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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 111/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), con l'avv. NICOLA COMPAGNO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. PAOLA STRAGLIOTTO CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1 1. In ragione dell'inadempimento di dichiarare la risoluzione di tutti i contratti in CP_1
essere fra e aventi ad oggetto la vendita dei prodotti di cui agli ordini Parte_1 CP_1
dimessi sub docc. 1 > 7;
2. Accertare e dichiarare che l'inadempimento di ha provocato a i danni CP_1 Parte_1 indicati in narrativa, per il complessivo importo di € 1.031.365,54, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, ferma la riserva di integrare detto petitum in ragione degli ulteriori costi che l'attrice sosterrà successivamente alla notifica di questo atto, ma già indicati nella loro essenza e causalità rispetto all'inadempimento di
CP_1
3. Accertare e dichiarare per le ragioni dedotte in narrativa, il minor valore della prestazione di rispetto all'ammontare delle fatture non pagate da questa emesse, per CP_1 complessivi € 503.355;
4. Per effetto degli accertamenti e declaratorie di cui ai punti 2 e 3, dichiarare che
nulla deve a e condannare quest'ultima a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo pari alla differenza fra il maggior credito di e il minor Parte_1 Parte_1
credito di oltre a interessi ex D. Lgs. 231/02; CP_1
5. Rigettarsi le domande riconvenzionali svolte da CP_1
In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per testi non ammessi e, segnatamente, i capitoli 2, 3, 9, 12 dedotti con la seconda memoria istruttoria;
In ogni caso: con vittoria di spese
Per parte convenuta
Precisa le conclusioni, chiedendo:
Nel merito
2 - che l'Intestata Giustizia voglia rigettare, per tutte le ragioni dedotte in atti, tutte le domande formulate dalla società in quanto infondate in fatto e Parte_1
in diritto.
In via riconvenzionale
Nel merito
- che l'Intestata Giustizia, accertato il grave inadempimento di per Parte_1
tutte le ragioni dedotte in atti, voglia emettere sentenza costitutiva di risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti relativi alla fornitura di merci per gli anni 2021 e
2022 e comunque con salvezza delle prestazioni già eseguite da CP_1
- che l' , in ogni caso, accertato e dichiarato il grave inadempimento di Controparte_2
voglia condannare parte attrice a corrispondere in favore della Parte_1
parte convenuta la somma di euro 1.702.878,38, di magazzino ed euro 864.000,00 per il lucro cessante, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
In via subordinata
- che l'Intestata Giustizia, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via riconvenzionale, voglia pronunciare con sentenza costitutiva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione di tutti i contratti intercorsi tra le parti relativi alla fornitura di merci per gli anni 2021 e 2022, con salvezza delle prestazioni già eseguite da e in ogni caso con condanna di CP_1
a corrispondere in favore della convenuta la somma di euro Parte_1
503.355,00, quale controvalore della merce consegnata e non pagata, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. 231/2022 dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
3 In ogni caso
Coll'integrale favore delle spese e competenze di lite.
In via istruttoria
A modifica e/o revoca delle ordinanze del 21 aprile 2023 e del 30 gennaio 2024, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, con l'interpello del legale rappresentante pro tempore della società e l'escussione testimoniale dei soggetti di seguito indicati Parte_1
sulle circostanze in appresso capitolate:
01) Vero che il rapporto contrattuale intercorso tra e è iniziato CP_1 Parte_1 nel corso dell'anno 2013 ed ha avuto durata sino al dicembre 2021.
02) Vero che nel corso del rapporto contrattuale intercorso con era la Parte_1 Pt_1
società a promuovere nuovi progetti di schede elettroniche non presenti fino ad allora CP_1
nel mercato.
03) Vero che nel corso dell'anno 2020, sottoponeva a i progetti CP_1 Parte_1
F2020 e F4 Home/Allground.
04) Vero che nell'anno 2020 la società ha inventato i progetti F2020 e F4 CP_1
Home/Allgorund, proponendoli a . Parte_1
05) Vero che nel quarto trimestre dell'anno 2020, approvava il progetto Parte_1
definitivo della scheda F4 Home/Allground.
06) Vero che nel corso dell'anno 2021, sperimentava presso locali commerciali la Parte_1
scheda F2020, montandola sui suoi macinadosatori.
07) Vero che a marzo 2021, il sig. di CTT riferiva al sig. , Testimone_1 Testimone_2
titolare di che la società Elettrodue Srl aveva chiesto una quotazione per la CP_1
fornitura delle schede F2020 e F4 Home/Allground, esibendo i progetti originali di CP_1
come da documenti che si sottopongono al teste (cfr. sub docc. 04-05 comparsa e sub 59-63 seconda memoria).
4 08) Vero che a marzo 2021, gli unici soggetti autorizzati a conoscere il contenuto dei progetti
F2020 e F4 Home/Alground erano e CTT. CP_1 Parte_1
09) Vero che nel corso degli anni 2020 e 2021, effettuava gli ordini di microchip il CP_1
giorno dopo aver ricevuto le commesse da , come da documenti che si Parte_1
rammostrano al teste (cfr. sub docc. 06-12 comparsa di costituzione e risposta).
10) Vero che il contenuto dei files audio di cui ai documenti nn. 04, 05, 23 della comparsa e sub 79 e 81 è fedelmente ritrascritto rispettivamente nei documenti sub 59, 63, 65 e 80 della seconda memoria che si rammostrano al teste.
11) Vero che nel corso dell'anno 2014, la società concordava con CP_1 Parte_1
di costituire una riserva di schede F64, tra le parti identificata come buffer stock, da utilizzare solo nel caso di interruzioni di consegna e approvvigionamento di materiale nel mercato, come da documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub docc. 02-03 comparsa e sub doc. 82 seconda memoria).
12) Vero che il costo della merce di cui al buffer stock veniva suddiviso al 50% tra e CP_1
. Parte_1
13) Vero che doveva corrispondere a la quota di buffer stock, pari al 50% Parte_1 CP_1
del prezzo delle schede, nel momento in cui avrebbe usato la riserva.
14) Vero che dal 2016 al 2021, aveva ricevuto da n. 2400 schede F64 a Parte_1 CP_1
titolo di scorta di emergenza che teneva nel proprio magazzino.
15) Vero che in data 27 ottobre 2016 chiedeva a la ricostituzione del Parte_1 CP_1 buffer stock nella misura di 2400 pz, trasmettendo l'ordine n. 119/2016, come da documento che si rammostra al teste (cfr. sub doc. 82 seconda memoria).
16) Vero che dopo l'anno 2016, ha utilizzato le schede di cui al buffer Parte_1 Pt_1 stock identificato con l'ordine 119/2016 che si rammostra (cfr. sub doc. 82 seconda memoria), omettendo di avvisare CP_1
5 17) Vero che ha utilizzato le schede di cui al buffer stock identificato con Parte_1 Pt_1
l'ordine 119/2016 che si rammostra (cfr. sub doc. 82 seconda memoria), maturando un debito di euro 46.380,00 come da fattura n. 60/2021 che si rammostra al teste (cfr. sub doc. 55 comparsa di costituzione e risposta).
18) Vero che la merce, consegnata nei mesi da settembre a dicembre 2021 da a CP_1
è stata da quest'ultima accettata e trattenuta, come da documenti che si Parte_1
rammostrano al teste (cfr. sub docc. 28-55 comaprsa di costituzione e risposta).
19) Vero che nei mesi da settembre a dicembre 2021, invitava a Parte_1 CP_1
consegnare le schede elettroniche a disposizione.
20) Vero che a fine agosto 2021, il mondo dell'elettronica è stato colpito dal fenomeno
“shortage dei microcontrollori”.
21) Vero che a partire da fine agosto 2021, si era attivata per reperire i CP_1
microcontrollori necessari per le schede destinate e , rivolgendosi a fornitori diversi Parte_1
da Avnet, come da documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub docc. 66-73 seconda memoria).
22) Vero che nel mese di ottobre 2021, nelle persone di ed Parte_1 Pt_1 Per_1 Per_2
aveva avuto conferma dell'impossibilità di acquistare sul mercato i microcontrollori
[...]
necessari per le schede elettroniche in uso presso la stessa, come da documento che si sottopone al teste (cfr. sub doc. 23 comparsa e sub doc. 65 seconda memoria)
23) Vero che a settembre 2021, proponeva a di acquistare CP_1 Parte_1
microcontrollori nei mercati alternativi a quelli ufficiali.
24) Vero che a settembre 2021, comunicava a che avrebbe accettato solo Parte_1 CP_1
microcontrollori provenienti dai mercati ufficiali.
25) Vero che la merce descritta nei documenti dal n. 22 al n. 27 e n. 47 di è diversa Parte_1
per costi, funzionalità e caratteristiche rispetto a quella che aveva ordinato a Parte_1
e che è meglio descritta nei documenti dal n. 1 al n. 7 di parte attrice. CP_1
6 26) Vero che la merce elencata e descritta nei documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub doc. 57 comparsa e sub doc. 83 seconda memoria) era destinata all'evasione degli ordini commissionati da a negli anni 2020 e 2021 (cfr. docc. da 1 a 7 Parte_1 CP_1
). Parte_1
27) Vero che fino al marzo 2023 la merce elencata e descritta nei documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub doc. 57 comparsa e sub doc. 83 seconda memoria) si trovava depositata presso il magazzino di e presso il magazzino del terzista Ego Group CP_1
Srl.
28) Vero che il prezzo sostenuto da per l'acquisto della merce elencata e descritta nei CP_1
documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub doc. 57 comparsa e sub doc. 83 seconda memoria) corrisponde a quanto è annotato nei documenti dal n. 84 al n. 145 che si rammostrano al teste.
29) Vero che i componenti necessari per la realizzazione della scheda F64 completa sono quelli elencati e descritti nel documento che si rammostra al teste (cfr. sub doc. 146 seconda memoria).
30) Vero che il costo dei componenti necessari per la realizzazione della scheda F64 completa e meglio descritti nel documento sub 146 è indicato nelle fatture che si rammostrano al teste
(cfr. sub doc. 147 seconda memoria).
