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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 3993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3993 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9201 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ramacca, via Giacomo Santagati n. 111, in proprio e n.q. di socio accomandatario della società “
[...]
, con sede legale in Ramacca, Viale della Libertà n. 30, C.F./P.IVA Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 35, presso lo studio dell'Avv. Antonino P.IVA_1
Calì, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_2 CP_3 mandataria della Controparte_4 CP_5
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Raimund Bauer e Pierluigi Tomaselli, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 -
Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
03.10.2024, il ricorrente premetteva che in data 30.08.2024 riceveva la notifica dell'avviso di addebito n. 593
1 CP_ 2024 00022547 90 000, con il quale l richiedeva il pagamento della somma di € 8.822,27, dovuti a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti a percentuale per l'anno 2019, comprensivi di somme aggiuntive, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente premetteva di essere socio accomandatario della società “ Controparte_1
; che in data 25.07.2022, gli era stata notificata la comunicazione di irregolarità (ex art. 36-bis del D.P.R.
[...]
n. 600/73) n. 0109280920001, cod. atto n. 24257572016 per l'anno di imposta 2019 (Redditi PF 2020), con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva di versare (incluso sanzioni ed interessi) la somma di € 6.958,58 a titolo di contributi INPS eccedenti il minimale;
che in tale comunicazione di irregolarità, in seno al prospetto dei contributi previdenziali che risultavano dovuti e nel prospetto delle variazioni, si evidenziava un importo pari ad
€ 8.701,00 a titolo di “Contributi “eccedenti il minimale” a debito” non coincidenti con l'importo indicato nel modello Redditi PF 2020 (Quadro RR, Sezione RR2) oltre che non coincidente con gli utili effettivamente percepiti dalla società e ripartiti tra i soci;
che, per mezzo dello studio di consulenza fiscale all'uopo incaricato, in data 25.07.2022 con prot. n. 2022072506006, era stata richiesta assistenza tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate " al fine di derimere il contenzioso;
che a tale istanza è conseguito esito CP_6 negativo con la conferma delle irregolarità e il rimando alla sede dell' territorialmente competente;
che, CP_7 in data 26.09.2022, presentava, personalmente, richiesta di esercizio dell'autotutela per il riesame della comunicazione di irregolarità presso l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov.le di Catania – U.T. di Caltagirone, individuata con prot. n. 0219461. Precisava che il reddito di partecipazione nella società di persone percepito e dichiarato con il modello Redditi PF 2020, era stato ivi riportato nel quadro RH (Sezione RH1, colonna 4) con l'importo di € 25.902,00 a titolo di quota del 50% posseduta nella società de qua; che tale quota utile era CP_ stata dichiarata anche nel quadro RR, relativo ai contributi previdenziali, distinguendo il minimale di €
15.878,00 (Sezione RR2, colonna 10), il cui importo contributivo pari ad € 3.832,00 era stato versato nei termini di legge, e l'imponibile eccedente il minimale pari ad € 10.024,00 (Sezione RR2, colonna 23) per il quale erano stati versati € 2.415,00, in applicazione dell'aliquota contributiva del 24,09% prevista nell'anno di riferimento;
che, invece, il sistema di controllo dell'Agenza delle Entrate, aveva effettuato una duplicazione della partecipazione del socio (come se fosse socio unico al 100%) così influenzando negativamente il calcolo del quadro RR. Ciò posto, in data 29.09.2022, era stata presentata la dichiarazione integrativa per il modello
Redditi PF 2020 (2019) con la correzione della problematica suesposta e con la contestuale comunicazione dell'avvenuto adempimento effettuata da parte dello stesso consulente fiscale all'Ufficio Territoriale dell'A.d.E. in Caltagirone;
che nessun riscontro era stato registrato a seguito dei descritti adempimenti. CP_ Contestava la legittimità dell'operato dell' , richiamando l'erronea applicazione della normativa fiscale e l'erroneo calcolo della base imponibile.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale innanzi tutto eccepiva la carenza di legittimazione passiva della rilevava che il ricorrente risultava iscritto alla CP_5 gestione commercianti dal 01/2016 a tutt'oggi; che l'avviso di addebito n. 593 2024 00022547 90 000, notificato il 30/08/2024, riguarda la liquidazione automatica art. 36 Bis del D.P.R. 600/73 per l'anno 2019
(notificato il 19/07/2022) e che il reddito d'impresa indicato in situazione debitoria era quello pervenuto da
Agenzia delle Entrate, che lo aveva confermato con comunicazione p.e.c. del 15/01/2025.
