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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1797/2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
Chiara Colombini e Federica Nicolini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Emilia, Piazza Fontanesi, 2
ATTORI contro
(P. IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Barozzi, Lucia P.IVA_1
Ostoni e Federico Marescotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Emilia Centro, 75
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti costituite all'udienza del 30.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte, che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e per ivi sentire CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità di per il Controparte_2 comportamento posto in essere dal medesimo in ordine alla distrazione della somma di euro 25.000,00=, nonché accertare e dichiarare la responsabilità di in solido con Controparte_3
per il fatto posto in essere dal proprio ausiliario, Controparte_2 anche ai sensi degli 1228 e 2049 c.c. e dell'art. 31, comma 3 TUF, nonché personalmente, per fatto proprio, per inadempimento contrattuale e responsabilità extracontrattuale e per l'effetto condannarli in solido fra loro, al pagamento della somma di €
25.000,00=, o di quella diversa risultante in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'ammanco
(10.12.2012) sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento degli danni tutti, anche non patrimoniali ivi inclusi i danni morali quantificati in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 quale chiedeva respingersi la domanda svolta nei suoi riguardi, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per essere l'esclusivo responsabile nel verificarsi dell'evento e nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare a tenere manlevata e indenne la Società, ovvero Controparte_2 ridurre ex art. 1227 c.c. la condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione del concorso colposo anche di parte attrice.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, Controparte_2 contumace.
Asserisce parte attrice che il promotore aveva consigliato CP_2
l'operazione di investimento in fondi SICAV proposta dall'intermediario cosicchè essa consegnava in data CP_3
02.12.2014 l'assegno bancario dell'importo di euro 25.000,00 (doc. n. 3
Pag. 2 di 6 atto di citazione) per effettuare l'investimento che il promotore ha poi, successivamente, confermato di avere eseguito e per CP_2 questo anche rendicontato in data 26.2.2015 (doc. n. 5 atto di citazione), mediante modulistica proveniente da somma però CP_3 di cui si era appropriato indebitamente, senza avere concluso CP_2
l'operazione di investimento.
Valutate le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Sussiste ad avviso dello scrivente la responsabilità per atto illecito del promotore, nonché la responsabilità oggettiva di cui agli artt. 1228 c.c.,
2049 c.c. e art. 31, comma 31 TUF di quale preponente del CP_3 promotore.
In effetti è documentale e non contestato che risultasse il CP_2 preposto di all'epoca dei fatti lamentati in giudizi e che in sede CP_3 penale (con sentenza del 08.07.2020) venisse accertata la sua responsabilità nella causazione dei fatti illeciti denunciati.
Risulta, infatti, provato documentalmente che in data 02.12.2014
l' si era fatto consegnare dagli attori l'assegno bancario CP_2 dell'importo di euro 25.000,00= (doc. 3 atto di citazione), da depositare presso il conto dedicato agli investimenti di presso CheBanca! CP_3 per effettuare l'investimento che, appunto, aveva confermato CP_2 di avere eseguito ed anche rendicontato in data 26.02.2015 (doc.5 atto di citazione), mediante, si ribadisce, modulistica proveniente da
CP_3
Nel caso de quo emerge anche la responsabilità della medesima convenuta atteso che l'operazione dell' era stata CP_3 CP_2 agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa e, dunque, nell'ambito ed in coerenza con le finalità in vista delle quali l'incarico era stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in
Pag. 3 di 6 buona fede che l'attività svolta rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante.
Rileva, pertanto, il nesso della “occasionalità necessaria” tra l'attività demandata al consulente, non contestata dalla convenuta, e l'illecito compiuto in danno dei clienti, agevolato dalle medesime incombenze conferite al promotore (Cass. Civ. n. 18154/2020); peraltro, tale principio va posto in una relazione di continuità con la normativa di cui all'art. 2049 c.c., il quale può trovare applicazione anche nelle ipotesi di mancata individuazione dell'autore della condotta illecita, qualora risulti configurabile un rapporto di preposizione, nonché nelle ipotesi in cui l'incaricato/preposto abbia agito all'insaputa del padrone/committente.
Come trova, per le ragioni sopra espresse, applicazione l'art. 31 del
T.U.F. in base al quale la banca, per cui il promotore finanziario presta la propria opera, è responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente oppure a terzi soggetti, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario (truffa, appropriazione indebita di somme, o altro comportamento di rilevanza penale) (Cass. Civ. n. 31453/2022).
Principio confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità per la quale la responsabilità dell'intermediario per i danni cagionati dal proprio promotore finanziario sussiste quando ricorre il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore ed i danni arrecati dalle funzioni svolte per conto dell'intermediario; responsabilità determinata, come può affermarsi nel caso in esame, anche dalla
“mancanza di vigilanza e controllo sull'operato del promotore, il quale, regolarmente autorizzato a raccogliere il risparmio dei clienti per conto dell'istituto di credito e utilizzando moduli intestati alla banca, abbia sottratto ingenti somme di denaro agli investitori” (Cass.
