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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4160 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 4/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 570 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fernando Parte_1
Colantoni e domiciliata presso lo studio del difensore in Latina piazza B. Buozzi n. 9 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Laura Loreni e dall'avv. Anna Paola Ciarelli e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1099/2024 del Tribunale di Latina depositata in data 17/10/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 4/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere soggetto invalido al 75% titolare di assegno Parte_1 mensile di assistenza dal 01/02/2009 che, al compimento del 65° anno di età, si era
1 trasformato, ex art. 19 legge n. 118/1971, in assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza, e che tuttavia, a decorrere dal mese di agosto 2016, l' CP_1 aveva interrotto ogni erogazione della prestazione in favore della ricorrente nonostante la sussistenza in capo alla stessa del requisito reddituale per beneficiarne, ha agito in giudizio contro l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a beneficiare dell'assegno Parte_1 sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 dal mese di agosto CP_ 2016 al mese di dicembre 2022 e, conseguentemente, condannare l in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere la complessiva somma di € 30.820,05 a titolo di ratei di assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71, maturati e non riscossi dalla data del 01.07.2016 sino al 31.12.2022, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi sui singoli ratei scaduti;
- Condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del CP_1 presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Latina ha così statuito: “Dichiara CP_1 cessata la materia del contendere, condanna l al pagamento di euro 2.190,00, CP_1 pari ai due terzi delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.290,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensata la restante metà sull'intero sopra determinato”.
1.2. Il primo giudice, preso atto dell'intervenuta liquidazione degli arretrati per un totale di € 31.288,54 da parte dell' con provvedimento di autotutela e della CP_1 congiunta domanda delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo ormai pienamente soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda presentata in sede giudiziale.
1.3. In punto di spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di porle a carico dell' CP_1 convenuto, essendo emerso un riconoscimento della fondatezza della domanda della parte, disponendo peraltro la compensazione della somma liquidata per l'intero, pari ad € 3.290,00, nella misura di un terzo, “tenuto conto dell'adempimento da parte dell'ente, sia pure tardivamente avvenuto”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello, limitatamente alla parte relativa alla determinazione delle spese di lite, lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza innanzitutto nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese, essendo emersa sia la piena fondatezza della domanda proposta dall'originaria ricorrente, soddisfatta solo a seguito della proposizione dell'azione giudiziaria, sia la totale soccombenza dell' Inoltre, ha censurato l'avvenuta CP_1 esclusione della fase di trattazione/istruzione nella liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 147/2022. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
2 3. L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo parte appellante censura la compensazione parziale delle spese di lite al di fuori dei casi previsti dalla legge, disposta valorizzando a tal fine l'adempimento tardivo da parte dell' e non tenendo conto, al contrario, della CP_1 soccombenza c.d. virtuale dello stesso.
4.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.2. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo,
o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 3 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
4.3. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.4. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non 4 esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
4.5. Ciò posto, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale non risulti meritevole di conferma, neppure con diversa motivazione.
4.6. Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un
“minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
4.6. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
4.7. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
4.8. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può essere condivisa, non potendo risultare sufficiente a giustificare la compensazione, ancorché parziale, l'avvenuto adempimento della parte resistente. Risulta infatti
5 pacifico che: i) l' ha provveduto alla liquidazione di quanto spettante all'odierna CP_1 appellante solo in corso di giudizio, come risultante documentalmente da cedolino di giugno 2024 prodotto nel giudizio a quo; ii) tale pagamento è intervenuto dunque a distanza di diversi mesi dall'introduzione del giudizio, con deposito del ricorso in data 28/11/2023; iii) l'erogazione, infine, delle prestazioni è avvenuta a seguito di un inadempimento protrattosi per diversi anni, specificatamente dall'agosto 2016 fino al dicembre 2022 (quando l'originaria ricorrente è divenuta altresì titolare di pensione di reversibilità, percependo successivamente un reddito superiore al limite prescritto ex lege), onerando la stessa a proporre necessariamente ricorso in sede giurisdizionale per vedere riconosciute le proprie ragioni.
4.9. Ne deriva, pertanto, che l' avrebbe potuto provvedere (quantomeno) alla CP_1 liquidazione delle somme dovute a con maggiore tempestività, evitando Parte_1 alla predetta di agire in via giudiziale per ottenere la prestazione di cui aveva ampiamente diritto. Non vi è dubbio che il comportamento dell' abbia imposto CP_1 alla parte odierna appellante di ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni, così come effettivamente è accaduto (“In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata …” Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021).
4.10. Dunque, pacifico in quanto non oggetto di gravame che, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, nel caso oggetto del giudizio Parte_1 debba essere considerata quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, alla luce del riconoscimento della sua pretesa creditoria da parte dell'Istituto appellato, ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sopra illustrata, e che tantomeno tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata.
