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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2796/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4377-4546 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento (erroneamente indicato in ricorso come ingiunzione di pagamento) meglio in epigrafe di sentenza indicato, limitatamente all'IMU per l'anno 2018.
Assume la decadenza dalla pretesa e, in ogni caso, la sua prescrizione.
Si è costituito il Comune convenuto. Assume la tardività del ricorso e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 21.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dal Comune, non specificamente contestata da parte ricorrente, risulta che l'atto impugnato è stato consegnato personalmente al contribuente il 17.4.2024. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la pec di notifica al Comune del ricorso è stata accettata dal sistema il 24.6.2024 e lo stesso giorno consegnata al destinatario. Appare evidente il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art.21 D. L.vo n.546/1992, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune di Canicattì in € 260,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che si distraggono in favore dei difensori avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione al Comune convenuto delle spese di lite che liquida in € 260,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che si distraggono in favore dei Difensore_2 Difensore_3difensori avv.ti e , dichiaratisi antistatari. Agrigento, 21 gennaio 2026 Il giudice Cesare Zucchetto
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUCCHETTO CESARE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2796/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti'
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4377-4546 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di accertamento (erroneamente indicato in ricorso come ingiunzione di pagamento) meglio in epigrafe di sentenza indicato, limitatamente all'IMU per l'anno 2018.
Assume la decadenza dalla pretesa e, in ogni caso, la sua prescrizione.
Si è costituito il Comune convenuto. Assume la tardività del ricorso e l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 21.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta dal Comune, non specificamente contestata da parte ricorrente, risulta che l'atto impugnato è stato consegnato personalmente al contribuente il 17.4.2024. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che la pec di notifica al Comune del ricorso è stata accettata dal sistema il 24.6.2024 e lo stesso giorno consegnata al destinatario. Appare evidente il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'art.21 D. L.vo n.546/1992, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Comune di Canicattì in € 260,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che si distraggono in favore dei difensori avv.ti Difensore_2 e Difensore_3, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione al Comune convenuto delle spese di lite che liquida in € 260,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a. e che si distraggono in favore dei Difensore_2 Difensore_3difensori avv.ti e , dichiaratisi antistatari. Agrigento, 21 gennaio 2026 Il giudice Cesare Zucchetto