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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/10/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 66/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/10/2025, alle ore 10.53 davanti al giudice monocratico dott. GA ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bruno, in sostituzione dell'avv. Bonanni, e, per l'avv. De Nisco. CP_1
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
GA ER
R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 66/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
rappresentati e difesi, in forza Pt_11 Parte_12 Parte_13 di procura depositata telematicamente, dall'avv. Ezio Bonanni, ed elettivamente domiciliate all'indirizzo pec Email_1 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16 febbraio 2024, i ricorrenti, vedova, orfani e nipoti di hanno agito in giudizio nei Parte_10 confronti di per ottenere – la vedova e i figli -, iure hereditatis, il CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della patologia contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso società appaltatrici di e per ottenere – tutti -, iure proprio, il risarcimento del CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale e comunque dalla morte del congiunto.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che Parte_10 avrebbe lavorato, come apprendista fabbro meccanico e, poi, come operaio qualificato, dal 01.02.1962 al 31.12.2013 presso società appaltatrici di CP_1 con mansioni di coibentatore. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione attiva e passiva all'amianto, impiegato direttamente nello svolgimento della sua attività e nelle contestuali lavorazioni da parte di altri addetti.
1.2 Su questi presupposti, le parti ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza anche da parte di Per questo, la società CP_1 dovrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subiti.
* 2. si è costituita in giudizio sostenendo innanzitutto CP_1
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito risarcitorio azionato iure hereditatis, stante la conoscenza della patologia fin dal 2003, a fronte d'un decesso intervenuto il 17.02.2022. Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività Pt_10 lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da Pt_10 nell'interesse della società e ha in definitiva chiesto il rigetto delle
[...] domande.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è opportuna un'avvertenza atta ad agevolare la lettura del presente provvedimento e, in particolare, dei suoi riferimenti documentali. Il ricorso depositato – peraltro stilisticamente ben distante dai canoni di sintesi e chiarezza che dovrebbero permeare la redazione degli atti processuali – reca l'enorme criticità per cui l'elenco dei numerosissimi documenti depositati non segue una sequenza numerica fedele. In particolare, i documenti, stando al ricorso, risultano numerati con l'abbinamento di numeri e lettere ma, nel fascicolo telematico, sono accluse n. 38 cartelle .zip che, tuttavia, contengono documenti con un numero identificativo diverso da quello “portante” e riferibile alla cartella. Nel presente provvedimento, quando si farà riferimento ad un documento, lo si identificherà con il numero che lo etichetta all'interno del ricorso, anche se ciò, purtroppo, costringe il lettore a dilettarsi in una parallela “caccia al tesoro”.
* 5. Ciò chiarito, va rilevato che il percorso professionale di Pt_10
per come descritto nel ricorso, non trova riscontro documentale, se
[...] non in modo parziale. Invero, il primo rapporto di cui si ha contezza in modo acclarato è quello sorto il 16.05.1972 con Piacenza s.r.l. [cfr. doc. 3b ricorrenti]. La sua esposizione all'amianto, va poi circoscritta, in ragione dei riscontri probatori disponibili, entro il termine del 31.12.1988, giusta le indicazioni Inail in proposito [cfr. 6p ricorrenti].
5.1. L'istruttoria testimoniale1 ha confermato positivamente che, almeno parzialmente, l'esposizione all'amianto di sia avvenuta Parte_10 allorché egli ha operato nell'ambito d'appalti avente come committente
CP_1
fratello di , ha riferito in particolare di aver Testimone_1 Pt_10 lavorato con quest'ultimo nel 1974/75 alle dipendenze della società Bradaschia, presso i cantieri di «Eravamo coibentatori – ha spiegato il teste -. Alla CP_1 sera, i nostri colleghi spruzzavano l'amianto sulle pareti. Quando arrivavamo al mattino, per procedere alle isolazioni, l'amianto si era seccato e per eseguire il montaggio eravamo portati al contatto con questa sostanza, che si sbriciolava generando polveri. Non utilizzavamo mascherina. Dopo il 74/75 io e mio fratello non abbiamo più avuto occasione di lavorare insieme» S'è espresso in questi termini anche . Questi ha dichiarato di Parte_14 aver conosciuto «nel 1978 nel cantiere di a Castellammare di Pt_10 CP_1
Stabia. Lavoravo lì per la ditta che si occupava di condizionamento e Tes_2 cappelleria. invece, si occupava di isolazioni. Mi pare che Pt_10 Pt_10 lavorasse per una società che si chiamava Piacenza, ma non ne sono sicuro dato il tempo trascorso. Lo vedevo lavorare. Lo vedevo con cadenza quasi quotidiana. Ricordo che il suo lavoro era nocivo e infatti osservava un orario diverso dalle altre maestranze. Io lavoravo dalle 8.00 alle 17.00 e iniziava a lavorare alle 16.00, quando Pt_10 iniziava le attività preparatorie per lo svolgimento della sua attività, che consisteva nel cospargere con una malta contenente amianto i tetti e le pareti delle navi. Ricordo che si occupava delle isolazioni dei tubi, che erano eseguite con l'utilizzo di un Pt_10 composto contenente cemento ma anche amianto. Sono attività che ha svolto in mia presenza. Queste attività le colloco nel periodo tra il 1978 e il 1981. Nel 1981 sono stato spostato altrove ci siamo persi di vista». Anche operaio addetto al condizionamento, ha confermato Testimone_3 che nella seconda metà degli anni '70, si è occupato di coibentazione Pt_10 nell'ambito di cantieri di sebbene egli abbia riferito che il de cuius CP_1 usava una mascherina, dpi impiegato, a dire del teste, da tutti gli addetti alla coibentazione. Significativa anche la deposizione di lattoniere presso i Testimone_4 cantieri di Egli ha ricordato d'aver «conosciuto in CP_1 Parte_10 ragione dell'attività lavorativa…Comentale operava nella coibentazione. L'ho conosciuto negli anni '80 e l'ho incontrato nei vari cantieri di a CP_1
Castellammare, Monfalcone…Si occupava di coibentare le condotte mediante un materiale di cui ignoro l'identità. Era senz'altro materiale nocivo. Si trattava di colle e roba varia. Ci hanno detto che era nocivo dopo anni…Nessuno usava mascherine. non le usava. Nemmeno io. Le mascherine sono una cosa moderna». Pt_10 Può in definitiva ritenersi provato che abbia operato come Pt_10 coibentatore all'interno di vari cantieri navali di CP_1
Che la coibentazione rappresentasse l'attività implicante più P significativamente l'uso di amianto vince in modo nitido dall'atto di indirizzo ministeriale del 20.04.2000 in cui, anche con riferimento al cantiere di Monfalcone, si dà conto dell'impiego dell'amianto per le lavorazioni svolte nella cantieristica navale di cui si è occupata [cfr. doc. 14 ricorrenti]. CP_1
5.2. A fronte di questi dati, può ritenersi che abbia Parte_10 operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta e l'esposizione attiva e passiva al materiale allorché ha lavorato presso cantieri di CP_1
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro/committente, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, parte convenuta ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i.. È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, parte convenuta non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
6.3. Che quanto precede debba proiettarsi anche sulla figura del committente è stato affermato, in termini del tutto condivisibili, dalla Corte di cassazione, allorché questa, in tema di responsabilità del committente per fatti o omissioni verificatesi anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 626 del 1994, ha chiarito che l'ascrizione di responsabilità è giustificata «alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società
implicava l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di CP_1 sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro» [Cass., n. 2393/2023].
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Pt_10 ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va
[...] considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di Parte_10
e ha evidenziato che essa «inizia nel 2003 ove a eseguito di un esame radiografico del torace era diagnosticata una interstiziopatia, ispessimenti della pleura interlobare media con segni cronici di possibile eziologia da fumo o polveri. Seguiva la TAC che confermava gli ispessimenti pleurici, talora calcifici. Da cui si rendeva necessario il prelievo biologico con positività ai corpi dell'asbesto. Dal 30.10.2003 era riconosciuta la malattia professionale per ispessimenti pleurici bilaterali parzialmente calcifici 003% (tre%). A causa di manifestarsi di dispnea ingravescente nel 2018 si sottoponeva a visita pneumologica, da cui si legge che il Sig. aveva cessato l'abitudine Parte_16 tabagica 20 anni prima. Alle prove di funzionalità respiratoria risultava un deficit ventilatorio restrittivo di grado grave, riduzione della DLCO con normale indice di diffusione per cui era nuovamente sottoposto a RX e poi TAC ove era evidenziato un versamento pleurico bilaterale, piccole calcificazioni pleuriche… In data 20.02.2020 e 5.03.20 era sottoposto a biopsie pleuriche che escludevano la presenza di neoplasia ma flogosi cronica linfocitaria a destra con aree di liponecrosi e fibrosi. Il giorno 01.07.2020 dalla visita pneumologica, presso l'Ospedale di Gorizia si otteneva la diagnosi di “Pachipleurite cronica con aree di fibrosclerosi e jalinosi da pregressa esposizione ad asbesto…”. Nel corso dell'anno la situazione clinica peggiorava costringendolo ad ossigeno terapia e uso della carrozzina, peggioramento degli edemi declivi. Lo specialista pneumologo segnalava un'insufficienza respiratoria ipossiemica ipercapnica acuta su cronica in quadro di congestione polmonare in riacutizzazione di SCC in paziente con pachipleurite cronica con aree di fibrosclerosi e jalinosi da pregressa esposizione ad asbesto ed ancora nel 2021 alla terapia cardiologica suggeriva importante terapia diuretica adeguata progressivamente. Il 17.02.2022 il sig. decedeva presso l'Ospedale di Cattinara (TS). Il Pt_10 referto dell'esame autoptico effettuato indicava quale diagnosi anatomo patologica:
“Imponente processo pachipleuritico cronico sclerosante, talora jalino, bilaterale con conglobamento del parenchima polmonare”. Cardiopatia dilatativa su base ischemico - ipertensiva ed ipossica;
cardiomegalia (peso del cuore g. 530). Massivo processo broncopneumonico bipolmonare con aree microsuppurative e vistosa crescita di flora microbica. La ricerca dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare con digestione chimica (metodica gruppo di lavoro nazionale Biofibre*): POSITIVA [2.584.000 corpi/g di tessuto polmonare secco]…”. Il 13.11.2023 parere su esiti mortali dell'INAIL: “ Diagnosi di morte Asbestosi polmonare…Riscontro autoptico: SI Parere: Morte riconducibile all'evento. Causa del decesso: Grave fibrotizzazione polmonare con grave insufficienza cardiorespiratoria». Di seguito, ha quindi concluso che «l'insieme dei reperti morfologici e immunoistochimici sono diagnostici di mesothelioma pleurico, epitelioideo con aspetti di crescita di tipo solido, grado III sec. (2010) / alto rado sec. (2020)». Per_1 Per_2
Quindi, la c.t.u. ha indicato che «nel caso del Sig. si può Pt_10 affermare che sia stato certamente esposto all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa solo considerando che nel paziente sono bene emerse, specifiche patologie;
in particolare si accertavano:
- ispessimenti pleurici, placche pleuriche
- la presenza di referto istologico del prelievo effettuato il 25.09.2003: “Materiale pervenuto escreato per ricerca corpi asbesto. Descrizione microscopica/Diagnosi Ricerca dei corpi dell'asbesto positiva all'esame diretto. Ricerca dei corpi dell'asbesto positiva dopo digestione chimica”.
