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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/08/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2017/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GIUSEPPE BARDO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro c.f. ) con l'avv. PAOLO CALCIOLARI CP_1 P.IVA_1 APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena 6.2.2024 n. 106 (r.g. n. 4378/2022)
CONCLUSIONI
La parte appellante come da atto di appello:
Voglia l'Ecc. Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: - in via preliminare di rito, ritenere la presente impugnazione in grado di appello contraddistinta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. di una ragionevole probabilità di accoglimento sulla base dei motivi suesposti;
- in via principale: accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni, come già rassegnate nel giudizio di primo grado in atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo così come precisate in seno alla autorizzata memoria ex art. 320 cpc, che qui si trascrivono:
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e Dichiarare i vizi delle opere eseguite dalla Opposta e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute nella misura di € 2.519,00 o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
- Per l'effetto Dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità, anche parziale, del Decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e diritto sopra meglio spiegati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 891/2021, R.G. n. 3640/2022, emesso dal Giudice di Pace di Modena;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore IG.ra alla refusione delle spese, competenze ed onorari tutti della CP_2 presente causa, oltre rimborso delle spese generali, cpa e iva come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta opposta e la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 20 settembre 2021 era presente alla pulizia finale del cantiere esistente presso l'abitazione della IG.ra e del IG. Pt_1 Persona_1
2) Vero che subito dopo la pulizia del sezionale del garage, avvenuta per espressa richiesta del
IG. con solo acqua e sapone, si evidenziava un difetto estetico del medesimo, Persona_1 rappresentato da righe e crepe e da una differenza di colorazione;
3) Vero che alla Sua presenza la IG.ra avvisava immediatamente per telefono la IG.ra Pt_1 della circostanza;
CP_2
4) Vero che la IG.ra si recava in cantiere e tentava di pulire il portone del garage CP_2 con una salviettina umidificata;
2 di 8 5) Vero che per un errore della il portone è stato consegnato presso un altro cantiere, CP_2 ove hanno provato a montarlo e solo successivamente è stato imballato di nuovo e spedito presso l'abitazione della IG.ra ; Pt_1
6) Vero che il partone del garage è arrivato imballato con del materiale di recupero;
7) Vero che prima della pulizia finale del cantiere il portone risultava impolverato e sporco.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova il Geom. ed il IG. Testimone_1
Testimone_2
- Si chiede l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la presenza e la natura dei vizi denunciati ed al fine di quantificare i danni subiti dalla IG.ra a causa Pt_1 dei medesimi.
- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova richiesti da controparte.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di formulare istanza istruttorie”.
La parte appellata come da comparsa di costituzione e risposta:
Contrariis rejectis
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
In merito all'appello principale:
Rigettare i motivi posti alla base dell'atto d'appello perché infondati in fatto e in diritto e non accoglibili per le motivazioni sopra esposte.
Rigettare le richieste “in via istruttoria” in quanto le prove per interrogatorio e testi rappresentano una mera duplicazione delle prove svolte nel corso del giudizio di primo grado e incontrano il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. mentre la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio si appalesa inammissibile perché ultronea e meramente esplorativa.
Con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio di primo e di secondo grado.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale:
Accertare e dichiarare che l'opponente è decaduta dalla garanzia per non aver denunziato i presunti vizi nei termini di legge e, di conseguenza, voglia riformare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 891/22 e n. 3640/22 R.G.
Accertare e dichiarare che la ditta attraverso le prove testimoniali assunte nel corso CP_2 del giudizio di primo grado, ha dato prova che l'alone presente sul portone sezionale non è un difetto alla medesima attribuibile e che all'epoca del montaggio il portone sezionale non
3 di 8 presentava nessun alone ed era pulito e, per l'effetto, si compiaccia di riformare la sentenza impugnata e confermare il decreto ingiuntivo n. 891/22 e n. 3640/22 R.G.
