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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/12/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo ES RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2025 R.G.A.C.
TRA
NATO A PALERMO IL 13/03/92 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Simona Antonia Barba
ATTORE
CONTRO
NATO AD AGRIGENTO IL Controparte_1
01/05/60
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa del 02/01/2025 in riassunzione del giudizio instaurato davanti al Giudice di Pace di
EN dichiaratosi incompetente per materia
[...]
conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di euro 500,00 dallo stesso indebitamente trattenuta pari all'ammontare del deposito cauzionale versato da esso attore al momento della stipula del contratto di locazione inter partes e
1 mai restituita dal convenuto. optava Controparte_1 per la contumacia. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 10/12/2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, merita accoglimento. Occorre in via preliminare osservare che la controversia in attenzione appare rientrare nel paradigma giuridico dell'art. 447 bis c.p.c. avendo la lite ad oggetto un contratto locatizio.
Il processo s'è svolto invece secondo il rito ordinario anziché con quello del lavoro previsto dalla norma in commento ma tale accadimento non involgendo una questione di costituzione del giudice cui è estranea la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro determina una nullità non assoluta ma relativa da considerarsi sanata allorché non sia fatta valere a pena di decadenza nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale compiuto con rito diverso da quello del lavoro. Occorre aggiungere infine, che non costituisce motivo di impugnazione il semplice errore di rito, ma, è, invece, indispensabile che il soccombente lamenti un concreto pregiudizio derivante dall'essere stato seguito il rito sbagliato. Il nostro legislatore ha optato infatti per tale soluzione, tanto nel codice del 1942 che con la successiva modifica del 1973
2 in cui, agli artt. 426 e 427 c.p.c., si riproduce sostanzialmente il contenuto dei previgenti artt. 445 e
446 c.p.c., non senza l'avallo della dottrina, semplificando così la disciplina relativa all'errore di rito, e ciò in sintonia con il principio di conservazione degli atti processuali e di economia processuale, stanti le non rilevanti differenze circa lo svolgimento del rito speciale del lavoro e del rito ordinario. Piace in primo luogo commentare tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato il pagamento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun
3 riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità. Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che,
è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens. Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di
4 presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento". Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso. Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti devono essere provati (altrimenti la
5 fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto. L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, "non conserva necessariamente la medesima qualifica in ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa. Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi.
Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il rischio della sua mancata prova, in quanto, in base
6 all'art. 2033 c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato conserverà la ricevuta. Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art. 2697 c.c., in base al quale
7 l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono. La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo.
La difficoltà è ben superabile. La Suprema corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte.
Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve
8 dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede prospetta come ignota la causa della solutio. Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme.
Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema Corte, constatate da un lato l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto pagamento, ha adottato, la
9 medesima soluzione accolta dallo stesso S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla cui base è avvenuto il pagamento, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra il pagamento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva
10 della mancanza di causa debendi, invertendo così
l'onere probatorio relativo alla stessa, con il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione del pagamento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza del debito quando per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore, spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità). Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, appare meritevole di accoglimento. Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza la fondatezza dell'assunto attoreo con riferimento alla decisiva circostanza relativa al fatto che abbia Parte_1 effettuato il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 500,00 in effetti da quest'ultimo indebitamente trattenuta. Dubbio alcuno può nutrirsi
11 in riguardo al fatto che il convenuto non costituendosi in giudizio non sia stato in grado di dimostrare la causa giuridica della mancata restituzione di tale somma, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a farle assumere la veste e i poteri della creditrice spettando come abbiamo visto all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione. Per effetto delle considerazioni appena espresse, il convenuto resosi in mancanza di contrari elementi probatori inadempiente all'obbligo di restituire la somma indebitamente percepita deve essere condannato al rimborso in favore dell'attore dell'importo di euro 500,00 oltre interessi legali dalla data dell'indebita percezione fino a quella di effettiva restituzione. A commento ulteriore della domanda attorea piace in linea generale ricordare come ogni qualvolta si istauri un contratto di locazione, si stabilisca un importo da trattenere a cura del locatore