- Numero conta corpi 2.584.000 corpi/g». Considerando l'intera storia lavorativa del ricorrente, l'esperta ha concluso nel senso che si può attribuire «un maggior peso all'esposizione del primo periodo, che coinciderebbe con il periodo richiesto nel quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice, 1972- 1982, tuttavia per la sovrapposizione delle ditte che hanno anticipato tale periodo e sono seguite, nel trentennio indagato, non è possibile attribuire al solo decennio posto nel quesito un ruolo prettamente casuale nel determinismo del decesso». L'esperta ha proseguito osservando che «quanto alle concause, il Sig. era stato un fumatore con 10 sigarette al giorno fino al 1990 (si Pt_10 apprende invece che l'abitudine tabagica fosse cessata non nel 1990 ma nel 2002, sulla base dell'allegato 34.1 all'interno della cartella indicata “COME29”). Tale elemento non risulta trascurabile in quanto vi sono evidenze scientifiche che correlano una importante diminuzione (1.00 fumatore// 0.44 non fumatore da 10-19 anni, come nel caso del ricorrente) del rischio relativo di sviluppo della patologia polmonare rispetto agli anni di cessazione dell'abitudine tabagica. La storia clinica del Sig. risulta peculiare poiché a fronte di varie Pt_10 visite presso il Centro di Medicina del lavoro dal 2018 al 2020 non risulta alcuna menzione all'interno del fascicolo di riferimento ad asbestosi polmonare (vedasi allega M6 - Dipartimento di prevenzione) pur con diagnosi dal 2003 di ispessimenti pleurici. Dal documento si apprende “Pur a fronte di diversi elementi indicativi di un aggravamento di tale patologia desumibili sia dalla clinica, che dalle prove di funzionalità respiratoria comprovanti un deficit ventilatorio restrittivo con una riduzione della diffusione alveolo capillare del gas, che dal referti radiologici, in particolare le TC del torace, comprovanti la presenza di alterazioni interstiziali diffuse con ispessimento dei setti interlobulari, specie nei settori basali, e di aree di atelettasia rotonda del parenchima polmonare, non vi è evidenza che tale aggravamento sia stato oggetto di denuncia all'INAIL e all'Azienda Sanitaria da parte degli specialisti che avevano monitorato il sig. quando era ancora in vita”. Pt_10
“La segnalazione di asbestosi è pervenuta alla SCPSAL con nola PEC del CRUA dd. 31/3/2022, solo dopo il decesso del paziente e a valle dell'accertamento autoptico. Preso atto che non risulta essere stata posta diagnosi di asbestosi polmonare all'accertamento autoptico..” Per cui l'INAIL, con le finalità di ente previdenziale, riconduceva l'evento morte ad
“asbestosi polmonare” per “grave fibrotizzazione polmonare con grave insufficienza cardiorespiratoria” come esito dell'asbestosi, che quindi è stata oggetto di una diagnosi medico legale, post mortem, con l'accoglimento della domanda di malattia professionale. Sul punto valgono alcune considerazioni, la diagnosi clinica riportata nel referto autoptico cita “Insufficienza respiratoria acuta su cronica ed acidosi respiratoria in paziente con BP ed addensamenti polmonari bilaterali (sospetta eteroplasia), Pachipleurite in esposto all'amianto, scompenso cardiaco acuto in ipertensione polmonare secondaria a BP, insufficienza renale acuta su cronica”. E in particolare, oltre all'imponente processo pachipleuritico cronico sclerosante bilaterale, presenta una quadro di compromissione generale cardio polmonare con stasi epatica e un massivo processo broncopenumonico bipolmonare con aree microsuppurative e vistosa crescita di flora microbiotica. ll certificato necroscopico, nella sequenza delle condizioni che condussero alla morte, indica:
1. RIACUTIZZAZIONE di BP
2. INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
3.ACIDOSI RESPIRATORIA
4.ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO Tale quadro clinico, se non vi fosse la presenza di una conta dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare con digestione chimica di 2.584.000 corpi/g di tessuto polmonare secco, reperto numerico talmente elevato da rappresentare una rarità - sottolineando comunque che non è possibile riscontrare una correlazione diretta fra numero di corpuscoli e asbestosi - non sarebbe stato attribuibile il decesso sic et sempliciter ad asbestosi… La presenza di un processo flogistico acuto e broncopenumonico bipolmonare sono in accordo con la riacutizzazione della patologia di base, presente e manifesta per lo meno dal 2018 in occasione della visita pneumologica con esecuzione di spirometria globale, presso l'Ospedale di Monfalcone ove si recava per dispnea ingravescente, dopo un periodo silente dal 2003 ove all'esame radiografico del torace risultava una interstiziopatia
“verosimilmente sulla base dell'azione di noxa patogena ad azione cronica sull'albero respiratorio (fumo e/o fumi ambientali e/o allergeni vari come polveri)” da cui il riconoscimento da parte dell'INAIL di ispessimenti pleurici quale malattia professionale. Inoltre le biopsie pleuriche del 2020 erano indicative di flogosi cronica linfocitaria con aree di liponecrosi e fibrosi. Risulta pertanto assai difficoltoso quantificare l'attribuzione del decesso alla patologia fumo correlata, rispetto alla tecnopatia o se l'interpretazione di asbestosi possa essere accolta in toto. Focalizzandoci dunque sulla BP, la patologia cui era affetto il COMENTALE, risulta che il fumo di sigaretta (attivo, passivo), costituirebbe la causa più diffusa di BP nella popolazione generale, con una percentuale che oscillerebbe fra il 40% ed il 70%, tuttavia questa patologia è stata rilevata fin dal diciannovesimo secolo in lavoratori esposti a polveri. Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha recentemente pubblicato un opuscolo informativo (aprile, 2023) dal titolo
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale” che fa il punto sui fattori di rischio, la diffusione e l'impatto dell'esposizione professionale nell'insorgenza della malattia. La broncopneumopatia è “una condizione eterogenea del polmone caratterizzata da sintomi cronici respiratori (dispnea, tosse, produzione di espettorato) dovuti ad anormalità delle vie aeree (bronchiti, bronchioliti), e/o alveolari (enfisema) che causano persistenti e spesso progressive ostruzioni delle stesse”. Si tratta di una patologia a lunga latenza che si manifesta progressivamente, inizialmente con sintomi anche lievi e sottostimabili (soprattutto prima dei 40 anni) ma che, sul lungo periodo, può incidere sulla capacità respiratoria fino a condurre al decesso… La broncopneumopatia cronica ostruttiva presenta fattori di rischio che possono dipendere da caratteristiche genetici e/o legati alla suscettibilità individuale, non modificabili. Fra i fattori modificabili invece rientrano i rischi causati da comportamenti voluttuari, fattori occupazionali e/o ambientali. Fra questi in particolare vi sono:
• l'esposizione a vapori, gas, polveri e fumi identificati dall'acronimo inglese VGDF (vapours, gases, dusts, fumes). Il rischio occupazionale sarebbe sottostimato e pari a circa il 14% dei casi di BP (nei non fumatori sarebbe circa il 31%)
• il fumo di sigaretta (attivo, passivo), che costituirebbe la causa più diffusa di BP nella popolazione generale, con una percentuale che oscillerebbe fra il 40% ed il 70%
• l'inquinamento outdoor e indoor (l'esposizione da combustibili a biomasse)
• lo stato socio-economico di povertà, la malnutrizione e le infezioni polmonari (di origine virale, batterica o fungina)…
…una ricerca del 2011, pubblicata sulla rivista Environmental Health, ha confermato che la BP colpisce circa il 19% dei lavoratori e degli isolatori di amianto…Nel 2020, uno studio pubblicato su Environmental Research and Public Health ha riportato un'associazione marginale tra BP ed esposizione all'amianto in ambito professionale. Secondo altri lavori, “l'amianto può causare la limitazione del flusso d'aria in presenza di altre sostanze, vapori, gas e polvere”. Lo studio ha anche rilevato che le infezioni polmonari erano significativamente associate all'esposizione all'amianto… D'altro conto secondo i dati di letteratura aggiornati (2014-2016) e, segnatamente, i così detti 'criteri di Helsinki', "L'asbestosi è definita come una fibrosi interstiziale diffusa del polmone derivante da esposizione a polvere di amianto." Si segnala che né le caratteristiche cliniche né quelle istologiche dell'asbestosi si differenziano sufficientemente da quelle di altre cause di fibrosi interstiziale tanto da permettere una diagnosi certa in assenza di una storia di esposizione all'amianto o della identificazione di aumentati livelli di corpuscoli di amianto o fibre di amianto nel tessuto polmonare. "L'asbestosi è generalmente associata a livelli relativamente elevati di esposizione."». A fronte di questi aspetti, la cui complessità ha trovato una perfetta composizione e semplificazione ad opera della pregevole relazione peritale, l'esperta ha indicato che «se il quadro del rilievo anatomopatologico, con particolare riferimento alla “grave fibrotizzazione polmonare” permetterebbe di porre diagnosi di
“asbestosi” come ammesso dall'INAIL possa lasciare alcune perplessità, poiché non in accordo con la diagnosi clinica di BP e la presenza di processi flogistici acuti, è evidente che dal punto di vista fisiopatologico sussistano delle chiare sovrapposizioni fra le due, sebbene come indicato, l'aspetto infiammatorio acuto non sia peculiare caratteristica dell'asbestosi. Tale limite, a detta della scrivente, risulta essere una problematica di inquadramento nosografico, più che clinico, vista la complessità degli elementi che hanno agito quale noxa patogena sul medesimo distretto anatomico, lavorative e extralavorative. Gi elementi a disposizione ci permettono di sintetizzare perlomeno che di certo è presente una importante esposizione all'amianto pluricedecennale, il soggetto è stato fumatore perlomeno di 10 sigarette fino al 2002 (non si conosce l'epoca di inizio), sia il fumo di sigaretta che l'esposizione all'amianto agiscono in via concorrente allo sviluppo della BP, la BP - in presenza di patologia amianto correlata riconosciuta quali “ispessimenti pleurici”, e placche pleuriche (vedi TAC) perlomeno, e della dubbia diagnosi di asbestosi - è stata causa del decesso. Tuttavia è anche condiviso il concetto che in caso di associazione di una contemporanea esposizione idonea all'asbesto e al fumo di tabacco, ciascuna esposizione è da considerarsi concorrente nel determinare un aumento del rischio, anche in assenza di asbestosi. Secondo il criterio probabilistico dunque si può affermare che la causa extralavorativa sia stata prevalente, in senso causale ai fini delle cause della morte con un evidente ruolo concausale all'esposizione ad amianto». Considerando gli aspetti complessivamente rilevati, la c.t.u. ha proseguito indicando che «alla luce dell'elevatissimo numero di corpi e della diagnosi clinica e anatomopatologica, si suppone che il tabagismo, abbia avuto un ruolo rilevante. Quale parametro orientativo si cita le conclusioni dei “CRITERI ORIENTATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE DA MALATTIA PROFESSIONALE ASBESTO RE OR , Per_3 [...]