Si indicano come testi:
− Sig. , Schio (VI), Via Mons. n. 2. Testimone_3 CP_3
− Sig. c/o di Bassano del Grappa. Testimone_4 CP_1
− Sig.ra c/o di Bassano del Grappa. Parte_2 CP_1
− Sig. c/o Future Electronics di Padova. Testimone_5
− Sig. c/o (Silica) di Padova. Testimone_6 C.F._1
− Sig.ra c/o EBV Elektronik Srl di Rubano. Parte_3
7 − Sig. Sesto San Giovanni, Via Corridon, n. 137. Testimone_1
− Legale rappresentante p.t. di Ego Group Srl di Venezia.
− Legale rappresentante p.t. di CIA Custom Products Ltd.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalla parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
*** *** ***
Si chiede venga disposta Ctu contabile volta a quantificare il valore dei componenti residui di magazzino meglio descritti nei documenti n. 57 della comparsa e n. 83 della seconda memoria.
Si chiede altresì l'esibizione ex art. 210 cpc delle certificazioni CE e dei rapporti di prova relativi alle schede 600001001 F64, 600001000 F4 Home, 600000999 F4 e 600001002 F64E
XGI prodotte da Elettrodue s.r.l. per Parte_1
MOTIVAZIONE
Difese di parte attrice
è un'azienda produttrice di macinadosatori di caffè che ha intrattenuto Parte_1
rapporti commerciali con società specializzata nella progettazione e produzione CP_1
di schede elettroniche.
Con atto di citazione notificato il 23.12.2021, ha convenuto Parte_1 CP_1 avanti questo Tribunale deducendo che, a partire dall'agosto 2021, la convenuta avrebbe
[...]
mancato di rispettare i termini di consegna pattuiti negli ordini di acquisto delle schede
(modello F64, F4, Home/Allground e XGI), provvedendo a consegne solo parziali. La convenuta si sarebbe giustificata adducendo, nonostante i programmi di acquisto fossero stati programmati da tempo, problemi di approvvigionamento di un processore che non le avrebbero consentito di rispettare i termini.
8 preso atto dell'inesatto adempimento della fornitrice e della mancata Parte_1
indicazione circa le consegne relative ai mesi a venire, ha comunicato il 27.10.2021 di ritenere risolti i contratti in essere. Un'ultima offerta, parziale e non integralmente accettata, sarebbe stata eseguita da il 30.11.2021. CP_1
Per supplire ai gravi problemi determinati dall'inadempimento di l'attrice CP_1
avrebbe dovuto chiede ad un altro fornitore - Elettrodue s.r.l., azienda che aveva dimostrato di essere in grado di consegnare le schede elettroniche entro i termini concordati, nello stesso periodo in cui lamentava le difficoltà di reperimento dei microchip – di CP_1
effettuare consegne i termini più celeri del previsto, con conseguente aggravio di costi.
L'attrice ha dedotto di avere patito, in seguito all'inadempimento della convenuta, un rilevante danno economico costituito:
a. dal maggior costo sopportato per l'acquisto di schede elettroniche da Elettrodue s.r.l. necessarie per la produzione dei macinadosatori in numero equivalente ai pezzi che l'attrice non ha potuto produrre per la mancanza delle schede che avrebbe dovuto fornire CP_1
b. dal valore della giacenza di magazzino inutilizzabile, giacché l'inadempimento di avrebbe imposto a di sostituire le schede con quelle di Elettrodue, CP_1 Parte_1
le quali tuttavia hanno forma e caratteristiche diverse cosicché non avrebbe Parte_1
potuto utilizzare alcune componenti già acquistate, destinate ad integrarsi solo con le schede di e, in particolare, i vetrini dei display e i cruscotti dei CP_1
macinadosatori;
c. dai costi sostenuti per la modifica delle linee di produzione per far fronte alle mancate consegne di ed evitare il blocco della produzione dunque per trasportare CP_1
prodotti finiti in altra sede e per allestire linee produttive dei prodotti incomplete.
In conseguenza di quanto sopra dedotto, ha rivendicato il diritto di non Parte_1
pagare le fatture emesse da per le consegne eseguite dopo il 31.7.2021. Ciò sia CP_1 perché dette consegne parziali avrebbero fatto conseguire all'attrice componenti inutilizzabili,
9 a causa della mancata di consegna degli altri componenti necessari, sia perché Parte_1
vanterebbe verso la convenuta un credito per risarcimento danni maggiore di quello
[...] portato dalle dette fatture. L'attrice ha inoltre contestato la fattura n. 60 del 15.12.2021, avente un oggetto non comprensibile e comunque non riferibile ad alcun ordine, merce o documento di consegna.
Ciò premesso, ha chiesto che: Parte_1
1. i contratti in essere tra le parti venissero dichiarati risolti per l'inadempimento della convenuta;
2. venisse accertato il diritto dell'attrice ad essere risarcita dei danni patiti, quantificati, al tempo dell'introduzione della causa, in € 1.031.365,54;
3. venisse accertato l'effettivo valore delle prestazioni rese da in relazione alle CP_1
fatture non pagate da;
Parte_1
4. la convenuta venisse quindi condannata a pagare all'attrice la differenza tra il proprio credito e il debito risarcitorio.
Difese di parte convenuta
ha dedotto di avere svolto, per conto di dal 2014 al 2021, CP_1 Parte_1 un'importante opera di ricerca e sviluppo per la progettazione ed implementazione delle schede elettroniche utilizzate per la sua produzione. Nel 2021, violando gli accordi presi con la convenuta, l'attrice avrebbe deciso di rivolgersi ad Elettrodue s.r.l. come proprio fornitore strategico, fornendo a tale azienda anche il know-how di così da consentirle di CP_1
praticare prezzi di vendita inferiori.
Riguardo all'esecuzione degli ordini poggetto delle doglianze attoree, la convenuta deduce che per la produzione delle schede elettroniche fornite a essa doveva Parte_1
commissionare ai propri fornitori i componenti e le materie prime necessari e, in particolare, i microcontrollori idonei. I microcontrollori occorrenti per la produzione delle schede F64 ed
F4 sarebbero stati ordinati da con un anno di anticipo rispetto alla consegna prevista CP_1
10 a . Le consegne sarebbe continuate regolarmente fino a che, nell'agosto 2021, a Parte_1
causa dell'emergenza dovuta all'epidemia di Covid-19 e di altre contingenze internazionali, la crisi mondiale dei semiconduttori avrebbe determinato un blocco nella produzione ed esportazione di tali componenti, essenziali per la realizzazione dei microcontrollori utilizzati da Lo sforzo della convenuta per reperire i componenti da altra fonte, purché CP_1
affidabile, si sarebbe rivelato vano. Di tali sviluppi sarebbe stata resa edotta anche Parte_1
la quale, inizialmente, avrebbe concordato con la consegna del
[...] CP_1
materiale a disposizione ed in seguito, improvvisamente, avrebbe comunicato, il 27.10.2021, la risoluzione dei contratti, senza tuttavia rinunciare a ricevere merce sino al 2.12.2021.
Parte convenuta rileva come l'attrice non abbia mai dato corso al procedimento per la risoluzione tramite diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e come, comunque, abbia continuato a ricevere la merce ordinata anche dopo la comunicazione del 27.10.2021. Non potrebbe, quindi, l'attrice chiedere l'accertamento di una risoluzione asseritamente già verificatasi ma, al più, dovrebbe chiedere la pronuncia di una sentenza costitutiva della risoluzione richiesta.
Eccepisce, inoltre, che l'impossibilità di rispettare i termini di consegna sarebbe dovuta a cause non riconducibili a e che invece di considerare le CP_1 Parte_1
opzioni proposte dalla convenuta per ovviare ai problemi creatisi, avrebbe semplicemente chiesto la consegna di quanto possibile, verosimilmente perché già legata da un accordo con
Elettrodue s.r.l. Anche le consegne effettuate da quest'ultima, peraltro, non risulterebbero complete e comunque non vi sarebbe la prova che le stesse abbiano avuto ad oggetto schede comparabili con quelle prodotte da CP_1
Viene poi contestata la domanda di risarcimento svolta dall'attrice, anche considerato che i costi dedotti da non sarebbero imputabili alla mancate consegne di quanto Parte_1 CP_1 alla decisione dell'attrice di dare corso ad un nuovo progetto, da svolgersi con Elettrodue
s.r.l., implicante l'utilizzo di schede con display integrato, diverse da quelle che erano state ordinate a CP_1
11 In via riconvenzionale, chiede che i contratti per cui è causa siano dichiarati CP_1 risolti per l'inadempimento di rispetto all'obbligo di pagare il prezzo Parte_1 delle merci ricevute, pari ad € 503.355,00.
Quanto alla deduzione attorea secondo la quale alcune delle schede consegnate sarebbero inutilizzabili in quanto “spaiate”, la convenuta rileva che l'attrice avrebbe potuto utilizzare tali schede chiedendo ad Elettrodue s.r.l. le componenti mancanti o attendendo le consegne di ma avrebbe invece scelto di non servirsi delle schede solo in ragione della decisione CP_1
di dare avvio ad un nuovo e diverso progetto. Inoltre viene rilevato come, negli ordini, non sarebbe stato previsto alcun vincolo circa la necessità di consegna di tutte le componenti oggetto delle diverse forniture.
Viene poi respinta la contestazione relativa alla fattura n. 60/2021. Essa avrebbe ad oggetto uno stock di schede consegnate nel 2014 per fungere da riserva (buffer-stock) che, secondo gli accordi, aveva pagato solo per il 50%, restando obbligato a pagare il Parte_1 residuo (oggetto della fattura in questione) all'atto dell'utilizzo della riserva.
Sempre in via riconvenzionale, chiede di essere risarcita del danno patito, CP_1
derivante dalle rimanenze di magazzino di componenti acquistate dalla convenuta per dare esecuzione agli ordini dell'attrice (e non utilizzabili altrimenti) e dal lucro cessante, ovvero il guadagno che la convenuta avrebbe ottenuto con l'evasione degli ordinativi.
Svolgimento del processo
In data 30.11.2022 il giudice istruttore ha emesso ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non provvisoriamente esecutiva, con cui ha ingiunto a “ di pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 424.958,40, oltre agli ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al
[...] saldo, oltre alle spese processuali liquidate in € 2.197,00 per compensi ed € 1.686,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario IVA e CPA”.
La causa è stata istruita mediante prova per interrogatorio formale e testimoni.
