Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00512/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2025, proposto da AV TI, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Sofré, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
alla sentenza n. 141/2023 resa il 14/09/2023 dal Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, nel giudizio iscritto al n. 488/2023 R.G.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa EF LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato in data 19.02.2025 e depositato in data 20.02.2025 il sig. AV TI ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 141/2023 resa dal Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, il 14.09.2023 nel giudizio iscritto al n. 488/2023 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Pistoia ha così disposto: “ -accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a vedersi riconoscere il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015, relativamente agli anni scolastici di cui è causa;
- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, relativamente agli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023;
- condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE al pagamento in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite che si liquidano per l’intero in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le parti per la restante metà le spese di lite come liquidate al capo che precede ”.
2. Il ricorrente ha altresì chiesto il pagamento degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con vittoria delle spese da attribuire al procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 141 del 14 settembre 2023, emessa dal Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 19 settembre 2023;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia in data 17 febbraio 2025.
5. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, deve essere accolto, con esclusione della richiesta degli interessi legali, non costituenti oggetto del dispositivo ottemperando.
5.1 E’ infatti fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione, assegnando, all’uopo, il termine di 60 giorni per provvedere;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER RI BU, Presidente
EF LI, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF LI | ER RI BU |
IL SEGRETARIO