Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00676/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00555/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Daniela Bianco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege a Torino, via dell’Arsenale n. 21;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
A) Con riferimento al ricorso INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO:
i ) per l’annullamento:
dell’atto dispositivo n.-OMISSIS-, emesso dall’Aeronautica Militare, notificato all’interessato in data -OMISSIS-, avente a oggetto la sospensione del ricorrente dall’attività lavorativa, nel periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per la durata di giorni 15 (quindici), con sospensione altresì del diritto alla retribuzione e di altro compenso o emolumento;
ii ) per l’accertamento:
- dell’insussistenza, a carico del ricorrente, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-;
- del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, relativamente al periodo di sospensione oltre interessi o rivalutazione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell’ordinamento militare, con la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative spettanze;
iii ) per la condanna,
ex art. 30 c.p.a., dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia.
B) Con riferimento al ricorso per MOTIVI AGGIUNTI:
i ) per l’annullamento:
- del decreto -OMISSIS-, allegato al foglio -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Difesa, (con cui “ a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, appartenente al ruolo Sergenti, incorre nella detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016 e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019. Nel ruolo segue il pari grado -OMISSIS- matricola -OMISSIS- ”), notificato in data -OMISSIS-;
- del decreto prot.n. -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Difesa, avente a oggetto la detrazione di anzianità (con cui “ a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, appartenente al ruolo Sergenti, incorre nella detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016 e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019. Nel ruolo segue il pari grado -OMISSIS- matricola -OMISSIS- ”), notificato in data -OMISSIS-;
ii ) per l’accertamento:
- dell’insussistenza, a suo carico, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-;
- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il suddetto periodo in cui non ha prestato attività lavorativa perché in licenza straordinaria per congedo parentale, come periodo utile al computo dell’anzianità di servizio;
iii ) con conseguente condanna
dell’Amministrazione alla ricostruzione dell’anzianità di servizio e al ricalcolo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. IA BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 12.4.2022 e depositato in data 3.5.2022, -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Ministero della Difesa per sentir: a) annullare l’atto dispositivo n.-OMISSIS-, emesso dall’Aeronautica Militare, notificato all’interessato in data -OMISSIS-, avente a oggetto la sospensione del ricorrente dall’attività lavorativa, nel periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per la durata di giorni 15 (quindici), con sospensione altresì del diritto alla retribuzione; b) accertare l’insussistenza, a suo carico, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; c) accertare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, relativamente al periodo di sospensione, oltre interessi o rivalutazione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del codice dell’ordinamento Militare, con la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative spettanze; d) condannare, ex art. 30 c.p.a., l’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia.
Il ricorrente, ai fini dell’accoglimento delle domande appena descritte, ha altresì sollecitato il Collegio a disapplicare, ove necessario, l’art. 2 D.L. n. 172 del 26.11.2021, convertito in L. n. 3 del 21.01.2022, nonché alla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 2 D.L. n. 172 del 26.11.2021.
A sostegno del gravame, il ricorrente ha allegato l’illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi: a) violazione dell’art. 2 D.L. n. 172 del 26.11.2021, in quanto esso troverebbe applicazione solamente al personale militare in servizio e non anche a quello in congedo parentale, come occorso nel caso di specie; b) violazione dell’art. 32 D. Lgs. 151/2001 e dell’art. 11, comma 7, D.P.R. 40/2018 che, riconoscendo in capo all’interessato, il diritto potestativo alla fruizione del congedo parentale, impedirebbe al datore di lavoro di interromperla.
2. In data 3.5.2022, il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con una memoria di stile.
3. Con ricorso notificato rispettivamente in data 19.6.2023 e in data 28.6.2023, depositato in data 15.7.2023, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti nei confronti del Ministero della Difesa, quale parte resistente, e di -OMISSIS-, quale parte controinteressata, al fine di sentir: a) annullare il decreto -OMISSIS- allegato al foglio -OMISSIS-, emanato dal Ministero della Difesa, (con cui “ a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, appartenente al ruolo Sergenti, incorre nella detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016 e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019. Nel ruolo segue il pari grado -OMISSIS- matricola -OMISSIS- ”), notificato in data -OMISSIS-; b) annullare il decreto prot.n. -OMISSIS- emanato dal Ministero della Difesa, avente a oggetto la detrazione di anzianità (con cui “ a mente del quadro normativo vigente, richiamato in premessa il Sergente Maggiore Capo Qualifica Speciale -OMISSIS-, matricola -OMISSIS-, nato il -OMISSIS-, appartenente al ruolo Sergenti, incorre nella detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016 e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019. Nel ruolo segue il pari grado -OMISSIS- matricola -OMISSIS- ”), notificato in data -OMISSIS-; c) accertare l’insussistenza, a suo carico, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; d) accertare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il suddetto periodo in cui non ha prestato attività lavorativa perché in licenza straordinaria per congedo parentale, come periodo utile al computo dell’anzianità di servizio; e) con conseguente condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione dell’anzianità di servizio e al ricalcolo dei giorni di licenza ordinaria spettanti al ricorrente.