12 Dopo avere precisato le conclusioni all'udienza del 23.2.2024, le parti hanno dimesso i propri scritti conclusionali.
La causa è stata poi rimessa in istruttoria con ordinanza 18.6.2024. All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Sulla domanda di risoluzione di parte attrice
Entrambe le parti chiedono che i contratti di fornitura per cui è causa vengano dichiarati risolti in conseguenza dell'inadempimento della controparte.
sostiene che il programma contrattuale non avrebbe avuto il previsto Parte_1 sviluppo a causa dell'inadempimento di rispetto all'obbligo di consegnare la CP_1
merce ordinata nei numeri e tempi previsti dagli ordini accettati. Chiede sia dichiarata la risoluzione dei contratti richiamando la propria missiva del 27.10.2021 con la quale, nel prendere atto delle mancate consegne previste, ha comunicato al fornitore di ritenere risolti i contratti.
respinge l'addebito di inadempimento che gli è mosso dall'attrice e chiede che il CP_1
Tribunale emetta sentenza costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento di consistito nel mancato pagamento delle fatture dimesse sub doc. 36. Parte_1
E' incontestato che l'azienda convenuta non abbia fornito all'attrice, nei tempi previsti, una parte dei beni previsti negli ordini di cui ai docc. da 1 a 7 di parte attrice, emessi tra ottobre
2020 e luglio 2021 e relativi a consegne da effettuarsi fino a marzo 2022. E' altresì pacifico che abbia rifiutato di pagare le consegne ricevute dopo luglio 2021. Parte_1
Mentre l'attrice giustifica il proprio parziale inadempimento eccependo l'inadempimento della controparte e il diritto di opporre in compensazione il proprio credito risarcitorio ex art. 13 1218 c.c., giustifica le mancate consegne eccependo di non avervi potuto CP_1
provvedere per ragioni di forza maggiore.
Poiché la risoluzione per inadempimento si ha solo in presenza di un inadempimento colpevole (Cass. n. 1853/80, rv. 405477) e considerato che la colpa della parte contrattuale inadempiente si presume (art. 1218 c.c.), è necessario verificare la fondatezza della deduzione della convenuta sarebbe stato determinato dall'impossibilità della prestazione.
Gli ordini oggetto di causa prevedevano consegne cadenzate mensilmente nell'arco di un anno e la possibilità di ordini integrativi nel corso del periodo interessato. CP_1 ricevuto l'ordine da effettuava immediatamente gli ordini dei Parte_1
Tes componenti necessari ai propri fornitori (docc. 7/13 convenuta, dichiarazioni dei testi e sul capitolo 9). Anche tali ordini prevedevano consegne dilazionate nel tempo ma ciò Tes_3 non costituisce, come afferma l'attrice, segno di una scarsa diligenza o di imprudenza da parte della convenuta, la quale operava con tale modalità da anni senza problemi e non aveva motivo di temere l'improvvisa indisponibilità di microprocessori verificatasi nell'estate 2021.
Per eventuali inconvenienti, inoltre, poteva fare affidamento sulla riserva di CP_1
schede (denominata buffer stock) che le parti avevano concordato venissero conservate presso proprio per far fronte ad eventuali e non previsti disallineamenti tra Parte_1 fabbisogno dell'acquirente e disponibilità della fornitrice.
Come dimostrano i documenti in atti (il cui significato numerico è riassunto dalla difesa di alle pagine 18/21), l'incapacità della convenuta di consegnare tutte le schede CP_1
ordinate si è verificata essenzialmente con riguardo agli ordini integrativi del luglio 2021.
L'origine di tale incapacità va rinvenuta nel fenomeno della carenza di semiconduttori sul mercato globale verificatasi nel periodo in discorso. Trattasi di un evento che per la sua rilevanza può dirsi fatto notorio (né sul punto vi è stata contestazione da parte attrice) e che comunque trova riscontro nei documenti da 74 a 78 di parte convenuta e, con specifico riferimento alla presente vicenda, nei docc. 13 e 67/73, sempre della convenuta, nonché nelle
Tes deposizioni dei testi e in risposta al capitolo 21. Queste stesse emergenze Tes_3
14 istruttorie dimostrano anche come lungi dal rimanere inerte (né si comprende CP_1
per quale motivo avrebbe dovuto restare inerte di fronte ad un problema di tale rilevanza anche per i suoi interessi), si sia attivata tempestivamente per procurarsi i semiconduttori presso i suoi abituali fornitori o presso altri fornitori o brokers, senza tuttavia riuscire ad attivare canali alternativi.
Non vi sono elementi per affermare che fosse nelle condizioni di poter CP_1 prevedere l'accaduto prima di agosto 2021, in modo da avvertire in anticipo Parte_1
e da non accettare, come invece ha fatto, gli ordini ricevuti nel luglio 2021.
[...]
A fronte della prova dell'impossibilità oggettiva di reperire i componenti indispensabili alla produzione delle schede - originata da un fenomeno mondiale riconducibile a cause che esulano dalla possibilità di controllo della convenuta – l'attrice si è limitata a lamentarsi che non avrebbe fatto abbastanza per risolvere i suoi problemi e non avrebbe CP_1
proposto soluzioni alternative. non indica quali avrebbero potuto essere Parte_1
queste diverse soluzioni.
E' significativo, sul punto, quanto è emerso circa il rapporto che, parallelamente a quello con la convenuta, ha intrattenuto con un altro fornitore, Elettrodue s.r.l. Parte_1
L'attrice ha dedotto che questo diverso fornitore avrebbe saputo garantire consegne adeguate di schede - pur se a costi superiori dovuti alla necessità di rimediare nel tempo più celere possibile alle difficoltà create dagli inadempimenti di - così dimostrando che CP_1
l'approvvigionamento di un numero adeguato di semiconduttori era ancora possibile. In realtà:
- è pacifico (è stato anche ammesso in sede di interrogatorio formale) che le schede richieste e fornite da Elettrodue s.r.l. erano diverse da quelle che avrebbe dovuto consegnare e perciò non sarebbe stato quindi possibile desumere da un CP_1
eventuale adempimento tempestivo delle forniture di Elettrodue s.r.l. l'insussistenza di quella condizione di impossibilità oggettiva sopravvenuta dedotta da a CP_1
propria giustificazione;
15 - non ha contestato le deduzioni della controparte, fondate sui Parte_1 documenti dimessi dall'attrice (nn. 23/26, 47, 56), secondo la quale anche Elettrodue
s.r.l. si è rivelata incapace di evadere in modo esatto gli ordini ricevuti da Parte_1
riuscendo ad effettuare consegne di pezzi per numeri inferiori a quelli
[...]
richiesti.
Deve allora ritenersi che la mancata attuazione degli impegni assunti rispetto agli ordini da parte di non sia dipesa da sua colpa, avendo la convenuta fornito la prova della CP_1
causa di forza maggiore che l'ha costretta a mettere a disposizione dell'acquirente un numero minore di schede elettroniche rispetto a quelle promesse. Non può quindi essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da Domanda che, Parte_1
peraltro, in mancanza di una clausola risolutiva espressa e di una valida ed inequivoca diffida ex art. 1454 c.c. (e tenuto conto anche che, pur dopo avere formalmente comunicato la risoluzione del rapporto, l'attrice non ha impedito che il contratto continuasse ad avere esecuzione, come dimostrato dai docc. da 28 a 54 di parte convenuta), avrebbe dovuto essere qualificata come domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
2. Sulla domanda di risoluzione di parte convenuta
La causa di forza maggiore di cui si è detto ha reso parzialmente impossibile la prestazione dovuta da Secondo l'art. 1464 c.c. in questo caso la controparte ha diritto alla CP_1
riduzione della propria prestazione (vale a dire, nel presente caso, al mancato pagamento delle schede non consegnate) e ha la possibilità di recedere dal contratto ove non abbia un interesse all'adempimento parziale.
non ha esercitato la facoltà di recesso ma ha invocato la risoluzione dei Parte_1
rapporti contrattuali per inadempimento. da parte sua, ha anch'essa chiesto la CP_1
risoluzione per inadempimento, in via principale, ma ha altresì formulato una domanda subordinata di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
16 A sostegno della propria domanda principale, deduce che l'attrice si sarebbe CP_1
resa inadempiente rispetto agli impegni contrattualmente assunti, interrompendo in modo unilaterale e ingiustificato il rapporto in essere. La convenuta, infatti, vista l'interruzione dei pagamenti da parte di ha cessato la fornitura delle schede ordinate. Su Parte_1
queste basi chiede, in via riconvenzionale, non solo il pagamento delle merce CP_1
consegnata, ma anche la declaratoria di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'attrice e il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento dell'acquirente, composto dal danno emergente - pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento di componenti rimaste inutilizzate - e dal lucro cessante -costituito dal guadagno che CP_1
avrebbe potuto conseguire ove i contratti avessero avuto regolare svolgimento e la
[...]
convenuta avesse prodotto e consegnato le 40.000 schede F64 complete che le erano state ordinate in vista delle consegne da eseguirsi fino al marzo 2022.
Anche in questo caso vale considerare che solo l'inadempimento colpevole giustifica l'avversa domanda di risoluzione per inadempimento. Ove, come nel caso di specie, il rapporto di vendita a consegne differite abbia avuto un andamento perturbato dal sopravvenire di elementi esterni non dipendenti dalle parti, è necessario chiedersi se la scelta di una parte
(l'acquirente) di non portare a termine il rapporto e di non accettare più le consegne concordate sia giustificata da questa sopravvenienza.
deduce che, pur avendo inoltrato ordini distinti, essi sarebbero tra loro Parte_1
collegati, avendo ad oggetto componenti tutte necessarie per la realizzazione del prodotto finito. Sulla interdipendenza dei componenti dovuti dalla convenuta ai fini della realizzazione del prodotto finito non vi è stata una specifica contestazione. Quindi può comprendersi come la consegna di una sola tipologia di componenti abbia fatto venir meno l'interesse all'esecuzione di tutti gli ordini nell'acquirente che, con gli elementi ricevuti, non avrebbe potuto effettuare le lavorazioni previste. Inoltre è del tutto logico ritenere che un processo industriale come quello programmato ed implementato da dovesse Parte_1
17 necessariamente contare su forniture di componenti puntuali e complete, pena l'interruzione della produzione con rilevanti conseguenze sul piano del profitto.
