Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00189/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00867/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 867 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura, dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Dir Person. Mil datato -OMISSIS- notificato in data 15.05.2024 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa n. ord. -OMISSIS- (periodo dal 14.12.2022 al 29.08.2023) datata 15/09/2023 e notificata il 25/10/2023 riportante la qualifica finale “insufficiente”, nonché della scheda valutativa n. ord -OMISSIS- (periodo dal 14.12.2022 al 19.08.2023) rettificata (modifica materiale) e notificata in data 15/05/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2026 la dott.ssa PA ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha adito l’intestato TAR per contestare il decreto in epigrafe, a mezzo del quale è stato respinto il ricorso gerarchico dalla medesima proposto avverso la scheda valutativa n. 7 relativa al periodo 14.12.2022-19.8.2023 che la ha valutata insufficiente.
Ha dedotto di essere stata arruolata nel 2018 ed essere in servizio permanente dal 2022 avendo conseguito, nei precedenti periodi di valutazione, un giudizio “nella media”. Per l’esattezza la scheda valutativa n. 6 relativa al periodo dicembre 2021- dicembre 2022 ha comportato che, mentre il compilatore la valutava per alcuni aspetti in termini non positivi, il primo revisore rettificava il giudizio in sufficiente.
Nel maggio 2023 la ricorrente è stata destinataria della sanzione disciplinare della consegna per 7 giorni, per aver assunto atteggiamenti irrispettosi nei confronti di un superiore alla presenza di altri colleghi. La sanzione è stata impugnata innanzi al TAR Valle d’Aosta che ne ha disposto l’annullamento, mandando all’amministrazione di rideterminarsi. .
Ricevuta la valutazione di insufficienza la ricorrente presentava ricorso gerarchico, respinto.
Lamenta parte ricorrente:
1) l’omessa e/o generica motivazione; violazione di legge (art. 3, l. n. 241/90). Eccesso di potere per manifesta sproporzione e irragionevolezza, arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti; violazione degli artt 688, 691, 698 e 693 DPR n. 90/2010; violazione e falsa applicazione e/o contraddittorietà con le istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze Armate; violazione artt. 24 e 97 Costituzione, art 6 CEDU; il provvedimento impugnato non recherebbe idonea motivazione né giustificherebbe l’abbassamento del giudizio rispetto ai precedenti periodi valutativi;
2) carenza/difetto di motivazione nella valutazione negativa - difetto di istruttoria - violazione di legge (legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, DPR n. 213 del 2002, DPR 255 del 2006 e DPR n. 164 del 15 ottobre 2008, art. 688 – 694 del DPR n. 90 del 2010) - eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, carenza ed elusione dell’obbligo motivazionale, disapplicazione normativa di settore - violazione art. 97 Costituzione; la scheda valutativa effettuerebbe riferimento alla sanzione disciplinare in violazione delle “ Istruzioni sui Documenti Caratteristici del Personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri ” che indicano di non prendere in considerazione fatti non coerenti con il periodo oggetto di valutazione e sanzioni penali o disciplinari non ancora definitive; inoltre deve esservi coerenza tra le singole voci di valutazione e il giudizio complessivamente espresso;
3) carenza / difetto di motivazione nella valutazione negativa - difetto di istruttoria - violazione di legge (legge 5 novembre 1962 n. 1695 ed al D.P.R. 15 giugno 1965 n. 1431, DPR n. 213 del 2002, DPR 255 del 2006 e DPR n. 164 del 15 ottobre 2008, art. 688 del DPR n. 90 del 2010) - eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, carenza ed elusione dell’obbligo motivazionale, disapplicazione normativa di settore. - violazione art. 97 Costituzione. La ricorrente torna ad evidenziare che sarebbe stata destinataria di una valutazione peggiorativa in ben 12 voci valutative, in assenza di elementi giustificativi; a tutto concedere la ricorrente avrebbe potuto essere valutata “inferiore alla media”.
Da ultimo mancherebbe nel foglio di comunicazione il prescritto giudizio complessivo finale, limitandosi a riproporre il giudizio del primo revisore.
Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo. Preliminarmente ha eccepito l’inammissibilità della contestazione della mancanza di un giudizio di sintesi nel foglio di comunicazione, in quanto non oggetto del pregresso ricorso gerarchico; ha contestato nel merito le restanti censure.
All’udienza del 16.1.2026 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
E’ fondata l’eccezione di inammissibilità mossa dalla difesa erariale in relazione all’ultimo motivo di ricorso nella parte in cui contesta che nel foglio di comunicazione mancherebbe il giudizio complessivo, in quanto si tratta di contestazione che non trova spazio nel ricorso gerarchico.