, (Rivista Italiana di Medicina Legale 1-2019): Per_4 Persona_5
“Avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il CP_3 concetto, grossolano ma sufficientemente aderente ai dati statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3”», così concludendo nel senso che nel caso di Comentale il ruolo del tabagismo può risultare di 2/3. 7.1. Rispetto a queste conclusioni, i c.t.p. hanno avanzato osservazioni del tutto superate dall'esaustiva replica della c.t.u.. In particolare, quanto alla sottolineatura del consulente di CP_1 secondo cui, qualora non vi fosse una conta dei corpuscoli tanto elevata da rappresentare una rarità (2.584.000 corpi/g di tessuto polmonare secco), vi sarebbero pochi motivi per prospettare l'esistenza di collegamento tra l'asbesto ed il processo pachipleuritico, l'esperta ha agevolmente evidenziato che, nella specie, i risultati della conta ricorrono, ciò che vale a confermare il nesso eziologico come sopra ricostruito. Quanto alle osservazioni del c.t.p. dei ricorrenti, secondo cui, pur dovendosi condividere il ruolo concausale del tabagismo, esso sarebbe minoritario rispetto al preponderante rilievo causale da attribuire all'esposizione all'amianto, la c.t.u. ha correttamente ribadito le sue conclusioni, fondate su un percorso logico immune da vizi e, soprattutto, minimamente smentito dalle osservazioni del c.t. di parte, che, in verità, non si è confrontato con i riscontri di letteratura posti alla base della relazione.
7.2. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che, «una temporanea inabilità decorrente dal mese di marzo 2018 a febbraio 2022, come tasso medio al 50%», salvo poi aderire alle osservazioni del c.t.p. dei ricorrenti e precisare «a partire dal 2020 il grado di invalidità permanente potrebbe essere valutato nella misura dell'80%».
7.3. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili.
7.4. A corredo di quanto già espresso, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le Pt_10 considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del de cuius ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso trovano conferma negli esiti CP_1 dell'istruttoria, già analizzati e rilevanti per l'affermazione della responsabilità della convenuta.
7.5. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
7.6. Rispetto alla rilevanza del tabagismo, è da ricordare le indicazioni della Cassazione, ribadite ancora di recente [Cass., n. 27584/2024], secondo cui in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c. – a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» - non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza [Cass., n. 2483/2018; Cass., n. 4178/2020]. Nella suddetta nozione di “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire [Cass. n. 1165/2020]. Ne deriva che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima [Cass., n. 2763/1997; Cass., n. 23426/2014; Cass., n. 4208/2017, n. 10220/2017], con la precisazione che l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis
[Cass., n. 9349/2017].
* 8. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da CP_1 Parte_10
8.1. A ciò non osta l'eccezione di prescrizione formulata da CP_1 Posto che le considerazioni esposte in precedenza non pongono in discussione che la causa del decesso sia concausata dall'esposizione all'amianto, e ribadito quanto già indicato rispetto alla responsabilità di nella CP_1 fattispecie è configurabile la fattispecie astratta del delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, c.p.. Rispetto alla prescrizione della pretesa risarcitoria, deve dunque trovare applicazione non già il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il diverso termine previsto dal comma 3 di questa disposizione, in base al quale «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». È del resto da condividersi l'indicazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice [Cass., n. 26958/2018. Nel merito, v. ex multis C. App. Milano, n. 1580/2019]. In ragione di ciò, va considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge…» e che, ai sensi del successivo comma 6, «i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli…589, secondo…comma». Quest'ultimo, rispetto all'omicidio colposo, dispone che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni». Il termine di prescrizione del reato, e dunque dell'azione risarcitoria, è di 14 anni e, a fronte del decesso avvenuto il 17.02.2022, il deposito del ricorso il 16.02.2024 è sicuramente tempestivo. D'altra parte, ed in termini assorbenti, l'eccezione proposta da è CP_1 infondata anche perché la decorrenza della prescrizione non può farsi rimontare alla diagnosi delle placche pleuriche del 2003, bensì dall'emersione della patologia letale, intervenuta, a tutto concedere, non prima del 2018. 8.2. In merito al danno e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. CP_1
13, d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
8.3. In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u.. Nel procedere alla liquidazione, può farsi riferimento alle tabelle del tribunale di Milano e, nel dettaglio, considerare:
- inabilità temporanea al 50% per 670 giorni (periodo marzo 2018/dicembre 2019);
- inabilità temporanea all'80% per 778 giorni (periodo gennaio 2020/17.02.2022). Nel calcolo deve procedersi alla massima personalizzazione, in considerazione della particolare sofferenza che ha afflitto il ricorrente ed emersa compiutamente in sede istruttoria. Vale in tal senso la deposizione di nuora di Testimone_5
TE ha dichiarato che «dopo che ha iniziato a stare male, Pt_10 Pt_10 ancora prima della diagnosi, era terrorizzato ed umiliato nel fatto di non poter più essere il punto di riferimento della famiglia. Anche durante i pranzi iniziava a tossire perché non riusciva a respirare, se ne andava ma non voleva che qualcuno lo aiutasse. Era senz'altro meno di compagnia rispetto a quando godeva di buona salute». Il danno il danno può essere calcolato in euro 57.955,00 per i 670 giorni di invalidità temporanea al 50% (173 x 670 x 50 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 80%, pari a 778 giorni, può essere invece calcolato in euro 107.675,20 (173 x 778 x 80 : 100) Pertanto, il danno ammonta ad euro 165.630,20. Esso, tuttavia, non va integralmente posto a carico di giusta la valorizzazione della CP_1 rilevanza del tabagismo sopra descritta nel senso che l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3. La società è responsabile entro quest'ultimo limite, sicché il risarcimento del danno iure hereditatis va conclusivamente indicato in euro 55.210,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza dell'inabilità, ovverossia il 01.03.2018, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a marzo 2018. 9.3. Non va invece riconosciuto alcunché a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis. Il ricorso sostiene che questo danno consista nell'anticipata estinzione del trattamento pensionistico. Trattasi di pretesa singolare, argomentata mediante il richiamo di pronunce di Cassazione attinenti al danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Essa, peraltro, pare coincidere con la stessa pretesa azionata – in vero in modo tutt'altro che persipicuo - dalla moglie iure proprio. Ad ogni buon conto, la domanda iure hereditatis va senz'altro respinta, posto che la morte del soggetto esclude ex se che questi possa lamentare iure proprio un danno patrimoniale per non aver percepito la pensione secondo la sua aspettativa di vita.
* 10. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dai figli e dai nipoti di vanno in primo luogo respinte le pretese Parte_10 relative al presunto danno patrimoniale, consistente nella perdita della possibilità di beneficiare dell'integrale pensione diretta in godimento al momento del decesso del beneficiario. La moglie ne avrebbe beneficiato quale familiare convivente, le figlie perché destinatarie di non meglio precisate donazioni. Orbene, trattasi di domande che non sono accompagnate da alcun elemento volto a darvi consistenza e meritevole d'approfondimento in sede istruttoria. Quanto ai figli, è del tutto imprecisata la cadenza e la consistenza di queste donazioni, laddove esse, specie se proiettate rispetto a persone autosufficienti e senz'altro adulte e abili al lavoro, non paiono costituire una fonte di reddito della cui perdita sia ragionevole lamentarsi. Quanto alla vedova, se la convivenza fra le parti può senz'altro indurre a ritenere che la pensione del de cuius abbia concorso nel tempo al menage familiare, va al contempo osservato che la prima gode pacificamente della pensione di reversibilità, ciò che, in abbinamento all'esigenza di mantenere solo se stessa, si ritiene consenta di mantenere lo stile di vita in precedenza condotto. In questo senso, non si tratta di escludere il risarcimento in considerazione della compensatio lucri cum damno, dal momento che è noto che «dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve CP_ essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo» [Cass., n. 12564/2018]; piuttosto il risarcimento va escluso perché, a monte, manca la prova di un danno
– tanto nella forma del danno emergente, quanto in quella del lucro cessante – non essendo dato identificare quale sia stato il pregiudizio patrimoniale che la vedova abbia subito in conseguenza del decesso del marito. Più chiaramente, va respinta la tesi per cui esso sia in re ipsa, essendo onere della parte descrivere la differenza tra un “prima” e un “dopo”, sotto il profilo patrimoniale, descrizione che nel ricorso manca integralmente. Quanto ai nipoti, la mancanza di regali e donazioni a seguito della morte del nonno è un fatto fisiologico e del tutto privo di apprezzabilità sotto il profilo risarcitorio, ferma restando la totale mancanza di elementi concreti atti a ricostruire sia l'an che il quantum del preteso pregiudizio.