Se, come acclarato, la realizzazione dei progetti cui erano destinate le schede ordinate a non si è potuta attuare a causa dell'impossibilità di disporre in tempi certi delle CP_1
schede (la cui produzione, come la stessa convenuta deduce, era resa impossibile dalla carenza di componenti essenziali), la decisione di di interrompere tale Parte_1
programma non può essere biasimata. Non vi è prova, quindi, di un inadempimento colpevole dell'attrice rispetto ai contratti conclusi con per la parte eccedente le schede CP_1
effettivamente consegnate ed utilizzate da Parte_1
Deve quindi ritenersi che i rapporti contrattuali in essere si siano risolti, non come conseguenza dell'inadempimento colpevole di una delle parti, ma perché una causa oggettiva ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto come da accordi contrattuali.
In tal senso può dirsi che, pur avendo il motivo di impossibilità intaccato solo parzialmente la capacità del fornitore di eseguire gli ordini ricevuti, l'impatto che l'incompletezza delle forniture può avere avuto sui programmi di produzione dell'acquirente e l'incertezza circa i tempi di risoluzione della crisi mondiale dei semiconduttori necessari alla produzione in discorso costituiscono ragione sufficiente per far venire meno l'interesse dell'acquirente all'esecuzione dei contratti nei modi e tempi determinati dall'evento in questione.
L'impossibilità parziale di una delle prestazione comporta quindi, in tale quadro, la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive.
Deve pertanto rigettarsi la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da CP_1
ed accogliersi la domanda riconvenzionale subordinata della stessa convenuta, volta a far
[...]
dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti intercorsi tra le parti, per la parte rimasta ineseguita. Una simile domanda può venire da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile (Cass. n. 26958/07, rv. 601124) ed è configurabile anche ove le modalità della prestazione determinate dalla causa sopravvenuta
18 (nel caso in esame, una prestazione ritardata a tempo indefinito dall'indisponibilità del materiale necessario alla produzione delle schede vendute, con conseguente impossibilità di rispettare i termini correlati alle esigenze produttive dell'acquirente) non consentano il conseguimento della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto (Cass. n.
8766/19, rv. 653419).
3. Sulla domanda di risarcimento del danno di parte attrice
La domanda di risarcimento formulata da non è meritevole di Parte_1 accoglimento in quanto il debitore ha fornito, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la prova di non avere potuto dare piena e puntuale esecuzione della sua prestazione per un'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
4. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta relativa alle fatture non pagate ha emesso fatture per complessivi € 456.975,00 relative a consegne di merce CP_1
avvenute in data successiva al 31.7.2021 (docc. 28/54 convenuta: fatture e documenti di trasporto). Chiede che sia condannata a pagare la merce cui le dette Parte_1
fatture si riferiscono.
Come detto, l'attrice non è titolare di un credito risarcitorio che possa opporre in compensazione. Validamente, tuttavia, chiede di non pagare una parte delle schede ricevute –
2.202 schede touch F64 e 1.500 schede di potenza F4 – perché “spaiate”. Si tratta cioè di schede che l'attrice non ha potuto utilizzare per la mancata disponibilità delle componenti mancanti, necessarie per la realizzazione dei macinadosatori prodotti da Parte_1
[...]
Sul punto le difese di – la quale sostiene che dette schede avrebbero potuto CP_1
essere utilizzate ove avesse avuto la pazienza di attendere le consegne Parte_1
ritardate dalla crisi dei semiconduttori o avesse ordinato i pezzi mancanti ad altro fornitore –
19 non convincono. Come detto, infatti, il ritardo nella consegna di alcune componenti ha reso impossibile la continuazione del programma produttivo cui erano funzionali gli ordini e ha dato motivo all'attrice, per quanto risulta in questa sede, di modificare i propri progetti, cambiando fornitore e schede;
l'interdipendenza tra le diverse componenti ha fatto sì che quelle consegnate, in mancanza delle altre complementari, divenissero prive di utilità per l'acquirente, il quale ha quindi facoltà di ritenere risolto (sempre per ragioni oggettive e non per colpa del fornitore) il contratto di fornitura anche per questi beni, ometterne il pagamento ed offrire in restituzione le giacenze.
Dall'importo delle fatture di cui ai docc. 28/54 del fascicolo della convenuta va quindi espunta la somma di € 32.016,00 (secondo quanto dedotto in citazione a pagina 16 e secondo i conteggi esposti dalla convenuta a pagina 29 della comparsa di risposta e non contestati), residuando un credito in capo a per € 424.958,40. CP_1
Ulteriormente, contesta la debenza della somma portata dalla fattura n. Parte_1
60/21 (doc. 55 attore), relativa alla riserva definita dalle parti buffer stock.
E' stato confermato anche in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'attrice che vi fosse un accordo tra le due aziende per la costituzione di scorte di schede e che aveva pagato le schede destinate a tali scorte al 50% del prezzo Parte_1
ordinario delle schede. Sostiene che l'accordo prevedesse che, una volta CP_1
utilizzate le scorte, versasse l'ulteriore 50%. In tal senso, trattandosi di Parte_1
accordo verbale sul punto, la convenuta richiama le deposizioni dei testi e Testimone_3
i quali, dipendenti o già tali di nel rispondere sul capitolo 13 Testimone_4 CP_1
di parte convenuta (Vero che doveva corrispondere a la quota di buffer Parte_1 CP_1
stock, pari al 50% del prezzo delle schede, nel momento in cui avrebbe usato la riserva) hanno dichiarato di sapere che l'accordo era in questi termini.
20 I documenti dimessi dalla convenuta sub 2 e 82 dimostrano che i pezzi destinati alle scorte venivano valorizzati al 50% e nulla dicono circa il preteso accordo sul pagamento del residuo
50%. Il capitolo di prova sub 13 articolato dalla convenuta non può ritenersi ammissibile atteso il valore del contratto il cui contenuto si intende provare e considerate le circostanze specifiche, cui è necessario fare riferimento ex art. 2721 c.c. Dai documenti dimessi risulta, infatti, che ogni accordo tra le due aziende relativo alle forniture era formalizzato in scambi di ordini ed accettazioni scritti, messaggi di posta, documentazione contabile. Non è verosimile che un accordo come quello in discorso sia rimasto in forma verbale e che non vi sia alcun riscontro documentale sul punto. Si aggiunga che nessuno dei due testimoni e Testimone_3
operava in come addetto alle vendite, sicché essi hanno riferito Testimone_4 CP_1
quanto appreso, in via solo indiretta, dai colleghi.
Deve perciò ritenersi fondata la contestazione di parte attrice circa la fattura n. 60/2021 di cui al doc. 55 di parte convenuta.
La domanda riconvenzionale relativa alle fatture impagate va quindi accolta limitatamente all'importo di € 424.958,40 (503.355,00 – 46.380,00 – 32.016,60).
5. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta relativa al risarcimento del danno
L'unico inadempimento colpevole imputabile a è, per quanto detto, Parte_1
quello relativo al mancato pagamento degli importi di cui alle fatture docc. 28/54 di parte convenuta, escluse le somme relative alle componenti “spaiate”.
Le voci di danno che la convenuta espone a sostegno della propria domanda di risarcimento attengono alle rimanenze di magazzino di componenti acquistate da in vista CP_1
dell'esecuzione degli ordini ricevuti dall'attrice e al guadagno sperato che la convenuta avrebbe potuto realizzare con l'evasione degli ordinativi.
Nessuno di questi danni è conseguenza dell'inadempimento colpevole di Parte_1
consistente nel mancato pagamento delle forniture ricevute, essendo invece pregiudizi, in
[...]
21 tesi, correlati all'anticipata interruzione del rapporto contrattuale rispetto al programma convenuto. Detta interruzione, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non è ascrivibile a colpa di nessuna delle due parti e perciò non può fondare una domanda di risarcimento. Il mancato rispetto da parte di degli impegni contrattuali relativi alle consegne Parte_1
previste e non avvenute è stato determinato dall'oggettiva impossibilità nell'esecuzione delle prestazioni gravanti su sicché quest'ultimo non può lamentare come ingiusto il CP_1
danno patito per l'anticipata conclusione dei rapporti contrattuali in essere.
6. Sulle istanze istruttorie
Parte convenuta chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi dal giudice istruttore riportando, in realtà, anche quelli ammessi dall'ordinanza 21.4.2023. Le motivazioni indicate nella detta ordinanza circa la mancata ammissione dei capitoli sono condivisibili e non vengono specificamente contestate dalla convenuta. Le istanze di CTU e di ordine di esibizione riproposte da vanno disattese, visto che riguardano aspetti irrilevanti CP_1
ai fini della decisione.
I capitoli 2, 3, 9, 12 dedotti da con la seconda memoria istruttoria sono Parte_1
– come già rilevato dal giudice istruttore - inammissibili perché superflui (cap. 12) o formulati in termini generici (gli altri).
Conclusioni e spese
In accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta va dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dei contratti intercorsi tra le parti relativi alla fornitura di merci per gli anni 2021 e 2022, fatte salve le prestazioni già eseguite da CP_1
(con le precisazioni sopra riportate).
[...]
22 Va pertanto accolta la domanda di di condanna di al CP_1 Parte_1
pagamento della somma di € 424.958,40, maggiorata con gli interessi legali di mora maturati dalle singole scadenze delle fatture impagate al saldo.
