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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8546 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10242/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025
da 1) Parte_1 nato/a l'1/4/1969 a MILANO cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. MARIA GRAZIA RUSSO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a il 28/05/1967 a CATANZARO (CZ) cittadino/a: CP_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brugherio (MB) in data 30.05.1998
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 5273/2020 pubblicata il 11.09.2020
con i seguenti figli:
, nato il [...], cittadino italiano, maggiorenne, ma non economicamente Parte_3 indipendente e , nata il [...] cittadinanza italiana Persona_1 FATTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2025, parte ricorrente IG.ra , a parziale modifica Parte_1 delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5273/2020 pubblicata il 11.09.2020, come da conclusioni in ricorso
Parte resistente, IG. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 14.07.2025, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Porre a carico del IG a partire dalla mensilità di novembre 2025, il Controparte_3 versamento in favore della IGa , dell'importo omnia di euro 950,00 mensili, Parte_1
(euro 475,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli (già Pt_3 maggiorenne, ma non ancora autonomo dal punto di vista economico) e ancora minorenne, Per_1
a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IGa , per 12 Parte_1 mensilità entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
nessun versamento extra assegno, di conseguenza, sarà più dovuto per eventuali cene infrasettimanali, weekend, e/o eventuale periodo di ferie estivo e/o festività non trascorse dal padre con i figli, così come era stato previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti e datato 26 febbraio
2024; Restano escluse dall'assegno omnicomprensivo solo le seguenti spese straordinarie: - quelle medico dentistiche sostenute in favore dei figli oltre euro 1.000,00; - il costo dello psicologo per
, - il costo del cardiologo per , - le spese universitarie per entrambi i figli. Dette spese, Per_1 Pt_3 previo accordo tra le parti, saranno suddivise al 50%; come già previsto, tutte le spese di cui si verrà richiesto il rimborso, dovranno essere documentate, con invio di giustificativi in originale.
2) Per quanto riguarda l'assegno unico, le Parti concordano che gli importi, vengano versati fino alla loro percezione, ripartendoli in pari misura, in favore dei figli, in conti correnti agli stessi intestati e che tempestivamente verranno accesi, con la facoltà di entrambi i genitori di verificare l'esatto adempimento da parte dell'altro potendo richiedere prova dell'avvenuto versamento e/o copia degli estratti conto dei conti correnti e/o equipollenti, ai figli stessi. Nel caso vi dovesse essere rifiuto alla produzione documentale, la parte che ne ha fatto richiesta, potrà sospendere il versamento della quota relativa.
3) Il IG , per accordi lavorativi, potrebbe ottenere il rimborso integrale di parte delle Parte_3 spese mediche straordinarie extra assegno sostenute nell'interesse dei figli;
tutto ciò potrà avvenire esclusivamente previa consegna dell'originale della fattura con conseguente rimborso del 50% dell'importo a favore della IGa , con la precisazione che la stessa non potrà effettuare Parte_1 la detrazione ai fini fiscali.
4) Per i primi sei mesi dall'accordo raggiunto, i difensori delle parti si faranno da intermediari nella gestione dell'invio dei giustificativi di spesa di cui verrà richiesto il rimborso. 5) Fermo nel resto le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, nel procedimento n. 5273/2020
R.G, in punto di affido della figlia minore e regolamentazione delle visite.
6) Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 15.10.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 28.10.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5273/2020 pubblicata il 11.09.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.03.2025
da 1) Parte_1 nato/a l'1/4/1969 a MILANO cittadino/a: CP_1
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. MARIA GRAZIA RUSSO presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato/a il 28/05/1967 a CATANZARO (CZ) cittadino/a: CP_2
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. MANUELA D'ERCOLE presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brugherio (MB) in data 30.05.1998
Divorziati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 5273/2020 pubblicata il 11.09.2020
con i seguenti figli:
, nato il [...], cittadino italiano, maggiorenne, ma non economicamente Parte_3 indipendente e , nata il [...] cittadinanza italiana Persona_1 FATTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2025, parte ricorrente IG.ra , a parziale modifica Parte_1 delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5273/2020 pubblicata il 11.09.2020, come da conclusioni in ricorso
Parte resistente, IG. si è costituito in giudizio con atto depositato in data 14.07.2025, Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c., ed il recepimento del seguente accordo:
“1) Porre a carico del IG a partire dalla mensilità di novembre 2025, il Controparte_3 versamento in favore della IGa , dell'importo omnia di euro 950,00 mensili, Parte_1
(euro 475,00 per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli (già Pt_3 maggiorenne, ma non ancora autonomo dal punto di vista economico) e ancora minorenne, Per_1
a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente intestato alla IGa , per 12 Parte_1 mensilità entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
nessun versamento extra assegno, di conseguenza, sarà più dovuto per eventuali cene infrasettimanali, weekend, e/o eventuale periodo di ferie estivo e/o festività non trascorse dal padre con i figli, così come era stato previsto nell'accordo sottoscritto dalle parti e datato 26 febbraio
2024; Restano escluse dall'assegno omnicomprensivo solo le seguenti spese straordinarie: - quelle medico dentistiche sostenute in favore dei figli oltre euro 1.000,00; - il costo dello psicologo per
, - il costo del cardiologo per , - le spese universitarie per entrambi i figli. Dette spese, Per_1 Pt_3 previo accordo tra le parti, saranno suddivise al 50%; come già previsto, tutte le spese di cui si verrà richiesto il rimborso, dovranno essere documentate, con invio di giustificativi in originale.
2) Per quanto riguarda l'assegno unico, le Parti concordano che gli importi, vengano versati fino alla loro percezione, ripartendoli in pari misura, in favore dei figli, in conti correnti agli stessi intestati e che tempestivamente verranno accesi, con la facoltà di entrambi i genitori di verificare l'esatto adempimento da parte dell'altro potendo richiedere prova dell'avvenuto versamento e/o copia degli estratti conto dei conti correnti e/o equipollenti, ai figli stessi. Nel caso vi dovesse essere rifiuto alla produzione documentale, la parte che ne ha fatto richiesta, potrà sospendere il versamento della quota relativa.
3) Il IG , per accordi lavorativi, potrebbe ottenere il rimborso integrale di parte delle Parte_3 spese mediche straordinarie extra assegno sostenute nell'interesse dei figli;
tutto ciò potrà avvenire esclusivamente previa consegna dell'originale della fattura con conseguente rimborso del 50% dell'importo a favore della IGa , con la precisazione che la stessa non potrà effettuare Parte_1 la detrazione ai fini fiscali.
4) Per i primi sei mesi dall'accordo raggiunto, i difensori delle parti si faranno da intermediari nella gestione dell'invio dei giustificativi di spesa di cui verrà richiesto il rimborso. 5) Fermo nel resto le condizioni di cui alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, nel procedimento n. 5273/2020
R.G, in punto di affido della figlia minore e regolamentazione delle visite.
6) Spese legali compensate.”
Con ordinanza del 15.10.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Le parti hanno depositato, in data 28.10.2025, note scritte nelle quali hanno confermato le condizioni dell'accordo.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5273/2020 pubblicata il 11.09.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato