunicato alla IG.ra con congruo Per_1 Pt_1
anticipo, in modo tale che le parti possano definire al meglio le modalità.
Inoltre il padre potrà tenere con sé la minore per due fine settimana (sabato – domenica) al mese compatibilmente con le proprie esigenze lavorative.
3) Il IG. potrà, inoltre, tenere la figlia con sé per un periodo di almeno Controparte_2
quindici giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi con congruo anticipo con la madre.
Ciascun genitore si impegnerà a comunicare il luogo di villeggiatura con il nominativo del posto ove il minore soggiornerà, garantendo all'altro il contatto telefonico con la figlia. Eventuali trasferte al di fuori del territorio italiano dovranno essere comunicate ed approvate con congruo anticipo da ciascun genitore. I coniugi si rilasciano sin da ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio della figlia con la precisazione che eventuali viaggi all'estero della stessa dovranno essere Per_1
comunicati ed approvati con congruo anticipo da ciascun genitore.
Le maggiori festività (Natale, Capodanno, Pasqua etc) verranno trascorse, alternativamente, con il padre e la madre che si accorderanno secondo le esigenze lavorative di ciascuno.
4) Il IG. si impegna a versare il trenta di ogni mese la somma di € Controparte_2
200,00 (duecento/00) rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 30% delle spese straordinarie, facendo le parti espresso riferimento per l'individuazione di dette spese al documento di orientamento uniforme emesso dalla Quarta Sezione Civile del Tribunale di Genova. Il IG. verserà, CP_2
altresì, il 100% dell'assegno unico alla IG.ra . Pt_1
5) Le parti si impegnano a provvedere a tutte le esigenze connesse alla cura della figlia ed a mantenere nell'interesse degli stessi comportamenti improntati al reciproco rispetto e alla condivisione.
6) Le parti, infine, si impegnano a comunicarsi tutto ciò che riguarda la figlia . Per_1
7) Spese di lite integralmente compensate”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
3 Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 14.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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