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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO NZ, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2446/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDJ-19000001 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv Difensore_1, propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7 n. 2446/2023 del
17.04.2023 –con la quale era stato rigettato (con compensazione delle spese) il ricorso presentato avverso l'atto di accertamento numero TDJ-19000001 emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di
Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri il 04.04.2022 e notificato il 14.04.2022, con il quale l'ufficio aveva recuperato l'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per il veicolo targato
Targa_2, nella misura di euro 954,13.
Parte ricorrente sosteneva di avere rilasciato, in data 24.04.2012 alla Società_1 S.r.l. Ricambi, mandato speciale a vendere la sua auto Maserati M145 BCA targata Targa_2, che l'auto era stata regolarmente inserita nel registro delle esenzioni per il pagamento del bollo e dell'addizionale erariale (superbollo) a seguito di comunicazione inoltrata alla Regione Calabria, che per espressa disposizione dell'art. 5 DL 30. 12. 1982 numero 953, convertito in legge 28.02.1983 n. 53, è sospeso l'obbligo di pagamento della tassa di possesso per le auto che sono trasferite in conto vendita alle concessionarie;
che è sospeso anche l'obbligo di pagare la tassa erariale addizionale superbollo introdotto con il Decreto Legge n. 98/2011 art. 23.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado motiva che, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un'impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all'Aci, da parte di quest'ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dal tributo ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982,
n. 953, art. 5, commi 43 - 48, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di pagamento del tributo.
Con l'atto di appello parte ricorrente ripropone i motivi svolti in primo grado.
Costituita AE chiede il rigetto dell'appello.
Con memoria aggiunta parte appellante deduce che, per gli anni di possesso successivi, la Corte di Giustizia
Tributaria di I° Grado aveva emesso tre sentenze favorevoli all'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Risulta documentalmente che l'odierno ricorrente Ricorrente_1, con atto pubblico del 24 aprile 2012, aveva dato mandato a “Società_1 srl Ricambi” a vendere l'autovettura Maserati tg. Targa_2 oggetto dell'atto oggi impugnato.
Tuttavia, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, l'esistenza della procura a vendere rilasciata al soggetto abilitato al commercio di vetture. non è sufficiente per la sospensione del pagamento della tassa auto.
Nel caso specifico infatti non è stata eseguita la cosiddetta minivoltura, con la vendita dell'autoveicolo dal ricorrente al concessionario/rivenditore di veicoli usati.
Infatti la minivoltura regolarmente effettuata prevede il mutamento dell'intestazione del veicolo (con le relative registrazioni nei registri del PRA) con la conseguenza che il venditore non risponderà più, dalla data della registrazione, di ogni tipo di conseguenza collegata al possesso del veicolo ed al suo uso, ivi compreso il pagamento della tassa auto.
In tal senso la giurisprudenza esattamente individuata dai giudici di primo grado (Cassazione Civile, Sentenza
n. 13952/2011)”La procura notarile a vendere la macchina non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica. Ciò in quanto unico responsabile verso il Fisco è chi risulta titolare al Pra.”
Nel caso specifico inoltre il sig. Ricorrente_1 risulta proprietario della vettura in questione coperta da assicurazione RCA, il che presuppone la sua circolazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro
350,00 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria 3/11/2025
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO NZ, TO
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 34/2024 depositato il 05/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Plutino 4 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2446/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 7 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDJ-19000001 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello e ne chiede l'accoglimento.
Resistente/Appellato: Si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv Difensore_1, propone appello avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7 n. 2446/2023 del
17.04.2023 –con la quale era stato rigettato (con compensazione delle spese) il ricorso presentato avverso l'atto di accertamento numero TDJ-19000001 emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di
Reggio Calabria, Ufficio Territoriale di Locri il 04.04.2022 e notificato il 14.04.2022, con il quale l'ufficio aveva recuperato l'addizionale erariale della tassa automobilistica relativa all'anno 2019, per il veicolo targato
Targa_2, nella misura di euro 954,13.
Parte ricorrente sosteneva di avere rilasciato, in data 24.04.2012 alla Società_1 S.r.l. Ricambi, mandato speciale a vendere la sua auto Maserati M145 BCA targata Targa_2, che l'auto era stata regolarmente inserita nel registro delle esenzioni per il pagamento del bollo e dell'addizionale erariale (superbollo) a seguito di comunicazione inoltrata alla Regione Calabria, che per espressa disposizione dell'art. 5 DL 30. 12. 1982 numero 953, convertito in legge 28.02.1983 n. 53, è sospeso l'obbligo di pagamento della tassa di possesso per le auto che sono trasferite in conto vendita alle concessionarie;
che è sospeso anche l'obbligo di pagare la tassa erariale addizionale superbollo introdotto con il Decreto Legge n. 98/2011 art. 23.
Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado motiva che, nel caso in cui il veicolo sia consegnato per la rivendita a un'impresa abilitata al suo commercio, la mancata tempestiva comunicazione all'Aci, da parte di quest'ultima, dei dati del veicolo e degli estremi del titolo per il quale è stata eseguita la consegna, impedisce al proprietario di godere dell'esenzione temporanea dal tributo ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982,
n. 953, art. 5, commi 43 - 48, conv. con modif. nella L. 28 febbraio 1983, n. 53; ne consegue che resta fermo in capo al proprietario del veicolo l'obbligo di pagamento del tributo.
Con l'atto di appello parte ricorrente ripropone i motivi svolti in primo grado.
Costituita AE chiede il rigetto dell'appello.
Con memoria aggiunta parte appellante deduce che, per gli anni di possesso successivi, la Corte di Giustizia
Tributaria di I° Grado aveva emesso tre sentenze favorevoli all'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Risulta documentalmente che l'odierno ricorrente Ricorrente_1, con atto pubblico del 24 aprile 2012, aveva dato mandato a “Società_1 srl Ricambi” a vendere l'autovettura Maserati tg. Targa_2 oggetto dell'atto oggi impugnato.
Tuttavia, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, l'esistenza della procura a vendere rilasciata al soggetto abilitato al commercio di vetture. non è sufficiente per la sospensione del pagamento della tassa auto.
Nel caso specifico infatti non è stata eseguita la cosiddetta minivoltura, con la vendita dell'autoveicolo dal ricorrente al concessionario/rivenditore di veicoli usati.
Infatti la minivoltura regolarmente effettuata prevede il mutamento dell'intestazione del veicolo (con le relative registrazioni nei registri del PRA) con la conseguenza che il venditore non risponderà più, dalla data della registrazione, di ogni tipo di conseguenza collegata al possesso del veicolo ed al suo uso, ivi compreso il pagamento della tassa auto.
In tal senso la giurisprudenza esattamente individuata dai giudici di primo grado (Cassazione Civile, Sentenza
n. 13952/2011)”La procura notarile a vendere la macchina non esime il proprietario dal versamento della tassa automobilistica. Ciò in quanto unico responsabile verso il Fisco è chi risulta titolare al Pra.”
Nel caso specifico inoltre il sig. Ricorrente_1 risulta proprietario della vettura in questione coperta da assicurazione RCA, il che presuppone la sua circolazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in euro
350,00 oltre accessori di legge.
Reggio Calabria 3/11/2025