Sentenza breve 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 13/04/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2026, proposto da Lndc Animal Protection, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Pezone, Paolo Emilio Letrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Letizia Falsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Federazione Regionale Coldiretti Toscana, Università degli Studi di Sassari, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del decreto della Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana n. 20831 del 29 settembre 2025, avente ad oggetto “ Reg. UE 2021/2115, art. 77 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana – Bando intervento SRG01 ‘Sostegno ai Gruppi Operativi del partenariato europeo per l’innovazione in agricoltura (PEI Agri)’ – Annualità 2024. Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno/progetti finanziabili, non finanziabili per carenza di risorse e non ammissibili ” e del decreto della medesima Direzione n. 22302 del 21 ottobre 2025, recante “Decreto n. 20831/2025 – Reg. UE 2021/2115, art. 77 – CSR 2023/2027 della Regione Toscana – Bando intervento SRG01 ‘Sostegno ai Gruppi Operativi del partenariato europeo per l’innovazione in agricoltura (PEI Agri)’ – Annualità 2024. Approvazione della graduatoria delle domande di sostegno/progetti finanziabili, non finanziabili per carenza di risorse e non ammissibili. Sostituzione allegati A1, A2 e B. Sostituzione allegati A1 e A2 ”, nella parte in cui, e segnatamente nell’allegato A1 – elenco dei progetti finanziabili, codice progetto 67/2025, ha inserito il progetto denominato “Lupus Etruriae” tra i progetti finanziabili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa AT AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Toscana, nell’ambito del Bando attuativo dell'intervento SRG01 - Sostegno ai Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per l’Innovazione in Agricoltura (PEI Agri) - Annualità 2024, di cui al D.D. n. 28441 del 23 dicembre 2024 e successive modificazioni, con il decreto dirigenziale n. 22302 del 21 ottobre 2025 rettificava la graduatoria, primieramente approvata con decreto n. 20831 del 29 settembre 2025, dei progetti ammessi a finanziamento, inserendo tra i beneficiari il progetto denominato “Lupus Etruriae”, presentato da un Gruppo Operativo avente, quale soggetto capofila, la Federazione Regionale Coldiretti Toscana e, tra i partner, la Federcaccia Toscana.
Il decreto di rettifica n. 22302/2025 veniva pubblicato sul B.U.R.T. in data 29 ottobre 2025, facendo seguito al decreto dirigenziale n. 20831/2025 di prima approvazione della graduatoria, anch’esso qui impugnato, e pubblicato nel B.U.R.T. l’8 ottobre 2025.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato alla Regione l’11 marzo 2026 e depositato il 18 marzo 2026, l’associazione LNDC Animal Protection, sottolineando gli indici della propria legittimazione attiva e circostanziando il proprio interesse a ricorrere, chiedeva l’annullamento dei suddetti decreti, previa concessione della tutela cautelare, sulla base di plurimi argomenti di censura.
L’associazione deduceva in particolare, sotto differenti profili: la carenza di imparzialità e il conflitto di interessi in capo ai promotori; l’incompatibilità del progetto con i principi sottesi alla normativa europea applicabile; l’incoerenza dello stesso rispetto alle finalità del bando; l’elusione delle regole che disciplinano i contratti pubblici.
3. Si costituiva in giudizio la Regione Toscana instando per la reiezione del ricorso, del quale rilevava l’infondatezza nel merito, eccependone altresì, in sede preliminare, l’irricevibilità siccome tardivo e l’inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire in capo alla ricorrente.
4. Alla camera di consiglio dell’8 aprile 2026, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il Collegio prende dapprima in esame l’eccezione di irricevibilità del ricorso, che si appalesa fondata.
Il termine decadenziale entro il quale il provvedimento amministrativo può essere impugnato dinanzi al T.A.R. è disciplinato dal combinato disposto tra l’art. 29 comma 1 e l’art. 41 comma 2 c.p.a.
In particolare, l’art. 29 stabilisce che: « 1. L’azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di sessanta giorni », mentre l’art. 41 comma 2 prevede che: « Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti per cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ».