Rilevava l'infondatezza della tesi di parte ricorrente che sosteneva che la contribuzione IVS sarebbe dovuta solo su una parte del reddito d'impresa e non invece sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, per come previsto dall'art. 3 bis del D.L. 19.09.1992 n.384, conv. con mod. nella Legge 14.11.1992 n. 438, secondo cui i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Precisava, ancora, a tal proposito che con riferimento ai soci accomandanti nelle sas ed ai soci di s.r.l., in presenza della predetta quota del reddito d'impresa, la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'art. 3bis della legge n. 438/1992 citata.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.05.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. e sostitutive dell'udienza del 07.11.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
La ricorrente ha eccepito in questa sede la non dovutezza delle somme reclamate con l'avviso di addebito emesso per l'anno 2019 a titolo di contributi oltre il minimale, poiché era stata erroneamente presa in considerazione la base di calcolo dei contributi, oltre il minimale, includendo la totalità dei redditi d'impresa, anziché solo su una parte del predetto reddito.
Al fine di determinare l'ammontare dei contributi dovuti da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS l'art.
3- bis, del D.L. n. 384/92 dispone che “l'ammontare del contributo annuo dovuto ... è rapportato alla totalità dei
3 redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”, per ciò stesso i motivi sottesi al ricorso devono ritenersi infondati.
D'altronde l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate non risulta impugnato dal ricorrente, se non in termini di riesame ed autotutela, che risultano rigettati;
pertanto, esso risulta essere ormai divenuto definitivo quanto alla determinazione della base imponibile del reddito oltre il minimale accertato da essa Agenzia.
Ne consegue che il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Infine, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della poiché i crediti sono relativi CP_5 all'anno 2019 e l'ultima operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 30.11.2005) ha interessato i crediti maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse trovano compensazione tra parte ricorrente e la S.C.C.I., tenuto conto delle modalità con le quali venivano poste in essere le cessioni dei crediti, in parte con atti normativi regolamentari ed in parte con atti contrattuali, non facilmente percepibili dall'esterno. CP_ Il ricorrente, invece, va condannato a rifondere le spese di giudizio nei confronti dell , secondo il principio della soccombenza, che trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.10.2024 da , in proprio e n.q., nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, ( , nonché quale mandataria della dell'
[...] CP_3 Controparte_4 CP_3 CP_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della in persona del legale rappresentante p.t., CP_5
e compensa le spese di lite tra le parti.
2. Rigetta l'opposizione.
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe indicato, che liquida Controparte_8 in complessivi € 2.236,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 07.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 07 Novembre 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9201 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ramacca, via Giacomo Santagati n. 111, in proprio e n.q. di socio accomandatario della società “
[...]
, con sede legale in Ramacca, Viale della Libertà n. 30, C.F./P.IVA Controparte_1
, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 35, presso lo studio dell'Avv. Antonino P.IVA_1
Calì, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
, , nonché quale Controparte_2 CP_3 mandataria della Controparte_4 CP_5
, ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio di Tivoli, n. 37521
[...] Persona_1 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso CP_2 dagli avv.ti Raimund Bauer e Pierluigi Tomaselli, per mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 -
Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_2
Resistente
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
03.10.2024, il ricorrente premetteva che in data 30.08.2024 riceveva la notifica dell'avviso di addebito n. 593
1 CP_ 2024 00022547 90 000, con il quale l richiedeva il pagamento della somma di € 8.822,27, dovuti a titolo di contributi IVS Gestione Commercianti a percentuale per l'anno 2019, comprensivi di somme aggiuntive, sanzioni, interessi e spese di notifica.
Il ricorrente premetteva di essere socio accomandatario della società “ Controparte_1
; che in data 25.07.2022, gli era stata notificata la comunicazione di irregolarità (ex art. 36-bis del D.P.R.
[...]
n. 600/73) n. 0109280920001, cod. atto n. 24257572016 per l'anno di imposta 2019 (Redditi PF 2020), con la quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva di versare (incluso sanzioni ed interessi) la somma di € 6.958,58 a titolo di contributi INPS eccedenti il minimale;
che in tale comunicazione di irregolarità, in seno al prospetto dei contributi previdenziali che risultavano dovuti e nel prospetto delle variazioni, si evidenziava un importo pari ad
€ 8.701,00 a titolo di “Contributi “eccedenti il minimale” a debito” non coincidenti con l'importo indicato nel modello Redditi PF 2020 (Quadro RR, Sezione RR2) oltre che non coincidente con gli utili effettivamente percepiti dalla società e ripartiti tra i soci;
che, per mezzo dello studio di consulenza fiscale all'uopo incaricato, in data 25.07.2022 con prot. n. 2022072506006, era stata richiesta assistenza tramite il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate " al fine di derimere il contenzioso;
che a tale istanza è conseguito esito CP_6 negativo con la conferma delle irregolarità e il rimando alla sede dell' territorialmente competente;
che, CP_7 in data 26.09.2022, presentava, personalmente, richiesta di esercizio dell'autotutela per il riesame della comunicazione di irregolarità presso l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov.le di Catania – U.T. di Caltagirone, individuata con prot. n. 0219461. Precisava che il reddito di partecipazione nella società di persone percepito e dichiarato con il modello Redditi PF 2020, era stato ivi riportato nel quadro RH (Sezione RH1, colonna 4) con l'importo di € 25.902,00 a titolo di quota del 50% posseduta nella società de qua; che tale quota utile era CP_ stata dichiarata anche nel quadro RR, relativo ai contributi previdenziali, distinguendo il minimale di €
15.878,00 (Sezione RR2, colonna 10), il cui importo contributivo pari ad € 3.832,00 era stato versato nei termini di legge, e l'imponibile eccedente il minimale pari ad € 10.024,00 (Sezione RR2, colonna 23) per il quale erano stati versati € 2.415,00, in applicazione dell'aliquota contributiva del 24,09% prevista nell'anno di riferimento;
che, invece, il sistema di controllo dell'Agenza delle Entrate, aveva effettuato una duplicazione della partecipazione del socio (come se fosse socio unico al 100%) così influenzando negativamente il calcolo del quadro RR. Ciò posto, in data 29.09.2022, era stata presentata la dichiarazione integrativa per il modello
Redditi PF 2020 (2019) con la correzione della problematica suesposta e con la contestuale comunicazione dell'avvenuto adempimento effettuata da parte dello stesso consulente fiscale all'Ufficio Territoriale dell'A.d.E. in Caltagirone;
che nessun riscontro era stato registrato a seguito dei descritti adempimenti. CP_ Contestava la legittimità dell'operato dell' , richiamando l'erronea applicazione della normativa fiscale e l'erroneo calcolo della base imponibile.