A sostegno del ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha allegato l’illegittimità del provvedimento impugnato per i due motivi già articolati in riferimento al ricorso introduttivo del giudizio, nonché per la violazione dell’art. 858 codice dell’ordinamento militare (in quanto la detrazione di anzianità comminata al ricorrente sarebbe avvenuta al di fuori dei casi tipici previsti dalla norma, dovendosi invece il periodo di congedo parentale a tal fine computarsi).
4. Con memoria depositata in data 3 febbraio 2026, il Ministero della Difesa ha insistito per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, circa la decisione nel merito della causa, stante la sopravvenienza normativa di cui al D.L. 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022, che ha eliminato l’obbligo della sospensione dal servizio in caso di omessa vaccinazione anti-COVID19.
5. Con memoria del 27.2.2026, parte ricorrente, confermando l’interesse alla decisione nel merito del ricorso, ha insistito perché la causa venisse trattenuta in decisione.
6. Benchè ritualmente intimato, -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
7. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, previa discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Tanto premesso, occorre brevemente sintetizzare i fatti di causa.
In data-OMISSIS-, il ricorrente veniva richiesto dal proprio Comando militare, giusta nota prot. n. -OMISSIS-, di fornire la documentazione relativa alla certificazione e al completamento del ciclo vaccinale, nel termine di giorni 5 dal ricevimento della stessa.
In data-OMISSIS-, il ricorrente presentava richiesta di nulla osta di licenza straordinaria parentale con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, che otteneva.
Con nota inviata a mezzo e-mail in data -OMISSIS-, il ricorrente, al fine di riscontrare la richiamata nota del-OMISSIS-, rappresentava al Comando militare che, per il periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, egli avrebbe usufruito del congedo parentale e quindi avrebbe presentato la documentazione richiesta al rientro in servizio.
Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Comando militare, accertata l’inosservanza, da parte del ricorrente, dell’obbligo di produrre la documentazione di cui all’art. 4 ter , comma 3, D.L. 2021 n. 44, comunicava: a) la sospensione dall’attività lavorativa (senza conseguenze disciplinari, ovvero di natura penale, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, senza la corresponsione della retribuzione né di altro compenso o emolumento); b) l’interruzione, in concomitanza della decorrenza della sospensione, della licenza straordinaria parentale concessa con decorrenza -OMISSIS-.
In data -OMISSIS- con lettera racc. a/r prot. n.-OMISSIS-, il Comando militare comunicava al ricorrente la conclusione del periodo di sospensione in data -OMISSIS-, avendo esso contratto il Covid-19 durante il periodo di sospensione.
In data -OMISSIS-, il datore di lavoro notificava al ricorrente il provvedimento in questa sede impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio, formalizzando la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, per la durata di giorni 15, senza diritto alla retribuzione o ad altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Le circostanze appena descritte avrebbero determinato la detrazione di giorni 15 dell’anzianità assoluta di grado (dal 16.03.2016 al 30 marzo 2016) e di decorrenza del conferimento della qualifica dal 15 marzo 2019 al 30.03.2019, con conseguente avanzamento nel ruolo del pari grado, -OMISSIS- (matricola -OMISSIS-). Il relativo provvedimento è stato quindi impugnato dal ricorrente con il ricorso per motivi aggiunti.
2. Ciò posto, il Collegio non condivide la sollecitazione del Ministero, avente a oggetto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, in capo al ricorrente, circa la decisione nel merito della causa, stante la sopravvenienza normativa di cui al D.L. 24 marzo 2022, n. 24, in vigore dal 25 marzo 2022 (che ha eliminato l’obbligo della sospensione dal servizio in caso di omessa vaccinazione anti-COVID19).
E ciò in quanto tale normativa, essendo entrata in vigore in data 25 marzo 2022, trova applicazione ai provvedimenti adottati a partire da tale momento, con esclusione di quelli adottati in precedenza.
