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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 231/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.231/2025 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data
17.02.2025 n.453 promossa da:
elettivamente domiciliata in Genova via Macaggi 17/11 nello studio Parte_1 dell'Avv.Stefano Bagatta del Foro di Genova e dell'Avv.Serena Sannetti del Foro di Roma che la rappresentano e difendono per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliato in Genova via Fiasella 4/7 nello studio CP_1 dell'Avv.Domenico Pedron che la rappresenta e difende - APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, rigettate le argomentazioni e domande tutte dell'appellato, in quanto infondate in fatto ed in diritto, accogliere il motivo di appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità del capo di sentenza impugnato, per contrasto tra dispositivo e motivazione e, in parziale riforma della Sentenza n. 453/2025 del Tribunale di
Genova, disporre la dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con Pt_2 decorrenza ed effetto dalla pronuncia di scioglimento del vincolo o, meglio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio>;
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO: “L'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
- in via principale, respingere l'impugnazione formulata da controparte e confermare la sentenza nella sua interezza, ivi compreso il dispositivo che prevede espressamente la revoca di ogni statuizione assunta in sede di separazione “con effetto dalla domanda”. Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, oltre spese non imponibili ed oltre CPA ed IVA;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione formulata da controparte, disporre che la revoca di ogni statuizione assunta in sede di separazione decorra dalla data dell'ordinanza presidenziale resa il 1° giugno 2023. Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, oltre spese non imponibili ed oltre CPA ed IVA;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di totale accoglimento dell'impugnazione formulata da controparte (che necessariamente deriverebbe dal convincimento che la sentenza di primo grado sia affetta da contraddizione non sanabile e/o non emendabile, ma sicuramente non attribuibile al comportamento processuale dell'appellato e che, quindi, determinerebbe una particolarità della questione), disporre la totale compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO
Con ricorso adiva il Tribunale di Genova al fine di ottenere: i) la dichiarazione di Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto a Genova con ii) l'attribuzione in CP_1 proprio favore di un assegno divorzile di almeno 700,00 euro mensili o, in subordine, una somma non inferiore ad euro 450,00 (già corrisposta dal in suo favore in sede di separazione a CP_1
2 titolo di contributo di mantenimento); iii) per l'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si verificasse la cessazione del rapporto di lavoro di l'accertamento a suo favore di una quota pari al 40% CP_1 della somma a lui liquidata a titolo di TFR.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 1.6.2023 in contumacia del convenuto, il Presidente confermava le condizioni di separazione - stabilite in forza di un accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale in data 23.6.2022 che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione da parte di di un assegno di mantenimento a favore della pari ad euro 450,00 CP_1 Pt_1 mensili - e veniva rimessa la causa al Giudice istruttore.
Successivamente, si costituiva il convenuto il quale concludeva chiedendo: i) la CP_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
i) il rigetto delle domande di assegno divorzile e, in via subordinata, la riduzione dell'importo di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, così decideva: i) dichiarava lo scioglimento del matrimonio, ii) rigettava le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
iii) revocava ogni precedente statuizione stabilita in sede di separazione con effetto dalla domanda;
iv) condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello, contenente anche istanza di sospensione della provvisoria Parte_1 esecutività del provvedimento impugnato, per ottenere la parziale riforma della sentenza impugnata.
L'appello si fonda su un unico motivo di impugnazione con cui viene evidenziata la parziale nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. In particolare, vi sarebbe un contrasto tra quanto argomentato dal giudice di prime cure in sede di motivazione (in cui la revoca delle precedenti statuizioni stabilite in sede di separazione avrebbe effetto a decorrere dalla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, pubblicata in data 17.2.2025) e quanto poi riportato in sede di dispositivo (in cui la revoca delle precedenti statuizioni stabilite in sede di separazione ha effetto a decorrere dalla domanda, proposta in data 22.2.2023). Conseguentemente, la chiede di Pt_1
“disporre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con decorrenza ed effetto dalla pronuncia di scioglimento del vincolo o, meglio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio”.
Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto della sospensiva e così concludendo nel merito: i) in via principale, rigettare l'impugnazione con conferma della sentenza;
ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, disporre che la revoca di ogni statuizione assunta in sede di separazione decorra dalla data dell'ordinanza presidenziale resa il 1.6.2023; iii) in via
3 ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di totale accoglimento dell'impugnazione, disporre la totale compensazione delle spese di lite.
