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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 155/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 155/2021 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Bandiera Anna) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...] (Avv. Faro Arnaldo) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza del 05.11.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20/01/2021, , Parte_1 premettendo di avere contratto, in data 28.06.2002, matrimonio concordatario con
, dalla cui unione erano nati due figli, ancora minorenni, Controparte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi per il sopravvenuto difetto dell'affectio coniugalis causato dai continui ed insanabili contrasti con il coniuge.
Si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione.
All'udienza presidenziale del 11.10.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi al G.I. per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti, all'udienza del 05.11.2021, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare e il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione della convenuta.
Quanto all'affidamento dei figli minori, vanno confermate le statuizioni contenute nell'ordinanza presidenziale.
Pertanto, i figli minori vanno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati stabilmente presso il domicilio materno. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé. Il padre potrà incontrare i figli liberamente, concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno conciliare gli impegni di lavoro del padre e quelli scolastici della prole. Solo in caso di disaccordo, tenuto conto che il ricorrente vive a Messina mentre i minori ad Agrigento, va previsto che il padre potrà incontrare i figli un giorno a settimana, da concordare tra le parti, dalla ore 15.00 alle ore 19.00, nonché il primo ed il terzo fine settimana del mese, dalle ore 16,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica;
inoltre il padre trascorrerà con i figli cinque giorni durante le festività di Natale, alternando di anno in anno i giorni delle principali festività (Natale e Capodanno) e due giorni durante le vacanze di Pasqua
(alternando la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ) e, durante le vacanze estive, trenta giorni continuativi, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i coniugi.
L'ordinanza presidenziale merita conferma anche riguardo alle statuizioni di carattere patrimoniale, tenuto conto della situazione reddituale delle parti in comparazione tra loro.
Emerge dagli atti che è docente (con reddito mensile di euro 1500,00 circa CP_1 oltre agli assegni familiari goduti) e è agente di polizia penitenziaria (con Pt_1 reddito mensile medio di circa euro 1.800,00). Risulta inoltre che CP_1 trasferitasi ad Agrigento per insegnare, abita in una casa in locazione per la quale corrisponde il relativo canone e che la ex casa coniugale è in Brescia, gravata da mutuo, le cui rate mensili (di circa euro 430,00), sono attualmente pagate da Pt_1 il quale ha anche deciso di versare le rata di finanziamento di una automobile in uso alla moglie.
Alla luce di tale situazione economica delle parti, si ritiene congruo porre a carico di l'obbligo di versare a a Parte_1 Controparte_1 titolo di concorso nel mantenimento dei due figli, entro il giorno 10 di ogni mese,
l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a Parte_1
Trento il 15/07/1975 e nata ad [...] il [...]; Controparte_1
affida i figli minori, congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di , l'obbligo di pagare a Parte_1 Controparte_1
a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni
[...] mese, l'assegno di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Agrigento in data 3.2.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)