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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 3201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3201 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 925/2024 R.G. promossa da
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'avv. PIROZZI MIRELLA e dall'avv.
PACILIO RAFFAELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro
'in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
- resistente
'in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.
-resistente contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La presente decisione viene resa a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 10.07.2025.
Con ricorso depositato in data 23.1.2024 parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare, previa verifica della mancata liquidazione da parte del datore di lavoro, il diritto dell'odierna ricorrente, Signora ad ottenere, perle Parte_1
causali di cui in premessa, la liquidazione ed il pagamento del TFR accantonato presso il Fondo CP Tesoreria dell' al netto dei ricevuti acconti, il tutto per la complessiva somma di €.25.608,51 e, conseguentemente, condannare 1'CP in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 7
legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, quale gestore del Fondo Tesoreria previsto dalla legge
296/2006, alla liquidazione, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 25.608,51, considerato al lordo di ogni trattenuta e ritenuta di Legge ovvero della maggiore o minor somma dovuta in favore della medesima ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al reale soddisfo";
Si è costituito l'CP_1 che ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere in considerazione del pagamento del TFR nelle more del giudizio. In particolare, è stato dedotto nella memoria di costituzione che "anche di fronte alla segnalazione che la ricorrente aveva contestato di aver ricevuto l'anticipo di TFR, l'azienda aveva ribadito che la domanda doveva essere cancellata e che alcuna denuncia sarebbe stata rettificata. Per questo motivo la domanda amministrativa è stata respinta (cfr.: doc. all. 3-6). Solo ad aprile 2024, ben dopo il deposito del ricorso in trattazione, a seguito di correzione del flusso uniemens con eliminazione della voce dell'anticipazione TFR, la pratica è stata riesaminata ed accolta. Si allegano, a riguardo, la lettera di accoglimento, il prospetto di liquidazione ed il dettaglio del pagamento disposto il 19/04/2024 (cfr.: doc. all. 7 e 8)".
Non si è costituita in giudizio la Controparte_3
2. Sulla questione giuridica in esame è intervenuta di recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha enunciato i seguenti principi: “La l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dall' CP_1 su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato", con modalità di finanziamento che "rispondono al principio della ripartizione", stabilisce che il Fondo così istituito "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756". Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al CP_4 debba affluire mensilmente un "contributo" a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al
D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal CP 4 (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro". A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", stabilisce espressamente al comma 2 che "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del CP_4 salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al CP_4 riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che
"l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso". Da quanto richiamato, e segnatamente dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. La giurisprudenza di legittimità prosegue evidenziando la differenza tra il meccanismo di anticipazione in analisi e "quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede per la prestazione in esame la 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756". Conferma ulteriore della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria “si ricava, a ben vedere, dalla previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica". In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma
758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal
CP_4 è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.. Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009; Cassazione civile sez. lav. n. 25035 del 22/08/2023). Deve pertanto ritenersi che il Fondo di tesoreria è
l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1,
c.c., rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso. Pertanto, l'unico soggetto responsabile del pagamento del TFR è l' CP_1 e ciò anche in caso di mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso da parte del datore.
3. Tanto premesso, in ragione del documentato pagamento del TFR va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Difatti, si rileva che, nel caso di specie, la liquidazione della prestazione in favore dell'istante da parte dell' CP_1 è avvenuta in data successiva al deposito del ricorso ed alla sua notifica (17.04.2024, cfr. prospetto di liquidazione TFR, in atti), come ammessa dalla difesa di parte dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, associandosi alla richiesta di cessata materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
11.4.95, 4151). n. 9781; Cass., n.
4. Le spese di lite, in considerazione della circostanza che il pagamento da parte dell' CP_1 è intervenuto a seguito della correzione del flusso uniemens da parte della società, sono compensate nella misura del 50%; la restante parte, liquidata nella misura già ridotta, segue la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo. Nulla va disposto sulle spese di lite nei confronti della società convenuta, attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' CP_1
- condanna l' CP_1 al pagamento del 50% delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1530,00 oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il resto le spese di lite tra le parti;
compensa per le spese nei confronti della
- nulla Controparte_2
Aversa, 23.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Stefania Coppo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 925/2024 R.G. promossa da
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'avv. PIROZZI MIRELLA e dall'avv.
PACILIO RAFFAELE come da procura in atti
- ricorrente
Contro
'in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
- resistente
'in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t.
-resistente contumace RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La presente decisione viene resa a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta per l'udienza del 10.07.2025.
Con ricorso depositato in data 23.1.2024 parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare, previa verifica della mancata liquidazione da parte del datore di lavoro, il diritto dell'odierna ricorrente, Signora ad ottenere, perle Parte_1
causali di cui in premessa, la liquidazione ed il pagamento del TFR accantonato presso il Fondo CP Tesoreria dell' al netto dei ricevuti acconti, il tutto per la complessiva somma di €.25.608,51 e, conseguentemente, condannare 1'CP in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede 7
legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, quale gestore del Fondo Tesoreria previsto dalla legge
296/2006, alla liquidazione, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 25.608,51, considerato al lordo di ogni trattenuta e ritenuta di Legge ovvero della maggiore o minor somma dovuta in favore della medesima ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al reale soddisfo";
Si è costituito l'CP_1 che ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere in considerazione del pagamento del TFR nelle more del giudizio. In particolare, è stato dedotto nella memoria di costituzione che "anche di fronte alla segnalazione che la ricorrente aveva contestato di aver ricevuto l'anticipo di TFR, l'azienda aveva ribadito che la domanda doveva essere cancellata e che alcuna denuncia sarebbe stata rettificata. Per questo motivo la domanda amministrativa è stata respinta (cfr.: doc. all. 3-6). Solo ad aprile 2024, ben dopo il deposito del ricorso in trattazione, a seguito di correzione del flusso uniemens con eliminazione della voce dell'anticipazione TFR, la pratica è stata riesaminata ed accolta. Si allegano, a riguardo, la lettera di accoglimento, il prospetto di liquidazione ed il dettaglio del pagamento disposto il 19/04/2024 (cfr.: doc. all. 7 e 8)".
Non si è costituita in giudizio la Controparte_3
2. Sulla questione giuridica in esame è intervenuta di recente sentenza della Corte di cassazione, la quale ha enunciato i seguenti principi: “La l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, nell'istituire a far data dal 1.1.2007 il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" e nel prevedere che esso venga "gestito, per conto dello Stato, dall' CP_1 su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato", con modalità di finanziamento che "rispondono al principio della ripartizione", stabilisce che il Fondo così istituito "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756". Quest'ultimo, a sua volta, oltre a prevedere che, con la medesima decorrenza, al CP_4 debba affluire mensilmente un "contributo" a carico dei datori di lavoro che abbiano cinquanta o più addetti alle proprie dipendenze in misura pari alla quota di cui all'art. 2120 c.c. che non sia stata "destinata alle forme pensionistiche complementari" di cui al
D.Lgs. n. 252 del 2005 ovvero all'opzione di cui al successivo comma 756-bis stabilisce specificamente, ai fini che qui interessano, che "la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal CP 4 (...) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro". A sua volta, il D.M. n. 30.1.2007, art. 2, emanato in attuazione della delega di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 757, oltre a prevedere al comma 1 che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", stabilisce espressamente al comma 2 che "le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del CP_4 salvo conguaglio, da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al CP_4 riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese"; fermo tuttavia restando, aggiunge il successivo comma 4, che
"l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva" e che, "qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni sulla quota parte di competenza del Fondo stesso". Da quanto richiamato, e segnatamente dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato successivamente al 1.1.2007 è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. La giurisprudenza di legittimità prosegue evidenziando la differenza tra il meccanismo di anticipazione in analisi e "quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede per la prestazione in esame la 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756". Conferma ulteriore della natura previdenziale della prestazione corrisposta dal Fondo di tesoreria “si ricava, a ben vedere, dalla previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756": se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica". In quest'ottica, si può ulteriormente rilevare che l'istituzione del Fondo di tesoreria intende sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla 1. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, allo scopo di gestirli secondo un sistema a ripartizione che consenta, all'occorrenza, anche il loro impiego per fini di pubblica utilità, così come prevede la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma
758; e ciò, mentre avvalora ulteriormente la natura squisitamente contributiva del "contributo" cui sono tenuti i datori di lavoro di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, trattandosi di una prestazione patrimoniale imposta per fini di pubblica utilità (ossia di un'imposta speciale, così come in generale i contributi previdenziali), non può specularmente che confermare che quella erogata dal
CP_4 è una prestazione previdenziale pubblica, ancorché modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c.. Del resto, che il TFR possa non avere carattere unitario e comporsi di quote distinte, una facente capo al datore di lavoro privato e l'altra alla previdenza pubblica, è qualcosa che questa Corte ha avuto modo di affermare, sia pure con riguardo alla quota di esso maturata durante il periodo di cassa integrazione (cfr. Cass. n. 15978 del 2009; Cassazione civile sez. lav. n. 25035 del 22/08/2023). Deve pertanto ritenersi che il Fondo di tesoreria è
l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1,
c.c., rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso. Pertanto, l'unico soggetto responsabile del pagamento del TFR è l' CP_1 e ciò anche in caso di mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso da parte del datore.
3. Tanto premesso, in ragione del documentato pagamento del TFR va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Difatti, si rileva che, nel caso di specie, la liquidazione della prestazione in favore dell'istante da parte dell' CP_1 è avvenuta in data successiva al deposito del ricorso ed alla sua notifica (17.04.2024, cfr. prospetto di liquidazione TFR, in atti), come ammessa dalla difesa di parte dalla parte ricorrente nelle note di trattazione scritta, associandosi alla richiesta di cessata materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia. Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U.
28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr.
Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
11.4.95, 4151). n. 9781; Cass., n.
4. Le spese di lite, in considerazione della circostanza che il pagamento da parte dell' CP_1 è intervenuto a seguito della correzione del flusso uniemens da parte della società, sono compensate nella misura del 50%; la restante parte, liquidata nella misura già ridotta, segue la soccombenza e si liquida nella misura indicata nel dispositivo. Nulla va disposto sulle spese di lite nei confronti della società convenuta, attesa la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra la parte ricorrente e l' CP_1
- condanna l' CP_1 al pagamento del 50% delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 1530,00 oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il resto le spese di lite tra le parti;
compensa per le spese nei confronti della
- nulla Controparte_2
Aversa, 23.7.2025 Il Giudice
dott.ssa Stefania Coppo