Orbene, i provvedimenti oggetto dell’odierno giudizio non contemplano l’associazione ricorrente né dovevano essere ad essa notificati o comunicati; gli stessi provvedimenti erano soggetti a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli artt. 5-bis e 5-ter L.R. n. 23/2007.
In virtù dell’ultimo periodo del riportato art. 41, secondo comma, per gli atti soggetti a pubblicazione (e tali sono quelli oggetto della presente causa), il termine di impugnazione decorre dall’avvenuto assolvimento di tale formalità quando (come accade nel caso di specie) il ricorso è proposto da soggetto (come LNDC Animal Protection) non immediatamente leso dal provvedimento, in esso non menzionato, e cui l’atto medesimo non deve essere comunicato o notificato. In tal senso: « Ai sensi degli art. 29 e 41 c.p.a., per la decorrenza dei termini di impugnazione, nei confronti dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dagli effetti di un provvedimento amministrativo, non occorre la piena conoscenza di esso, ma è rilevante la data della sua pubblicazione (cfr. artt. 29 e 41 cod. proc. amm.) » (TAR Basilicata, I, 21 marzo 2017 n. 231); « L’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ed ora ugualmente l’art. 41, comma 2, c.p.a.) distingueva ai fini della individuazione della decorrenza del termine per la notifica del ricorso giurisprudenziale due categorie di provvedimenti, quelli (di norma generali) per i quali è prevista la pubblicazione (e non la loro notifica individuale) e quelli (di norma individuali), per i quali, anche a prescindere da forme di specifiche pubblicità, è prevista la notificazione o comunicazione ai diretti interessati: mentre per i primi il dies a quo coincide con la scadenza del termine della pubblicazione, per i secondi occorre aver riguardo al giorno in cui l’interessato ne ha avuto piena conoscenza. La pubblicazione dell’atto impugnato agli appositi albi, quando sia prevista e prescritta da specifiche determinazioni normative, costituisce una forma di pubblicità, che integra di per sé gli estremi della conoscenza legale (assoluta) dell’atto erga omnes, dalla scadenza del relativo termine decorrendo il termine decadenziale di impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2287; 10 giugno 2004, n. 3755; sez. V, 15 ottobre 2003, n. 6331; 2 dicembre 2002, n. 6601; sez. VI, 6 marzo 2002, n. 1239; 11 gennaio 2001, n. 96). È stato precisato (Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744 e giurisprudenza ivi richiamata) che “…per i soggetti direttamente contemplato dall’atto o che siano direttamente incisi dai suoi effetti, anche se non contemplati, il termine di impugnazione decorre dall’effettiva conoscenza, che si perfeziona con la notificazione o con la comunicazione individuale. Diversamente la pubblicazione prevista [per le deliberazioni degli enti locali, dall’art. 124 d. lgs. n. 267/2000] è rilevante per la decorrenza dei termini di impugnazione da parte dei soggetti non direttamente contemplati né immediatamente incisi dagli effetti dell’atto” » (Consiglio di Stato, V, 30 novembre 2015 n. 5398).
Nel caso di specie, dunque, il termine decadenziale di sessanta giorni per impugnare i decreti dirigenziali emarginati in epigrafe decorreva dalla data di pubblicazione del più recente di essi, e cioè dal 29 ottobre 2025, considerato che l’inserzione nel B.U.R.T. veniva posta in essere, per i due decreti impugnati n. 20831/2025 e n. 22302/2025, rispettivamente, l’8 ottobre 2025 e il 29 ottobre 2025.
Tale termine, dunque, all’epoca della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio (11 marzo 2026), risultava abbondantemente scaduto, con conseguente irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘a’ c.p.a.
6. Si assorbe, per ragioni di continenza, ogni altra questione.
7. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico della parte ricorrente, che dovrà rifonderle alla Regione Toscana; nulla è dovuto per le spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere, in favore della Regione Toscana, le spese di lite della presente causa, che si liquidano nella complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se e in quanto dovuti; nulla per le spese nei confronti delle altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA AR, Presidente
AT AP, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AP | SA AR |
IL SEGRETARIO