Con vittoria di spese di lite di primo e di secondo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.4.2024 propone appello nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza 6.2.2024 n. 106, non notificata, con cui il Giudice di Pace di Modena, ritenuti i vizi parzialmente provati, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 891/2022, emesso nei suoi confronti per il credito di € 2.519,10, condannandola al pagamento in favore della convenuta di €
2.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. non si pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale («Omesso esame di un fatto decisivo per il processo: Sulla mancata decisione in ordine alla domanda di accertamento delle opere eseguite dalla controparte e sulla seguente domanda di riduzione del prezzo»);
b. riduce arbitrariamente il credito dell'opposto («Difetto di motivazione sulla arbitraria quantificazione del danno subito da controparte»).
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie assumendo: a. di non aver mai CP_1 riconosciuto i vizi;
b. che l'opponente non ha proposto una domanda riconvenzionale;
c. che la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe meramente esplorativa. Propone appello incidentale censurando la sentenza nelle parti in cui:
a. non ritiene l'acquirente decaduta dalla garanzia per l'unico vizio accertato («omessa valutazione di un fatto e di un'eccezione decisiva ai fini decisionali»);
b. imputa il vizio alla convenuta («omessa valutazione delle prove testimoniali»).
La causa è discussa posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La riduzione del corrispettivo, chiesta dall'opponente nel corpo dell'atto (citazione, p. 6:
«Attesa la sussistenza, nel caso che ci occupa, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione della normativa preposta alla tutela del committente per i vizi dell'opera, di cui all'art. 1668 c.c.,
4 di 8 non resta dunque all'attore opponente che richiedere la riduzione del prezzo. Ai fini della predetta riduzione, si dovrà tener conto delle spese che l'attrice opponente dovrà sostenere per l'eliminazione dei vizi, ed appare dunque giustificato quantificarla nella somma di almeno €
2.290,00 pari all'importo della fattura azionata in via monitoria»), è implicita nell'accertamento di un credito inferiore.
2.
Il primo motivo d'appello incidentale è fondato.
Con statuizione non specificamente censurata dall'appellante il giudice di pace ha ritenuto la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi di opere diverse dalla posa del portone sezionale e l'assenza di vizi dei sensori d'allarme («Va considerato che il presente giudizio può avere ad oggetto unicamente la fattura ingiunta, relativa alla fornitura e posa in opera del “portone sezionale” e l'inserimento di “sensori allarmi negli infissi”, atteso che tutte quelle precedenti sono state saldate senza alcuna specifica e tempestiva contestazione. Ciò premesso: nessuna contestazione riguarda i sensori d'allarme»).
Il convenuto si duole che il giudice di pace abbia considerato il consiglio dato all'opponente con il messaggio del 13.10.2021 come un riconoscimento del vizio (doc. 5 att.: «Il fornitore consiglia di provare a pulire i pannelli interessati con acqua calda e sapone per vedere se migliora») eccependo che la denuncia del 27.9.2021 è posteriore di oltre sette mesi alla consegna del portone, avvenuta in data non successiva al 31.1.2021 (citazione, p. 5), mentre l'asserito vizio sarebbe emerso in data susseguente alla posa. Deduce, inoltre, che la missiva non solo non ha valenza ricognitiva, ma contesta che il segno o alone sia successivo alla posa.
Il rilievo è fondato.
Il riconoscimento del vizio non richiede forme particolari né un'espressa ammissione di responsabilità, purché la manifestazione di verità o di scienza sia univoca e convincente (CC II
1.4.2003 n. 4893). Ove, inoltre, pervenga dal produttore del bene, estraneo al rapporto contrattuale, non solleva l'acquirente dell'onere di denuncia nei confronti del suo venditore (CC
II 27.4.2016 n. 8420; CC III 16.2.2024 n. 4300).
La missiva del 13.10.2021 obietta ripetutamente l'integrità del portone al momento dell'imballaggio e della posa e si limita a riportare un consiglio del produttore per ovviare a una problematica di cui nega l'attribuibilità («Buon giorno sono alcuni giorni che parlo con tutti gli uffici del mio fornitore dei sezionali. Ho verificato con tutti la situazione, sia la produzione che l'ufficio qualità che l'ufficio non conformità. Il sezionale non può essere nato così perché i
5 di 8 pannelli vengono verniciati non a portone assemblato ma in una rulliera singolarmente. Inoltre i pannelli vengono imballati dopo 3 giorni dalla verniciatura e verificati assemblati che non ci siano variazioni di colore. Quindi nemmeno se si fossero legati insieme con una corda, con dello scotch non si sarebbero assolutamente rovinati. Il segno che c'è o alone è stato fatto a portone montato perché i pannelli sono sempre sfusi. Il fornitore consiglia di provare a pulire i pannelli interessati con acqua calda e sapone per vedere se migliora. Sembra che gli sia stato appoggiato qualcosa che l'abbia rovinato. Ora io direi di provare con il sapone e l'acqua calda e vediamo che succede poi si valuterà insieme cosa fare»).