L'esito delle lite vede una reciproca soccombenza delle parti, con una significativa prevalenza della posizione di che vede accolta in misura consistente la propria domanda CP_1
riconvenzionale relativa alle fatture impagate e la domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Ne consegue la condanna di a rifondere a la quota di due Parte_1 CP_1
terzi delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti per cui è causa;
2) condanna a pagare a la somma di € 424.958,40, Parte_1 CP_1
maggiorata con gli interessi legali di mora, ex artt. 2 e 6 del D.L.vo n. 231/02 ,maturati dalle singole scadenze delle fatture impagate al saldo;
3) condanna previa parziale compensazione tra le parti per la Parte_1
quota di un terzo, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa CP_1
liquidate, per l'intero, in € 45.356,35, di cui € 37.951,00 per compensi, € 1.712,70 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
23
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
C.F. ), con l'avv. NICOLA COMPAGNO Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice contro
C.F. ), con l'avv. PAOLA STRAGLIOTTO CP_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Nel merito:
1 1. In ragione dell'inadempimento di dichiarare la risoluzione di tutti i contratti in CP_1
essere fra e aventi ad oggetto la vendita dei prodotti di cui agli ordini Parte_1 CP_1
dimessi sub docc. 1 > 7;
2. Accertare e dichiarare che l'inadempimento di ha provocato a i danni CP_1 Parte_1 indicati in narrativa, per il complessivo importo di € 1.031.365,54, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, ferma la riserva di integrare detto petitum in ragione degli ulteriori costi che l'attrice sosterrà successivamente alla notifica di questo atto, ma già indicati nella loro essenza e causalità rispetto all'inadempimento di
CP_1
3. Accertare e dichiarare per le ragioni dedotte in narrativa, il minor valore della prestazione di rispetto all'ammontare delle fatture non pagate da questa emesse, per CP_1 complessivi € 503.355;
4. Per effetto degli accertamenti e declaratorie di cui ai punti 2 e 3, dichiarare che
nulla deve a e condannare quest'ultima a corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo pari alla differenza fra il maggior credito di e il minor Parte_1 Parte_1
credito di oltre a interessi ex D. Lgs. 231/02; CP_1
5. Rigettarsi le domande riconvenzionali svolte da CP_1
In via istruttoria: ammettersi i capitoli di prova per testi non ammessi e, segnatamente, i capitoli 2, 3, 9, 12 dedotti con la seconda memoria istruttoria;
In ogni caso: con vittoria di spese
Per parte convenuta
Precisa le conclusioni, chiedendo:
Nel merito
2 - che l'Intestata Giustizia voglia rigettare, per tutte le ragioni dedotte in atti, tutte le domande formulate dalla società in quanto infondate in fatto e Parte_1
in diritto.
In via riconvenzionale
Nel merito
- che l'Intestata Giustizia, accertato il grave inadempimento di per Parte_1
tutte le ragioni dedotte in atti, voglia emettere sentenza costitutiva di risoluzione di tutti i contratti intercorsi tra le parti relativi alla fornitura di merci per gli anni 2021 e
2022 e comunque con salvezza delle prestazioni già eseguite da CP_1
- che l' , in ogni caso, accertato e dichiarato il grave inadempimento di Controparte_2
voglia condannare parte attrice a corrispondere in favore della Parte_1
parte convenuta la somma di euro 1.702.878,38, di magazzino ed euro 864.000,00 per il lucro cessante, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs 231/2002 e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
In via subordinata
- che l'Intestata Giustizia, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande proposte in via riconvenzionale, voglia pronunciare con sentenza costitutiva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione di tutti i contratti intercorsi tra le parti relativi alla fornitura di merci per gli anni 2021 e 2022, con salvezza delle prestazioni già eseguite da e in ogni caso con condanna di CP_1
a corrispondere in favore della convenuta la somma di euro Parte_1
503.355,00, quale controvalore della merce consegnata e non pagata, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi moratori ex D.Lgs. 231/2022 dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo.
3 In ogni caso
Coll'integrale favore delle spese e competenze di lite.
In via istruttoria
A modifica e/o revoca delle ordinanze del 21 aprile 2023 e del 30 gennaio 2024, si chiede che la causa venga rimessa in istruttoria, con l'interpello del legale rappresentante pro tempore della società e l'escussione testimoniale dei soggetti di seguito indicati Parte_1
sulle circostanze in appresso capitolate:
01) Vero che il rapporto contrattuale intercorso tra e è iniziato CP_1 Parte_1 nel corso dell'anno 2013 ed ha avuto durata sino al dicembre 2021.
02) Vero che nel corso del rapporto contrattuale intercorso con era la Parte_1 Pt_1
società a promuovere nuovi progetti di schede elettroniche non presenti fino ad allora CP_1
nel mercato.
03) Vero che nel corso dell'anno 2020, sottoponeva a i progetti CP_1 Parte_1
F2020 e F4 Home/Allground.
04) Vero che nell'anno 2020 la società ha inventato i progetti F2020 e F4 CP_1
Home/Allgorund, proponendoli a . Parte_1
05) Vero che nel quarto trimestre dell'anno 2020, approvava il progetto Parte_1
definitivo della scheda F4 Home/Allground.
06) Vero che nel corso dell'anno 2021, sperimentava presso locali commerciali la Parte_1
scheda F2020, montandola sui suoi macinadosatori.
07) Vero che a marzo 2021, il sig. di CTT riferiva al sig. , Testimone_1 Testimone_2
titolare di che la società Elettrodue Srl aveva chiesto una quotazione per la CP_1
fornitura delle schede F2020 e F4 Home/Allground, esibendo i progetti originali di CP_1
come da documenti che si sottopongono al teste (cfr. sub docc. 04-05 comparsa e sub 59-63 seconda memoria).
4 08) Vero che a marzo 2021, gli unici soggetti autorizzati a conoscere il contenuto dei progetti
F2020 e F4 Home/Alground erano e CTT. CP_1 Parte_1
09) Vero che nel corso degli anni 2020 e 2021, effettuava gli ordini di microchip il CP_1
giorno dopo aver ricevuto le commesse da , come da documenti che si Parte_1
rammostrano al teste (cfr. sub docc. 06-12 comparsa di costituzione e risposta).
10) Vero che il contenuto dei files audio di cui ai documenti nn. 04, 05, 23 della comparsa e sub 79 e 81 è fedelmente ritrascritto rispettivamente nei documenti sub 59, 63, 65 e 80 della seconda memoria che si rammostrano al teste.
11) Vero che nel corso dell'anno 2014, la società concordava con CP_1 Parte_1
di costituire una riserva di schede F64, tra le parti identificata come buffer stock, da utilizzare solo nel caso di interruzioni di consegna e approvvigionamento di materiale nel mercato, come da documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub docc. 02-03 comparsa e sub doc. 82 seconda memoria).
12) Vero che il costo della merce di cui al buffer stock veniva suddiviso al 50% tra e CP_1
. Parte_1
13) Vero che doveva corrispondere a la quota di buffer stock, pari al 50% Parte_1 CP_1
del prezzo delle schede, nel momento in cui avrebbe usato la riserva.
14) Vero che dal 2016 al 2021, aveva ricevuto da n. 2400 schede F64 a Parte_1 CP_1
titolo di scorta di emergenza che teneva nel proprio magazzino.
15) Vero che in data 27 ottobre 2016 chiedeva a la ricostituzione del Parte_1 CP_1 buffer stock nella misura di 2400 pz, trasmettendo l'ordine n. 119/2016, come da documento che si rammostra al teste (cfr. sub doc. 82 seconda memoria).
16) Vero che dopo l'anno 2016, ha utilizzato le schede di cui al buffer Parte_1 Pt_1 stock identificato con l'ordine 119/2016 che si rammostra (cfr. sub doc. 82 seconda memoria), omettendo di avvisare CP_1
5 17) Vero che ha utilizzato le schede di cui al buffer stock identificato con Parte_1 Pt_1
l'ordine 119/2016 che si rammostra (cfr. sub doc. 82 seconda memoria), maturando un debito di euro 46.380,00 come da fattura n. 60/2021 che si rammostra al teste (cfr. sub doc. 55 comparsa di costituzione e risposta).
18) Vero che la merce, consegnata nei mesi da settembre a dicembre 2021 da a CP_1
è stata da quest'ultima accettata e trattenuta, come da documenti che si Parte_1
rammostrano al teste (cfr. sub docc. 28-55 comaprsa di costituzione e risposta).
19) Vero che nei mesi da settembre a dicembre 2021, invitava a Parte_1 CP_1
consegnare le schede elettroniche a disposizione.
20) Vero che a fine agosto 2021, il mondo dell'elettronica è stato colpito dal fenomeno
“shortage dei microcontrollori”.
21) Vero che a partire da fine agosto 2021, si era attivata per reperire i CP_1
microcontrollori necessari per le schede destinate e , rivolgendosi a fornitori diversi Parte_1
da Avnet, come da documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub docc. 66-73 seconda memoria).
22) Vero che nel mese di ottobre 2021, nelle persone di ed Parte_1 Pt_1 Per_1 Per_2
aveva avuto conferma dell'impossibilità di acquistare sul mercato i microcontrollori
[...]
necessari per le schede elettroniche in uso presso la stessa, come da documento che si sottopone al teste (cfr. sub doc. 23 comparsa e sub doc. 65 seconda memoria)
23) Vero che a settembre 2021, proponeva a di acquistare CP_1 Parte_1
microcontrollori nei mercati alternativi a quelli ufficiali.
24) Vero che a settembre 2021, comunicava a che avrebbe accettato solo Parte_1 CP_1
microcontrollori provenienti dai mercati ufficiali.
25) Vero che la merce descritta nei documenti dal n. 22 al n. 27 e n. 47 di è diversa Parte_1
per costi, funzionalità e caratteristiche rispetto a quella che aveva ordinato a Parte_1
e che è meglio descritta nei documenti dal n. 1 al n. 7 di parte attrice. CP_1
6 26) Vero che la merce elencata e descritta nei documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub doc. 57 comparsa e sub doc. 83 seconda memoria) era destinata all'evasione degli ordini commissionati da a negli anni 2020 e 2021 (cfr. docc. da 1 a 7 Parte_1 CP_1
). Parte_1
27) Vero che fino al marzo 2023 la merce elencata e descritta nei documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub doc. 57 comparsa e sub doc. 83 seconda memoria) si trovava depositata presso il magazzino di e presso il magazzino del terzista Ego Group CP_1
Srl.
28) Vero che il prezzo sostenuto da per l'acquisto della merce elencata e descritta nei CP_1
documenti che si rammostrano al teste (cfr. sub doc. 57 comparsa e sub doc. 83 seconda memoria) corrisponde a quanto è annotato nei documenti dal n. 84 al n. 145 che si rammostrano al teste.
29) Vero che i componenti necessari per la realizzazione della scheda F64 completa sono quelli elencati e descritti nel documento che si rammostra al teste (cfr. sub doc. 146 seconda memoria).
30) Vero che il costo dei componenti necessari per la realizzazione della scheda F64 completa e meglio descritti nel documento sub 146 è indicato nelle fatture che si rammostrano al teste
(cfr. sub doc. 147 seconda memoria).
Si indicano come testi:
− Sig. , Schio (VI), Via Mons. n. 2. Testimone_3 CP_3
− Sig. c/o di Bassano del Grappa. Testimone_4 CP_1
− Sig.ra c/o di Bassano del Grappa. Parte_2 CP_1
− Sig. c/o Future Electronics di Padova. Testimone_5
− Sig. c/o (Silica) di Padova. Testimone_6 C.F._1
− Sig.ra c/o EBV Elektronik Srl di Rubano. Parte_3
7 − Sig. Sesto San Giovanni, Via Corridon, n. 137. Testimone_1
− Legale rappresentante p.t. di Ego Group Srl di Venezia.