* 11.1. Quanto al danno non patrimoniale, va esclusa la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa al danno asseritamente derivante dalla “paura di ammalarsi”. Anche in questo caso si tratta di posta rivendicata senza alcun corredo di fatti idoneo a fornirvi la necessaria concretezza. 11.2. Vanno invece accolte le pretese relative al danno da perdita del rapporto parentale, nei limiti di seguito precisati. Il danno in questione è dimostrato dalle parole dei testi escussi2. Quanto alla posizione della vedova e dei figli del de cuius, Parte_1 ha trovato conferma la costante convivenza tra i coniugi e il fatto che la moglie, insieme ai figli, abbia prestato assidua assistenza al marito durante la sua malattia (cfr. deposizioni , ). Tes_6 Tes_7 Parte_14 Tes_8
Ha trovato conferma, in generale, un assiduo legame familiare e una costante frequentazione tra i membri della famiglia, solita riunirsi al completo, anche con la partecipazione dei nipoti, per pranzi domenicali (cfr. deposizione , Tes_8
. Tes_5
Quanto alla posizione dei nipoti, al di là dell'ordinaria frequentazione predetta, è emerso un particolare legame con figlia di Persona_6 [...]
che, in mancanza di rapporti col padre, ha identificato nel nonno la Parte_3 figura paterna (cfr. deposizione ). Le ulteriori dichiarazioni dei testi in Tes_8 merito al rapporto coi nipoti – provenienti, peraltro, spesso dai genitori dei diretti interessati ricorrenti – hanno rivelato un legame non dissimile da quello che qualsiasi nipote ha col proprio ascendente. 11.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alla vedova e ai figli a seguito della morte di Pt_10
La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è,
[...] secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla dinamica dei rapporti familiari, così come accertati. 11.4. Lo stesso è a dirsi rispetto alla posizione dei nipoti, con le seguenti precisazioni. In merito alla risarcibilità della perdita del rapporto parentale subito dal nipote per la morte del nonno, la giurisprudenza si è esercitata giungendo ad approdi rilevanti nel caso di specie. In passato, è stato affermato che la pretesa risarcitoria fosse strettamente correlata al requisito della convivenza tra vittima e superstite estraneo alla famiglia nucleare. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ebbe ad affermare che, «perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.» [Cass., n. 4253/2012]. È un orientamento che è stato successivamente rimeditato. È prevalso l'assunto che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» [Cass., n. 21230/2016. In termini, successivamente, Cass., n. 29332/2017; Cass., n. 7743/2020]. E queste conclusioni vanno condivise perché utili a valorizzare il rapporto in questione, senz'altro astrattamente meritevole di tutela giuridica. Resta però inteso che, sebbene la convivenza non sia requisito necessario per affermare la risarcibilità del danno subito dal nipote, questi, al pari di ogni altro preteso danneggiato in vicende quali quella per cui è causa, deve «provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» [Cass., n. 7740/2020]. È quindi al lume di questi criteri che dovrà procedersi alla domanda risarcitoria proposta dai nipoti. 11.5. Ciò posto, in termini generali rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto. 11.6. Se rispetto alla vedova e ai figli, può senz'altro farsi riferimento alla prima tabella, per i nipoti non esistono dei parametri specificamente dedicati. Nondimeno, nell'illustrazione delle tabelle, alla domanda «È possibile risarcire la perdita di altri tipi di rapporti parentali non menzionati in queste tabelle? E con quali parametri?» è stata offerta questa risposta: «spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto. Quanto alla liquidazione, il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli
“tabellati”: ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati» Nel caso concreto, si ritiene che il riferimento, per affinità delle situazioni, conduca a prendere in considerazione la seconda tabella – destinata a regolare la vicenda risarcitoria alla base dell'opposta situazione della perdita della nipote subita dal nonno – ma con un peculiare accorgimento che tenga debitamente conto d'un'intrinseca differenza tra le due situazioni. Quella tabella è specificamente prevista in considerazione d'uno scenario innaturale, vale a dire la situazione del nonno che sopravvive alla nipote, evento che di per sé induce a presumere un peculiare dolore della persona coinvolta. L'opposta vicenda della sopravvivenza del nipote è invece in rerum natura, con conseguente ridimensionamento dell'aspetto tragico dell'an della vicenda, dovendosi piuttosto valorizzare il suo quando, il suo aspetto temporale. Va in altri termini posto l'accento sul fatto che la morte del nonno, evento perscrutabile, sia stato anticipato rispetto all'ipotetico momento futuro in cui - si presume - si sarebbe comunque verificato. Si tratta dunque di procedere ad una ponderazione dei parametri utilizzabili e in quest'ottica, lasciate inalterate le voci tabellari e i punti a ciascuna riferibili, è opportuno ridurre il c.d. valore punto di euro 1.698,00. Si può considerare, in via equitativa, metà di quell'importo per visto Persona_6 il peculiare rapporto col nonno, e fare così riferimento alla somma di euro 849,00, e di 1/3 per i restanti nipoti, e fare così riferimento alla somma di euro 566,00. A ciò non osta l'indicazione contenuta nel questionario in calce alle tabelle, senz'altro non vincolante, tanto più che le stesse tabelle, pur fornendo un prezioso criterio per una valutazione equilibrata, lasciando impregiudicato lo spazio per una diversa valutazione, in via equitativa, da parte del giudice [cfr. Cass., n. 5948/2023]. 11.7. Applicando questi parametri alla vicenda della vedova Parte_1
deve procedersi come segue:
[...]
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_1
06.08.1945 e, al momento del decesso del marito, di anni 76, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti i 4 figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 59 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 230.749,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 76.916,33. 11.8. Applicando questi parametri alla vicenda del figlio Parte_2 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_2
02.01.1966 e, al momento del decesso del padre, di anni 56, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 63.879,66. 11.9. Applicando questi parametri alla vicenda della figlia Parte_3 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il [...] Parte_3
e, al momento del decesso del padre, di anni 52, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...] Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 63.879,66. 11.10. Applicando questi parametri alla vicenda del figlio Parte_4 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_4
31.10.1970 e, al momento del decesso del padre, di anni 51, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 63.879,66. 11.11. Applicando questi parametri alla vicenda del figlio
[...]
deve procedersi come segue: Parte_5
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_5
15.04.1984 e, al momento del decesso del padre, di anni 37, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31-40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 53 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 207.283,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 69.094,33. 11.12. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote
[...]
deve procedersi come segue: Parte_6
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata l'[...] Parte_6
e, al momento del decesso del nonno, di anni 32, vanno attribuiti 16 punti (fascia 31-40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 35 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 19.810,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.603,33. 11.12. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote
[...]
deve procedersi come segue: Parte_7
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_7
26.04.1993 e, al momento del decesso del nonno, di anni 28, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.13. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_8 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il [...] Parte_8
e, al momento del decesso del nonno, di anni 22, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.14. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_9
deve procedersi come segue:
[...]
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_9
28.10.1992 e, al momento del decesso del nonno, di anni 29, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.15. Applicando questi parametri alla vicenda del nipote Pt_10
deve procedersi come segue:
[...]
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè il nipote nato Parte_10 il 05.09.1994 e, al momento del decesso del nonno, di anni 27, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.16. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_11 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata l'[...] e, Parte_11 al momento del decesso del nonno, di anni 13, vanno attribuiti 20 punti (fascia 0- 20 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 39 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 22.074,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 7.358,00. 11.17. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_12 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il [...] Parte_12
e, al momento del decesso del nonno, di anni 11, vanno attribuiti 20 punti (fascia 0-20 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 39 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 22.074,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 7.358,00. 11.18. Applicando questi parametri alla vicenda del nipote Parte_13 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il [...] Parte_13
e, al momento del decesso del nonno, di anni 9, vanno attribuiti 20 punti (fascia 0-20 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 12 punti, vista la sopravvivenza dei genitori;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 42 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 23.772,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 7.924,00. 11.19. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Persona_6 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il [...] e, Persona_6 al momento del decesso del nonno, di anni 22, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 14 punti, vista la sopravvivenza della madre e la conclamata assenza di fatto della figura paterna;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 5 punti, utili a valorizzare il particolare legame come indicato supra. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 849,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 38.205,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 12.735,00. 11.20. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 12. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate considerando i minimi tariffari previsti per lo scaglione entro cui si colloca il valore capitale riconosciuto. La scelta dei “minimi” deriva dal fatto che, da un lato, l'atto introduttivo è risultato particolarmente generico e ricco di riferimenti inconferenti, ciò che depone nel senso di non valorizzarne particolarmente il pregio, e, dall'altro lato, che la fase istruttoria e la fase decisoria sono state piuttosto snelle in ragione d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha semplificato lo svolgimento. Il compenso va distratto a favore del difensore delle ricorrenti, antistatario. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere a , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
ed pro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota, la somma di euro 55.210,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'01.03.2018 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a marzo 2018; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_2 Parte_1 somma di euro 76.916,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a Controparte_2 Parte_2 [...]
e l'ulteriore somma di euro 63.879,66 ciascuno, Parte_3 Parte_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma predetta a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere ad l'ulteriore Controparte_2 Parte_5 somma di euro 69.094,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Parte_6 euro 6.603,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a Controparte_2 Parte_7 [...]
e la somma di euro Parte_8 Parte_9 Parte_10
6.980,66 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma predetta a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a ed Controparte_2 Parte_11 [...] la somma di euro 7.358,00 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione Pt_12 monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Parte_13 euro 7.924,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_2 Persona_6
12.735,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rifondere alle parti ricorrenti le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 9.459,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
GA ER
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 17.04.2024. 2 Cfr. verbali d'udienza del 19.06.2024 e 15.10.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 08/10/2025, alle ore 10.53 davanti al giudice monocratico dott. GA ER sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bruno, in sostituzione dell'avv. Bonanni, e, per l'avv. De Nisco. CP_1
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
GA ER
R.G. 66/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. GA ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 66/2024 promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
rappresentati e difesi, in forza Pt_11 Parte_12 Parte_13 di procura depositata telematicamente, dall'avv. Ezio Bonanni, ed elettivamente domiciliate all'indirizzo pec Email_1 ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2 telematicamente, dagli avv.ti Riccardo Fuso, Carmelo Fazio ed Antonella Di Matteo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16 febbraio 2024, i ricorrenti, vedova, orfani e nipoti di hanno agito in giudizio nei Parte_10 confronti di per ottenere – la vedova e i figli -, iure hereditatis, il CP_1 risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito dal de cuius in ragione della patologia contratta in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso società appaltatrici di e per ottenere – tutti -, iure proprio, il risarcimento del CP_1 danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale e comunque dalla morte del congiunto.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che Parte_10 avrebbe lavorato, come apprendista fabbro meccanico e, poi, come operaio qualificato, dal 01.02.1962 al 31.12.2013 presso società appaltatrici di CP_1 con mansioni di coibentatore. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione attiva e passiva all'amianto, impiegato direttamente nello svolgimento della sua attività e nelle contestuali lavorazioni da parte di altri addetti.