5. Con il secondo motivo la parte appellante lamenta il mancato computo da parte del giudice di primo grado della fase istruttoria e di trattazione dalla liquidazione dei compensi, dovendosi ritenere a tal fine sufficienti “la semplice presenza del procuratore alla prima udienza (sebbene nelle forme della trattazione scritta), così come l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta
o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo avvenuto pagamento della prestazione da parte dell . CP_1
5.1. In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie
6 illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (in tal senso Cass. Sez. 6, 18/02/2019, n. 4698 per cui “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”).
5.2. A tale proposito è sufficiente rilevare come il difensore dell'odierno appellante abbia provveduto, nel giudizio di primo grado, esclusivamente alla redazione di note scritte sostitutive dell'udienza che, diversamente, non possono computarsi tra le attività valorizzabili ai fini della liquidazione della fase istruttoria e di trattazione.
5.3. Infatti, in particolare, il deposito da parte dell'odierna appellante delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., introdotto con l'art. 3, comma 10, lettera b d.lgs. n. 149/2022, rappresenta un'attività chiaramente riconducibile, in via esclusiva, alla fase decisionale.
5.4. Trattasi infatti di controversia decisa con la sentenza di cessazione la materia del contendere a seguito della liquidazione della prestazione richiesta da parte dell' in corso di causa. CP_1
5.5. Non risulta quindi essere stata effettuata nella precedente fase di giudizio rilevante attività istruttoria riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014 (cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
5.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono la liquidazione dei compensi professionali da parte del giudice a quo risulta corretta e deve essere confermata, con rigetto del secondo motivo di gravame.
6. Pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, il primo motivo d'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, e confermata nel resto quanto alla liquidazione dell'importo dovuto a titolo di spese.
7. La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019). Nello specifico la parziale soccombenza dell'appellante giustifica la compensazione parziale delle spese del presente giudizio nella misura della metà: la restante parte deve essere posta a carico dell' alla luce dell'esito complessivo della controversia. CP_1
7.1. Va disposta, infine, la correzione del dispositivo, laddove per mero errore materiale, è stata riportata la frase “Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. di primo grado come ivi liquidate”, che, diversamente, deve essere eliminata. 7
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento dell'intera somma liquidata CP_1 in primo grado a titolo di spese di lite, pari ad € 3.290,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'originaria ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa per la metà le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell' con distrazione. CP_1
Roma, 4/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 4/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 570 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fernando Parte_1
Colantoni e domiciliata presso lo studio del difensore in Latina piazza B. Buozzi n. 9 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Laura Loreni e dall'avv. Anna Paola Ciarelli e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1099/2024 del Tribunale di Latina depositata in data 17/10/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 4/12/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di essere soggetto invalido al 75% titolare di assegno Parte_1 mensile di assistenza dal 01/02/2009 che, al compimento del 65° anno di età, si era
1 trasformato, ex art. 19 legge n. 118/1971, in assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza, e che tuttavia, a decorrere dal mese di agosto 2016, l' CP_1 aveva interrotto ogni erogazione della prestazione in favore della ricorrente nonostante la sussistenza in capo alla stessa del requisito reddituale per beneficiarne, ha agito in giudizio contro l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“- Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a beneficiare dell'assegno Parte_1 sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71 dal mese di agosto CP_ 2016 al mese di dicembre 2022 e, conseguentemente, condannare l in persona del legale rapp.te pro tempore, a corrispondere la complessiva somma di € 30.820,05 a titolo di ratei di assegno sociale sostitutivo di assegno mensile di assistenza ex L. 118/71, maturati e non riscossi dalla data del 01.07.2016 sino al 31.12.2022, ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi sui singoli ratei scaduti;
- Condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese del CP_1 presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Latina ha così statuito: “Dichiara CP_1 cessata la materia del contendere, condanna l al pagamento di euro 2.190,00, CP_1 pari ai due terzi delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.290,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensata la restante metà sull'intero sopra determinato”.
1.2. Il primo giudice, preso atto dell'intervenuta liquidazione degli arretrati per un totale di € 31.288,54 da parte dell' con provvedimento di autotutela e della CP_1 congiunta domanda delle parti, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo ormai pienamente soddisfatto l'interesse sotteso alla domanda presentata in sede giudiziale.
1.3. In punto di spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di porle a carico dell' CP_1 convenuto, essendo emerso un riconoscimento della fondatezza della domanda della parte, disponendo peraltro la compensazione della somma liquidata per l'intero, pari ad € 3.290,00, nella misura di un terzo, “tenuto conto dell'adempimento da parte dell'ente, sia pure tardivamente avvenuto”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello, limitatamente alla parte relativa alla determinazione delle spese di lite, lamentando l'erroneità della Parte_1 gravata sentenza innanzitutto nella parte in cui ha disposto la compensazione parziale delle spese, essendo emersa sia la piena fondatezza della domanda proposta dall'originaria ricorrente, soddisfatta solo a seguito della proposizione dell'azione giudiziaria, sia la totale soccombenza dell' Inoltre, ha censurato l'avvenuta CP_1 esclusione della fase di trattazione/istruzione nella liquidazione dei compensi professionali ai sensi del D.M. n. 147/2022. 2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
2 3. L'appello è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con il primo motivo parte appellante censura la compensazione parziale delle spese di lite al di fuori dei casi previsti dalla legge, disposta valorizzando a tal fine l'adempimento tardivo da parte dell' e non tenendo conto, al contrario, della CP_1 soccombenza c.d. virtuale dello stesso.
