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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3834 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 15.5.2025 e vertente
TRA
P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. CUTOLO DANIELE ed elettivamente domiciliata come in atti;
Appellante
E
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
), (C.F. ), C.F._2 CP_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
, (C.F. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9
(C.F. , CP_10 C.F._10 Controparte_11
( ), ( ), CodiceFiscale_11 Parte_2 CodiceFiscale_12 Pt_3
(C.F. ) ( ),
[...] C.F._13 Parte_4 C.F._14
(C.F. , (C.F. Parte_5 C.F._15 Parte_6
) Rg 1139/17, (C.F. ) RG C.F._16 Parte_7 C.F._17
1140/17 E Rg 1141/17, (C.F. ), Controparte_12 C.F._18
( ), (C.F. Controparte_13 CodiceFiscale_19 Parte_8
), (C.F. , C.F._20 Parte_9 C.F._21
1 (C.F. ), (C.F. Parte_10 C.F._22 Parte_11
), (C.F. ), C.F._23 Pt_12 C.F._24 Parte_13
(C.F. ), ( ) Rg 1156/17 e C.F._25 Parte_14 CodiceFiscale_26
Rg 1157/17, (C.F. ), (C.F. Parte_15 C.F._27 Parte_16
, (C.F. ), C.F._28 Parte_17 C.F._29
(C.F. ), (C.F. CP_2 C.F._2 Parte_18
) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Bongi ed elettivamente C.F._30 domiciliati come in atti
Appellati
Nonché al solo fine notiziatorio
(C.F. ), (C.F. Controparte_6 C.F._6 CP_14
), (C.F. ) Rg 1138/17, C.F._31 Parte_6 C.F._16 Pt_4
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Gabriella Bongi ed
[...] C.F._32 elettivamente domiciliati come in atti
Appellati
FATTO
Con separati ricorsi monitori, gli odierni appellati - come in epigrafe indicati - chiedevano ed ottenevano la condanna della società alla consegna dei singoli contratti di telefonia Pt_1 mobile da loro stipulati con la predetta società, rappresentando - a fondamento delle richieste - la necessarietà di disporre di tale documentazione al fine di contestare inadempienze contrattuali al gestore telefonico. provvedeva al pagamento delle somme di lite e contestualmente si opponeva Pt_1 all'ingiunzione con singoli atti di opposizione incardinati innanzi al Giudice di Pace di Airola, il quale disponeva la riunione di tutti i giudizi di opposizione ai singoli decreti ingiuntivi a quello precedentemente incardinato al n. 1107-2017 RG. Nello specifico, la provvedeva – Pt_1 preliminarmente – ad eccepire l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, quindi la nullità del ricorso per violazione del diritto di difesa per carenza dei requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. e 633 c.p.c.; nel merito, invece, deduceva la carenza di un effettivo interesse degli opposti ad agire in sede monitoria, in quanto la procedura di attivazione della SIM secondo il meccanismo di proposta/accettazione prevedeva la consegna del modulo contrattuale dall'operatore al cliente, il quale lo restituiva sottoscritto, nonché la violazione della procedura di cui all'art. 7 D.lgs n.196/2003 che avrebbe consentito la
2 consegna dei contratti in via stragiudiziale senza aggravio di costi, se fosse stata ritualmente presentata dalla persona interessata ed – invece – nei casi in esame tale richiesta veniva inoltrata dall'Avv. Bongi, priva della procura e/o della delega dell'intestatario dell'utenza e della copia del documento di riconoscimento dello stesso, nonostante specifica richiesta formulata in tal senso al predetto Avvocato (cfr. documento 6 allegato alle singole opposizioni).
Si costituivano in giudizio gli opposti, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma dei singoli decreti ingiuntivi.
Con sentenza n. 240/2021 il Giudice di Pace di Airola accoglieva l'opposizione solo relativamente ai procc. nn. 1122/17 ), 1124/17 ( , 1138/17 Controparte_6 CP_14
( ) e 1159/17 ( accertando la loro carenza di legittimazione Parte_6 Parte_4 attiva, rigettava – poi - le ulteriori opposizioni ritenendo infondate le eccezioni preliminari di inesistenza e/o difetto dello jus postulandi, di omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e di nullità dei ricorsi per violazione del diritto di difesa sollevate dalla Pt_1 deducendo invece nel merito l'inadempimento dell'opponente in considerazione dell'interesse delle parti opposte alla consegna dei contratti al fine di azionare il giudizio di merito avente ad oggetto il risarcimento del danno, confermando i decreti ingiuntivi opposti (ivi incluse le spese di lite ivi liquidate) e compensando le spese di lite relative al giudizio di opposizione.