A tal riguardo, le vicende per cui è causa hanno interessato il periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS- e quindi si sono esaurite prima dell’entrata in vigore del D.L. 24/2022, cosicchè esse restano assoggettate alla disciplina previgente. Le medesime conclusioni valgono anche in riferimento alla decurtazione del periodo di anzianità, il cui provvedimento forma oggetto dei motivi aggiunti.
3. Se così è, occorre allora ricostruire l’impianto della normativa emergenziale, ante D.L. 24/2022, che ha, ratione temporis , disciplinato il caso di specie, anche al fine di verificarne la tenuta costituzionale.
3.1. Sotto il primo aspetto (normativa emergenziale), giova rilevare come l’art. 4, comma 1, D.L. aprile 2021, n. 44, conv. con L. 28 maggio 2021, n. 76, abbia introdotto, seppure limitatamente agli operatori sanitari (compresi i farmacisti), l’obbligo di vaccinazione anti Covid-19, quale “ requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati ”.
L’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021 ha poi disciplinato le uniche ipotesi di esenzione da tale obbligo, così statuendo: “ solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita ”.
L’art. 2, comma 1, D.L. 26 novembre 2021, n. 172 (conv. in L. 21 gennaio 2022, n. 3) ha introdotto l’art. 4 ter D.L. 44/2021, prevedendo, tra l’altro (al comma 2 dell’art. 4 ter in parola), l’obbligo vaccinale anche per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale, e richiamando, quali eccezioni, al comma 3 dell’art. 4 ter in parola, quelle di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021.
L’art. 4 ter , comma 2, D.L. 172/2021 (così come novellato dal D.L. 172/2021), ha stabilito, altresì, che “ la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1 ”.
L’art. 4 ter , comma 3, D.L. 172/2021 (così come novellato dal D.L. 172/2021), ha poi previsto che in caso di accertata violazione dell’obbligo vaccinale di cui si è detto, i soggetti preposti alla verifica del buon esito della campagna vaccinale invitano gli obbligati a produrre, nel termine di giorni 5, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, oppure l’attestazione giustificativa dell’esonero della stessa: “ l’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”.
3.2. Sotto il secondo aspetto (tenuta costituzionale), il Collegio non ravvisa, ai fini che qui interessano, i presupposti per investire la Corte costituzionale in ordine alla paventata illegittimità delle norme soprarichiamate rispetto all’art. 32 Cost., trattandosi di questioni manifestamente infondate.
Al riguardo (e come pure rilevato da TAR Lazio, con la sentenza n. 23631/2025), la Corte costituzionale, con le pronunce nn. 199/2025, 188/2024, 185/2023, 15/2023 e 14/2023, ha infatti già esaminato questioni sostanzialmente corrispondenti a quelle prospettate, in questa sede, dal ricorrente, concludendo per l’infondatezza delle stesse.
E ciò sul presupposto per il quale l’obbligo vaccinale anti-COVID-19 per i soggetti all’uopo gravati dalle norme censurate è risultato conforme al principio di ragionevolezza e proporzionalità, operando esso un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto agli operatori sanitari - ma il principio appare applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini.
Quanto alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale in parola, la Consulta ha ritenuto legittima e ragionevole anche la scelta legislativa di prevedere effetti sfavorevoli nei confronti del lavoratore sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, ivi compresa la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, nonché la sospensione dello stesso dall’attività lavorativa e dalla retribuzione per coloro che avessero spontaneamente deciso di non vaccinarsi; la Corte ha altresì escluso che in tali ipotesi il lavoratore potesse vantare pretese di carattere alimentare, qui domandate in via subordinata.
Sul punto, si rinvia, per esigenze di sintesi, alla lettura delle richiamate pronunce del giudice delle leggi.
4. Così ricostruito il quadro fattuale e giuridico di riferimento, occorre ancora, prima di procedere all’esame del merito della vicenda, esaminare la natura giuridica della normativa emergenziale di cui sopra si è detto.
Tale normativa si inscrive nell’ambito delle norme che, secondo la teoria generale del diritto, avrebbero natura di norme eccezionali in quanto, oltre a derogare alle norme regolari che disciplinano la materia, si contrappongono a esse e stabiliscono l’eccezione rispetto alla regola. E ciò a differenza delle norme speciali che disciplinano la stessa materia già presa in esame dalle norme generali, senza però entrare in collisione con esse e quindi senza derogarvi.