In esito alla discussione della causa all'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
La difesa dell'appellante osserva che per giurisprudenza conforme l'assegno divorzile decorre – di regola – dalla data del passaggio in giudicato dell'assegno di divorzio, e non dalla data della domanda: in quanto trova la sua fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva. Con riferimento specifico alla fattispecie, il mancato riconoscimento dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile non può minimamente incidere sulla legittimità di quanto percepito dall'appellante durante l'intero periodo della separazione, vale a dire nel periodo decorrente dall'omologa del verbale di separazione, nel quale le parti avevano concordato l'assegno di mantenimento, sino alla pronuncia di divorzio.
La difesa dell'appellato sostiene che nell'udienza presidenziale l'assegno provvisorio era stato riconosciuto a favore dell'attrice a titolo divorzile, onde il mancato accertamento con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile non poteva non avere effetto retroattivo: intanto, non si ravviserebbe alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo nel contenuto della sentenza.
L'appello è fondato. Questa Corte osserva in diritto che l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte dal nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Ne consegue che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass., 15.02.2021, 3852).
Nella fattispecie, nell'udienza presidenziale il presidente ha confermato le condizioni della separazione, che quindi continuano a regolare i rapporti economici tra le parti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Accogliendo l'appello, riforma in questa parte la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio in ragione della controvertibilità della questione che ha formato oggetto di appello.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.231/2025 R.G. contro la sentenza del
Tribunale di Genova in data 17.02.2025 n.453 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
C o n t r o
- APPELLATO CP_1
così decide:
Accogliendo l'appello – e riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale – statuisce che la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione ha decorrenza con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Terza Civile
riunita in camera di consiglio e così composta:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott.Marcello Castiglione - Consigliere rel.
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello n.231/2025 R.G. contro la sentenza del Tribunale di Genova in data
17.02.2025 n.453 promossa da:
elettivamente domiciliata in Genova via Macaggi 17/11 nello studio Parte_1 dell'Avv.Stefano Bagatta del Foro di Genova e dell'Avv.Serena Sannetti del Foro di Roma che la rappresentano e difendono per mandato in atti APPELLANTE
C o n t r o elettivamente domiciliato in Genova via Fiasella 4/7 nello studio CP_1 dell'Avv.Domenico Pedron che la rappresenta e difende - APPELLATO
Con l'intervento del Procuratore Generale – Sede
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, rigettate le argomentazioni e domande tutte dell'appellato, in quanto infondate in fatto ed in diritto, accogliere il motivo di appello e, per l'effetto, dichiarare la nullità del capo di sentenza impugnato, per contrasto tra dispositivo e motivazione e, in parziale riforma della Sentenza n. 453/2025 del Tribunale di
Genova, disporre la dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con Pt_2 decorrenza ed effetto dalla pronuncia di scioglimento del vincolo o, meglio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio>;
Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO: “L'Ecc.ma Corte di Appello voglia:
- in via principale, respingere l'impugnazione formulata da controparte e confermare la sentenza nella sua interezza, ivi compreso il dispositivo che prevede espressamente la revoca di ogni statuizione assunta in sede di separazione “con effetto dalla domanda”. Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, oltre spese non imponibili ed oltre CPA ed IVA;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione formulata da controparte, disporre che la revoca di ogni statuizione assunta in sede di separazione decorra dalla data dell'ordinanza presidenziale resa il 1° giugno 2023. Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso forfettario, oltre spese non imponibili ed oltre CPA ed IVA;
- in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di totale accoglimento dell'impugnazione formulata da controparte (che necessariamente deriverebbe dal convincimento che la sentenza di primo grado sia affetta da contraddizione non sanabile e/o non emendabile, ma sicuramente non attribuibile al comportamento processuale dell'appellato e che, quindi, determinerebbe una particolarità della questione), disporre la totale compensazione delle spese di giudizio”.
FATTO
Con ricorso adiva il Tribunale di Genova al fine di ottenere: i) la dichiarazione di Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto a Genova con ii) l'attribuzione in CP_1 proprio favore di un assegno divorzile di almeno 700,00 euro mensili o, in subordine, una somma non inferiore ad euro 450,00 (già corrisposta dal in suo favore in sede di separazione a CP_1
2 titolo di contributo di mantenimento); iii) per l'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si verificasse la cessazione del rapporto di lavoro di l'accertamento a suo favore di una quota pari al 40% CP_1 della somma a lui liquidata a titolo di TFR.
