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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE AN, Presidente
MARRA AN MASSIMO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sud Ovest - 91168270592
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240034536810000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 785/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso iscritto al n. 348/2025, corredato da reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, la società Ricorrente_1 - S.r.l. impugna la cartella di pagamento n. 0572024003453681 in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, sede di Latina, a mezzo della quale è stato chiesto alla società contribuente il pagamento di euro 5.893,52, per "quota consortile, e miglioramento fondiario", dovuta per l'anno 2023 al Resistente_1 sud ovest.
2. Affida il ricorso a motivi rubricati, tutti sostanzialmente volti - anche alla luce della documentazione allegata - a dimostrare la non debenza del tributo per difetto dei presupposti di legge.
2.1.Nello specifico, la società contribuente deduce, anzitutto, l'illegittimità dell'atto gravato, sul presupposto - primo motivo - che gli immobili sarebbero ricompresi - a seguito di delibera della G.M. del
Comune di Fondi n. 97/2018, nel perimetro urbano, avendo detta delibera -tra l'altro-"aggiornato il perimetro del centro abitato". Tale conclusione sarebbe anche confermata nelle conclusioni formulate nella relazione (a firma dell'Ing. Nominativo_1), là dove viene evidenziato che: …"in base al piano di riparto degli oneri consortili le spese consortili non sono dovute per gli immobili siti nei centri abitati, che gli immobili oggetto della presente relazione rientrano nella perimetrazione dei centri urbani in base alla
D.G.C. n. 97 del 19.03.2018, si può dedurre che gli stessi immobili non risultano gravati dagli oneri consortili”. Con il secondo motivo introdotto, la società contribuente lamenta, ancora, che l'asserito beneficio, derivante dalla bonifica, non potrebbe ritenersi dimostrato, dalla mera inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio: la natura corrispettiva del tributo deve risultare a suo dire "in concreto", ossia accertata con riguardo a ciascun bene da parte del Consorzio. Con il terzo motivo, infine, la società "Ricorrente_1", richiama le nuove disposizioni normative di cui alla legge n. 130/2022, là dove all' art. 7 co. 5 bis del d.Lgs. n. 546/2022, dispone che "l'onere della prova del beneficio diretto e specifico ricade sul Consorzio di Bonifica, dovendo l'ente resistente dimostare la manutenzione ordinaria e periodica, nonché quella straordinaria in favore ed a beneficio degli immobili rientranti nel perimetro d'intresse.
3. L' Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando memoria nell'imminenza dell'udienza di discussione.
4. Nella udienza pubblica del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non risulta fondato.
6. Osserva-anzitutto-il Collegio che l'obbligo di contribuzione alle opere di bonifica e miglioramento fondiario dei fondi ha la sua fonte negli articoli 860 c.c., 10, r.d. n. 215/1933, 11, l.r. n. 4/1984.
Tali previsioni pongono , in modo univoco, l'onere di contribuzione a carico dei proprietari dei fondi.
6.1. Quanto al presupposto oggettivo del tributo, per stabilire la debenza o meno del contributo di bonifica, riveste rilievo dirimente l'esistenza del "piano di classifica", che includa i fondi beneficiari. Nella specie, detto
"piano di classifica" risulta approvato con delibera del 1999, che include i fondi di proprietà del ricorrente;
il quale non risulta impugnato in illo tempore dalla società interessata.
7. Una volta che il fondo sia incluso in un piano di classifica, divenuto definitivo, si presume - invero-che il fondo riceva un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica e miglioramento fondiario, fino a prova contraria che secondo parte della giurisprudenza ricade sul contribuente . (Cass. sez. un., 30.12.2008 n.
26009; Id., 14.5.2010 n. 11722; Cass. civ., VI-T, 31.3.2022 n. 10494; Id., V, 30.12.2016 nn. 27470 e 27471;
Id., I, 20.11.2015 n. 23815).
8. Analogamente , in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sull'esistenza o meno del beneficio fondiario diretto e immediato;
che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. n. 215/1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, il Consorzio di bonifica ..."è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica. Non risulta, perciò, onere del Consorzio, fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva - come già ricordato - la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (Cass. civ., V, 24.7.2023 n. 22176).
8.1. Nè a conclusioni distinte e diverse conduce, poi, il rilievo -su cui insiste con forza la società contribuente
- secondo cui l'area di interesse sia ricompresa nel "perimetro urbano", come meglio ricordato in narrativa, ben potendo -il perimetro urbano- essere ricompreso nel "perimetro consortile"; nulla escludendo- in linea di principio - che entrambe le aree possano difatti coincidere. La normativa sopra richiamata non eslude, in effetti, una delimitazione del perimetro consortile "nell'ambito" del comprensorio;
nè vieta la sovrapposizione delle aree stesse.
8.2.Tale conclusione risulta corroborata dalla stessa giurisprudenza prevalente, là dove ha avuto modo di rimarcare la legittimità di tale circostanza;
specialmente là dove il consorzio abbia dimostrato che le sue apportino un beneficio a tutti gli immobili inclusi nell'area.
9. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
10Le spese di lite possono restare compensate, stante la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IE AN, Presidente
MARRA AN MASSIMO, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 348/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Sud Ovest - 91168270592
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720240034536810000 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 785/2025 depositato il
29/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso iscritto al n. 348/2025, corredato da reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, la società Ricorrente_1 - S.r.l. impugna la cartella di pagamento n. 0572024003453681 in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, sede di Latina, a mezzo della quale è stato chiesto alla società contribuente il pagamento di euro 5.893,52, per "quota consortile, e miglioramento fondiario", dovuta per l'anno 2023 al Resistente_1 sud ovest.
2. Affida il ricorso a motivi rubricati, tutti sostanzialmente volti - anche alla luce della documentazione allegata - a dimostrare la non debenza del tributo per difetto dei presupposti di legge.
2.1.Nello specifico, la società contribuente deduce, anzitutto, l'illegittimità dell'atto gravato, sul presupposto - primo motivo - che gli immobili sarebbero ricompresi - a seguito di delibera della G.M. del
Comune di Fondi n. 97/2018, nel perimetro urbano, avendo detta delibera -tra l'altro-"aggiornato il perimetro del centro abitato". Tale conclusione sarebbe anche confermata nelle conclusioni formulate nella relazione (a firma dell'Ing. Nominativo_1), là dove viene evidenziato che: …"in base al piano di riparto degli oneri consortili le spese consortili non sono dovute per gli immobili siti nei centri abitati, che gli immobili oggetto della presente relazione rientrano nella perimetrazione dei centri urbani in base alla
D.G.C. n. 97 del 19.03.2018, si può dedurre che gli stessi immobili non risultano gravati dagli oneri consortili”. Con il secondo motivo introdotto, la società contribuente lamenta, ancora, che l'asserito beneficio, derivante dalla bonifica, non potrebbe ritenersi dimostrato, dalla mera inclusione dell'immobile nel perimetro del comprensorio: la natura corrispettiva del tributo deve risultare a suo dire "in concreto", ossia accertata con riguardo a ciascun bene da parte del Consorzio. Con il terzo motivo, infine, la società "Ricorrente_1", richiama le nuove disposizioni normative di cui alla legge n. 130/2022, là dove all' art. 7 co. 5 bis del d.Lgs. n. 546/2022, dispone che "l'onere della prova del beneficio diretto e specifico ricade sul Consorzio di Bonifica, dovendo l'ente resistente dimostare la manutenzione ordinaria e periodica, nonché quella straordinaria in favore ed a beneficio degli immobili rientranti nel perimetro d'intresse.
3. L' Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, depositando memoria nell'imminenza dell'udienza di discussione.
4. Nella udienza pubblica del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso non risulta fondato.
6. Osserva-anzitutto-il Collegio che l'obbligo di contribuzione alle opere di bonifica e miglioramento fondiario dei fondi ha la sua fonte negli articoli 860 c.c., 10, r.d. n. 215/1933, 11, l.r. n. 4/1984.
Tali previsioni pongono , in modo univoco, l'onere di contribuzione a carico dei proprietari dei fondi.
6.1. Quanto al presupposto oggettivo del tributo, per stabilire la debenza o meno del contributo di bonifica, riveste rilievo dirimente l'esistenza del "piano di classifica", che includa i fondi beneficiari. Nella specie, detto
"piano di classifica" risulta approvato con delibera del 1999, che include i fondi di proprietà del ricorrente;
il quale non risulta impugnato in illo tempore dalla società interessata.
7. Una volta che il fondo sia incluso in un piano di classifica, divenuto definitivo, si presume - invero-che il fondo riceva un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica e miglioramento fondiario, fino a prova contraria che secondo parte della giurisprudenza ricade sul contribuente . (Cass. sez. un., 30.12.2008 n.
26009; Id., 14.5.2010 n. 11722; Cass. civ., VI-T, 31.3.2022 n. 10494; Id., V, 30.12.2016 nn. 27470 e 27471;
Id., I, 20.11.2015 n. 23815).
8. Analogamente , in ordine alla ripartizione dell'onere della prova, sull'esistenza o meno del beneficio fondiario diretto e immediato;
che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. n. 215/1933, costituisce il presupposto della debenza dei contributi consortili, il Consorzio di bonifica ..."è esonerato dalla prova del beneficio tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile sia nel comprensorio di bonifica. Non risulta, perciò, onere del Consorzio, fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva - come già ricordato - la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (Cass. civ., V, 24.7.2023 n. 22176).
8.1. Nè a conclusioni distinte e diverse conduce, poi, il rilievo -su cui insiste con forza la società contribuente
- secondo cui l'area di interesse sia ricompresa nel "perimetro urbano", come meglio ricordato in narrativa, ben potendo -il perimetro urbano- essere ricompreso nel "perimetro consortile"; nulla escludendo- in linea di principio - che entrambe le aree possano difatti coincidere. La normativa sopra richiamata non eslude, in effetti, una delimitazione del perimetro consortile "nell'ambito" del comprensorio;
nè vieta la sovrapposizione delle aree stesse.
8.2.Tale conclusione risulta corroborata dalla stessa giurisprudenza prevalente, là dove ha avuto modo di rimarcare la legittimità di tale circostanza;
specialmente là dove il consorzio abbia dimostrato che le sue apportino un beneficio a tutti gli immobili inclusi nell'area.
9. In conclusione il ricorso deve essere respinto.
10Le spese di lite possono restare compensate, stante la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.