1.2 Su questi presupposti, le parti ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza anche da parte di Per questo, la società CP_1 dovrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subiti.
* 2. si è costituita in giudizio sostenendo innanzitutto CP_1
l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha inoltre eccepito la prescrizione del credito risarcitorio azionato iure hereditatis, stante la conoscenza della patologia fin dal 2003, a fronte d'un decesso intervenuto il 17.02.2022. Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua attività Pt_10 lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da Pt_10 nell'interesse della società e ha in definitiva chiesto il rigetto delle
[...] domande.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, è opportuna un'avvertenza atta ad agevolare la lettura del presente provvedimento e, in particolare, dei suoi riferimenti documentali. Il ricorso depositato – peraltro stilisticamente ben distante dai canoni di sintesi e chiarezza che dovrebbero permeare la redazione degli atti processuali – reca l'enorme criticità per cui l'elenco dei numerosissimi documenti depositati non segue una sequenza numerica fedele. In particolare, i documenti, stando al ricorso, risultano numerati con l'abbinamento di numeri e lettere ma, nel fascicolo telematico, sono accluse n. 38 cartelle .zip che, tuttavia, contengono documenti con un numero identificativo diverso da quello “portante” e riferibile alla cartella. Nel presente provvedimento, quando si farà riferimento ad un documento, lo si identificherà con il numero che lo etichetta all'interno del ricorso, anche se ciò, purtroppo, costringe il lettore a dilettarsi in una parallela “caccia al tesoro”.
* 5. Ciò chiarito, va rilevato che il percorso professionale di Pt_10
per come descritto nel ricorso, non trova riscontro documentale, se
[...] non in modo parziale. Invero, il primo rapporto di cui si ha contezza in modo acclarato è quello sorto il 16.05.1972 con Piacenza s.r.l. [cfr. doc. 3b ricorrenti]. La sua esposizione all'amianto, va poi circoscritta, in ragione dei riscontri probatori disponibili, entro il termine del 31.12.1988, giusta le indicazioni Inail in proposito [cfr. 6p ricorrenti].
5.1. L'istruttoria testimoniale1 ha confermato positivamente che, almeno parzialmente, l'esposizione all'amianto di sia avvenuta Parte_10 allorché egli ha operato nell'ambito d'appalti avente come committente
CP_1
fratello di , ha riferito in particolare di aver Testimone_1 Pt_10 lavorato con quest'ultimo nel 1974/75 alle dipendenze della società Bradaschia, presso i cantieri di «Eravamo coibentatori – ha spiegato il teste -. Alla CP_1 sera, i nostri colleghi spruzzavano l'amianto sulle pareti. Quando arrivavamo al mattino, per procedere alle isolazioni, l'amianto si era seccato e per eseguire il montaggio eravamo portati al contatto con questa sostanza, che si sbriciolava generando polveri. Non utilizzavamo mascherina. Dopo il 74/75 io e mio fratello non abbiamo più avuto occasione di lavorare insieme» S'è espresso in questi termini anche . Questi ha dichiarato di Parte_14 aver conosciuto «nel 1978 nel cantiere di a Castellammare di Pt_10 CP_1
Stabia. Lavoravo lì per la ditta che si occupava di condizionamento e Tes_2 cappelleria. invece, si occupava di isolazioni. Mi pare che Pt_10 Pt_10 lavorasse per una società che si chiamava Piacenza, ma non ne sono sicuro dato il tempo trascorso. Lo vedevo lavorare. Lo vedevo con cadenza quasi quotidiana. Ricordo che il suo lavoro era nocivo e infatti osservava un orario diverso dalle altre maestranze. Io lavoravo dalle 8.00 alle 17.00 e iniziava a lavorare alle 16.00, quando Pt_10 iniziava le attività preparatorie per lo svolgimento della sua attività, che consisteva nel cospargere con una malta contenente amianto i tetti e le pareti delle navi. Ricordo che si occupava delle isolazioni dei tubi, che erano eseguite con l'utilizzo di un Pt_10 composto contenente cemento ma anche amianto. Sono attività che ha svolto in mia presenza. Queste attività le colloco nel periodo tra il 1978 e il 1981. Nel 1981 sono stato spostato altrove ci siamo persi di vista». Anche operaio addetto al condizionamento, ha confermato Testimone_3 che nella seconda metà degli anni '70, si è occupato di coibentazione Pt_10 nell'ambito di cantieri di sebbene egli abbia riferito che il de cuius CP_1 usava una mascherina, dpi impiegato, a dire del teste, da tutti gli addetti alla coibentazione. Significativa anche la deposizione di lattoniere presso i Testimone_4 cantieri di Egli ha ricordato d'aver «conosciuto in CP_1 Parte_10 ragione dell'attività lavorativa…Comentale operava nella coibentazione. L'ho conosciuto negli anni '80 e l'ho incontrato nei vari cantieri di a CP_1
Castellammare, Monfalcone…Si occupava di coibentare le condotte mediante un materiale di cui ignoro l'identità. Era senz'altro materiale nocivo. Si trattava di colle e roba varia. Ci hanno detto che era nocivo dopo anni…Nessuno usava mascherine. non le usava. Nemmeno io. Le mascherine sono una cosa moderna». Pt_10 Può in definitiva ritenersi provato che abbia operato come Pt_10 coibentatore all'interno di vari cantieri navali di CP_1
Che la coibentazione rappresentasse l'attività implicante più P significativamente l'uso di amianto vince in modo nitido dall'atto di indirizzo ministeriale del 20.04.2000 in cui, anche con riferimento al cantiere di Monfalcone, si dà conto dell'impiego dell'amianto per le lavorazioni svolte nella cantieristica navale di cui si è occupata [cfr. doc. 14 ricorrenti]. CP_1
5.2. A fronte di questi dati, può ritenersi che abbia Parte_10 operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta e l'esposizione attiva e passiva al materiale allorché ha lavorato presso cantieri di CP_1
* 6. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
6.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro/committente, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
6.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, parte convenuta ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i.. È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, parte convenuta non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
6.3. Che quanto precede debba proiettarsi anche sulla figura del committente è stato affermato, in termini del tutto condivisibili, dalla Corte di cassazione, allorché questa, in tema di responsabilità del committente per fatti o omissioni verificatesi anteriormente all'avvento del d.lgs. n. 626 del 1994, ha chiarito che l'ascrizione di responsabilità è giustificata «alla luce dell'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2087 cod. civ. in quanto proprio le caratteristiche di nocività dei luoghi in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rimasti, per come pacifico, nella sostanziale disponibilità e controllo della società
implicava l'assunzione a carico di quest'ultima dell'obbligo di CP_1 sicurezza unitamente al soggetto datore di lavoro» [Cass., n. 2393/2023].
* 7. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Pt_10 ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va
[...] considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di Parte_10
e ha evidenziato che essa «inizia nel 2003 ove a eseguito di un esame radiografico del torace era diagnosticata una interstiziopatia, ispessimenti della pleura interlobare media con segni cronici di possibile eziologia da fumo o polveri. Seguiva la TAC che confermava gli ispessimenti pleurici, talora calcifici. Da cui si rendeva necessario il prelievo biologico con positività ai corpi dell'asbesto. Dal 30.10.2003 era riconosciuta la malattia professionale per ispessimenti pleurici bilaterali parzialmente calcifici 003% (tre%). A causa di manifestarsi di dispnea ingravescente nel 2018 si sottoponeva a visita pneumologica, da cui si legge che il Sig. aveva cessato l'abitudine Parte_16 tabagica 20 anni prima. Alle prove di funzionalità respiratoria risultava un deficit ventilatorio restrittivo di grado grave, riduzione della DLCO con normale indice di diffusione per cui era nuovamente sottoposto a RX e poi TAC ove era evidenziato un versamento pleurico bilaterale, piccole calcificazioni pleuriche… In data 20.02.2020 e 5.03.20 era sottoposto a biopsie pleuriche che escludevano la presenza di neoplasia ma flogosi cronica linfocitaria a destra con aree di liponecrosi e fibrosi. Il giorno 01.07.2020 dalla visita pneumologica, presso l'Ospedale di Gorizia si otteneva la diagnosi di “Pachipleurite cronica con aree di fibrosclerosi e jalinosi da pregressa esposizione ad asbesto…”. Nel corso dell'anno la situazione clinica peggiorava costringendolo ad ossigeno terapia e uso della carrozzina, peggioramento degli edemi declivi. Lo specialista pneumologo segnalava un'insufficienza respiratoria ipossiemica ipercapnica acuta su cronica in quadro di congestione polmonare in riacutizzazione di SCC in paziente con pachipleurite cronica con aree di fibrosclerosi e jalinosi da pregressa esposizione ad asbesto ed ancora nel 2021 alla terapia cardiologica suggeriva importante terapia diuretica adeguata progressivamente. Il 17.02.2022 il sig. decedeva presso l'Ospedale di Cattinara (TS). Il Pt_10 referto dell'esame autoptico effettuato indicava quale diagnosi anatomo patologica:
“Imponente processo pachipleuritico cronico sclerosante, talora jalino, bilaterale con conglobamento del parenchima polmonare”. Cardiopatia dilatativa su base ischemico - ipertensiva ed ipossica;
cardiomegalia (peso del cuore g. 530). Massivo processo broncopneumonico bipolmonare con aree microsuppurative e vistosa crescita di flora microbica. La ricerca dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare con digestione chimica (metodica gruppo di lavoro nazionale Biofibre*): POSITIVA [2.584.000 corpi/g di tessuto polmonare secco]…”. Il 13.11.2023 parere su esiti mortali dell'INAIL: “ Diagnosi di morte Asbestosi polmonare…Riscontro autoptico: SI Parere: Morte riconducibile all'evento. Causa del decesso: Grave fibrotizzazione polmonare con grave insufficienza cardiorespiratoria». Di seguito, ha quindi concluso che «l'insieme dei reperti morfologici e immunoistochimici sono diagnostici di mesothelioma pleurico, epitelioideo con aspetti di crescita di tipo solido, grado III sec. (2010) / alto rado sec. (2020)». Per_1 Per_2
Quindi, la c.t.u. ha indicato che «nel caso del Sig. si può Pt_10 affermare che sia stato certamente esposto all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa solo considerando che nel paziente sono bene emerse, specifiche patologie;
in particolare si accertavano:
- ispessimenti pleurici, placche pleuriche
- la presenza di referto istologico del prelievo effettuato il 25.09.2003: “Materiale pervenuto escreato per ricerca corpi asbesto. Descrizione microscopica/Diagnosi Ricerca dei corpi dell'asbesto positiva all'esame diretto. Ricerca dei corpi dell'asbesto positiva dopo digestione chimica”.