(proprietario dell'immobile), a garanzia di eventuali futuri danni cagionati dal locatario (affittuario). E' pur vero che tale somma rimane nelle tasche del locatore e pertanto alla scadenza contrattuale è giusto che si restituisca non solo il deposito cauzionale, ma anche gli interessi maturati. Il deposito cauzionale ha la funzione di garanzia per eventuali danni che il conduttore potrebbe arrecare all'immobile locato. Esso viene restituito alla fine della locazione dopo aver verificato
12 che l'immobile oggetto del rapporto locativo non abbia, come detto in precedenza, subito danni ma il normale deterioramento della cosa dovuto all'uso. Questo importo però non può essere conteggiato come pagamento di acconto canoni, ovvero la cauzione versata dal locatario al locatore in fase contrattuale, è da intendersi solo a titolo di garanzia e mai a titolo di affitto. Il deposito cauzionale in materia locatizia è regolato all'art. 11 della Legge n. 392/78, la quale prevede che lo stesso non può essere superiore a tre mensilità del canone pattuito per l'affitto del bene. Esso
è produttivo degli interessi legali, che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Tuttavia la Corte di Cassazione, ha stabilito che, a norma dell'art. 11 della Legge 392/78, devono essere restituiti gli interessi legali e non gli interessi anatocistici
(produzione degli interessi sugli interessi) riguardanti il deposito cauzionale, e ben possono essere dal locatore corrisposti non già alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione della cauzione alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Sempre la
Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale previsto dall'art. 11 Legge
392/78 ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti
13 percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita) e, conseguentemente sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Inoltre i Giudici di legittimità hanno stabilito che in vigenza dell'art. 11
Legge 392/78, gli interessi legali sul deposito cauzionale devono essere corrisposti automaticamente dal locatore alla fine di ogni anno, senza che occorra una richiesta del conduttore, perché sono irrinunciabili, e, se non si è provveduto annualmente, vanno restituiti unitamente alla somma depositata al momento del rilascio dell'immobile locato, dovendosi presumere fino a prova contraria, che sia venuta meno la funzione di garanzia
(che ha il deposito cauzionale) dell'adempimento degli obblighi gravanti sul conduttore. Quanto alla richiesta di restituzione della caparra, trattandosi di questione di puro diritto, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, in tema di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in
14 parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. La normativa sulla locazione obbliga pertanto il proprietario a restituire la caparra una volta che cessi il contratto di locazione, indipendentemente dai motivi che hanno portato alla risoluzione. Dottrina e giurisprudenza riconoscono infine che il deposito cauzionale ha la natura di pegno irregolare, in quanto la somma corrisposta si trasferisce nella proprietà e disponibilità del locatore. Pertanto egli la può utilizzare come meglio crede, perché il diritto del conduttore sorge al momento della fine del contratto, allorquando questi diventa creditore della somma versata a suo tempo, fatto salvo l'obbligo di riconoscere gli interessi. In alternativa alla consegna di una somma di denaro quale deposito cauzionale, le parti possono valutare se ricorrere alla prestazione di apposite garanzie date a tal fine da terzi.
E' pur vero che l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma solo se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Nel caso di specie in mancanza di elementi probatori in contrario il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 500,00 per la restituzione del deposito cauzionale oltre interessi dalla data di corresponsione
(17/12/2023) sulla somma globale. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
15
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'obbligo di restituzione in capo a del deposito Controparte_1 cauzionale versato da condanna Parte_1 pertanto al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di Euro 500,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla data di effettiva dazione del deposito cauzionale fino al soddisfo;
condanna infine il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 11/12/2025
IL GIUDICE
GE Lo ES RI
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. GE Lo ES RI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 74/2025 R.G.A.C.
TRA
NATO A PALERMO IL 13/03/92 Parte_1 rapp. e dif. dall'Avv. Simona Antonia Barba
ATTORE
CONTRO
NATO AD AGRIGENTO IL Controparte_1
01/05/60
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: come atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa del 02/01/2025 in riassunzione del giudizio instaurato davanti al Giudice di Pace di
EN dichiaratosi incompetente per materia
[...]
conveniva in giudizio Pt_1 Controparte_1 chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore della somma di euro 500,00 dallo stesso indebitamente trattenuta pari all'ammontare del deposito cauzionale versato da esso attore al momento della stipula del contratto di locazione inter partes e
1 mai restituita dal convenuto. optava Controparte_1 per la contumacia. Celebrata l'istruzione esclusivamente con produzioni documentali, all'udienza del 10/12/2025, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea ha trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa e, perciò, merita accoglimento. Occorre in via preliminare osservare che la controversia in attenzione appare rientrare nel paradigma giuridico dell'art. 447 bis c.p.c. avendo la lite ad oggetto un contratto locatizio.