Di analogo tenore è la successiva interlocuzione del 25.11.2021 (doc. 1 conv.: «Il difetto estetico che si vede in foto è uno schiarimento della vernice dovuto ad agenti esterni, che possono aver intaccato la vernice tramite sfregamento. Mi verrebbe da pensare ad uno strumento per la pulizia usato con detergenti non consoni, per la pulizia delle porte è indicato l'uso di acqua tiepida e panno, appunto per evitare detergenti aggressivi e scolorimenti. I pannelli entrano sulla linea produttiva in orizzontale e se il danno fosse dovuto alla produzione avremmo dei segni lineari in orizzontale e non in verticale, se fosse un problema di verniciatura l'avremmo esteso a tutti i pannelli e non ad una striscia che parte dal primo pannello in alto e scende verso il basso sfumando. È molto chiaro che è stato fatto qualcosa non identificabile dopo l'installazione.
L'elemento che proprio mi fa escludere un nostro problema è vedere la foto con delle strisce che partono dall'alto verso il basso in modo netto come evidenziato in foto, a de della linea gialla tracciata. Un caso simile non è mai avvenuto, non è riconducibile al prodotto ma ad un'azione eseguita post-installazione»).
Inoltre, l'opponente allega che, dopo la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la convenuta è intervenuta sulle opere ad esclusione del portone dell'autorimessa, tenendo, quindi, una condotta compatibile con la volontà di far valere la decadenza dalla garanzia (cfr. CC II
16.7.2002 n. 10288).
Infine, nella richiesta del pagamento del 21.12.2021 (doc. 6 att.) la convenuta continua a negare la fondatezza della denuncia («La fattura della porta è di novembre. La fattura scaduta di maggio è stata fatta a maggio ma per lavorazioni fatte a gennaio. Te la riallego. Quindi ormai è un anno che sono state fatte le lavorazioni. Io quello che ti posso dire è che il portone è lì da gennaio. Che è stato utilizzato da magazzino. Purtroppo né io né voi potevamo monitorare la situazione di utilizzo dello stesso. Detto ciò l'alone è ben visibile e ce ne saremmo accorti tutti prima se fosse sempre stato così. Ma non è possibile per i motivi che vi ho già spiegato. Idem per
6 di 8 il trasporto ogni pannello è sfuso. L'alone è consecutivo e creato a portone montato. Io capisco benissimo che avere una casa nuova con un portone con l'alone non è gradevole. Ma penso anche che si poteva coinvolgere l'impresa e far aprire l'assicurazione per danni a cose di altri o chiedermi un preventivo per l'eventuale sostituzione sul quale ragionare insieme»), mentre l'inciso valorizzato dall'appellante pertiene a difformità diverse e generiche («I ritocchi da fare nelle case nuove, le registrazioni sono sempre da fare, soprattutto negli ultimi anni che si montano le finestre le zanzariere e le tapparelle prima del giusto tempo. Ma noi non ci siamo mai tirati indietro con nessuno e mai ci tireremo indietro. Vi riallego le fatture. Fatemi sapere se volete procedere con l'apertura del sinistro»).
Posta, quindi, l'incontroversa apparenza del vizio a ridosso della posa (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, p. 2: «Molti erano infatti i difetti che i lavori della ed CP_2
i beni da questo forniti manifestavano subito dopo la loro posa e/o esecuzione»), l'eccezione di decadenza è fondata, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello e del secondo motivo dell'appello incidentale, il cui esame ne avrebbe comportato l'accoglimento in ragione della conferma istruttoria, trascurata dal giudice di pace e coerente con il tempo trascorso fino alla denuncia del vizio, dell'integrità del bene al momento della posa ( «Si, ho fatto Tes_3
l'installazione di cui mi si chiede, era inverno non ricordo esattamente il mese»; «No, lo escludo non c'era nessun alone»; «Al termine del montaggio il portone era pulito»; «Quando ho installato il portone non c'erano lampadine attaccate ai fili, mentre quando sono tornato, non ricordo quando, c'era una lampadina che aprendo la porta veniva di poco toccata»; «il portone era imballato in un telo bianco di plastica e confermo che non era sporco, segnato e/o danneggiato»).
3.
La riforma in appello della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo non ne determina la riviviscenza né gli conferisce attitudine esecutiva (cfr. CC VI-3 6.9.2017 n. 20868); quindi,
l'appellante va condannata al pagamento di € 2.519,10 oltre interessi come da sentenza appellata.
4.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di e sull'appello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena 6.2.2024 n. 106, in CP_1 sua parziale riforma:
1- in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara tenuta e condanna al Parte_1 pagamento in favore di di € 2.519,10 oltre interessi come da sentenza appellata;
CP_1
2- rigetta l'appello di;
Parte_1
3- regola le spese del primo grado come da sentenza appellata;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese dell'appello, che Parte_1 CP_1 liquida in € 1.702,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Modena, 10 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2017/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. GIUSEPPE BARDO Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
contro c.f. ) con l'avv. PAOLO CALCIOLARI CP_1 P.IVA_1 APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena 6.2.2024 n. 106 (r.g. n. 4378/2022)
CONCLUSIONI
La parte appellante come da atto di appello:
Voglia l'Ecc. Mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: - in via preliminare di rito, ritenere la presente impugnazione in grado di appello contraddistinta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. di una ragionevole probabilità di accoglimento sulla base dei motivi suesposti;
- in via principale: accogliere il presente appello, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni, come già rassegnate nel giudizio di primo grado in atto di citazione in opposizione a Decreto Ingiuntivo così come precisate in seno alla autorizzata memoria ex art. 320 cpc, che qui si trascrivono:
“IN VIA PRINCIPALE
- Accertare e Dichiarare i vizi delle opere eseguite dalla Opposta e conseguentemente ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute nella misura di € 2.519,00 o comunque nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto;
- Per l'effetto Dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità, anche parziale, del Decreto ingiuntivo opposto per i motivi di fatto e diritto sopra meglio spiegati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 891/2021, R.G. n. 3640/2022, emesso dal Giudice di Pace di Modena;
- Condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore IG.ra alla refusione delle spese, competenze ed onorari tutti della CP_2 presente causa, oltre rimborso delle spese generali, cpa e iva come per legge;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta opposta e la prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che in data 20 settembre 2021 era presente alla pulizia finale del cantiere esistente presso l'abitazione della IG.ra e del IG. Pt_1 Persona_1
2) Vero che subito dopo la pulizia del sezionale del garage, avvenuta per espressa richiesta del
IG. con solo acqua e sapone, si evidenziava un difetto estetico del medesimo, Persona_1 rappresentato da righe e crepe e da una differenza di colorazione;
3) Vero che alla Sua presenza la IG.ra avvisava immediatamente per telefono la IG.ra Pt_1 della circostanza;
CP_2
4) Vero che la IG.ra si recava in cantiere e tentava di pulire il portone del garage CP_2 con una salviettina umidificata;
2 di 8 5) Vero che per un errore della il portone è stato consegnato presso un altro cantiere, CP_2 ove hanno provato a montarlo e solo successivamente è stato imballato di nuovo e spedito presso l'abitazione della IG.ra ; Pt_1
6) Vero che il partone del garage è arrivato imballato con del materiale di recupero;
7) Vero che prima della pulizia finale del cantiere il portone risultava impolverato e sporco.
Si indicano quali testimoni su tutti i capitoli di prova il Geom. ed il IG. Testimone_1
Testimone_2
- Si chiede l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la presenza e la natura dei vizi denunciati ed al fine di quantificare i danni subiti dalla IG.ra a causa Pt_1 dei medesimi.
- Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova richiesti da controparte.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di formulare istanza istruttorie”.