- Numero conta corpi 2.584.000 corpi/g». Considerando l'intera storia lavorativa del ricorrente, l'esperta ha concluso nel senso che si può attribuire «un maggior peso all'esposizione del primo periodo, che coinciderebbe con il periodo richiesto nel quesito posto dall'Ill.mo Sig. Giudice, 1972- 1982, tuttavia per la sovrapposizione delle ditte che hanno anticipato tale periodo e sono seguite, nel trentennio indagato, non è possibile attribuire al solo decennio posto nel quesito un ruolo prettamente casuale nel determinismo del decesso». L'esperta ha proseguito osservando che «quanto alle concause, il Sig. era stato un fumatore con 10 sigarette al giorno fino al 1990 (si Pt_10 apprende invece che l'abitudine tabagica fosse cessata non nel 1990 ma nel 2002, sulla base dell'allegato 34.1 all'interno della cartella indicata “COME29”). Tale elemento non risulta trascurabile in quanto vi sono evidenze scientifiche che correlano una importante diminuzione (1.00 fumatore// 0.44 non fumatore da 10-19 anni, come nel caso del ricorrente) del rischio relativo di sviluppo della patologia polmonare rispetto agli anni di cessazione dell'abitudine tabagica. La storia clinica del Sig. risulta peculiare poiché a fronte di varie Pt_10 visite presso il Centro di Medicina del lavoro dal 2018 al 2020 non risulta alcuna menzione all'interno del fascicolo di riferimento ad asbestosi polmonare (vedasi allega M6 - Dipartimento di prevenzione) pur con diagnosi dal 2003 di ispessimenti pleurici. Dal documento si apprende “Pur a fronte di diversi elementi indicativi di un aggravamento di tale patologia desumibili sia dalla clinica, che dalle prove di funzionalità respiratoria comprovanti un deficit ventilatorio restrittivo con una riduzione della diffusione alveolo capillare del gas, che dal referti radiologici, in particolare le TC del torace, comprovanti la presenza di alterazioni interstiziali diffuse con ispessimento dei setti interlobulari, specie nei settori basali, e di aree di atelettasia rotonda del parenchima polmonare, non vi è evidenza che tale aggravamento sia stato oggetto di denuncia all'INAIL e all'Azienda Sanitaria da parte degli specialisti che avevano monitorato il sig. quando era ancora in vita”. Pt_10
“La segnalazione di asbestosi è pervenuta alla SCPSAL con nola PEC del CRUA dd. 31/3/2022, solo dopo il decesso del paziente e a valle dell'accertamento autoptico. Preso atto che non risulta essere stata posta diagnosi di asbestosi polmonare all'accertamento autoptico..” Per cui l'INAIL, con le finalità di ente previdenziale, riconduceva l'evento morte ad
“asbestosi polmonare” per “grave fibrotizzazione polmonare con grave insufficienza cardiorespiratoria” come esito dell'asbestosi, che quindi è stata oggetto di una diagnosi medico legale, post mortem, con l'accoglimento della domanda di malattia professionale. Sul punto valgono alcune considerazioni, la diagnosi clinica riportata nel referto autoptico cita “Insufficienza respiratoria acuta su cronica ed acidosi respiratoria in paziente con BP ed addensamenti polmonari bilaterali (sospetta eteroplasia), Pachipleurite in esposto all'amianto, scompenso cardiaco acuto in ipertensione polmonare secondaria a BP, insufficienza renale acuta su cronica”. E in particolare, oltre all'imponente processo pachipleuritico cronico sclerosante bilaterale, presenta una quadro di compromissione generale cardio polmonare con stasi epatica e un massivo processo broncopenumonico bipolmonare con aree microsuppurative e vistosa crescita di flora microbiotica. ll certificato necroscopico, nella sequenza delle condizioni che condussero alla morte, indica:
1. RIACUTIZZAZIONE di BP
2. INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
3.ACIDOSI RESPIRATORIA
4.ARRESTO CARDIOCIRCOLATORIO Tale quadro clinico, se non vi fosse la presenza di una conta dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare con digestione chimica di 2.584.000 corpi/g di tessuto polmonare secco, reperto numerico talmente elevato da rappresentare una rarità - sottolineando comunque che non è possibile riscontrare una correlazione diretta fra numero di corpuscoli e asbestosi - non sarebbe stato attribuibile il decesso sic et sempliciter ad asbestosi… La presenza di un processo flogistico acuto e broncopenumonico bipolmonare sono in accordo con la riacutizzazione della patologia di base, presente e manifesta per lo meno dal 2018 in occasione della visita pneumologica con esecuzione di spirometria globale, presso l'Ospedale di Monfalcone ove si recava per dispnea ingravescente, dopo un periodo silente dal 2003 ove all'esame radiografico del torace risultava una interstiziopatia
“verosimilmente sulla base dell'azione di noxa patogena ad azione cronica sull'albero respiratorio (fumo e/o fumi ambientali e/o allergeni vari come polveri)” da cui il riconoscimento da parte dell'INAIL di ispessimenti pleurici quale malattia professionale. Inoltre le biopsie pleuriche del 2020 erano indicative di flogosi cronica linfocitaria con aree di liponecrosi e fibrosi. Risulta pertanto assai difficoltoso quantificare l'attribuzione del decesso alla patologia fumo correlata, rispetto alla tecnopatia o se l'interpretazione di asbestosi possa essere accolta in toto. Focalizzandoci dunque sulla BP, la patologia cui era affetto il COMENTALE, risulta che il fumo di sigaretta (attivo, passivo), costituirebbe la causa più diffusa di BP nella popolazione generale, con una percentuale che oscillerebbe fra il 40% ed il 70%, tuttavia questa patologia è stata rilevata fin dal diciannovesimo secolo in lavoratori esposti a polveri. Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale ha recentemente pubblicato un opuscolo informativo (aprile, 2023) dal titolo
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva occupazionale” che fa il punto sui fattori di rischio, la diffusione e l'impatto dell'esposizione professionale nell'insorgenza della malattia. La broncopneumopatia è “una condizione eterogenea del polmone caratterizzata da sintomi cronici respiratori (dispnea, tosse, produzione di espettorato) dovuti ad anormalità delle vie aeree (bronchiti, bronchioliti), e/o alveolari (enfisema) che causano persistenti e spesso progressive ostruzioni delle stesse”. Si tratta di una patologia a lunga latenza che si manifesta progressivamente, inizialmente con sintomi anche lievi e sottostimabili (soprattutto prima dei 40 anni) ma che, sul lungo periodo, può incidere sulla capacità respiratoria fino a condurre al decesso… La broncopneumopatia cronica ostruttiva presenta fattori di rischio che possono dipendere da caratteristiche genetici e/o legati alla suscettibilità individuale, non modificabili. Fra i fattori modificabili invece rientrano i rischi causati da comportamenti voluttuari, fattori occupazionali e/o ambientali. Fra questi in particolare vi sono:
• l'esposizione a vapori, gas, polveri e fumi identificati dall'acronimo inglese VGDF (vapours, gases, dusts, fumes). Il rischio occupazionale sarebbe sottostimato e pari a circa il 14% dei casi di BP (nei non fumatori sarebbe circa il 31%)
• il fumo di sigaretta (attivo, passivo), che costituirebbe la causa più diffusa di BP nella popolazione generale, con una percentuale che oscillerebbe fra il 40% ed il 70%
• l'inquinamento outdoor e indoor (l'esposizione da combustibili a biomasse)
• lo stato socio-economico di povertà, la malnutrizione e le infezioni polmonari (di origine virale, batterica o fungina)…
…una ricerca del 2011, pubblicata sulla rivista Environmental Health, ha confermato che la BP colpisce circa il 19% dei lavoratori e degli isolatori di amianto…Nel 2020, uno studio pubblicato su Environmental Research and Public Health ha riportato un'associazione marginale tra BP ed esposizione all'amianto in ambito professionale. Secondo altri lavori, “l'amianto può causare la limitazione del flusso d'aria in presenza di altre sostanze, vapori, gas e polvere”. Lo studio ha anche rilevato che le infezioni polmonari erano significativamente associate all'esposizione all'amianto… D'altro conto secondo i dati di letteratura aggiornati (2014-2016) e, segnatamente, i così detti 'criteri di Helsinki', "L'asbestosi è definita come una fibrosi interstiziale diffusa del polmone derivante da esposizione a polvere di amianto." Si segnala che né le caratteristiche cliniche né quelle istologiche dell'asbestosi si differenziano sufficientemente da quelle di altre cause di fibrosi interstiziale tanto da permettere una diagnosi certa in assenza di una storia di esposizione all'amianto o della identificazione di aumentati livelli di corpuscoli di amianto o fibre di amianto nel tessuto polmonare. "L'asbestosi è generalmente associata a livelli relativamente elevati di esposizione."». A fronte di questi aspetti, la cui complessità ha trovato una perfetta composizione e semplificazione ad opera della pregevole relazione peritale, l'esperta ha indicato che «se il quadro del rilievo anatomopatologico, con particolare riferimento alla “grave fibrotizzazione polmonare” permetterebbe di porre diagnosi di
“asbestosi” come ammesso dall'INAIL possa lasciare alcune perplessità, poiché non in accordo con la diagnosi clinica di BP e la presenza di processi flogistici acuti, è evidente che dal punto di vista fisiopatologico sussistano delle chiare sovrapposizioni fra le due, sebbene come indicato, l'aspetto infiammatorio acuto non sia peculiare caratteristica dell'asbestosi. Tale limite, a detta della scrivente, risulta essere una problematica di inquadramento nosografico, più che clinico, vista la complessità degli elementi che hanno agito quale noxa patogena sul medesimo distretto anatomico, lavorative e extralavorative. Gi elementi a disposizione ci permettono di sintetizzare perlomeno che di certo è presente una importante esposizione all'amianto pluricedecennale, il soggetto è stato fumatore perlomeno di 10 sigarette fino al 2002 (non si conosce l'epoca di inizio), sia il fumo di sigaretta che l'esposizione all'amianto agiscono in via concorrente allo sviluppo della BP, la BP - in presenza di patologia amianto correlata riconosciuta quali “ispessimenti pleurici”, e placche pleuriche (vedi TAC) perlomeno, e della dubbia diagnosi di asbestosi - è stata causa del decesso. Tuttavia è anche condiviso il concetto che in caso di associazione di una contemporanea esposizione idonea all'asbesto e al fumo di tabacco, ciascuna esposizione è da considerarsi concorrente nel determinare un aumento del rischio, anche in assenza di asbestosi. Secondo il criterio probabilistico dunque si può affermare che la causa extralavorativa sia stata prevalente, in senso causale ai fini delle cause della morte con un evidente ruolo concausale all'esposizione ad amianto». Considerando gli aspetti complessivamente rilevati, la c.t.u. ha proseguito indicando che «alla luce dell'elevatissimo numero di corpi e della diagnosi clinica e anatomopatologica, si suppone che il tabagismo, abbia avuto un ruolo rilevante. Quale parametro orientativo si cita le conclusioni dei “CRITERI ORIENTATIVI PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DIFFERENZIALE DA MALATTIA PROFESSIONALE ASBESTO RE OR , Per_3 [...]