Nell’alveo delle norme eccezionali si collocano poi quelle temporanee, ossia norme anch’esse eccezionali, ma il cui presupposto, più che riposare sull’eccezionalità della circostanza concreta cui si attagliano, si precisa nel limitato spettro temporale di efficacia.
A ogni buon conto, le norme eccezionali impongono all’interprete di porre in essere attività ermeneutica in chiave restrittiva e non espansiva.
5. Nel merito, principiando dal ricorso introduttivo del giudizio, giova osservare come la prima doglianza abbia a oggetto la violazione dell’art. 2 D.L. n. 172 del 26.11.2021, in quanto esso troverebbe applicazione solamente al personale militare in servizio e non anche a quello in congedo parentale, come occorso nel caso di specie.
La censura è infondata.
L’art. 4 ter D.L. 44/2021, dopo aver esteso l’obbligo vaccinale anche al personale del comparto difesa, soccorso pubblico e polizia locale, ha, da un lato, sancito, al comma 2, che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati e, all’altro, al comma 3, che l’esonero dalla vaccinazione è ammessa nei soli casi di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 44/2021, ossia “ solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ”.
Il combinato disposto che precede porta con sè un duplice ordine di implicazioni.
In primo luogo, l’art. 4 ter , comma 1, lett. b), D.L. 44/2021 impone l’obbligo della vaccinazione a quei soggetti che, al tempo dell’entrata in vigore della norma, integrano la nozione di “ personale di comparto della difesa ”. In altre parole, sono soggetti a tale obbligo i dipendenti del settore difesa che non siano in quiescenza, essendo irrilevante che, in tale momento, il dipendente versasse in stato di congedo, ordinario o parentale. L’unico presupposto applicativo della norma è appunto quello dell’essere “in forza” all’Amministrazione, nel settore della difesa (in tal senso, C.d.s., nn. 1137/2025, 8329/2023, TAR Catania, n. 699/2022).
In secondo luogo, poiché l’art. 4 ter , comma 2, D.L. 44/2021 aveva previsto che il vaccino costituisse requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, lo stesso doveva essere somministrato nel momento di entrata in vigore della disposizione in parola e secondo la procedura ivi prevista, senza che potessero essere assunte a esimenti le caratteristiche del servizio espletato in concreto, l’eventualità di un reimpiego in altre mansioni all’interno della medesima categoria ovvero, come accaduto nel caso di specie, il dato oggettivo dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro per l’intero periodo di vigenza dell’obbligo, per essere egli non idoneo o esentato dal servizio per altre causali (TAR Toscana, n. 645/2025, TAR Veneto, nn. 773/2024 e 1151/2024).
Sotto tale ultimo aspetto, infatti, la locuzione “ svolgimento dell’attività lavorativa ” non doveva essere interpretata in senso concreto, ossia nel senso di ritenere che la vaccinazione fosse obbligatoria nel momento dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, ma in astratto, ossia quale presupposto per lo svolgimento, anche futuro, della stessa. Con la conseguenza per la quale tale previsione doveva essere letta in riferimento al richiamato presupposto dell’appartenenza al comparto militare (C.d.s., n. 2831/2024, TAR Sardegna, n. 110/2025).
Il motivo di ricorso appena esaminato è quindi infondato, atteso che risulta del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la circostanza per la quale il ricorrente avesse chiesto e ottenuto di fruire del congedo parentale nel periodo di cui si è detto. Il ricorrente infatti risultava gravato di tale obbligo, in quanto esso al tempo faceva parte del “ personale di comparto della difesa ” e non versava in stato di quiescenza.
6. Con la seconda doglianza, il ricorrente si è lamentato della violazione dell’art. 32 D. Lgs. 151/2001 e dell’art. 11, comma 7, D.P.R. 40/2018 che, riconoscendo in capo all’interessato, il diritto potestativo alla fruizione del congedo parentale, impedirebbe al datore di lavoro di interromperla.
Il motivo è privo di pregio.
In primo luogo, il menzionato art. 4 ter D.L. 44/2021, ove fosse stato rispettato, non avrebbe interrotto la fruizione di congedo parentale da parte del ricorrente. Quest’ultimo, infatti, ben avrebbe potuto assolvere all’obbligo vaccinale per cui è causa, senza riprendere l’attività lavorativa ordinaria, e continuare a usufruire pienamente dell’assenza dal lavoro così come richiesta e autorizzata.
In secondo luogo, l’omessa vaccinazione da parte del ricorrente ha consentito al datore di lavoro di interrompere il periodo di congedo parentale in parola proprio in ragione del richiamato carattere eccezionale della normativa emergenziale.
