Articolo 5 della Legge 12 febbraio 1942, n. 183
Articolo 4Articolo 6
Versione
7 aprile 1942
Art. 5.

I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimita' del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il vinto di esecutorieta'.

Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.


Entrata in vigore il 7 aprile 1942