, (Rivista Italiana di Medicina Legale 1-2019): Per_4 Persona_5
“Avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il CP_3 concetto, grossolano ma sufficientemente aderente ai dati statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3”», così concludendo nel senso che nel caso di Comentale il ruolo del tabagismo può risultare di 2/3. 7.1. Rispetto a queste conclusioni, i c.t.p. hanno avanzato osservazioni del tutto superate dall'esaustiva replica della c.t.u.. In particolare, quanto alla sottolineatura del consulente di CP_1 secondo cui, qualora non vi fosse una conta dei corpuscoli tanto elevata da rappresentare una rarità (2.584.000 corpi/g di tessuto polmonare secco), vi sarebbero pochi motivi per prospettare l'esistenza di collegamento tra l'asbesto ed il processo pachipleuritico, l'esperta ha agevolmente evidenziato che, nella specie, i risultati della conta ricorrono, ciò che vale a confermare il nesso eziologico come sopra ricostruito. Quanto alle osservazioni del c.t.p. dei ricorrenti, secondo cui, pur dovendosi condividere il ruolo concausale del tabagismo, esso sarebbe minoritario rispetto al preponderante rilievo causale da attribuire all'esposizione all'amianto, la c.t.u. ha correttamente ribadito le sue conclusioni, fondate su un percorso logico immune da vizi e, soprattutto, minimamente smentito dalle osservazioni del c.t. di parte, che, in verità, non si è confrontato con i riscontri di letteratura posti alla base della relazione.
7.2. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che, «una temporanea inabilità decorrente dal mese di marzo 2018 a febbraio 2022, come tasso medio al 50%», salvo poi aderire alle osservazioni del c.t.p. dei ricorrenti e precisare «a partire dal 2020 il grado di invalidità permanente potrebbe essere valutato nella misura dell'80%».
7.3. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili.
7.4. A corredo di quanto già espresso, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le Pt_10 considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del de cuius ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso trovano conferma negli esiti CP_1 dell'istruttoria, già analizzati e rilevanti per l'affermazione della responsabilità della convenuta.
7.5. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
7.6. Rispetto alla rilevanza del tabagismo, è da ricordare le indicazioni della Cassazione, ribadite ancora di recente [Cass., n. 27584/2024], secondo cui in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c. – a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» - non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza [Cass., n. 2483/2018; Cass., n. 4178/2020]. Nella suddetta nozione di “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire [Cass. n. 1165/2020]. Ne deriva che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima [Cass., n. 2763/1997; Cass., n. 23426/2014; Cass., n. 4208/2017, n. 10220/2017], con la precisazione che l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis
[Cass., n. 9349/2017].
* 8. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di per il danno subito da CP_1 Parte_10
8.1. A ciò non osta l'eccezione di prescrizione formulata da CP_1 Posto che le considerazioni esposte in precedenza non pongono in discussione che la causa del decesso sia concausata dall'esposizione all'amianto, e ribadito quanto già indicato rispetto alla responsabilità di nella CP_1 fattispecie è configurabile la fattispecie astratta del delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2, c.p.. Rispetto alla prescrizione della pretesa risarcitoria, deve dunque trovare applicazione non già il termine quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ma il diverso termine previsto dal comma 3 di questa disposizione, in base al quale «se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile». È del resto da condividersi l'indicazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall'art. 2947, comma 3, c.c. è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell'ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice [Cass., n. 26958/2018. Nel merito, v. ex multis C. App. Milano, n. 1580/2019]. In ragione di ciò, va considerato che ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., «la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge…» e che, ai sensi del successivo comma 6, «i termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli…589, secondo…comma». Quest'ultimo, rispetto all'omicidio colposo, dispone che «se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni». Il termine di prescrizione del reato, e dunque dell'azione risarcitoria, è di 14 anni e, a fronte del decesso avvenuto il 17.02.2022, il deposito del ricorso il 16.02.2024 è sicuramente tempestivo. D'altra parte, ed in termini assorbenti, l'eccezione proposta da è CP_1 infondata anche perché la decorrenza della prescrizione non può farsi rimontare alla diagnosi delle placche pleuriche del 2003, bensì dall'emersione della patologia letale, intervenuta, a tutto concedere, non prima del 2018. 8.2. In merito al danno e in ordine all'eccezione di rispetto all'art. CP_1
13, d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di CP_1 astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
8.3. In merito alla quantificazione del danno, va senz'altro fatto riferimento alla percentuale segnalata dal c.t.u.. Nel procedere alla liquidazione, può farsi riferimento alle tabelle del tribunale di Milano e, nel dettaglio, considerare:
- inabilità temporanea al 50% per 670 giorni (periodo marzo 2018/dicembre 2019);
- inabilità temporanea all'80% per 778 giorni (periodo gennaio 2020/17.02.2022). Nel calcolo deve procedersi alla massima personalizzazione, in considerazione della particolare sofferenza che ha afflitto il ricorrente ed emersa compiutamente in sede istruttoria. Vale in tal senso la deposizione di nuora di Testimone_5
TE ha dichiarato che «dopo che ha iniziato a stare male, Pt_10 Pt_10 ancora prima della diagnosi, era terrorizzato ed umiliato nel fatto di non poter più essere il punto di riferimento della famiglia. Anche durante i pranzi iniziava a tossire perché non riusciva a respirare, se ne andava ma non voleva che qualcuno lo aiutasse. Era senz'altro meno di compagnia rispetto a quando godeva di buona salute». Il danno il danno può essere calcolato in euro 57.955,00 per i 670 giorni di invalidità temporanea al 50% (173 x 670 x 50 : 100); il danno per il periodo di invalidità temporanea al 80%, pari a 778 giorni, può essere invece calcolato in euro 107.675,20 (173 x 778 x 80 : 100) Pertanto, il danno ammonta ad euro 165.630,20. Esso, tuttavia, non va integralmente posto a carico di giusta la valorizzazione della CP_1 rilevanza del tabagismo sopra descritta nel senso che l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3. La società è responsabile entro quest'ultimo limite, sicché il risarcimento del danno iure hereditatis va conclusivamente indicato in euro 55.210,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza dell'inabilità, ovverossia il 01.03.2018, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a marzo 2018. 9.3. Non va invece riconosciuto alcunché a titolo di danno patrimoniale iure hereditatis. Il ricorso sostiene che questo danno consista nell'anticipata estinzione del trattamento pensionistico. Trattasi di pretesa singolare, argomentata mediante il richiamo di pronunce di Cassazione attinenti al danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Essa, peraltro, pare coincidere con la stessa pretesa azionata – in vero in modo tutt'altro che persipicuo - dalla moglie iure proprio. Ad ogni buon conto, la domanda iure hereditatis va senz'altro respinta, posto che la morte del soggetto esclude ex se che questi possa lamentare iure proprio un danno patrimoniale per non aver percepito la pensione secondo la sua aspettativa di vita.
* 10. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dai figli e dai nipoti di vanno in primo luogo respinte le pretese Parte_10 relative al presunto danno patrimoniale, consistente nella perdita della possibilità di beneficiare dell'integrale pensione diretta in godimento al momento del decesso del beneficiario. La moglie ne avrebbe beneficiato quale familiare convivente, le figlie perché destinatarie di non meglio precisate donazioni. Orbene, trattasi di domande che non sono accompagnate da alcun elemento volto a darvi consistenza e meritevole d'approfondimento in sede istruttoria. Quanto ai figli, è del tutto imprecisata la cadenza e la consistenza di queste donazioni, laddove esse, specie se proiettate rispetto a persone autosufficienti e senz'altro adulte e abili al lavoro, non paiono costituire una fonte di reddito della cui perdita sia ragionevole lamentarsi. Quanto alla vedova, se la convivenza fra le parti può senz'altro indurre a ritenere che la pensione del de cuius abbia concorso nel tempo al menage familiare, va al contempo osservato che la prima gode pacificamente della pensione di reversibilità, ciò che, in abbinamento all'esigenza di mantenere solo se stessa, si ritiene consenta di mantenere lo stile di vita in precedenza condotto. In questo senso, non si tratta di escludere il risarcimento in considerazione della compensatio lucri cum damno, dal momento che è noto che «dal risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui non deve CP_ essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità accordata dall al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto, trattandosi di una forma di tutela previdenziale connessa ad un peculiare fondamento solidaristico e non geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo» [Cass., n. 12564/2018]; piuttosto il risarcimento va escluso perché, a monte, manca la prova di un danno
– tanto nella forma del danno emergente, quanto in quella del lucro cessante – non essendo dato identificare quale sia stato il pregiudizio patrimoniale che la vedova abbia subito in conseguenza del decesso del marito. Più chiaramente, va respinta la tesi per cui esso sia in re ipsa, essendo onere della parte descrivere la differenza tra un “prima” e un “dopo”, sotto il profilo patrimoniale, descrizione che nel ricorso manca integralmente. Quanto ai nipoti, la mancanza di regali e donazioni a seguito della morte del nonno è un fatto fisiologico e del tutto privo di apprezzabilità sotto il profilo risarcitorio, ferma restando la totale mancanza di elementi concreti atti a ricostruire sia l'an che il quantum del preteso pregiudizio.