− Legale rappresentante p.t. di CIA Custom Products Ltd.
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dalla parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.
*** *** ***
Si chiede venga disposta Ctu contabile volta a quantificare il valore dei componenti residui di magazzino meglio descritti nei documenti n. 57 della comparsa e n. 83 della seconda memoria.
Si chiede altresì l'esibizione ex art. 210 cpc delle certificazioni CE e dei rapporti di prova relativi alle schede 600001001 F64, 600001000 F4 Home, 600000999 F4 e 600001002 F64E
XGI prodotte da Elettrodue s.r.l. per Parte_1
MOTIVAZIONE
Difese di parte attrice
è un'azienda produttrice di macinadosatori di caffè che ha intrattenuto Parte_1
rapporti commerciali con società specializzata nella progettazione e produzione CP_1
di schede elettroniche.
Con atto di citazione notificato il 23.12.2021, ha convenuto Parte_1 CP_1 avanti questo Tribunale deducendo che, a partire dall'agosto 2021, la convenuta avrebbe
[...]
mancato di rispettare i termini di consegna pattuiti negli ordini di acquisto delle schede
(modello F64, F4, Home/Allground e XGI), provvedendo a consegne solo parziali. La convenuta si sarebbe giustificata adducendo, nonostante i programmi di acquisto fossero stati programmati da tempo, problemi di approvvigionamento di un processore che non le avrebbero consentito di rispettare i termini.
8 preso atto dell'inesatto adempimento della fornitrice e della mancata Parte_1
indicazione circa le consegne relative ai mesi a venire, ha comunicato il 27.10.2021 di ritenere risolti i contratti in essere. Un'ultima offerta, parziale e non integralmente accettata, sarebbe stata eseguita da il 30.11.2021. CP_1
Per supplire ai gravi problemi determinati dall'inadempimento di l'attrice CP_1
avrebbe dovuto chiede ad un altro fornitore - Elettrodue s.r.l., azienda che aveva dimostrato di essere in grado di consegnare le schede elettroniche entro i termini concordati, nello stesso periodo in cui lamentava le difficoltà di reperimento dei microchip – di CP_1
effettuare consegne i termini più celeri del previsto, con conseguente aggravio di costi.
L'attrice ha dedotto di avere patito, in seguito all'inadempimento della convenuta, un rilevante danno economico costituito:
a. dal maggior costo sopportato per l'acquisto di schede elettroniche da Elettrodue s.r.l. necessarie per la produzione dei macinadosatori in numero equivalente ai pezzi che l'attrice non ha potuto produrre per la mancanza delle schede che avrebbe dovuto fornire CP_1
b. dal valore della giacenza di magazzino inutilizzabile, giacché l'inadempimento di avrebbe imposto a di sostituire le schede con quelle di Elettrodue, CP_1 Parte_1
le quali tuttavia hanno forma e caratteristiche diverse cosicché non avrebbe Parte_1
potuto utilizzare alcune componenti già acquistate, destinate ad integrarsi solo con le schede di e, in particolare, i vetrini dei display e i cruscotti dei CP_1
macinadosatori;
c. dai costi sostenuti per la modifica delle linee di produzione per far fronte alle mancate consegne di ed evitare il blocco della produzione dunque per trasportare CP_1
prodotti finiti in altra sede e per allestire linee produttive dei prodotti incomplete.
In conseguenza di quanto sopra dedotto, ha rivendicato il diritto di non Parte_1
pagare le fatture emesse da per le consegne eseguite dopo il 31.7.2021. Ciò sia CP_1 perché dette consegne parziali avrebbero fatto conseguire all'attrice componenti inutilizzabili,
9 a causa della mancata di consegna degli altri componenti necessari, sia perché Parte_1
vanterebbe verso la convenuta un credito per risarcimento danni maggiore di quello
[...] portato dalle dette fatture. L'attrice ha inoltre contestato la fattura n. 60 del 15.12.2021, avente un oggetto non comprensibile e comunque non riferibile ad alcun ordine, merce o documento di consegna.
Ciò premesso, ha chiesto che: Parte_1
1. i contratti in essere tra le parti venissero dichiarati risolti per l'inadempimento della convenuta;
2. venisse accertato il diritto dell'attrice ad essere risarcita dei danni patiti, quantificati, al tempo dell'introduzione della causa, in € 1.031.365,54;
3. venisse accertato l'effettivo valore delle prestazioni rese da in relazione alle CP_1
fatture non pagate da;
Parte_1
4. la convenuta venisse quindi condannata a pagare all'attrice la differenza tra il proprio credito e il debito risarcitorio.
Difese di parte convenuta
ha dedotto di avere svolto, per conto di dal 2014 al 2021, CP_1 Parte_1 un'importante opera di ricerca e sviluppo per la progettazione ed implementazione delle schede elettroniche utilizzate per la sua produzione. Nel 2021, violando gli accordi presi con la convenuta, l'attrice avrebbe deciso di rivolgersi ad Elettrodue s.r.l. come proprio fornitore strategico, fornendo a tale azienda anche il know-how di così da consentirle di CP_1
praticare prezzi di vendita inferiori.
Riguardo all'esecuzione degli ordini poggetto delle doglianze attoree, la convenuta deduce che per la produzione delle schede elettroniche fornite a essa doveva Parte_1
commissionare ai propri fornitori i componenti e le materie prime necessari e, in particolare, i microcontrollori idonei. I microcontrollori occorrenti per la produzione delle schede F64 ed
F4 sarebbero stati ordinati da con un anno di anticipo rispetto alla consegna prevista CP_1
10 a . Le consegne sarebbe continuate regolarmente fino a che, nell'agosto 2021, a Parte_1
causa dell'emergenza dovuta all'epidemia di Covid-19 e di altre contingenze internazionali, la crisi mondiale dei semiconduttori avrebbe determinato un blocco nella produzione ed esportazione di tali componenti, essenziali per la realizzazione dei microcontrollori utilizzati da Lo sforzo della convenuta per reperire i componenti da altra fonte, purché CP_1
affidabile, si sarebbe rivelato vano. Di tali sviluppi sarebbe stata resa edotta anche Parte_1
la quale, inizialmente, avrebbe concordato con la consegna del
[...] CP_1
materiale a disposizione ed in seguito, improvvisamente, avrebbe comunicato, il 27.10.2021, la risoluzione dei contratti, senza tuttavia rinunciare a ricevere merce sino al 2.12.2021.
Parte convenuta rileva come l'attrice non abbia mai dato corso al procedimento per la risoluzione tramite diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. e come, comunque, abbia continuato a ricevere la merce ordinata anche dopo la comunicazione del 27.10.2021. Non potrebbe, quindi, l'attrice chiedere l'accertamento di una risoluzione asseritamente già verificatasi ma, al più, dovrebbe chiedere la pronuncia di una sentenza costitutiva della risoluzione richiesta.
Eccepisce, inoltre, che l'impossibilità di rispettare i termini di consegna sarebbe dovuta a cause non riconducibili a e che invece di considerare le CP_1 Parte_1
opzioni proposte dalla convenuta per ovviare ai problemi creatisi, avrebbe semplicemente chiesto la consegna di quanto possibile, verosimilmente perché già legata da un accordo con
Elettrodue s.r.l. Anche le consegne effettuate da quest'ultima, peraltro, non risulterebbero complete e comunque non vi sarebbe la prova che le stesse abbiano avuto ad oggetto schede comparabili con quelle prodotte da CP_1
Viene poi contestata la domanda di risarcimento svolta dall'attrice, anche considerato che i costi dedotti da non sarebbero imputabili alla mancate consegne di quanto Parte_1 CP_1 alla decisione dell'attrice di dare corso ad un nuovo progetto, da svolgersi con Elettrodue
s.r.l., implicante l'utilizzo di schede con display integrato, diverse da quelle che erano state ordinate a CP_1
11 In via riconvenzionale, chiede che i contratti per cui è causa siano dichiarati CP_1 risolti per l'inadempimento di rispetto all'obbligo di pagare il prezzo Parte_1 delle merci ricevute, pari ad € 503.355,00.
Quanto alla deduzione attorea secondo la quale alcune delle schede consegnate sarebbero inutilizzabili in quanto “spaiate”, la convenuta rileva che l'attrice avrebbe potuto utilizzare tali schede chiedendo ad Elettrodue s.r.l. le componenti mancanti o attendendo le consegne di ma avrebbe invece scelto di non servirsi delle schede solo in ragione della decisione CP_1
di dare avvio ad un nuovo e diverso progetto. Inoltre viene rilevato come, negli ordini, non sarebbe stato previsto alcun vincolo circa la necessità di consegna di tutte le componenti oggetto delle diverse forniture.
Viene poi respinta la contestazione relativa alla fattura n. 60/2021. Essa avrebbe ad oggetto uno stock di schede consegnate nel 2014 per fungere da riserva (buffer-stock) che, secondo gli accordi, aveva pagato solo per il 50%, restando obbligato a pagare il Parte_1 residuo (oggetto della fattura in questione) all'atto dell'utilizzo della riserva.
Sempre in via riconvenzionale, chiede di essere risarcita del danno patito, CP_1
derivante dalle rimanenze di magazzino di componenti acquistate dalla convenuta per dare esecuzione agli ordini dell'attrice (e non utilizzabili altrimenti) e dal lucro cessante, ovvero il guadagno che la convenuta avrebbe ottenuto con l'evasione degli ordinativi.
Svolgimento del processo
In data 30.11.2022 il giudice istruttore ha emesso ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., non provvisoriamente esecutiva, con cui ha ingiunto a “ di pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 424.958,40, oltre agli ex D. Lgs. 231/2002 dalla data della domanda al
[...] saldo, oltre alle spese processuali liquidate in € 2.197,00 per compensi ed € 1.686,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario IVA e CPA”.
La causa è stata istruita mediante prova per interrogatorio formale e testimoni.
