CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 17670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17670 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da VA NO, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2024 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FA GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile l'appello proposto da NO VA avverso la sentenza emessa il 23 giugno 2023 dal Tribunale di Messina e ordinava la immediata esecutività della condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17670 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 10/04/2025 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NO VA, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidato ad un unico articolato motivo, deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 581., comma 1 ter, cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello l'allegazione del verbale di elezione e/o dichiarazione di domicilio dell'imputato nonostante il VA fosse stato dichiarato latitante, con provvedimento reso dal Tribunale di Messina in data 10 aprile 2023, ovvero prima del deposito dell'atto di appello. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1, Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. In limine litis va precisato che NO VA è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato. 2.1. Ebbene, è principio di diritto consolidato quello secondo cui l'imputato - che abbia scelto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato - è da reputarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2 ter , cod. proc. pen. la richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce, infatti, un caso di presenza ex lege, perché il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l'imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell'esercizio dell'azione penale, dell'imputazione e della celebrazione del processo ( ex multis, Sez.2, n 13714 dell'08.03.2024, Rv. 286208; Sez. 3, n 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332). 2.2. Pertanto, nel caso al vaglio, si deve ritenere che l'imputato sia stato giudicato in presenza, di guisa che - ai fini della ammissibilità dell'atto di appello- è necessario - a norma di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. ratione temporís applicabile, trattandosi di appello proposto il 29 settembre 2023 e dunque ante novella n. 114/2024 - che l'imputato abbia dichiarato e/o eletto domicilio. Ebbene dall'esame degli atti - cui la Corte di legittimità può accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - emerge che : a) non vi è riferimento alcuno nell'atto di appello ad una elezione/dichiarazione di domicilio, essendo stato semplicemente indicato che NO VA è residente in [...], interno 59, complemento Albatros;
b) non è stata richiamata una elezione / dichiarazione di domicilio, fatta in precedenza , nel corso del giudizio di primo 2 grado, fornendone, ad esempio, gli estremi come data e collocazione nel fascicolo processuale;
c) non è stata allegata all'atto di impugnazione una dichiarazione/elezione di domicilio per quanto precedente al deposito dell'atto di appello. 2.3. Anche accedendo alla interpretazione più ampia fornita dalle Sezioni Unite con sentenza del 24 ottobre 2024, secondo cui la previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. va letta nel senso della sufficienza anche del solo richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, non si rinviene in actis alcun riferimento onde «consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» I requisiti di ammissibilità dell'appello sono stati, pertanto, correttamente, valutati alla stregua della disciplina vigente all'epoca della proposizione dell'atto di appello. 3. Per completezza, va altresì evidenziato come non incida sullo status processuale di imputato presente al processo il successivo decreto di latitanza emesso nei confronti del VA. La presenza nel processo di primo grado del VA non è "superata" dalla latitanza, che è stata dichiarata successivamente alla definizione del giudizio di primo grado e in pendenza del deposito dell'atto di appello, in sede di aggravamento della misura cautelare. 3.1. Ad ogni buon conto, è il caso di osservare come in caso di latitanza le conclusioni non muterebbero affatto: la norma di riferimento - in tal caso individuabile nell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. relativa all'imputato assente - avrebbe comunque richiesto a pena di inammissibilità, nella formulazione ratione temporis applicabile, sia il mandato ad impugnare sia, per quanto d'interesse, anche la dichiarazione e/o elezione di domicilio, nel caso in oggetto non allegata né altrimenti indicata . E ciò sul presupposto che la latitanza ex se non menoma il diritto di difesa né si traduce in una indebita compressione di tale diritto, dal momento che « il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive» (Sez. 1, n. 25935 del 16 /04/ 2024, Rv. 286598-01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna ai pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10/04/2025.