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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 121/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), n. q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
deceduto in Capaccio Paestum il 29.4.2024, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv.to Antonio Di Genio giusta mandato allegato alla comparsa di intervento del 13.5.2024 ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_2
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 31/01/2023 originario Persona_1 ricorrente in fase di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (n. 24/2022 R.G.), dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata in detta fase, chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare ed accertare che lo stato patologico di è tale da integrare i Persona_1
presupposti di cui alla L. 18/80 e 508/88 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e, per
l'effetto, accogliere il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dallo stesso proposto con domanda del 11.01.2022”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
A seguito del decesso dell'originaria parte ricorrente (avvenuta il 29/04/2024), si costituiva il figlio , sicché, disposto il rinnovo della CTU (dott. Parte_1
) sulla scorta delle sole risultanze documentali, all'odierna Persona_3
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
24/07/2025, che parte originaria ricorrente era affetta dalle seguenti patologie:
“Vasculopatia cerebrale ipossica cronica ed episodi di TIA con epilessia tardiva
e demenza mista con severo declino cognitivo. Sindrome da allettamento cronico con piaghe da decubito. Incontinenza sfinterica urinaria. Diabete mellito tipo II con complicanze micro e macro angiopatiche. Cardiopatia ischemica. Pregresso adenocarcinoma prostatico trattato con radioterapia ed ormonoterapia.
Spondilodiscoartrosi vertebrale con grave difficoltà alla deambulazione. Severa ipoacusia sensoriale bilaterale. Anemia acuta (trattata con emotrasfusioni) secondaria a gastroduodenite cronica emorragica. Broncopatia cronica ostruttiva. Dislipidemia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava in capo a Per_1 la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento di entrambi i
[...]
Pag. 2 di 4 benefici invocati in sede di ATP.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_3 quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento nonché della disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario di entrambi i benefici. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato ad Persona_1
AGROPOLI (SA) il 29/05/1936], si trovava, a far data del 27/01/2023 e sino al
24/04/2024 (data del decesso), nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché nelle condizioni di portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 2 della
Pag. 3 di 4 Legga 104/1992;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 121/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), n. q. di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
deceduto in Capaccio Paestum il 29.4.2024, rappresentato e difeso
[...]
dall'Avv.to Antonio Di Genio giusta mandato allegato alla comparsa di intervento del 13.5.2024 ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove, in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_2
Fiumicino, Repertorio n.37590 Raccolta n.7131 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 31/01/2023 originario Persona_1 ricorrente in fase di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (n. 24/2022 R.G.), dopo aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata in detta fase, chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare ed accertare che lo stato patologico di è tale da integrare i Persona_1
presupposti di cui alla L. 18/80 e 508/88 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, e, per
l'effetto, accogliere il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dallo stesso proposto con domanda del 11.01.2022”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
A seguito del decesso dell'originaria parte ricorrente (avvenuta il 29/04/2024), si costituiva il figlio , sicché, disposto il rinnovo della CTU (dott. Parte_1
) sulla scorta delle sole risultanze documentali, all'odierna Persona_3
udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
24/07/2025, che parte originaria ricorrente era affetta dalle seguenti patologie:
“Vasculopatia cerebrale ipossica cronica ed episodi di TIA con epilessia tardiva
e demenza mista con severo declino cognitivo. Sindrome da allettamento cronico con piaghe da decubito. Incontinenza sfinterica urinaria. Diabete mellito tipo II con complicanze micro e macro angiopatiche. Cardiopatia ischemica. Pregresso adenocarcinoma prostatico trattato con radioterapia ed ormonoterapia.
Spondilodiscoartrosi vertebrale con grave difficoltà alla deambulazione. Severa ipoacusia sensoriale bilaterale. Anemia acuta (trattata con emotrasfusioni) secondaria a gastroduodenite cronica emorragica. Broncopatia cronica ostruttiva. Dislipidemia”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determinava in capo a Per_1 la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento di entrambi i
[...]
Pag. 2 di 4 benefici invocati in sede di ATP.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in Per_3 quanto traggono origine da una ponderata e coerente valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento nonché della disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 L 104/92).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario di entrambi i benefici. D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite
(con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti la provvidenza richiesta.
Le spese relative alla CTU espletata in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) e vanno CP_1
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che [nato ad Persona_1
AGROPOLI (SA) il 29/05/1936], si trovava, a far data del 27/01/2023 e sino al
24/04/2024 (data del decesso), nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché nelle condizioni di portatore di disabilità in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 2 della
Pag. 3 di 4 Legga 104/1992;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_3
Vallo della Lucania, così deciso il 02/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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