Avverso la suddetta sentenza la proponeva appello chiedendo che fosse riformata la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte relativa all'intervenuto rigetto delle opposizioni, con accoglimento dell'eccezioni preliminari già sollevate e riproposte in appello, o comunque previo accertamento - nel merito - dell'insussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, tenuto conto del fatto che il documento contrattuale era stato consegnato ai clienti al momento della Par attivazione della , e che l'acquisizione del contratto non poteva ritenersi unico strumento per la prova della titolarità di un rapporto che avrebbe potuto essere dimostrato in forza di altri elementi;
nonché il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, in quanto la richiesta della consegna della copia del contratto era stata formalizzata in assenza della procura o delega dell'intestatario dell'utenza e del relativo documento di riconoscimento.
L'appellante, inoltre, insisteva nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva:
- in relazione alle posizioni (Rg 1119/17) e Controparte_5 Parte_10
(Rg 1150/17) giacchè le sim non risultavano attive con la nel periodo in Parte_1 contestazione;
- in relazione alle posizioni (rg 1123/17), (rg Controparte_8 Controparte_13
3 1144/17), (rg 1146/17), (rg 1152/17), Parte_8 Pt_12 Parte_14
(rg 1156/17 e rg 1157/17) e (rg 1158/17) per violazione dell'art. 115 Parte_15
c.p.c., giacchè le sim risultavano intestate ad altri ed i ricorrenti non provavano alcunchè in contrario;
in particolare l'appellante precisava che il semplice possesso Par della non dimostra la titolarità del contratto di utenza e, di conseguenza, l'appellato non può ritenersi legittimato all'ingiunzione per il semplice possesso della stessa.
L'appellante chiedeva, infine, la condanna degli appellati alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in loro favore alla luce dei decreti ingiuntivi Parte_1 opposti, oltre al rimborso delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 15.1.2022 si costituivano in giudizio tutti gli originari ricorrenti (ivi inclusi quelli avverso i quali non era stato spiegato appello, ma la notifica era avvenuta solo ai fini notiziatori) eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., argomentando in ordine all'incompetenza per valore, per materia e per territorio (eccezioni non formulate in questo giudizio), nonché in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire, sull'interesse ad acquisire il documento, sulla ratio degli obblighi informativi e sulla presunta violazione della procedura prevista dall'art. 7 dlgs 196/2003, contestando anche l'avversa domanda di restituzione di somme che sarebbero state versate in virtù dei decreti ingiuntivi opposti
(evidenziando che – in ogni caso – le stesse andrebbero richieste direttamente al procuratore antistatario, che – invece – non era stato evocato in giudizio); in caso di accoglimento dell'avverso appello, infine, le parti appellate chiedevano la compensazione delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado, la causa veniva direttamente rinviata (dal precedente G.I.) all'udienza dell'11.4.2023 per la precisazione delle conclusioni, differita poi d'ufficio all'udienza del 20.2.2024.
Alla predetta udienza la sottoscritta – nelle more subentrata nel ruolo – avuta notizia della sospensione dall'albo dell'unico procuratore costituito di parte appellata (non comparso in udienza), chiedeva chiarimenti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, all'esito dei quali dichiarava l'interruzione del giudizio ex art. 301 c.p.c. (per le ragioni argomentate nell'ordinanza dell'11.7.2024).
Riassunto regolarmente il giudizio (alla luce dei condivisibili principi espressi dalla Cassazione con la sentenza n. 11918 del 13.4.2022 – cfr. decreto del 26.9.2024), all'udienza del 15.5.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni della sola parte appellante (che si riportava ai propri atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di
4 cui si avvaleva la sola parte appellante).
DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Per giurisprudenza consolidata che si condivide, infatti, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ., Sezz.