Se essa ha consentito al legislatore di derogare alle libertà fondamentali tutelate dalla Carta costituzionale, certamente ha reso legittima qualsivoglia altra e diversa deroga di ogni altra norma di ordine generale prevista dalla legge, ovvero dalla contrattazione collettiva (in tal senso, TAR Milano, n. 16/2023).
La doglianza è quindi infondata.
7. A tale pronuncia di infondatezza consegue il rigetto della domanda di accertamento dell’insussistenza, a carico del ricorrente, dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 ter D.L. 1.04.2021, n. 44, stante la fruizione del congedo parentale da parte dell’interessato con decorrenza dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, nonché del diritto dello stesso alla percezione della relativa retribuzione.
8. Deve poi essere respinta, per incompatibilità logica, la domanda del ricorrente di condannare, ex art. 30 c.p.a., l’Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto da esso subito in ragione dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa svolta da parte resistente.
A ciò deve essere aggiunto come l’attività che l’Amministrazione è stata chiamata a svolgere fosse di natura meramente dichiarativo-vincolata (in tal senso depone anche l’art. 4, comma 4, D.L. 44/2021), non potendo essa discostarsi da quanto sancito dalla fonte primaria. Pertanto, l’operato in termini di potestà amministrativa di parte resistente, una volta acclarata, come è stato nel caso di specie, la legittimità costituzionale della normativa emergenziale di riferimento, non può che andare esente da censure.
9. Passando ora all’esame dei motivi aggiunti, il Collegio rileva l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso ivi formulati, in quanto analoghi a quelli posti alla base dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Pertanto, la tenuta costituzionale della normativa emergenziale e l’eccezionalità della stessa depongono per la legittimità dell’obbligo vaccinale che in questa sede ci occupa, in disparte la fruizione, da parte del ricorrente, al tempo dell’entrata in vigore della norma, del periodo di congedo parentale.
La doglianza relativa alla violazione dell’art. 858 del codice dell’ordinamento militare - in quanto la detrazione di anzianità comminata al ricorrente sarebbe avvenuta al di fuori dei casi tipici previsti dalla norma, dovendosi invece il periodo di congedo parentale a tal fine computarsi – è, invece, fondata.
Proprio il carattere eccezionale della normativa emergenziale e quindi l’esigenza di un’interpretazione restrittiva della stessa escludono che al ricorrente possano essere imposte ulteriori conseguenze pregiudizievoli, che non siano state espressamente previste dalla norma stessa (in tal senso, TAR Milano, n. 16/2023), quali l’anzianità di servizio, ovvero la perdita della quota per la maturazione del congedo ordinario (TAR Lazio-Roma, nn. 22092/2025 e 14701/2025).
Né, in senso contrario, depone la locuzione normativa di cui all’art. 4 ter , comma 3, D.L. 172/2021 “ non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati ”, dovendo essa essere riferita agli aspetti intrinseci della retribuzione e non invece a voci eterogenee rispetto a essa, quali l’anzianità di servizio e la maturazione della quota parte del congedo ordinario.
10. Pertanto, in accoglimento del ricorso motivi aggiunti, s’impone l’annullamento degli atti che ne costituiscono oggetto.
11. Consegue, inoltre, l’accoglimento della domanda di condanna di parte resistente alla ricostruzione dell’anzianità di servizio del ricorrente, nonchè al ricalcolo della quota parte relativa alla maturazione del congedo ordinario, computando in entrambi i casi, a tal fine, anche il periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per la durata di giorni 15.
12. Alla luce di quanto precede, il Collegio respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
In accoglimento parziale del ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale: a) annulla gli atti che ne costituiscono oggetto; b) condanna parte resistente alla ricostruzione dell’anzianità di servizio, nonchè al ricalcolo della quota parte relativa alla maturazione del congedo ordinario, computando in entrambi i casi, a tal fine, anche il periodo compreso tra il -OMISSIS- e il -OMISSIS-, per la durata di giorni 15; c) lo respinge nel resto.
13. La soccombenza reciproca tra le parti impone al Collegio di compensare integramente tra le stesse le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, così provvede:
- rigetta il ricorso introduttivo del giudizio;
- accoglie parzialmente il ricorso per motivi aggiunti nei termini di cui in motivazione, respingendolo per il resto;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il nominativo e di dati di salute delle persone fisiche comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO TT, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IA BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA BI | AO TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.