Civ. n. 15664/2025).
Pag. 4 di 6 Conclusivamente la documentale consegna dell'assegno, la distinta di ricezione per il deposito sul conto CheBanca! 8(doc. n. 3), le operazioni di investimento su modulistica (docc. nn. 4 e 5), per quanto CP_3 disconosciuta genericamente, la mancata vigilanza di CP_3 nell'attività svolta da comprovano la fondatezza delle CP_2 domande attoree e, quindi, la responsabilità solidale, nell'occorso, dei convenuti.
Viepiù che non sussistono elementi, il cui onere probatorio gravava, comunque, sulla convenuta (Cass. Civ. n.8229/2006), che possano far emergere un concorso colposo degli attori, ovvero un loro comportamento anomalo od una loro consapevolezza della violazione di regole gravanti sul promotore, ovvero una loro collusione o la consapevole e fattiva acquiescenza alla trasgressione da parte del promotore degli obblighi di condotta.
Trova, altresì, accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dagli attori, stante l'accertato reato perpetrato da che ai sensi dell'art. 2059 c.c. fa sorgere il diritto della CP_2 persona, offesa dal reato, al risarcimento del danno.
Sul quantum tenuto conto della proposta di investimento formulata da e dei rendimenti garantiti, come riportato in atto di citazione, CP_2 pare equo determinarlo in via equitativa in una somma corrispondente al 10% dell'importo dell'assegno e pari ad € 2.500,00=.
Ne consegue che e Controparte_3 [...]
sono tenuti, in solido, a corrispondere a parte attrice la CP_2 somma di € 25.000,00=, oltre ad € 2.500,00= a titolo di danni morali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1797/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
e a corrispondere, in CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a e la somma di € Parte_1 Parte_2
25.000,00=, nonché di € 2.500,00=, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna e Controparte_2 Controparte_3
alla rifusione, in solido, in favore di
[...] Parte_3 delle spese di giudizio che liquida nella somma di € 5.077,00=,
[...] oltre accessori.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1797/2023 promossa da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dagli Avv.ti
[...] C.F._2
Chiara Colombini e Federica Nicolini ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Reggio Emilia, Piazza Fontanesi, 2
ATTORI contro
(P. IVA Controparte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Barozzi, Lucia P.IVA_1
Ostoni e Federico Marescotti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Modena, Via Emilia Centro, 75
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti costituite all'udienza del 30.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte, che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
e per ivi sentire CP_2 Controparte_3 accertare e dichiarare la responsabilità di per il Controparte_2 comportamento posto in essere dal medesimo in ordine alla distrazione della somma di euro 25.000,00=, nonché accertare e dichiarare la responsabilità di in solido con Controparte_3
per il fatto posto in essere dal proprio ausiliario, Controparte_2 anche ai sensi degli 1228 e 2049 c.c. e dell'art. 31, comma 3 TUF, nonché personalmente, per fatto proprio, per inadempimento contrattuale e responsabilità extracontrattuale e per l'effetto condannarli in solido fra loro, al pagamento della somma di €
25.000,00=, o di quella diversa risultante in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'ammanco
(10.12.2012) sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento degli danni tutti, anche non patrimoniali ivi inclusi i danni morali quantificati in via equitativa.
Si costituiva in giudizio la Controparte_3 quale chiedeva respingersi la domanda svolta nei suoi riguardi, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per essere l'esclusivo responsabile nel verificarsi dell'evento e nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare a tenere manlevata e indenne la Società, ovvero Controparte_2 ridurre ex art. 1227 c.c. la condanna al risarcimento dei danni richiesti da parte attrice nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione del concorso colposo anche di parte attrice.
Nessuno si costituiva per che rimaneva, così, Controparte_2 contumace.
Asserisce parte attrice che il promotore aveva consigliato CP_2
l'operazione di investimento in fondi SICAV proposta dall'intermediario cosicchè essa consegnava in data CP_3
02.12.2014 l'assegno bancario dell'importo di euro 25.000,00 (doc. n. 3
Pag. 2 di 6 atto di citazione) per effettuare l'investimento che il promotore ha poi, successivamente, confermato di avere eseguito e per CP_2 questo anche rendicontato in data 26.2.2015 (doc. n. 5 atto di citazione), mediante modulistica proveniente da somma però CP_3 di cui si era appropriato indebitamente, senza avere concluso CP_2
l'operazione di investimento.
Valutate le risultanze istruttorie, in particolare la documentazione prodotta, sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Sussiste ad avviso dello scrivente la responsabilità per atto illecito del promotore, nonché la responsabilità oggettiva di cui agli artt. 1228 c.c.,
2049 c.c. e art. 31, comma 31 TUF di quale preponente del CP_3 promotore.