Il processo s'è svolto invece secondo il rito ordinario anziché con quello del lavoro previsto dalla norma in commento ma tale accadimento non involgendo una questione di costituzione del giudice cui è estranea la distinzione tra giudice ordinario e giudice del lavoro determina una nullità non assoluta ma relativa da considerarsi sanata allorché non sia fatta valere a pena di decadenza nella prima difesa o istanza successiva al compimento dell'atto processuale compiuto con rito diverso da quello del lavoro. Occorre aggiungere infine, che non costituisce motivo di impugnazione il semplice errore di rito, ma, è, invece, indispensabile che il soccombente lamenti un concreto pregiudizio derivante dall'essere stato seguito il rito sbagliato. Il nostro legislatore ha optato infatti per tale soluzione, tanto nel codice del 1942 che con la successiva modifica del 1973
2 in cui, agli artt. 426 e 427 c.p.c., si riproduce sostanzialmente il contenuto dei previgenti artt. 445 e
446 c.p.c., non senza l'avallo della dottrina, semplificando così la disciplina relativa all'errore di rito, e ciò in sintonia con il principio di conservazione degli atti processuali e di economia processuale, stanti le non rilevanti differenze circa lo svolgimento del rito speciale del lavoro e del rito ordinario. Piace in primo luogo commentare tre distinte questioni in materia di indebito oggettivo: l'una riguardante la rilevanza del titolo che ha motivato il pagamento e implicitamente l'irrilevanza dell'errore del solvens, la seconda relativa all'onere della prova gravante sull'attore in ripetizione e l'ultima concernente il modo in cui la prova dell'inesistenza del titolo viene a delimitare l'ambito della prova negativa. A proposito del primo punto si può osservare come tra i fatti da provare v'è da escludere l'errore del solvens dalla rosa dei presupposti dell'indebito oggettivo. Infatti, l'antica disputa dottrinaria concernente il tema della rilevanza o meno dell'errore del solvens ai fini dell'esperibilità dell'azione di ripetizione, è stata definitivamente sopita con l'entrata in vigore dell'attuale codice civile che, tenendo distinti l'indebito soggettivo o ex persona e l'indebito oggettivo o ex re, riconosce, riguardo a quest'ultimo, il diritto di ripetizione di quanto prestato a chi ha effettuato un pagamento non dovuto, senza fare alcun
3 riferimento al requisito dell'errore del solvens, nè alla sua scusabilità. Giova altresì ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, in materia di ripetizione di indebito oggettivo, incombe sull'attore l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del preteso diritto alla restituzione di quanto prestato, vale a dire l'avvenuto pagamento e la originaria o sopravvenuta mancanza del titolo giuridico idoneo a giustificare la solutio. Questo indirizzo è condiviso dalla dottrina che,
è unanime nel ritenere l'azione di ripetizione fondata sull'inesistenza di una valida causa dell'attribuzione patrimoniale eseguita dal solvens a favore dell'accipiens. Opinioni contrastanti emergono invece tra gli autori riguardo all'individuazione del fondamento dell'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione. In proposito una parte della dottrina giustifica l'onere della prova dell'attore sulla base del principio per cui la parte che afferma in giudizio determinati fatti ha l'onere di provarli, in modo che se essa non fornisce la prova di tali fatti questi non devono considerarsi provati mentre la restante parte fa leva sul tacito riconoscimento di debito implicito nel fatto materiale del pagamento o più precisamente invoca l'attitudine del pagamento a fare presumere, iuris tantum un riconoscimento di debito o quantomeno che un debito sia esistito. L'argomentazione secondo cui il pagamento, in quanto tale, è un atto che consente di
4 presumere l'adempimento di una specifica obbligazione in capo al solvente, è stata utilizzata anche da alcuni giudici di merito. In alcune pronunce questa tesi è stata rafforzata attraverso il richiamo dell'art. 1988 c.c., che, in materia di promessa di pagamento, dispensa il promissario dall'onere di provare il rapporto fondamentale della promessa, presumendone la sua esistenza fino a prova contraria. Così è stato sostenuto che se "per il principio della sicurezza dei rapporti giuridici si deve presumere che colui che ha rilasciato una promessa di pagamento abbia agito in base ad una causa valida e lecita, è certo che la stessa presunzione deve valere a favore di colui che ha ricevuto un pagamento". Conseguentemente, l'onere di provare la mancanza del titolo giustificativo della solutio posto a carico dell'attore, deriverebbe dal fatto che la presunzione (legale nel caso della promessa di pagamento e giurisprudenziale nella ripetizione di indebito oggettivo), eliminando la necessità di dimostrare il fatto dell'esistenza della causa per la parte che lo allega, determina un'inversione dell'onere della prova, poiché sarà la controparte a dover dimostrare il contrario, se vorrà evitare la vittoria della avversaria in favore della quale opera la presunzione stessa. In proposito si è però tenuto anche un diverso discorso. Nell'ambito di una data fattispecie, è noto che taluni fatti devono essere provati (altrimenti la
5 fattispecie non può essere operante); mentre di altri fatti, non occorre la prova, purchè, però, non sia provato il fatto opposto. L'art. 2697 c. c, distinguendo i fatti costitutivi da un lato ed i fatti estintivi ed impeditivi dall'altro, fissa soltanto un criterio di distribuzione dei fatti da provare tra le parti processuali, ma non è idoneo a stabilire, nel caso singolo, se un dato elemento della fattispecie deve essere provato e da chi. Spetta infatti alle norme di diritto sostanziale individuare i fatti (costitutivi) da provare nell'ambito di una determinata fattispecie. Ciò trova conferma nel fatto che un elemento che intervenga in più fattispecie, "non conserva necessariamente la medesima qualifica in ognuna di esse: ossia può darsi che il medesimo elemento debba essere provato quando faccia parte di una data fattispecie, e non ne occorra invece la prova quando intervenga in un'altra fattispecie diversa. Così ad es., la prova della buona fede occorre quando si tratti della fattispecie "acquisto di buona fede a titolo oneroso dall'erede apparente", e non, quando si tratti della fattispecie "possesso di buona fede”. La qualifica di un fatto come costitutivo, impeditivo o presunto è relativa alla singola fattispecie, e perciò la necessità della prova del dato fatto è relativa alla singola causa petendi.
Nella ripetizione di indebito l'attore deve provare la mancanza di causa debendi e, conseguentemente, corre il rischio della sua mancata prova, in quanto, in base
6 all'art. 2033 c.c., essa è elemento costitutivo della fattispecie da cui trae origine il diritto alla restituzione del pagato, invocato dall'attore nella sua domanda giudiziale. La dottrina che si è interrogata sulla ratio del carattere costitutivo dell'inesistenza dell'obbligazione adempiuta rispetto alla condictio indebiti ha osservato che essa trova il suo fondamento più profondo proprio nella circostanza che, avvenuta una qualsiasi solutio, il creditore restituirà il chirografo, distruggerà la corrispondenza relativa all'affare, ecc…, mentre il debitore che ha pagato conserverà la ricevuta. Inoltre, da un punto di vista logico si può constatare che i giudici, finchè non viene data esecuzione al contratto, non possono considerare lo stesso esistente, valido ed efficace e, pertanto, la sua esistenza, validità ed efficacia costituiranno il thema probandum, mentre nella fase successiva all'esecuzione, gli stessi giudici non potranno prima facie ritenere che il negozio in adempimento del quale è stata realizzata la prestazione sia inesistente o invalido e, perciò, sarà rispettivamente l'inesistenza o la invalidità a dover essere provata. Alla luce di queste considerazioni, emerge che l'onere di provare l'inesistenza di un titolo giuridico giustificativo del pagamento gravante sul solvens, costituisce normale applicazione del criterio sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti processuali indicato dall'art. 2697 c.c., in base al quale
7 l'attore è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del diritto fatto valere attraverso la dimostrazione dei fatti che lo costituiscono. La prova dell'assenza di causa come prova di un fatto negativo introduce la terza questione consistente nel dare una soluzione al problema se chi allega un fatto negativo debba provarlo.
La difficoltà è ben superabile. La Suprema corte ha da tempo statuito, nel rispetto del principio di cui all'art. 2697 c.c., che anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi, poiché la negatività dei fatti non esclude, né inverte l'onere della prova, gravando sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo è costitutivo, ovvero sulla parte che eccepisce un fatto, pur se negativo, avente efficacia estintiva od impeditiva o modificativa del diritto fatto valere dalla controparte.
Analogamente la dottrina ha ormai messo in luce il fatto che l'antico brocardo negativa non sunt probanda non ha più valore nel nostro ordinamento, perciò si esclude che la negatività del fatto da provare sia di per sé idonea a modificare l'onere della prova che spetta alla parte che lo ha allegato, dal momento che tale incombenza può essere assolta o direttamente, fornendo la prova del fatto negativo stesso, oppure, come avviene più frequentemente, dando la prova dei fatti positivi incompatibili con la verità del fatto di cui si deve
8 dimostrare l'inesistenza. Tuttavia occorre distinguere il caso in cui il solvens conosce il titolus che ha giustificato il pagamento e lo indica nell'atto di citazione, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza (per il quale vale ciò che sin qui è stato detto), da quello in cui, invece, il solvente o il suo erede prospetta come ignota la causa della solutio. Nella prima ipotesi la Suprema Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l'attore deve provare il fatto materiale del pagamento ed il venir meno o l'originaria mancanza del vincolo giuridico giustificativo presuppone che l'oggetto del giudizio sia specificamente individuato, poiché al solvens compete determinare la causa di ciascun pagamento e, anzi, la configurazione di questo in riferimento ad un determinato (ed eventualmente anche controverso) obbligo conforme.
Conseguentemente, nella successiva azione di ripetizione il solvens deve dimostrare l'inesistenza solo di quella causa da lui stesso individuata all'atto del pagamento, incombendo allo accipiens la dimostrazione di un'eventuale altra fonte di debito. Nella seconda ipotesi prospettata la Suprema Corte, constatate da un lato l'impossibilità per l'attore in ripetizione d'indebito di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualunque titolo che giustifichi il versamento, e dall'altro la necessità che egli provi l'assenza della causa debendi dell'avvenuto pagamento, ha adottato, la
9 medesima soluzione accolta dallo stesso S.C. in materia di promessa di pagamento, venendo a sostenere il principio di diritto per cui l'attore in ripetizione qualora non conosca lo specifico titolus sulla cui base è avvenuto il pagamento, non è tenuto a dimostrare la mancanza di qualunque causa astrattamente idonea a giustificare giuridicamente la solutio, essendo sufficiente che egli invochi e provi l'inidoneità del titolo ipotizzato ed indicato, come causa petendi, nella sua domanda di ripetizione. Tale regola iuris è in linea con quella parte della dottrina che ammette che la prova di un fatto negativo possa dar luogo a notevoli difficoltà nel caso in cui esso sia generico o indeterminato, poiché sia la prova diretta, sia quella a contrario, cioè fornita attraverso la dimostrazione del fatto positivo incompatibile, possono risultare impossibili. Questa soluzione desta però perplessità poiché il solvens sarebbe posto nella condizione di scegliere arbitrariamente l'ipotesi da dedurre in base alle sue concrete possibilità di dimostrare la non corrispondenza alla realtà, risultato peraltro avversato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che, imponendo all'attore l'ulteriore prova del collegamento eziologico tra il pagamento eseguito e il titolo inesistente, nega tutela al solvente che si è limitato ad ipotizzare la mera inesistenza di un qualsiasi suo debito. Deve quindi conclusivamente ammettersi la prova in via presuntiva
10 della mancanza di causa debendi, invertendo così
l'onere probatorio relativo alla stessa, con il risultato di imporre all'accipiens la dimostrazione di un'eventuale diversa ragione del pagamento per cui si ritiene raggiunta la prova presuntiva dell'inesistenza del debito quando per via di esclusione non si riesca a stabilire e a identificare la causa giuridica della dazione, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a far assumere all'accipiens la veste e i poteri del creditore e al solvens la qualifica e gli obblighi del debitore, spettando chiaramente all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione (ad esempio che la solutio costituisce atto di esecuzione di un valido contratto, o adempimento di un'obbligazione naturale o un atto compiuto per spirito di liberalità). Dopo tali considerazioni di carattere generale ed affrontando il merito della vicenda che ci occupa va affermato che la domanda attorea, per le ragioni di seguito esposte, appare meritevole di accoglimento. Nella fattispecie in esame, alla stregua della documentazione prodotta in atti è emersa con estrema chiarezza la fondatezza dell'assunto attoreo con riferimento alla decisiva circostanza relativa al fatto che abbia Parte_1 effettuato il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di euro 500,00 in effetti da quest'ultimo indebitamente trattenuta. Dubbio alcuno può nutrirsi
11 in riguardo al fatto che il convenuto non costituendosi in giudizio non sia stato in grado di dimostrare la causa giuridica della mancata restituzione di tale somma, a inquadrare cioè, questa in una fattispecie negoziale idonea a farle assumere la veste e i poteri della creditrice spettando come abbiamo visto all'accipiens indebiti l'onere di dimostrare circostanze idonee ad escludere la ripetizione. Per effetto delle considerazioni appena espresse, il convenuto resosi in mancanza di contrari elementi probatori inadempiente all'obbligo di restituire la somma indebitamente percepita deve essere condannato al rimborso in favore dell'attore dell'importo di euro 500,00 oltre interessi legali dalla data dell'indebita percezione fino a quella di effettiva restituzione. A commento ulteriore della domanda attorea piace in linea generale ricordare come ogni qualvolta si istauri un contratto di locazione, si stabilisca un importo da trattenere a cura del locatore