Quanto alle restanti censure il ricorso è complessivamente infondato.
Sono principi del tutto pacifici in materia quelli secondo i quali:
l’amministrazione gode di ampia discrezionalità;
i superiori devono giustificare e non, a stretto rigore, motivare i giudizi (TAR Lazio sez. IS n. 13669/2024);
le valutazioni sono periodiche ed ogni periodo di valutazione è da considerarsi autonomo (Cons. St. n. 4562/2022);
la scheda valutativa reca voci separate ed analitiche che già consentono di graduare il giudizio e comprenderne il percorso logico; determinate valutazioni sono intrinsecamente espressione della legittima discrezionalità valutativa del superiore e, incidendo su qualità personali anche morali non per forza immutabili, possono legittimamente oscillare e non richiedono una cronaca di puntuali fatti a supporto; in definitiva la “motivazione”, per la tipologia di documento, è ricavabile dalla coerenza intrinseca tra le valutazioni rese per le single voci e quella espressa nel complesso (Cons. St. sez. IV, n. 1832/2019); in sede di impugnazione è ben possibile valutare la congruenza delle espressioni sintetiche espresse con le relazioni dei superiori e gli atti istruttori.
Il giudizio valutativo impugnato dalla ricorrente rispetta e soddisfa i requisiti sopra descritti, fermo restando che non spetta al Collegio rivalutare la ricorrente ma al limite sindacare percepibili irragionevolezze/illogicità del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione che, tuttavia, non si rinvengono nell’atto impugnato.
Ancora è vero che un drastico abbassamento dei giudizi richiede, secondo la più recente giurisprudenza, una più penetrante giustificazione; senonché la ricorrente non è in verità andata incontro a valutazioni che potrebbero definirsi “a sorpresa” per drastico abbassamento.
Si noti infatti come la stessa abbia una anzianità di servizio piuttosto breve e mai abbia ottenuto giudizi veramente lusinghieri, da subito attestandosi su livelli solamente medi; invece di seguire un percorso di crescita, come pure evidenziato in ricorso, nella scheda valutativa immediatamente precedente a quella per cui è causa aveva già ottenuto alcune valutazioni non particolarmente valide da parte del primo compilatore, poi rettificate dal revisore, il che indica evidentemente come non ci fosse comunque unanimità sul livello di sufficienza. D’altro canto proprio il revisore, a fronte del miglioramento dei giudizi, evidenziava trattarsi di persona con poca anzianità e quindi ampio margine di miglioramento. Pur a fronte di un atteggiamento conciliante dell’amministrazione la ricorrente non ha evidentemente ritenuto suo dovere migliorare in modo significativo gli standard di comportamento.
Non può quindi dirsi che la scheda qui in contestazione sia un esito inatteso e incongruente con un curriculum brillante, che non si evince in alcun modo dagli atti, quanto piuttosto il seguito di un percorso non particolarmente valido senza specifici sforzi di adattamento o miglioramento da parte dell’interessata.
E’ inoltre pacifico che la ricorrente ha riportato una sanzione disciplinare nel giugno 2023, periodo perfettamente coerente con quello oggetto di valutazione.
Vero è che le indicazioni fornite per la compilazione delle note caratteristiche escludono di considerare in quanto tali le sanzioni disciplinari quando non definitive e che la ricorrente aveva impugnato la sanzione innanzi al TAR; ovvio però è anche che tale indicazione è volta esclusivamente a far sì che non siano prese in considerazione in termini assoluti sanzioni (disciplinari come penali) che siano sub iudice . E’ tuttavia evidente che dietro le sanzioni sussistono i fatti e comportamenti sanzionati i quali, a prescindere dall’esito disciplinare e dal loro apprezzamento a tali fini, esistono anche al di fuori del procedimento disciplinare e ben possono avere una loro consistenza e colorare il giudizio di rendimento in termini negativi. D’altro canto imporre di giustificare i giudizi alla luce delle attività e delle condotte di un determinato periodo e contestualmente imporre di ignorare del tutto, non la sanzione non definitiva in sé, ma le condotte, ancorché in tesi pacifiche ed a prescindere dal loro inquadramento in un fatto disciplinarmente rilevante, realizzerebbe una evidente incongruenza logica.
Per di più dalla sentenza del TAR Aosta n. 27/2024, che pure ha annullato la sanzione nella sua entità, si ricavano esiti di reciproca soccombenza, tant’è che l’amministrazione è stata invitata a rideterminarsi sull’entità della sanzione.