All'esito dell'udienza presidenziale tenutasi il 1.6.2023 in contumacia del convenuto, il Presidente confermava le condizioni di separazione - stabilite in forza di un accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale in data 23.6.2022 che, tra l'altro, prevedeva la corresponsione da parte di di un assegno di mantenimento a favore della pari ad euro 450,00 CP_1 Pt_1 mensili - e veniva rimessa la causa al Giudice istruttore.
Successivamente, si costituiva il convenuto il quale concludeva chiedendo: i) la CP_1 dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
i) il rigetto delle domande di assegno divorzile e, in via subordinata, la riduzione dell'importo di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, così decideva: i) dichiarava lo scioglimento del matrimonio, ii) rigettava le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
iii) revocava ogni precedente statuizione stabilita in sede di separazione con effetto dalla domanda;
iv) condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello, contenente anche istanza di sospensione della provvisoria Parte_1 esecutività del provvedimento impugnato, per ottenere la parziale riforma della sentenza impugnata.
L'appello si fonda su un unico motivo di impugnazione con cui viene evidenziata la parziale nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. In particolare, vi sarebbe un contrasto tra quanto argomentato dal giudice di prime cure in sede di motivazione (in cui la revoca delle precedenti statuizioni stabilite in sede di separazione avrebbe effetto a decorrere dalla pronuncia di scioglimento del vincolo matrimoniale, pubblicata in data 17.2.2025) e quanto poi riportato in sede di dispositivo (in cui la revoca delle precedenti statuizioni stabilite in sede di separazione ha effetto a decorrere dalla domanda, proposta in data 22.2.2023). Conseguentemente, la chiede di Pt_1
“disporre la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione con decorrenza ed effetto dalla pronuncia di scioglimento del vincolo o, meglio, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio”.
Si è costituito l'appellato, insistendo per il rigetto della sospensiva e così concludendo nel merito: i) in via principale, rigettare l'impugnazione con conferma della sentenza;
ii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, disporre che la revoca di ogni statuizione assunta in sede di separazione decorra dalla data dell'ordinanza presidenziale resa il 1.6.2023; iii) in via
3 ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di totale accoglimento dell'impugnazione, disporre la totale compensazione delle spese di lite.
In esito alla discussione della causa all'udienza del 09.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
La difesa dell'appellante osserva che per giurisprudenza conforme l'assegno divorzile decorre – di regola – dalla data del passaggio in giudicato dell'assegno di divorzio, e non dalla data della domanda: in quanto trova la sua fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva. Con riferimento specifico alla fattispecie, il mancato riconoscimento dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile non può minimamente incidere sulla legittimità di quanto percepito dall'appellante durante l'intero periodo della separazione, vale a dire nel periodo decorrente dall'omologa del verbale di separazione, nel quale le parti avevano concordato l'assegno di mantenimento, sino alla pronuncia di divorzio.
La difesa dell'appellato sostiene che nell'udienza presidenziale l'assegno provvisorio era stato riconosciuto a favore dell'attrice a titolo divorzile, onde il mancato accertamento con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile non poteva non avere effetto retroattivo: intanto, non si ravviserebbe alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo nel contenuto della sentenza.
L'appello è fondato. Questa Corte osserva in diritto che l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte dal nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. Ne consegue che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Cass., 15.02.2021, 3852).
Nella fattispecie, nell'udienza presidenziale il presidente ha confermato le condizioni della separazione, che quindi continuano a regolare i rapporti economici tra le parti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Accogliendo l'appello, riforma in questa parte la sentenza del Tribunale.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio in ragione della controvertibilità della questione che ha formato oggetto di appello.
4
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n.231/2025 R.G. contro la sentenza del
Tribunale di Genova in data 17.02.2025 n.453 promossa da:
APPELLANTE Parte_1
C o n t r o
- APPELLATO CP_1
così decide:
Accogliendo l'appello – e riformando in questa sola parte la sentenza del Tribunale – statuisce che la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione ha decorrenza con effetto dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Genova, 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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