* 11.1. Quanto al danno non patrimoniale, va esclusa la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa al danno asseritamente derivante dalla “paura di ammalarsi”. Anche in questo caso si tratta di posta rivendicata senza alcun corredo di fatti idoneo a fornirvi la necessaria concretezza. 11.2. Vanno invece accolte le pretese relative al danno da perdita del rapporto parentale, nei limiti di seguito precisati. Il danno in questione è dimostrato dalle parole dei testi escussi2. Quanto alla posizione della vedova e dei figli del de cuius, Parte_1 ha trovato conferma la costante convivenza tra i coniugi e il fatto che la moglie, insieme ai figli, abbia prestato assidua assistenza al marito durante la sua malattia (cfr. deposizioni , ). Tes_6 Tes_7 Parte_14 Tes_8
Ha trovato conferma, in generale, un assiduo legame familiare e una costante frequentazione tra i membri della famiglia, solita riunirsi al completo, anche con la partecipazione dei nipoti, per pranzi domenicali (cfr. deposizione , Tes_8
. Tes_5
Quanto alla posizione dei nipoti, al di là dell'ordinaria frequentazione predetta, è emerso un particolare legame con figlia di Persona_6 [...]
che, in mancanza di rapporti col padre, ha identificato nel nonno la Parte_3 figura paterna (cfr. deposizione ). Le ulteriori dichiarazioni dei testi in Tes_8 merito al rapporto coi nipoti – provenienti, peraltro, spesso dai genitori dei diretti interessati ricorrenti – hanno rivelato un legame non dissimile da quello che qualsiasi nipote ha col proprio ascendente. 11.3. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alla vedova e ai figli a seguito della morte di Pt_10
La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è,
[...] secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla dinamica dei rapporti familiari, così come accertati. 11.4. Lo stesso è a dirsi rispetto alla posizione dei nipoti, con le seguenti precisazioni. In merito alla risarcibilità della perdita del rapporto parentale subito dal nipote per la morte del nonno, la giurisprudenza si è esercitata giungendo ad approdi rilevanti nel caso di specie. In passato, è stato affermato che la pretesa risarcitoria fosse strettamente correlata al requisito della convivenza tra vittima e superstite estraneo alla famiglia nucleare. La giurisprudenza di legittimità, in particolare, ebbe ad affermare che, «perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.» [Cass., n. 4253/2012]. È un orientamento che è stato successivamente rimeditato. È prevalso l'assunto che «in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» [Cass., n. 21230/2016. In termini, successivamente, Cass., n. 29332/2017; Cass., n. 7743/2020]. E queste conclusioni vanno condivise perché utili a valorizzare il rapporto in questione, senz'altro astrattamente meritevole di tutela giuridica. Resta però inteso che, sebbene la convivenza non sia requisito necessario per affermare la risarcibilità del danno subito dal nipote, questi, al pari di ogni altro preteso danneggiato in vicende quali quella per cui è causa, deve «provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto» [Cass., n. 7740/2020]. È quindi al lume di questi criteri che dovrà procedersi alla domanda risarcitoria proposta dai nipoti. 11.5. Ciò posto, in termini generali rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11-20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto. 11.6. Se rispetto alla vedova e ai figli, può senz'altro farsi riferimento alla prima tabella, per i nipoti non esistono dei parametri specificamente dedicati. Nondimeno, nell'illustrazione delle tabelle, alla domanda «È possibile risarcire la perdita di altri tipi di rapporti parentali non menzionati in queste tabelle? E con quali parametri?» è stata offerta questa risposta: «spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto. Quanto alla liquidazione, il monitoraggio raccolto è insufficiente per elaborare una autonoma tabella per altri rapporti parentali diversi da quelli
“tabellati”: ove il giudice riconosca il diritto al risarcimento per parenti non “tabellati”, potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati» Nel caso concreto, si ritiene che il riferimento, per affinità delle situazioni, conduca a prendere in considerazione la seconda tabella – destinata a regolare la vicenda risarcitoria alla base dell'opposta situazione della perdita della nipote subita dal nonno – ma con un peculiare accorgimento che tenga debitamente conto d'un'intrinseca differenza tra le due situazioni. Quella tabella è specificamente prevista in considerazione d'uno scenario innaturale, vale a dire la situazione del nonno che sopravvive alla nipote, evento che di per sé induce a presumere un peculiare dolore della persona coinvolta. L'opposta vicenda della sopravvivenza del nipote è invece in rerum natura, con conseguente ridimensionamento dell'aspetto tragico dell'an della vicenda, dovendosi piuttosto valorizzare il suo quando, il suo aspetto temporale. Va in altri termini posto l'accento sul fatto che la morte del nonno, evento perscrutabile, sia stato anticipato rispetto all'ipotetico momento futuro in cui - si presume - si sarebbe comunque verificato. Si tratta dunque di procedere ad una ponderazione dei parametri utilizzabili e in quest'ottica, lasciate inalterate le voci tabellari e i punti a ciascuna riferibili, è opportuno ridurre il c.d. valore punto di euro 1.698,00. Si può considerare, in via equitativa, metà di quell'importo per visto Persona_6 il peculiare rapporto col nonno, e fare così riferimento alla somma di euro 849,00, e di 1/3 per i restanti nipoti, e fare così riferimento alla somma di euro 566,00. A ciò non osta l'indicazione contenuta nel questionario in calce alle tabelle, senz'altro non vincolante, tanto più che le stesse tabelle, pur fornendo un prezioso criterio per una valutazione equilibrata, lasciando impregiudicato lo spazio per una diversa valutazione, in via equitativa, da parte del giudice [cfr. Cass., n. 5948/2023]. 11.7. Applicando questi parametri alla vicenda della vedova Parte_1
deve procedersi come segue:
[...]
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_1
06.08.1945 e, al momento del decesso del marito, di anni 76, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71-80 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti i 4 figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 59 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 230.749,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 76.916,33. 11.8. Applicando questi parametri alla vicenda del figlio Parte_2 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_2
02.01.1966 e, al momento del decesso del padre, di anni 56, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 63.879,66. 11.9. Applicando questi parametri alla vicenda della figlia Parte_3 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il [...] Parte_3
e, al momento del decesso del padre, di anni 52, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...] Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 63.879,66. 11.10. Applicando questi parametri alla vicenda del figlio Parte_4 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_4
31.10.1970 e, al momento del decesso del padre, di anni 51, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 49 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 191.639,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 63.879,66. 11.11. Applicando questi parametri alla vicenda del figlio
[...]
deve procedersi come segue: Parte_5
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 12 punti (fascia 71- 80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il Parte_5
15.04.1984 e, al momento del decesso del padre, di anni 37, vanno attribuiti 22 punti (fascia 31-40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i 3 fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, considerando l'intensità della relazione e l'assistenza prestata a Pt_10 durante la malattia.
[...]
Vanno perciò assegnati 53 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 207.283,00. per le ragioni già esposte, CP_1 risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 69.094,33. 11.12. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote
[...]
deve procedersi come segue: Parte_6
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata l'[...] Parte_6
e, al momento del decesso del nonno, di anni 32, vanno attribuiti 16 punti (fascia 31-40 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 35 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 19.810,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.603,33. 11.12. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote
[...]
deve procedersi come segue: Parte_7
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_7
26.04.1993 e, al momento del decesso del nonno, di anni 28, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.13. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_8 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il [...] Parte_8
e, al momento del decesso del nonno, di anni 22, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.14. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_9
deve procedersi come segue:
[...]
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_9
28.10.1992 e, al momento del decesso del nonno, di anni 29, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.15. Applicando questi parametri alla vicenda del nipote Pt_10
deve procedersi come segue:
[...]
a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè il nipote nato Parte_10 il 05.09.1994 e, al momento del decesso del nonno, di anni 27, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 37 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 20.942,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 6.980,66. 11.16. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_11 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata l'[...] e, Parte_11 al momento del decesso del nonno, di anni 13, vanno attribuiti 20 punti (fascia 0- 20 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 39 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 22.074,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 7.358,00. 11.17. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Parte_12 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il [...] Parte_12
e, al momento del decesso del nonno, di anni 11, vanno attribuiti 20 punti (fascia 0-20 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 9 punti, vista la sopravvivenza dei genitori e dei fratelli. e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 39 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 22.074,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 7.358,00. 11.18. Applicando questi parametri alla vicenda del nipote Parte_13 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nato il [...] Parte_13
e, al momento del decesso del nonno, di anni 9, vanno attribuiti 20 punti (fascia 0-20 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 12 punti, vista la sopravvivenza dei genitori;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 2 punti, utili a valorizzare l'ordinario affetto e la normale frequentazione tra nonno e nipote. Vanno perciò assegnati 42 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 566,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 23.772,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 7.924,00. 11.19. Applicando questi parametri alla vicenda della nipote Persona_6 deve procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè nato il Parte_10
13.03.1945 e morto il 17.02.2022, a 76 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 71-80 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il [...] e, Persona_6 al momento del decesso del nonno, di anni 22, vanno attribuiti 18 punti (fascia 21-30 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altro congiunto del nucleo, considerando che va valorizzata la presenza dei familiari entro il 2° grado, vanno attribuiti 14 punti, vista la sopravvivenza della madre e la conclamata assenza di fatto della figura paterna;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 5 punti, utili a valorizzare il particolare legame come indicato supra. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 849,00, si individua l'importo liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 38.205,00. per le ragioni già esposte, risponde CP_1 per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 12.735,00. 11.20. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 12. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate considerando i minimi tariffari previsti per lo scaglione entro cui si colloca il valore capitale riconosciuto. La scelta dei “minimi” deriva dal fatto che, da un lato, l'atto introduttivo è risultato particolarmente generico e ricco di riferimenti inconferenti, ciò che depone nel senso di non valorizzarne particolarmente il pregio, e, dall'altro lato, che la fase istruttoria e la fase decisoria sono state piuttosto snelle in ragione d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne ha semplificato lo svolgimento. Il compenso va distratto a favore del difensore delle ricorrenti, antistatario. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere a , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
ed pro
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 quota, la somma di euro 55.210,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'01.03.2018 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a marzo 2018; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_2 Parte_1 somma di euro 76.916,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a Controparte_2 Parte_2 [...]
e l'ulteriore somma di euro 63.879,66 ciascuno, Parte_3 Parte_4 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma predetta a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere ad l'ulteriore Controparte_2 Parte_5 somma di euro 69.094,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Parte_6 euro 6.603,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a Controparte_2 Parte_7 [...]
e la somma di euro Parte_8 Parte_9 Parte_10
6.980,66 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma predetta a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a ed Controparte_2 Parte_11 [...] la somma di euro 7.358,00 ciascuna, oltre interessi e rivalutazione Pt_12 monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a la somma di Controparte_2 Parte_13 euro 7.924,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a la somma di euro Controparte_2 Persona_6
12.735,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 17.02.2022 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della predetta somma a febbraio 2022, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
respinge per il resto il ricorso;
condanna a rifondere alle parti ricorrenti le spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 9.459,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre rimborso contributo unificato ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 8 ottobre 2025
Il Giudice
GA ER
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 17.04.2024. 2 Cfr. verbali d'udienza del 19.06.2024 e 15.10.2024.