12 Dopo avere precisato le conclusioni all'udienza del 23.2.2024, le parti hanno dimesso i propri scritti conclusionali.
La causa è stata poi rimessa in istruttoria con ordinanza 18.6.2024. All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione di nuovi termini ex art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Sulla domanda di risoluzione di parte attrice
Entrambe le parti chiedono che i contratti di fornitura per cui è causa vengano dichiarati risolti in conseguenza dell'inadempimento della controparte.
sostiene che il programma contrattuale non avrebbe avuto il previsto Parte_1 sviluppo a causa dell'inadempimento di rispetto all'obbligo di consegnare la CP_1
merce ordinata nei numeri e tempi previsti dagli ordini accettati. Chiede sia dichiarata la risoluzione dei contratti richiamando la propria missiva del 27.10.2021 con la quale, nel prendere atto delle mancate consegne previste, ha comunicato al fornitore di ritenere risolti i contratti.
respinge l'addebito di inadempimento che gli è mosso dall'attrice e chiede che il CP_1
Tribunale emetta sentenza costitutiva di risoluzione ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento di consistito nel mancato pagamento delle fatture dimesse sub doc. 36. Parte_1
E' incontestato che l'azienda convenuta non abbia fornito all'attrice, nei tempi previsti, una parte dei beni previsti negli ordini di cui ai docc. da 1 a 7 di parte attrice, emessi tra ottobre
2020 e luglio 2021 e relativi a consegne da effettuarsi fino a marzo 2022. E' altresì pacifico che abbia rifiutato di pagare le consegne ricevute dopo luglio 2021. Parte_1
Mentre l'attrice giustifica il proprio parziale inadempimento eccependo l'inadempimento della controparte e il diritto di opporre in compensazione il proprio credito risarcitorio ex art. 13 1218 c.c., giustifica le mancate consegne eccependo di non avervi potuto CP_1
provvedere per ragioni di forza maggiore.
Poiché la risoluzione per inadempimento si ha solo in presenza di un inadempimento colpevole (Cass. n. 1853/80, rv. 405477) e considerato che la colpa della parte contrattuale inadempiente si presume (art. 1218 c.c.), è necessario verificare la fondatezza della deduzione della convenuta sarebbe stato determinato dall'impossibilità della prestazione.
Gli ordini oggetto di causa prevedevano consegne cadenzate mensilmente nell'arco di un anno e la possibilità di ordini integrativi nel corso del periodo interessato. CP_1 ricevuto l'ordine da effettuava immediatamente gli ordini dei Parte_1
Tes componenti necessari ai propri fornitori (docc. 7/13 convenuta, dichiarazioni dei testi e sul capitolo 9). Anche tali ordini prevedevano consegne dilazionate nel tempo ma ciò Tes_3 non costituisce, come afferma l'attrice, segno di una scarsa diligenza o di imprudenza da parte della convenuta, la quale operava con tale modalità da anni senza problemi e non aveva motivo di temere l'improvvisa indisponibilità di microprocessori verificatasi nell'estate 2021.
Per eventuali inconvenienti, inoltre, poteva fare affidamento sulla riserva di CP_1
schede (denominata buffer stock) che le parti avevano concordato venissero conservate presso proprio per far fronte ad eventuali e non previsti disallineamenti tra Parte_1 fabbisogno dell'acquirente e disponibilità della fornitrice.
Come dimostrano i documenti in atti (il cui significato numerico è riassunto dalla difesa di alle pagine 18/21), l'incapacità della convenuta di consegnare tutte le schede CP_1
ordinate si è verificata essenzialmente con riguardo agli ordini integrativi del luglio 2021.
L'origine di tale incapacità va rinvenuta nel fenomeno della carenza di semiconduttori sul mercato globale verificatasi nel periodo in discorso. Trattasi di un evento che per la sua rilevanza può dirsi fatto notorio (né sul punto vi è stata contestazione da parte attrice) e che comunque trova riscontro nei documenti da 74 a 78 di parte convenuta e, con specifico riferimento alla presente vicenda, nei docc. 13 e 67/73, sempre della convenuta, nonché nelle
Tes deposizioni dei testi e in risposta al capitolo 21. Queste stesse emergenze Tes_3
14 istruttorie dimostrano anche come lungi dal rimanere inerte (né si comprende CP_1
per quale motivo avrebbe dovuto restare inerte di fronte ad un problema di tale rilevanza anche per i suoi interessi), si sia attivata tempestivamente per procurarsi i semiconduttori presso i suoi abituali fornitori o presso altri fornitori o brokers, senza tuttavia riuscire ad attivare canali alternativi.
Non vi sono elementi per affermare che fosse nelle condizioni di poter CP_1 prevedere l'accaduto prima di agosto 2021, in modo da avvertire in anticipo Parte_1
e da non accettare, come invece ha fatto, gli ordini ricevuti nel luglio 2021.
[...]
A fronte della prova dell'impossibilità oggettiva di reperire i componenti indispensabili alla produzione delle schede - originata da un fenomeno mondiale riconducibile a cause che esulano dalla possibilità di controllo della convenuta – l'attrice si è limitata a lamentarsi che non avrebbe fatto abbastanza per risolvere i suoi problemi e non avrebbe CP_1
proposto soluzioni alternative. non indica quali avrebbero potuto essere Parte_1
queste diverse soluzioni.
E' significativo, sul punto, quanto è emerso circa il rapporto che, parallelamente a quello con la convenuta, ha intrattenuto con un altro fornitore, Elettrodue s.r.l. Parte_1
L'attrice ha dedotto che questo diverso fornitore avrebbe saputo garantire consegne adeguate di schede - pur se a costi superiori dovuti alla necessità di rimediare nel tempo più celere possibile alle difficoltà create dagli inadempimenti di - così dimostrando che CP_1
l'approvvigionamento di un numero adeguato di semiconduttori era ancora possibile. In realtà:
- è pacifico (è stato anche ammesso in sede di interrogatorio formale) che le schede richieste e fornite da Elettrodue s.r.l. erano diverse da quelle che avrebbe dovuto consegnare e perciò non sarebbe stato quindi possibile desumere da un CP_1
eventuale adempimento tempestivo delle forniture di Elettrodue s.r.l. l'insussistenza di quella condizione di impossibilità oggettiva sopravvenuta dedotta da a CP_1
propria giustificazione;
15 - non ha contestato le deduzioni della controparte, fondate sui Parte_1 documenti dimessi dall'attrice (nn. 23/26, 47, 56), secondo la quale anche Elettrodue
s.r.l. si è rivelata incapace di evadere in modo esatto gli ordini ricevuti da Parte_1
riuscendo ad effettuare consegne di pezzi per numeri inferiori a quelli
[...]
richiesti.
Deve allora ritenersi che la mancata attuazione degli impegni assunti rispetto agli ordini da parte di non sia dipesa da sua colpa, avendo la convenuta fornito la prova della CP_1
causa di forza maggiore che l'ha costretta a mettere a disposizione dell'acquirente un numero minore di schede elettroniche rispetto a quelle promesse. Non può quindi essere accolta la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da Domanda che, Parte_1
peraltro, in mancanza di una clausola risolutiva espressa e di una valida ed inequivoca diffida ex art. 1454 c.c. (e tenuto conto anche che, pur dopo avere formalmente comunicato la risoluzione del rapporto, l'attrice non ha impedito che il contratto continuasse ad avere esecuzione, come dimostrato dai docc. da 28 a 54 di parte convenuta), avrebbe dovuto essere qualificata come domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
2. Sulla domanda di risoluzione di parte convenuta
La causa di forza maggiore di cui si è detto ha reso parzialmente impossibile la prestazione dovuta da Secondo l'art. 1464 c.c. in questo caso la controparte ha diritto alla CP_1
riduzione della propria prestazione (vale a dire, nel presente caso, al mancato pagamento delle schede non consegnate) e ha la possibilità di recedere dal contratto ove non abbia un interesse all'adempimento parziale.
non ha esercitato la facoltà di recesso ma ha invocato la risoluzione dei Parte_1
rapporti contrattuali per inadempimento. da parte sua, ha anch'essa chiesto la CP_1
risoluzione per inadempimento, in via principale, ma ha altresì formulato una domanda subordinata di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
16 A sostegno della propria domanda principale, deduce che l'attrice si sarebbe CP_1
resa inadempiente rispetto agli impegni contrattualmente assunti, interrompendo in modo unilaterale e ingiustificato il rapporto in essere. La convenuta, infatti, vista l'interruzione dei pagamenti da parte di ha cessato la fornitura delle schede ordinate. Su Parte_1
queste basi chiede, in via riconvenzionale, non solo il pagamento delle merce CP_1
consegnata, ma anche la declaratoria di risoluzione dei contratti per inadempimento dell'attrice e il risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento dell'acquirente, composto dal danno emergente - pari al costo sostenuto per l'approvvigionamento di componenti rimaste inutilizzate - e dal lucro cessante -costituito dal guadagno che CP_1
avrebbe potuto conseguire ove i contratti avessero avuto regolare svolgimento e la
[...]
convenuta avesse prodotto e consegnato le 40.000 schede F64 complete che le erano state ordinate in vista delle consegne da eseguirsi fino al marzo 2022.
Anche in questo caso vale considerare che solo l'inadempimento colpevole giustifica l'avversa domanda di risoluzione per inadempimento. Ove, come nel caso di specie, il rapporto di vendita a consegne differite abbia avuto un andamento perturbato dal sopravvenire di elementi esterni non dipendenti dalle parti, è necessario chiedersi se la scelta di una parte
(l'acquirente) di non portare a termine il rapporto e di non accettare più le consegne concordate sia giustificata da questa sopravvenienza.
deduce che, pur avendo inoltrato ordini distinti, essi sarebbero tra loro Parte_1
collegati, avendo ad oggetto componenti tutte necessarie per la realizzazione del prodotto finito. Sulla interdipendenza dei componenti dovuti dalla convenuta ai fini della realizzazione del prodotto finito non vi è stata una specifica contestazione. Quindi può comprendersi come la consegna di una sola tipologia di componenti abbia fatto venir meno l'interesse all'esecuzione di tutti gli ordini nell'acquirente che, con gli elementi ricevuti, non avrebbe potuto effettuare le lavorazioni previste. Inoltre è del tutto logico ritenere che un processo industriale come quello programmato ed implementato da dovesse Parte_1
17 necessariamente contare su forniture di componenti puntuali e complete, pena l'interruzione della produzione con rilevanti conseguenze sul piano del profitto.
