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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4673 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8706/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8706/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. CAVALLERI ANDREA Parte_1 C.F._1
LIVIO)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. BELLAROSA Controparte_1 C.F._2
GABRIEL)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«a) pronuncia della sentenza di separazione personale delle parti in relazione al matrimonio contratto in data 12.7.2008 in Brescia, iscritto nei registri del medesimo
1 comune al n ° 154 P.1 anno 2008, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della separazione;
Per_ b) affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente con il padre, presso l'abitazione coniugale di Via Verdi n° 42 in Gardone Val Trompia (BS) ove già sono residenti;
c) l'abitazione familiare di Via Verdi n° 42 in Gardone Val Trompia (BS), di proprietà CP_
locato alla sig.ra sarà volturato in favore del sig. così come le Pt_1 CP_1 utenze dell'immobile, che continuerà ad abitarlo unitamente ai figli minori;
d) i minori resteranno per due/tre pomeriggi alla settimana ed a fine settimana alternati con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
e) i sigg.ri e rinunciano reciprocamente al versamento di un Pt_1 CP_1 contributo alimentare per il mantenimento dei figli, prevedendo che ciascun genitore provvederà ordinariamente ad essi per il tempo in cui i figli rimarranno con lui/lei e rimandando al protocollo vigente per quanto attiene le spese straordinarie da suddividere al 50% tra i genitori;
f) i figli minori saranno fiscalmente posti a carico del sig. in favore del CP_1 quale sarà interamente versato l'assegno unico, in considerazione della prevalente collocazione dei figli presso il padre;
g) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano alla reciproca corresponsione di somme a titolo di assegno di separazione/mantenimento;
h) i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, esprimendo altresì il consenso reciproco al rilascio dei Per_ documenti validi per l'espatrio anche per i figli e;
Per_2
i) i coniugi dichiaravano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda omologazione della presente separazione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in BRESCIA, in data
12/07/2008, trascritto al n. 154 parte I dell'anno 2008 del registro dello stato civile del predetto comune. Per_
Dall'unione sono nati i figli , e . Per_3 Per_2
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
2 § 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 05/11/2025.
Il Presidente estensore
EA IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA IN Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8706/2025 R.G. promossa da c.f. (avv. CAVALLERI ANDREA Parte_1 C.F._1
LIVIO)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. BELLAROSA Controparte_1 C.F._2
GABRIEL)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti private hanno rassegnato, congiuntamente, le seguenti conclusioni:
«a) pronuncia della sentenza di separazione personale delle parti in relazione al matrimonio contratto in data 12.7.2008 in Brescia, iscritto nei registri del medesimo
1 comune al n ° 154 P.1 anno 2008, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della separazione;
Per_ b) affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 collocazione prevalente con il padre, presso l'abitazione coniugale di Via Verdi n° 42 in Gardone Val Trompia (BS) ove già sono residenti;
c) l'abitazione familiare di Via Verdi n° 42 in Gardone Val Trompia (BS), di proprietà CP_
locato alla sig.ra sarà volturato in favore del sig. così come le Pt_1 CP_1 utenze dell'immobile, che continuerà ad abitarlo unitamente ai figli minori;
d) i minori resteranno per due/tre pomeriggi alla settimana ed a fine settimana alternati con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
e) i sigg.ri e rinunciano reciprocamente al versamento di un Pt_1 CP_1 contributo alimentare per il mantenimento dei figli, prevedendo che ciascun genitore provvederà ordinariamente ad essi per il tempo in cui i figli rimarranno con lui/lei e rimandando al protocollo vigente per quanto attiene le spese straordinarie da suddividere al 50% tra i genitori;
f) i figli minori saranno fiscalmente posti a carico del sig. in favore del CP_1 quale sarà interamente versato l'assegno unico, in considerazione della prevalente collocazione dei figli presso il padre;
g) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano alla reciproca corresponsione di somme a titolo di assegno di separazione/mantenimento;
h) i coniugi prestano fin d'ora il consenso al rinnovo e/o rilascio dei rispettivi documenti validi per l'espatrio, esprimendo altresì il consenso reciproco al rilascio dei Per_ documenti validi per l'espatrio anche per i figli e;
Per_2
i) i coniugi dichiaravano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda omologazione della presente separazione».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile in BRESCIA, in data
12/07/2008, trascritto al n. 154 parte I dell'anno 2008 del registro dello stato civile del predetto comune. Per_
Dall'unione sono nati i figli , e . Per_3 Per_2
Dopo un avvio contenzioso del processo, le parti hanno raggiunto un accordo e hanno presentato le conclusioni congiunte sopra trascritte.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
2 § 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – L'accordo raggiunto dalle parti appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone che la separazione sia disciplinata in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti;
3. compensa le spese di lite;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 05/11/2025.
Il Presidente estensore
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