Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
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Versione
16 giugno 1983
16 giugno 1983
Art. 504.
(Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero)
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
((98)) --------------- AGGIORNAMENTO (98)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".
(Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero)
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con lo scopo di costringere l'Autorita' a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
((98)) --------------- AGGIORNAMENTO (98)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".
Commentari • 7
- 1. Avvocato per reati contro l’Economia Pubblicahttps://www.avvocatofacile.it/diritto-civile/famiglia.html · 2.7910233
[…] Ad ogni modo, commette Boicottaggio chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505 del codice penale, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 11796Provvedimento: […] condannava la EO, in accoglimento dell'appello del P.M., alla pena di un mese di reclusine per il delitto di cui all'art. 504 cp. […] 1) violazione dell'art. 504 c.p. in relazione agli artt. 3 e 40 della Costituzione per l'interpretazione data alla sentenza n. 165/1983 della Corte Costituzionale: secondo la ricorrente i principi di libertà sindacale e di iniziativa economica sanciti dagli artt. 39, […] 3) violazione dell'art. 504 c.p. e degli artt. 192 e 545/1 lett. e) c.p.p. in quanto la chiusura degli esercizi pubblici preannunciata dalla lettera del 4.6.92 era stata indetta con mere finalità di protesta e "senza alcun collegamento e... condizionamento ad adottandi provvedimenti del Sindaco", […]Leggi di più...
- fattispecie·
- esclusione·
- serrata dei piccoli esercenti per motivi economici·
- integrazione del reato·
- lavoro·
- serrata·
- lavoro subordinato