Alla luce di quanto eccepito chiedeva, previa sospensione, l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi.
2 CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , il quale innanzi tutto eccepiva la carenza di legittimazione passiva della rilevava che il ricorrente risultava iscritto alla CP_5 gestione commercianti dal 01/2016 a tutt'oggi; che l'avviso di addebito n. 593 2024 00022547 90 000, notificato il 30/08/2024, riguarda la liquidazione automatica art. 36 Bis del D.P.R. 600/73 per l'anno 2019
(notificato il 19/07/2022) e che il reddito d'impresa indicato in situazione debitoria era quello pervenuto da
Agenzia delle Entrate, che lo aveva confermato con comunicazione p.e.c. del 15/01/2025.
Rilevava l'infondatezza della tesi di parte ricorrente che sosteneva che la contribuzione IVS sarebbe dovuta solo su una parte del reddito d'impresa e non invece sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, per come previsto dall'art. 3 bis del D.L. 19.09.1992 n.384, conv. con mod. nella Legge 14.11.1992 n. 438, secondo cui i contributi previdenziali in argomento sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF, prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce. Precisava, ancora, a tal proposito che con riferimento ai soci accomandanti nelle sas ed ai soci di s.r.l., in presenza della predetta quota del reddito d'impresa, la stessa costituisce base imponibile ai fini che qui interessano sia allorché il socio sia tenuto all'iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l'attività svolta sia allorché il titolo all'iscrizione derivi dall'attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto disposto dall'art. 3bis della legge n. 438/1992 citata.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza del 23.05.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 19.09.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. e sostitutive dell'udienza del 07.11.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
La ricorrente ha eccepito in questa sede la non dovutezza delle somme reclamate con l'avviso di addebito emesso per l'anno 2019 a titolo di contributi oltre il minimale, poiché era stata erroneamente presa in considerazione la base di calcolo dei contributi, oltre il minimale, includendo la totalità dei redditi d'impresa, anziché solo su una parte del predetto reddito.
Al fine di determinare l'ammontare dei contributi dovuti da parte dei soggetti iscritti alla Gestione IVS l'art.
3- bis, del D.L. n. 384/92 dispone che “l'ammontare del contributo annuo dovuto ... è rapportato alla totalità dei
3 redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono”, per ciò stesso i motivi sottesi al ricorso devono ritenersi infondati.
D'altronde l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate non risulta impugnato dal ricorrente, se non in termini di riesame ed autotutela, che risultano rigettati;
pertanto, esso risulta essere ormai divenuto definitivo quanto alla determinazione della base imponibile del reddito oltre il minimale accertato da essa Agenzia.
Ne consegue che il ricorso è infondato e come tale va rigettato.
Infine, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della poiché i crediti sono relativi CP_5 all'anno 2019 e l'ultima operazione (le cui modalità sono state definite con D.M. del 30.11.2005) ha interessato i crediti maturati successivamente alla data del 31.12.2004 ed entro la data del 31.12.2005.
3. Spese.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse trovano compensazione tra parte ricorrente e la S.C.C.I., tenuto conto delle modalità con le quali venivano poste in essere le cessioni dei crediti, in parte con atti normativi regolamentari ed in parte con atti contrattuali, non facilmente percepibili dall'esterno. CP_ Il ricorrente, invece, va condannato a rifondere le spese di giudizio nei confronti dell , secondo il principio della soccombenza, che trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 03.10.2024 da , in proprio e n.q., nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
, ( , nonché quale mandataria della dell'
[...] CP_3 Controparte_4 CP_3 CP_5
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così
[...] provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva della in persona del legale rappresentante p.t., CP_5
e compensa le spese di lite tra le parti.
2. Rigetta l'opposizione.
3. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., come in epigrafe indicato, che liquida Controparte_8 in complessivi € 2.236,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 07.11.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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