Come si evince dalla sentenza del TAR la contestazione aveva un oggetto articolato; si addebitava infatti alla ricorrente:
di avere apostrofato un superiore in termini offensivi alla presenza di altri militari, sia superiori che inferiori, il tutto sulla base delle relazioni di servizio e dichiarazioni dei presenti;
di avere millantato il possesso di alcune registrazioni di conversazioni telefoniche.
Dalla motivazione della sentenza (sul punto passata in giudicato) si ricava che è stato ritenuto provato che la ricorrente abbia “trasgredito al necessario autocontrollo e a un doveroso canone di continenza ”. Non è stato invece ritenuto provato che ella abbia specificamente chiamato il superiore “bugiardo”. La contestazione è poi stata confermata anche nella parte in cui le si è addebitato di avere rimarcato di essere in possesso di conversazioni registrate.
Ora, al di là del rilievo disciplinare e della corretta valutazione di tali condotte a detti specifici fini, non vi è dubbio che emergano fatti storici che sono coerenti con i giudizi non lusinghieri espressi.
Ancora, ed in ogni caso, le ragioni dei giudizi devono e possono evincersi dagli atti istruttori. Emerge dalle relazioni dei superiori depositate in atti che la ricorrente assumeva atteggiamenti non collaborativi e di sufficienza rispetto alle indicazioni dei superiori, anche di fronte a colleghi e con l’effetto di creare tensioni; risultava più volte ripresa per aver posteggiato l’auto al di fuori degli stalli riservati ai carabinieri (e in quel momento liberi) in area che per di più intralciava il movimento dei mezzi della protezione civile e dei vigili del fuoco; pur ripresa la ricorrente ha ripetuto la scelta di occupare quei posti piuttosto dedicandosi ad osservare che lo facevano anche altri colleghi e redigendo nei confronti di taluni dei verbali di contestazione che poi non portava a termine. Veniva poi ripresa per essersi presentata in servizio in ritardo, senza giustificarsi con il superiore; esortata allora ad un sollecito inizio dell’attività si intratteneva a fumare una sigaretta. All’atto del suo trasferimento in altra sede la ricorrente non si presentava dal superiore per un commiato limitandosi a lasciare chiavi ed equipaggiamento nel proprio alloggio, così omettendone una riconsegna in senso proprio.
Si contesta inoltre che l’alloggio non fosse lasciato in condizioni impeccabili anche se la ricorrente, sullo specifico punto, deduce che tale non fosse anche al momento del suo primo ingresso.
Le circostanze addebitate emergono da tutte le relazioni in atti.
La ricorrente afferma di contestarle e pretende di confutarle presentando come unica prova contraria una sequenza di messaggi Whatsapp .
I messaggi hanno il seguente andamento: il superiore, che non la ha incontrata al momento del commiato, le invia fotografie dello stato della camera e dell’equipaggiamento (la necessità dei messaggi dimostra, evidentemente, che la ricorrente non si è presentata, diversamente le contestazioni le sarebbero state rivolte direttamente).
Le fotografie dimostrano, in termini oggettivi, che al momento dell’uscita della ricorrente, i locali e l’equipaggiamento non erano in condizioni ottimali.
La ricorrente ribatte alle fotografie con una serie di messaggi in cui afferma che il tutto (compreso il cinturone) fosse così ab origine; senonché dello stato delle cose all’atto della sua uscita sono presenti le fotografie. Appare invece ben poco credibile che la ricorrente, ad esempio, all’atto di ricevere in consegna l’equipaggiamento abbia ritirato un cinturone addirittura rotto senza protestare o rifiutarlo e lo abbia utilizzato così per tutto il tempo. Di quanto la ricorrente sostiene nei propri messaggi, oltre all’evidente inverosimiglianza della questione sul cinturone, non vi è in sostanza alcuna prova, posto che i messaggi WhatsApp dalla medesima provenienti altro non sono che la sua versione dei fatti, che non trova alcun supporto esterno (fotografie, sue pregresse proteste per problematiche o cattivo stato dell’alloggio o dell’equipaggiamento).
In ogni caso resta evidente, nel complesso, che la ricorrente appare aver tenuto atteggiamenti di constante, ed anche verosimilmente inutile, contrapposizione con una non accettazione della gerarchia con una condotta che per l’attività liberamente scelta assume un significativo disvalore.
Non si ritiene che il provvedimento impugnato sia in definitiva afflitto da vizi di motivazione, incongruità estrinseche o intrinseche e violazione di legge dedotti con il ricorso, emergendo per contro tanto dalla motivazione che dagli atti elementi idonei a suffragarne il contenuto.
Il ricorso deve perciò essere complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
PA ET, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA ET | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.