Se, come acclarato, la realizzazione dei progetti cui erano destinate le schede ordinate a non si è potuta attuare a causa dell'impossibilità di disporre in tempi certi delle CP_1
schede (la cui produzione, come la stessa convenuta deduce, era resa impossibile dalla carenza di componenti essenziali), la decisione di di interrompere tale Parte_1
programma non può essere biasimata. Non vi è prova, quindi, di un inadempimento colpevole dell'attrice rispetto ai contratti conclusi con per la parte eccedente le schede CP_1
effettivamente consegnate ed utilizzate da Parte_1
Deve quindi ritenersi che i rapporti contrattuali in essere si siano risolti, non come conseguenza dell'inadempimento colpevole di una delle parti, ma perché una causa oggettiva ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto come da accordi contrattuali.
In tal senso può dirsi che, pur avendo il motivo di impossibilità intaccato solo parzialmente la capacità del fornitore di eseguire gli ordini ricevuti, l'impatto che l'incompletezza delle forniture può avere avuto sui programmi di produzione dell'acquirente e l'incertezza circa i tempi di risoluzione della crisi mondiale dei semiconduttori necessari alla produzione in discorso costituiscono ragione sufficiente per far venire meno l'interesse dell'acquirente all'esecuzione dei contratti nei modi e tempi determinati dall'evento in questione.
L'impossibilità parziale di una delle prestazione comporta quindi, in tale quadro, la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive.
Deve pertanto rigettarsi la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da CP_1
ed accogliersi la domanda riconvenzionale subordinata della stessa convenuta, volta a far
[...]
dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti intercorsi tra le parti, per la parte rimasta ineseguita. Una simile domanda può venire da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile (Cass. n. 26958/07, rv. 601124) ed è configurabile anche ove le modalità della prestazione determinate dalla causa sopravvenuta
18 (nel caso in esame, una prestazione ritardata a tempo indefinito dall'indisponibilità del materiale necessario alla produzione delle schede vendute, con conseguente impossibilità di rispettare i termini correlati alle esigenze produttive dell'acquirente) non consentano il conseguimento della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto (Cass. n.
8766/19, rv. 653419).
3. Sulla domanda di risarcimento del danno di parte attrice
La domanda di risarcimento formulata da non è meritevole di Parte_1 accoglimento in quanto il debitore ha fornito, ai sensi dell'art. 1218 c.c., la prova di non avere potuto dare piena e puntuale esecuzione della sua prestazione per un'impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
4. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta relativa alle fatture non pagate ha emesso fatture per complessivi € 456.975,00 relative a consegne di merce CP_1
avvenute in data successiva al 31.7.2021 (docc. 28/54 convenuta: fatture e documenti di trasporto). Chiede che sia condannata a pagare la merce cui le dette Parte_1
fatture si riferiscono.
Come detto, l'attrice non è titolare di un credito risarcitorio che possa opporre in compensazione. Validamente, tuttavia, chiede di non pagare una parte delle schede ricevute –
2.202 schede touch F64 e 1.500 schede di potenza F4 – perché “spaiate”. Si tratta cioè di schede che l'attrice non ha potuto utilizzare per la mancata disponibilità delle componenti mancanti, necessarie per la realizzazione dei macinadosatori prodotti da Parte_1
[...]
Sul punto le difese di – la quale sostiene che dette schede avrebbero potuto CP_1
essere utilizzate ove avesse avuto la pazienza di attendere le consegne Parte_1
ritardate dalla crisi dei semiconduttori o avesse ordinato i pezzi mancanti ad altro fornitore –
19 non convincono. Come detto, infatti, il ritardo nella consegna di alcune componenti ha reso impossibile la continuazione del programma produttivo cui erano funzionali gli ordini e ha dato motivo all'attrice, per quanto risulta in questa sede, di modificare i propri progetti, cambiando fornitore e schede;
l'interdipendenza tra le diverse componenti ha fatto sì che quelle consegnate, in mancanza delle altre complementari, divenissero prive di utilità per l'acquirente, il quale ha quindi facoltà di ritenere risolto (sempre per ragioni oggettive e non per colpa del fornitore) il contratto di fornitura anche per questi beni, ometterne il pagamento ed offrire in restituzione le giacenze.
Dall'importo delle fatture di cui ai docc. 28/54 del fascicolo della convenuta va quindi espunta la somma di € 32.016,00 (secondo quanto dedotto in citazione a pagina 16 e secondo i conteggi esposti dalla convenuta a pagina 29 della comparsa di risposta e non contestati), residuando un credito in capo a per € 424.958,40. CP_1
Ulteriormente, contesta la debenza della somma portata dalla fattura n. Parte_1
60/21 (doc. 55 attore), relativa alla riserva definita dalle parti buffer stock.
E' stato confermato anche in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante dell'attrice che vi fosse un accordo tra le due aziende per la costituzione di scorte di schede e che aveva pagato le schede destinate a tali scorte al 50% del prezzo Parte_1
ordinario delle schede. Sostiene che l'accordo prevedesse che, una volta CP_1
utilizzate le scorte, versasse l'ulteriore 50%. In tal senso, trattandosi di Parte_1
accordo verbale sul punto, la convenuta richiama le deposizioni dei testi e Testimone_3
i quali, dipendenti o già tali di nel rispondere sul capitolo 13 Testimone_4 CP_1
di parte convenuta (Vero che doveva corrispondere a la quota di buffer Parte_1 CP_1
stock, pari al 50% del prezzo delle schede, nel momento in cui avrebbe usato la riserva) hanno dichiarato di sapere che l'accordo era in questi termini.
20 I documenti dimessi dalla convenuta sub 2 e 82 dimostrano che i pezzi destinati alle scorte venivano valorizzati al 50% e nulla dicono circa il preteso accordo sul pagamento del residuo
50%. Il capitolo di prova sub 13 articolato dalla convenuta non può ritenersi ammissibile atteso il valore del contratto il cui contenuto si intende provare e considerate le circostanze specifiche, cui è necessario fare riferimento ex art. 2721 c.c. Dai documenti dimessi risulta, infatti, che ogni accordo tra le due aziende relativo alle forniture era formalizzato in scambi di ordini ed accettazioni scritti, messaggi di posta, documentazione contabile. Non è verosimile che un accordo come quello in discorso sia rimasto in forma verbale e che non vi sia alcun riscontro documentale sul punto. Si aggiunga che nessuno dei due testimoni e Testimone_3
operava in come addetto alle vendite, sicché essi hanno riferito Testimone_4 CP_1
quanto appreso, in via solo indiretta, dai colleghi.
Deve perciò ritenersi fondata la contestazione di parte attrice circa la fattura n. 60/2021 di cui al doc. 55 di parte convenuta.
La domanda riconvenzionale relativa alle fatture impagate va quindi accolta limitatamente all'importo di € 424.958,40 (503.355,00 – 46.380,00 – 32.016,60).
5. Sulla domanda riconvenzionale della convenuta relativa al risarcimento del danno
L'unico inadempimento colpevole imputabile a è, per quanto detto, Parte_1
quello relativo al mancato pagamento degli importi di cui alle fatture docc. 28/54 di parte convenuta, escluse le somme relative alle componenti “spaiate”.
Le voci di danno che la convenuta espone a sostegno della propria domanda di risarcimento attengono alle rimanenze di magazzino di componenti acquistate da in vista CP_1
dell'esecuzione degli ordini ricevuti dall'attrice e al guadagno sperato che la convenuta avrebbe potuto realizzare con l'evasione degli ordinativi.
Nessuno di questi danni è conseguenza dell'inadempimento colpevole di Parte_1
consistente nel mancato pagamento delle forniture ricevute, essendo invece pregiudizi, in
[...]
21 tesi, correlati all'anticipata interruzione del rapporto contrattuale rispetto al programma convenuto. Detta interruzione, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non è ascrivibile a colpa di nessuna delle due parti e perciò non può fondare una domanda di risarcimento. Il mancato rispetto da parte di degli impegni contrattuali relativi alle consegne Parte_1
previste e non avvenute è stato determinato dall'oggettiva impossibilità nell'esecuzione delle prestazioni gravanti su sicché quest'ultimo non può lamentare come ingiusto il CP_1
danno patito per l'anticipata conclusione dei rapporti contrattuali in essere.
6. Sulle istanze istruttorie
Parte convenuta chiede l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi dal giudice istruttore riportando, in realtà, anche quelli ammessi dall'ordinanza 21.4.2023. Le motivazioni indicate nella detta ordinanza circa la mancata ammissione dei capitoli sono condivisibili e non vengono specificamente contestate dalla convenuta. Le istanze di CTU e di ordine di esibizione riproposte da vanno disattese, visto che riguardano aspetti irrilevanti CP_1
ai fini della decisione.
I capitoli 2, 3, 9, 12 dedotti da con la seconda memoria istruttoria sono Parte_1
– come già rilevato dal giudice istruttore - inammissibili perché superflui (cap. 12) o formulati in termini generici (gli altri).
Conclusioni e spese
In accoglimento della domanda subordinata di parte convenuta va dichiarata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione dei contratti intercorsi tra le parti relativi alla fornitura di merci per gli anni 2021 e 2022, fatte salve le prestazioni già eseguite da CP_1
(con le precisazioni sopra riportate).
[...]
22 Va pertanto accolta la domanda di di condanna di al CP_1 Parte_1
pagamento della somma di € 424.958,40, maggiorata con gli interessi legali di mora maturati dalle singole scadenze delle fatture impagate al saldo.
L'esito delle lite vede una reciproca soccombenza delle parti, con una significativa prevalenza della posizione di che vede accolta in misura consistente la propria domanda CP_1
riconvenzionale relativa alle fatture impagate e la domanda riconvenzionale subordinata di risoluzione per impossibilità sopravvenuta.
Ne consegue la condanna di a rifondere a la quota di due Parte_1 CP_1
terzi delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in considerazione del valore e della complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara la risoluzione per impossibilità sopravvenuta dei contratti per cui è causa;
2) condanna a pagare a la somma di € 424.958,40, Parte_1 CP_1
maggiorata con gli interessi legali di mora, ex artt. 2 e 6 del D.L.vo n. 231/02 ,maturati dalle singole scadenze delle fatture impagate al saldo;
3) condanna previa parziale compensazione tra le parti per la Parte_1
quota di un terzo, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa CP_1
liquidate, per l'intero, in € 45.356,35, di cui € 37.951,00 per compensi, € 1.712,70 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 4 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
23