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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2808/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Gavino Parte_1 C.F._1
Alivia, n. 1, presso lo studio dell'avv. Marcello Frau (C.F.: , che lo rappresenta C.F._2
e difende, giusta delega in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma, n. 140, presso lo studio dell'avv. Vittorio Campus (C.F.: , che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473bis.22 ss. c.p.c., depositato il 27.11.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dalla coniuge con la quale ebbe a contrarre Controparte_1
pagina 1 di 3 matrimonio in data 10.12.2005 in Sassari, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sassari (Anno 2005, Atto n. 169, parte I).
Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha dedotto che il matrimonio era stato sereno per molti anni, fino a quando in data 27.10.2024 la resistente aveva deciso di abbandonare la casa coniugale, così causando l'irreversibile crisi della coppia e facendo venir meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale.
Sotto il profilo economico ha allegato dichiarato di svolgere l'attività di operaio edile e di aver sempre fatto fronte alle spese familiari, posto che la resistente aveva sempre lavorato saltuariamente. CP_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, previa eventuale nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c., fissare l'udienza di prima trattazione ed esperito il tentativo di conciliazione, disporre per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin
d'ora le seguenti conclusioni: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa. Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge».
Con comparsa depositata in data 18.4.2025 si è costituita la resistente la quale, pur aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Ha rappresentato in particolare che nel corso degli anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa di una serie di problematiche di coppia ed ha negato di aver improvvisamente e clandestinamente abbandonato il tetto coniugale, riferendo per contro di essersi trasferita dapprima nell'abitazione della zia e poi nella casa della madre, spostamenti di cui il era al corrente, in quanto aveva anche prestato il suo aiuto per Pt_1
effettuare il trasloco.
Ha concluso: «a. dichiarare la separazione dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. disporre che la sig.ra
possa vedere i tre cani di famiglia nei termini sopra indicati;
c. Non v i è richiesta di assegno di CP_1
mantenimento o di consegna di altri beni ma anzi di trasferimento della proprietà dell'autovettura sopra indicatala;
d. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge».
All'udienza del 3.6.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla definizione della presente controversia, nei seguenti termini: «dichiarare la separazione personale dei coniugi. Il si impegna a definire la pratica per il trasferimento di proprietà del Pt_1
veicolo Dacia Daster targata EZ372YE. Spese compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
pagina 2 di 3 Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Deve quindi trovare accoglimento l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.6.2025, in quanto non contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico e provvedersi in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 03.06.25 da C.F._3
intendersi qui integralmente trascritto;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Sassari in data 10.12.2005, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sassari al numero 169, parte I, anno 2005.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari in data 17 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa S. Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa E. Carta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2808/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Gavino Parte_1 C.F._1
Alivia, n. 1, presso lo studio dell'avv. Marcello Frau (C.F.: , che lo rappresenta C.F._2
e difende, giusta delega in atti,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Sassari, via Controparte_1 C.F._3
Roma, n. 140, presso lo studio dell'avv. Vittorio Campus (C.F.: , che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso ex art. 473bis.22 ss. c.p.c., depositato il 27.11.2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione dalla coniuge con la quale ebbe a contrarre Controparte_1
pagina 1 di 3 matrimonio in data 10.12.2005 in Sassari, nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Sassari (Anno 2005, Atto n. 169, parte I).
Premesso che dall'unione coniugale non erano nati figli, ha dedotto che il matrimonio era stato sereno per molti anni, fino a quando in data 27.10.2024 la resistente aveva deciso di abbandonare la casa coniugale, così causando l'irreversibile crisi della coppia e facendo venir meno tra i coniugi la comunione materiale e spirituale.
Sotto il profilo economico ha allegato dichiarato di svolgere l'attività di operaio edile e di aver sempre fatto fronte alle spese familiari, posto che la resistente aveva sempre lavorato saltuariamente. CP_1
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «piaccia all'Ill.mo Presidente del Tribunale adito, previa eventuale nomina del Giudice Relatore e nel rispetto degli altri adempimenti di cui all'art. 473-bis. 14 c.p.c., fissare l'udienza di prima trattazione ed esperito il tentativo di conciliazione, disporre per il prosieguo del giudizio, rassegnando sin
d'ora le seguenti conclusioni: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con addebito alla parte resistente, giuste le ragioni riportate in narrativa. Stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge».
Con comparsa depositata in data 18.4.2025 si è costituita la resistente la quale, pur aderendo Controparte_1
alla domanda di separazione, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente.
Ha rappresentato in particolare che nel corso degli anni era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi a causa di una serie di problematiche di coppia ed ha negato di aver improvvisamente e clandestinamente abbandonato il tetto coniugale, riferendo per contro di essersi trasferita dapprima nell'abitazione della zia e poi nella casa della madre, spostamenti di cui il era al corrente, in quanto aveva anche prestato il suo aiuto per Pt_1
effettuare il trasloco.
Ha concluso: «a. dichiarare la separazione dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto;
b. disporre che la sig.ra
possa vedere i tre cani di famiglia nei termini sopra indicati;
c. Non v i è richiesta di assegno di CP_1
mantenimento o di consegna di altri beni ma anzi di trasferimento della proprietà dell'autovettura sopra indicatala;
d. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese forfettarie e accessori di legge».
All'udienza del 3.6.2025 le parti sono comparse personalmente davanti al Giudice relatore ed hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulla definizione della presente controversia, nei seguenti termini: «dichiarare la separazione personale dei coniugi. Il si impegna a definire la pratica per il trasferimento di proprietà del Pt_1
veicolo Dacia Daster targata EZ372YE. Spese compensate».
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
*** * ***
pagina 2 di 3 Va pronunciata la separazione tra i coniugi, sussistendo i presupposti fondanti la separazione ai sensi dell'art. 151,
c. 1, c.c., essendo emerso dalle allegazioni delle parti, che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti.
Deve quindi trovare accoglimento l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 3.6.2025, in quanto non contrario a norme imperative ed all'ordine pubblico e provvedersi in conformità.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede:
- dichiara la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 03.06.25 da C.F._3
intendersi qui integralmente trascritto;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio contratto in Sassari in data 10.12.2005, atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sassari al numero 169, parte I, anno 2005.
- Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari in data 17 luglio 2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
Il Presidente
Dott.ssa S. Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa E. Carta
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