(proprietario dell'immobile), a garanzia di eventuali futuri danni cagionati dal locatario (affittuario). E' pur vero che tale somma rimane nelle tasche del locatore e pertanto alla scadenza contrattuale è giusto che si restituisca non solo il deposito cauzionale, ma anche gli interessi maturati. Il deposito cauzionale ha la funzione di garanzia per eventuali danni che il conduttore potrebbe arrecare all'immobile locato. Esso viene restituito alla fine della locazione dopo aver verificato
12 che l'immobile oggetto del rapporto locativo non abbia, come detto in precedenza, subito danni ma il normale deterioramento della cosa dovuto all'uso. Questo importo però non può essere conteggiato come pagamento di acconto canoni, ovvero la cauzione versata dal locatario al locatore in fase contrattuale, è da intendersi solo a titolo di garanzia e mai a titolo di affitto. Il deposito cauzionale in materia locatizia è regolato all'art. 11 della Legge n. 392/78, la quale prevede che lo stesso non può essere superiore a tre mensilità del canone pattuito per l'affitto del bene. Esso
è produttivo degli interessi legali, che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno. Tuttavia la Corte di Cassazione, ha stabilito che, a norma dell'art. 11 della Legge 392/78, devono essere restituiti gli interessi legali e non gli interessi anatocistici
(produzione degli interessi sugli interessi) riguardanti il deposito cauzionale, e ben possono essere dal locatore corrisposti non già alla fine di ogni anno, bensì unitamente alla restituzione della cauzione alla scadenza definitiva del contratto di locazione. Sempre la
Suprema Corte ha stabilito che l'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere gli interessi legali sul deposito cauzionale previsto dall'art. 11 Legge
392/78 ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti
13 percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione (venendo a maggiorare la cifra pattuita) e, conseguentemente sono nulle le clausole contrattuali che stabiliscono una disciplina della restituzione difforme da quella contenuta in detta norma. Inoltre i Giudici di legittimità hanno stabilito che in vigenza dell'art. 11
Legge 392/78, gli interessi legali sul deposito cauzionale devono essere corrisposti automaticamente dal locatore alla fine di ogni anno, senza che occorra una richiesta del conduttore, perché sono irrinunciabili, e, se non si è provveduto annualmente, vanno restituiti unitamente alla somma depositata al momento del rilascio dell'immobile locato, dovendosi presumere fino a prova contraria, che sia venuta meno la funzione di garanzia
(che ha il deposito cauzionale) dell'adempimento degli obblighi gravanti sul conduttore. Quanto alla richiesta di restituzione della caparra, trattandosi di questione di puro diritto, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, in tema di locazione, l'obbligazione del locatore di restituire il deposito cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in
14 parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti, il conduttore può esigerne la restituzione. La normativa sulla locazione obbliga pertanto il proprietario a restituire la caparra una volta che cessi il contratto di locazione, indipendentemente dai motivi che hanno portato alla risoluzione. Dottrina e giurisprudenza riconoscono infine che il deposito cauzionale ha la natura di pegno irregolare, in quanto la somma corrisposta si trasferisce nella proprietà e disponibilità del locatore. Pertanto egli la può utilizzare come meglio crede, perché il diritto del conduttore sorge al momento della fine del contratto, allorquando questi diventa creditore della somma versata a suo tempo, fatto salvo l'obbligo di riconoscere gli interessi. In alternativa alla consegna di una somma di denaro quale deposito cauzionale, le parti possono valutare se ricorrere alla prestazione di apposite garanzie date a tal fine da terzi.
E' pur vero che l'obbligo del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della locazione, ma solo se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni. Nel caso di specie in mancanza di elementi probatori in contrario il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 500,00 per la restituzione del deposito cauzionale oltre interessi dalla data di corresponsione
(17/12/2023) sulla somma globale. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'obbligo di restituzione in capo a del deposito Controparte_1 cauzionale versato da condanna Parte_1 pertanto al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di Euro 500,00 oltre Parte_1 interessi legali dalla data di effettiva dazione del deposito cauzionale fino al soddisfo;
condanna infine il convenuto al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre I.V.A. C.P.A. e spese generali.
AGRIGENTO 11/12/2025
IL GIUDICE
GE Lo ES RI
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