4.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.2. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo,
o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 3 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. …”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
4.3. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.4. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non 4 esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
4.5. Ciò posto, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale non risulti meritevole di conferma, neppure con diversa motivazione.
4.6. Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un
“minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
4.6. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
4.7. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
4.8. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può essere condivisa, non potendo risultare sufficiente a giustificare la compensazione, ancorché parziale, l'avvenuto adempimento della parte resistente. Risulta infatti
5 pacifico che: i) l' ha provveduto alla liquidazione di quanto spettante all'odierna CP_1 appellante solo in corso di giudizio, come risultante documentalmente da cedolino di giugno 2024 prodotto nel giudizio a quo; ii) tale pagamento è intervenuto dunque a distanza di diversi mesi dall'introduzione del giudizio, con deposito del ricorso in data 28/11/2023; iii) l'erogazione, infine, delle prestazioni è avvenuta a seguito di un inadempimento protrattosi per diversi anni, specificatamente dall'agosto 2016 fino al dicembre 2022 (quando l'originaria ricorrente è divenuta altresì titolare di pensione di reversibilità, percependo successivamente un reddito superiore al limite prescritto ex lege), onerando la stessa a proporre necessariamente ricorso in sede giurisdizionale per vedere riconosciute le proprie ragioni.
4.9. Ne deriva, pertanto, che l' avrebbe potuto provvedere (quantomeno) alla CP_1 liquidazione delle somme dovute a con maggiore tempestività, evitando Parte_1 alla predetta di agire in via giudiziale per ottenere la prestazione di cui aveva ampiamente diritto. Non vi è dubbio che il comportamento dell' abbia imposto CP_1 alla parte odierna appellante di ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni, così come effettivamente è accaduto (“In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata …” Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021).
4.10. Dunque, pacifico in quanto non oggetto di gravame che, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, nel caso oggetto del giudizio Parte_1 debba essere considerata quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, alla luce del riconoscimento della sua pretesa creditoria da parte dell'Istituto appellato, ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sopra illustrata, e che tantomeno tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata.
5. Con il secondo motivo la parte appellante lamenta il mancato computo da parte del giudice di primo grado della fase istruttoria e di trattazione dalla liquidazione dei compensi, dovendosi ritenere a tal fine sufficienti “la semplice presenza del procuratore alla prima udienza (sebbene nelle forme della trattazione scritta), così come l'esame della memoria di costituzione avversa e della documentazione prodotta
o i colloqui intervenuti con la propria assistita per verificare l'effettivo avvenuto pagamento della prestazione da parte dell . CP_1
5.1. In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie
6 illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte (in tal senso Cass. Sez. 6, 18/02/2019, n. 4698 per cui “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte”).
5.2. A tale proposito è sufficiente rilevare come il difensore dell'odierno appellante abbia provveduto, nel giudizio di primo grado, esclusivamente alla redazione di note scritte sostitutive dell'udienza che, diversamente, non possono computarsi tra le attività valorizzabili ai fini della liquidazione della fase istruttoria e di trattazione.
5.3. Infatti, in particolare, il deposito da parte dell'odierna appellante delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., introdotto con l'art. 3, comma 10, lettera b d.lgs. n. 149/2022, rappresenta un'attività chiaramente riconducibile, in via esclusiva, alla fase decisionale.
5.4. Trattasi infatti di controversia decisa con la sentenza di cessazione la materia del contendere a seguito della liquidazione della prestazione richiesta da parte dell' in corso di causa. CP_1
5.5. Non risulta quindi essere stata effettuata nella precedente fase di giudizio rilevante attività istruttoria riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014 (cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
5.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono la liquidazione dei compensi professionali da parte del giudice a quo risulta corretta e deve essere confermata, con rigetto del secondo motivo di gravame.
6. Pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, il primo motivo d'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione parziale delle spese di lite tra le parti, e confermata nel resto quanto alla liquidazione dell'importo dovuto a titolo di spese.
7. La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019). Nello specifico la parziale soccombenza dell'appellante giustifica la compensazione parziale delle spese del presente giudizio nella misura della metà: la restante parte deve essere posta a carico dell' alla luce dell'esito complessivo della controversia. CP_1
7.1. Va disposta, infine, la correzione del dispositivo, laddove per mero errore materiale, è stata riportata la frase “Pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. di primo grado come ivi liquidate”, che, diversamente, deve essere eliminata. 7
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento dell'intera somma liquidata CP_1 in primo grado a titolo di spese di lite, pari ad € 3.290,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'originaria ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa per la metà le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per l'intero in € 600,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico dell' con distrazione. CP_1
Roma, 4/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Gianmarco Salera, Magistrato ordinario in tirocinio.
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