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, FA GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Messina dichiarava inammissibile l'appello proposto da NO VA avverso la sentenza emessa il 23 giugno 2023 dal Tribunale di Messina e ordinava la immediata esecutività della condanna ad anni due e mesi quattro di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17670 Anno 2025 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 10/04/2025 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NO VA, con atto sottoscritto dal suo difensore, affidato ad un unico articolato motivo, deducendo la violazione di legge, in relazione all'art. 581., comma 1 ter, cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'atto di appello l'allegazione del verbale di elezione e/o dichiarazione di domicilio dell'imputato nonostante il VA fosse stato dichiarato latitante, con provvedimento reso dal Tribunale di Messina in data 10 aprile 2023, ovvero prima del deposito dell'atto di appello. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1, Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. In limine litis va precisato che NO VA è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato. 2.1. Ebbene, è principio di diritto consolidato quello secondo cui l'imputato - che abbia scelto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato - è da reputarsi presente ai sensi dell'art. 420, comma 2 ter , cod. proc. pen. la richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce, infatti, un caso di presenza ex lege, perché il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l'imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell'esercizio dell'azione penale, dell'imputazione e della celebrazione del processo ( ex multis, Sez.2, n 13714 dell'08.03.2024, Rv. 286208; Sez. 3, n 43835 del 12/10/2023, Rv. 285332). 2.2. Pertanto, nel caso al vaglio, si deve ritenere che l'imputato sia stato giudicato in presenza, di guisa che - ai fini della ammissibilità dell'atto di appello- è necessario - a norma di cui all'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. ratione temporís applicabile, trattandosi di appello proposto il 29 settembre 2023 e dunque ante novella n. 114/2024 - che l'imputato abbia dichiarato e/o eletto domicilio. Ebbene dall'esame degli atti - cui la Corte di legittimità può accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) - emerge che : a) non vi è riferimento alcuno nell'atto di appello ad una elezione/dichiarazione di domicilio, essendo stato semplicemente indicato che NO VA è residente in [...], interno 59, complemento Albatros;
b) non è stata richiamata una elezione / dichiarazione di domicilio, fatta in precedenza , nel corso del giudizio di primo 2 grado, fornendone, ad esempio, gli estremi come data e collocazione nel fascicolo processuale;
c) non è stata allegata all'atto di impugnazione una dichiarazione/elezione di domicilio per quanto precedente al deposito dell'atto di appello. 2.3. Anche accedendo alla interpretazione più ampia fornita dalle Sezioni Unite con sentenza del 24 ottobre 2024, secondo cui la previsione dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. va letta nel senso della sufficienza anche del solo richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, non si rinviene in actis alcun riferimento onde «consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» I requisiti di ammissibilità dell'appello sono stati, pertanto, correttamente, valutati alla stregua della disciplina vigente all'epoca della proposizione dell'atto di appello. 3. Per completezza, va altresì evidenziato come non incida sullo status processuale di imputato presente al processo il successivo decreto di latitanza emesso nei confronti del VA. La presenza nel processo di primo grado del VA non è "superata" dalla latitanza, che è stata dichiarata successivamente alla definizione del giudizio di primo grado e in pendenza del deposito dell'atto di appello, in sede di aggravamento della misura cautelare. 3.1. Ad ogni buon conto, è il caso di osservare come in caso di latitanza le conclusioni non muterebbero affatto: la norma di riferimento - in tal caso individuabile nell'art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. relativa all'imputato assente - avrebbe comunque richiesto a pena di inammissibilità, nella formulazione ratione temporis applicabile, sia il mandato ad impugnare sia, per quanto d'interesse, anche la dichiarazione e/o elezione di domicilio, nel caso in oggetto non allegata né altrimenti indicata . E ciò sul presupposto che la latitanza ex se non menoma il diritto di difesa né si traduce in una indebita compressione di tale diritto, dal momento che « il latitante non è giuridicamente impossibilitato a mantenere contatti con il proprio difensore al fine di concordare le strategie difensive» (Sez. 1, n. 25935 del 16 /04/ 2024, Rv. 286598-01). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna ai pagamento del ricorrente delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Costit., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
P. Q. M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 10/04/2025.