Art. 5.
I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimita' del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il vinto di esecutorieta'.
Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.
I Consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimita' del prefetto i contratti di esattoria e comunicare all'intendente di finanza i ruoli di contribuenza per il vinto di esecutorieta'.
Sono abrogati gli articoli 72 e 73 del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215.