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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 3862/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a TE Parte_1 C.F._1 ET (TV), il 7/01/1968, con l'avv. PAOLO GATTO e con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a VIGODARZERE Controparte_1 C.F._2 (PD), il 28/05/1961 con l'avv. CRISTIANA STOCCHI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc., sulla richiesta congiunta delle parti di sentenza parziale sullo status, cui ha aderito il PM.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta. Infatti, risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti nella fase presidenziale, oltre che nella condotta tenuta dai coniugi nel corso del giudizio, che denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
4.01.2003, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago (TV) dell'anno 2003 al n. 1, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
La causa deve quindi proseguire sulle ulteriori questioni controversie. Si dispone con separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, pronunciando in punto sttaus, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nato il [...], a [...] Parte_1
e nata il [...], a [...], Controparte_1 uniti in matrimonio il 4/01/2003, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO (TV) dell'anno 2003, al n. 1, Parte I;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
4. SPESE al definitivo. Treviso, 20 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa di separazione giudiziale iscritta al RG. n. 3862/2025, promossa da
(cf. ), nato/a a TE Parte_1 C.F._1 ET (TV), il 7/01/1968, con l'avv. PAOLO GATTO e con l'avv. VALENTINA MARDEGAN
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a VIGODARZERE Controparte_1 C.F._2 (PD), il 28/05/1961 con l'avv. CRISTIANA STOCCHI RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio, con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc., sulla richiesta congiunta delle parti di sentenza parziale sullo status, cui ha aderito il PM.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La domanda di separazione personale è fondata e deve essere accolta. Infatti, risulta che il rapporto coniugale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
questo trova conferma nelle allegazioni contenute negli atti introduttivi e nelle dichiarazioni rese dalle parti nella fase presidenziale, oltre che nella condotta tenuta dai coniugi nel corso del giudizio, che denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la separazione personale tra e uniti in matrimonio il Parte_1 Controparte_1
4.01.2003, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Vedelago (TV) dell'anno 2003 al n. 1, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e gli adempimenti di legge.
La causa deve quindi proseguire sulle ulteriori questioni controversie. Si dispone con separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, pronunciando in punto sttaus, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nato il [...], a [...] Parte_1
e nata il [...], a [...], Controparte_1 uniti in matrimonio il 4/01/2003, con atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO (TV) dell'anno 2003, al n. 1, Parte I;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. DISPONE per la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza;
4. SPESE al definitivo. Treviso, 20 novembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
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