In effetti è documentale e non contestato che risultasse il CP_2 preposto di all'epoca dei fatti lamentati in giudizi e che in sede CP_3 penale (con sentenza del 08.07.2020) venisse accertata la sua responsabilità nella causazione dei fatti illeciti denunciati.
Risulta, infatti, provato documentalmente che in data 02.12.2014
l' si era fatto consegnare dagli attori l'assegno bancario CP_2 dell'importo di euro 25.000,00= (doc. 3 atto di citazione), da depositare presso il conto dedicato agli investimenti di presso CheBanca! CP_3 per effettuare l'investimento che, appunto, aveva confermato CP_2 di avere eseguito ed anche rendicontato in data 26.02.2015 (doc.5 atto di citazione), mediante, si ribadisce, modulistica proveniente da
CP_3
Nel caso de quo emerge anche la responsabilità della medesima convenuta atteso che l'operazione dell' era stata CP_3 CP_2 agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa e, dunque, nell'ambito ed in coerenza con le finalità in vista delle quali l'incarico era stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in
Pag. 3 di 6 buona fede che l'attività svolta rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante.
Rileva, pertanto, il nesso della “occasionalità necessaria” tra l'attività demandata al consulente, non contestata dalla convenuta, e l'illecito compiuto in danno dei clienti, agevolato dalle medesime incombenze conferite al promotore (Cass. Civ. n. 18154/2020); peraltro, tale principio va posto in una relazione di continuità con la normativa di cui all'art. 2049 c.c., il quale può trovare applicazione anche nelle ipotesi di mancata individuazione dell'autore della condotta illecita, qualora risulti configurabile un rapporto di preposizione, nonché nelle ipotesi in cui l'incaricato/preposto abbia agito all'insaputa del padrone/committente.
Come trova, per le ragioni sopra espresse, applicazione l'art. 31 del
T.U.F. in base al quale la banca, per cui il promotore finanziario presta la propria opera, è responsabile solidalmente con il consulente finanziario dei danni in qualsiasi forma arrecati da quest'ultimo al cliente oppure a terzi soggetti, anche nel caso in cui i danni siano conseguenti a responsabilità penale del consulente finanziario (truffa, appropriazione indebita di somme, o altro comportamento di rilevanza penale) (Cass. Civ. n. 31453/2022).
Principio confermato dalla recente giurisprudenza di legittimità per la quale la responsabilità dell'intermediario per i danni cagionati dal proprio promotore finanziario sussiste quando ricorre il nesso di occasionalità necessaria tra l'attività del promotore ed i danni arrecati dalle funzioni svolte per conto dell'intermediario; responsabilità determinata, come può affermarsi nel caso in esame, anche dalla
“mancanza di vigilanza e controllo sull'operato del promotore, il quale, regolarmente autorizzato a raccogliere il risparmio dei clienti per conto dell'istituto di credito e utilizzando moduli intestati alla banca, abbia sottratto ingenti somme di denaro agli investitori” (Cass.
Civ. n. 15664/2025).
Pag. 4 di 6 Conclusivamente la documentale consegna dell'assegno, la distinta di ricezione per il deposito sul conto CheBanca! 8(doc. n. 3), le operazioni di investimento su modulistica (docc. nn. 4 e 5), per quanto CP_3 disconosciuta genericamente, la mancata vigilanza di CP_3 nell'attività svolta da comprovano la fondatezza delle CP_2 domande attoree e, quindi, la responsabilità solidale, nell'occorso, dei convenuti.
Viepiù che non sussistono elementi, il cui onere probatorio gravava, comunque, sulla convenuta (Cass. Civ. n.8229/2006), che possano far emergere un concorso colposo degli attori, ovvero un loro comportamento anomalo od una loro consapevolezza della violazione di regole gravanti sul promotore, ovvero una loro collusione o la consapevole e fattiva acquiescenza alla trasgressione da parte del promotore degli obblighi di condotta.
Trova, altresì, accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata dagli attori, stante l'accertato reato perpetrato da che ai sensi dell'art. 2059 c.c. fa sorgere il diritto della CP_2 persona, offesa dal reato, al risarcimento del danno.
Sul quantum tenuto conto della proposta di investimento formulata da e dei rendimenti garantiti, come riportato in atto di citazione, CP_2 pare equo determinarlo in via equitativa in una somma corrispondente al 10% dell'importo dell'assegno e pari ad € 2.500,00=.
Ne consegue che e Controparte_3 [...]
sono tenuti, in solido, a corrispondere a parte attrice la CP_2 somma di € 25.000,00=, oltre ad € 2.500,00= a titolo di danni morali, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1797/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna
[...]
e a corrispondere, in CP_2 Controparte_3 solido tra loro, a e la somma di € Parte_1 Parte_2
25.000,00=, nonché di € 2.500,00=, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna e Controparte_2 Controparte_3
alla rifusione, in solido, in favore di
[...] Parte_3 delle spese di giudizio che liquida nella somma di € 5.077,00=,
[...] oltre accessori.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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