UU., 16.11.2017, e - ex multis - n. 27199; Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.5.2018, ord. n. 13535,
Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960, Cassazione civile sez. II, 09/06/2014, n.12960,
Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello risponde ad entrambi i requisiti di univocità e chiarezza della domanda e delle ragioni di doglianza perché indica in maniera dettagliata le ragioni e le critiche, in fatto ed in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche.
Passando al merito, in applicazione del “principio della ragione più liquida” - al fine di addivenire ad una più rapida e agevole soluzione della controversia, tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti - occorrerà affrontare la questione relativa alle richieste stragiudiziali che hanno preceduto i ricorsi monitori.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, la ebbe a giustificare la mancata risposta alle Pt_1 richieste stragiudiziali di consegna del contratto, richiamando correttamente la normativa stabilita dal D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
5 delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nel caso in esame, invece, le richieste stragiudiziali di consegna del contratto risultavano a sola firma dell'Avv. Bongi, solo in alcuni casi risulta apposta anche una sottoscrizione dell'utente, ma priva di procura e di documento d'identità (non ci si può esimere dall'evidenziare – del resto
– che le richieste risultano scritte a nome del solo Avvocato).
Sin dal primo grado di giudizio, l'odierna appellante documentava di aver richiesto all'Avv.
Bongi di integrare le proprie istanze (cfr. allegati 5 e 6 nei fascicoli di parte di primo grado depositati il 28.10.2021.2021), ma il professionista non adempiva ritenendo inconferente la normativa sulla privacy ex adverso richiamata.
Alla luce della normativa citata, invece, correttamente la compagnia telefonica non ebbe a consegnare copia del contratto, tutelando doverosamente i dati personali riservati attinenti alle utenze indicate nelle richieste. Se li avesse divulgati, la sarebbe incorsa in un grave Pt_1 illecito, non solo civile. Giova evidenziare, per quanto di immediata intuizione, la ratio che sottende alla normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs.
196/2003, segnatamente quando tali dati attengono alla riservatezza di utenze telefoniche e quindi alla protezione della inviolabilità, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione
(art. 15 Costituzione).
Se fosse consentito ad ogni avvocato (ma anche ad enti, associazioni, organismi), mediante semplice richiesta scritta a suo nome, senza procura, di accedere ai contratti telefonici e a tutti gli altri dati personali relativi ad un'utenza telefonica, la libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche di ogni persona sarebbe vanificata o comunque facilmente violabile.
Anche la semplice richiesta di ricevere la copia del contratto relativa ad un'utenza telefonica potrebbe costituire violazione della segretezza del nominativo dell'intestatario dell'utenza e/o dell'effettivo suo utilizzatore, anche sotto forma di verifica indiretta del fatto che un certo utente utilizzi o non utilizzi un'utenza non a lui intestata. Senza tener conto del fatto che, una volta ottenuta indebitamente la copia del contratto, si apre la strada all'accesso a tutta una serie di dati personali dell'intestatario dell'utenza, ivi compresa la possibilità di accedere ai tabulati attraverso la registrazione ai sistemi informatici di conoscenza del tempo e della durata di ogni conversazione telefonica, messi dal gestore telefonico a disposizione dei soli utenti intestatari dell'utenza.
Ne consegue che la sentenza di primo grado andrà riformata nella parte impugnata e, per
6 l'effetto, dovranno essere revocati tutti i decreti ingiuntivi opposti in primo grado, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, appaiono sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 77/18), tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Appare meritevole di accoglimento – inoltre - la richiesta formulata dall'appellante in merito alla condanna delle controparti alla restituzione degli importi corrisposti da Parte_1 quale conseguenza dei decreti ingiuntivi opposti, da recuperarsi direttamente nei confronti del procuratore antistatario, e non nei confronti delle parti (cfr. Cass. n. 8215 del 4.4.20131 e Cass. n.
13752 del 20.9.2002 ex multis).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 240/2021 emessa dal Giudice di Pace di Airola, revoca i decreti ingiuntivi ivi opposti, con condanna del procuratore antistatario alla restituzione di ogni somma ricevuta da in forza dei Parte_1 decreti ingiuntivi revocati;
2) Compensa tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 02/12/2025
Il Giudice (dott.ssa Ida Moretti)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento