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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/12/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
US Menegazzi – Presidente.
NA IG – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 3816/2025, promossa con ricorso depositato in data 23/07/2025;
da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. JELO DI LENTINI MASSIMILIANO MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GHIRARDI NARCISO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
- RESISTENTE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 4.12.25 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Le parti chiedono concordemente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e rinunciano ai termini per memorie conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, esponeva: Parte_1
a) che in data 22/12/2001 aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
[...]
Per_ b) che dalla loro unione erano nate le figlie Giulia e la prima maggiorenne, la seconda ancora minorenne;
c) che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati ed era intervenuta separazione con decreto di omologa nel 2019.
Egli ha chiesto quindi di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed una serie di domande ulteriori.
Si è costituita controparte, contestando i fatti esposti nel ricorso avversario, aderendo alla domanda di pronuncia di divorzio.
All'udienza del 4.12.25 i procuratori delle parti concordemente precisavano le conclusioni in ordine alla pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in
GAIARINE in data 22/12/2001, e che l'atto è stato trascritto al n. 1 parte II serie A Anno
2 Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate nè hanno convissuto dopo la separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostruita ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
GAIARINE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni e che la causa non è istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GAIARINE in data 22/12/2001, tra , n. a CONEGLIANO (TV) il 22/10/1973 e Parte_1
, n. a VENEZIA (VE) il 04/08/1973, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, Serie A, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAIARINE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
3 Treviso, 04/12/2025
Il Giudice est.
NA IG
Il Presidente
US Menegazzi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2002 del relativo registro.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
US Menegazzi – Presidente.
NA IG – Giudice rel.
Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile R.G. n. 3816/2025, promossa con ricorso depositato in data 23/07/2025;
da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. JELO DI LENTINI MASSIMILIANO MARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
- RICORRENTE -
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GHIRARDI NARCISO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
- RESISTENTE -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO EX LEGE -
Causa rimessa alla decisione del collegio all'udienza del 4.12.25 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Le parti chiedono concordemente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e rinunciano ai termini per memorie conclusive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/07/2025, esponeva: Parte_1
a) che in data 22/12/2001 aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
[...]
Per_ b) che dalla loro unione erano nate le figlie Giulia e la prima maggiorenne, la seconda ancora minorenne;
c) che i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati ed era intervenuta separazione con decreto di omologa nel 2019.
Egli ha chiesto quindi di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed una serie di domande ulteriori.
Si è costituita controparte, contestando i fatti esposti nel ricorso avversario, aderendo alla domanda di pronuncia di divorzio.
All'udienza del 4.12.25 i procuratori delle parti concordemente precisavano le conclusioni in ordine alla pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio ed il Giudice Istruttore si riservava di riferire in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'estratto dell'atto di matrimonio risulta che le parti abbiano contratto matrimonio in
GAIARINE in data 22/12/2001, e che l'atto è stato trascritto al n. 1 parte II serie A Anno
2 Dalla documentazione prodotta e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non ci sono più riconciliate nè hanno convissuto dopo la separazione personale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per procedere alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può
essere mantenuta o ricostruita ed è decorso il periodo di tempo previsto dalla legge.
Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
GAIARINE è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine alle ulteriori questioni e che la causa non è istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese in definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GAIARINE in data 22/12/2001, tra , n. a CONEGLIANO (TV) il 22/10/1973 e Parte_1
, n. a VENEZIA (VE) il 04/08/1973, trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, Serie A, anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GAIARINE di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria;
- spese al definitivo.
3 Treviso, 04/12/2025
Il Giudice est.
NA IG
Il Presidente
US Menegazzi
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2002 del relativo registro.