La parte appellata come da comparsa di costituzione e risposta:
Contrariis rejectis
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito;
In merito all'appello principale:
Rigettare i motivi posti alla base dell'atto d'appello perché infondati in fatto e in diritto e non accoglibili per le motivazioni sopra esposte.
Rigettare le richieste “in via istruttoria” in quanto le prove per interrogatorio e testi rappresentano una mera duplicazione delle prove svolte nel corso del giudizio di primo grado e incontrano il divieto sancito dall'art. 345 c.p.c. mentre la richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio si appalesa inammissibile perché ultronea e meramente esplorativa.
Con vittoria di spese, onorari e competenze del giudizio di primo e di secondo grado.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale:
Accertare e dichiarare che l'opponente è decaduta dalla garanzia per non aver denunziato i presunti vizi nei termini di legge e, di conseguenza, voglia riformare la sentenza impugnata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 891/22 e n. 3640/22 R.G.
Accertare e dichiarare che la ditta attraverso le prove testimoniali assunte nel corso CP_2 del giudizio di primo grado, ha dato prova che l'alone presente sul portone sezionale non è un difetto alla medesima attribuibile e che all'epoca del montaggio il portone sezionale non
3 di 8 presentava nessun alone ed era pulito e, per l'effetto, si compiaccia di riformare la sentenza impugnata e confermare il decreto ingiuntivo n. 891/22 e n. 3640/22 R.G.
Con vittoria di spese di lite di primo e di secondo grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'8.4.2024 propone appello nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza 6.2.2024 n. 106, non notificata, con cui il Giudice di Pace di Modena, ritenuti i vizi parzialmente provati, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 891/2022, emesso nei suoi confronti per il credito di € 2.519,10, condannandola al pagamento in favore della convenuta di €
2.000,00 oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo.
L'appellante censura la sentenza nelle parti in cui il giudice:
a. non si pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale («Omesso esame di un fatto decisivo per il processo: Sulla mancata decisione in ordine alla domanda di accertamento delle opere eseguite dalla controparte e sulla seguente domanda di riduzione del prezzo»);
b. riduce arbitrariamente il credito dell'opposto («Difetto di motivazione sulla arbitraria quantificazione del danno subito da controparte»).
Costituitasi in giudizio, contesta le difese avversarie assumendo: a. di non aver mai CP_1 riconosciuto i vizi;
b. che l'opponente non ha proposto una domanda riconvenzionale;
c. che la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe meramente esplorativa. Propone appello incidentale censurando la sentenza nelle parti in cui:
a. non ritiene l'acquirente decaduta dalla garanzia per l'unico vizio accertato («omessa valutazione di un fatto e di un'eccezione decisiva ai fini decisionali»);
b. imputa il vizio alla convenuta («omessa valutazione delle prove testimoniali»).
La causa è discussa posta in decisione all'udienza dell'8 luglio 2025 sulle conclusioni in epigrafe.
1.
Il primo motivo d'appello è infondato.
La riduzione del corrispettivo, chiesta dall'opponente nel corpo dell'atto (citazione, p. 6:
«Attesa la sussistenza, nel caso che ci occupa, di tutti i presupposti di legge per l'applicazione della normativa preposta alla tutela del committente per i vizi dell'opera, di cui all'art. 1668 c.c.,
4 di 8 non resta dunque all'attore opponente che richiedere la riduzione del prezzo. Ai fini della predetta riduzione, si dovrà tener conto delle spese che l'attrice opponente dovrà sostenere per l'eliminazione dei vizi, ed appare dunque giustificato quantificarla nella somma di almeno €
2.290,00 pari all'importo della fattura azionata in via monitoria»), è implicita nell'accertamento di un credito inferiore.
2.
Il primo motivo d'appello incidentale è fondato.
Con statuizione non specificamente censurata dall'appellante il giudice di pace ha ritenuto la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi di opere diverse dalla posa del portone sezionale e l'assenza di vizi dei sensori d'allarme («Va considerato che il presente giudizio può avere ad oggetto unicamente la fattura ingiunta, relativa alla fornitura e posa in opera del “portone sezionale” e l'inserimento di “sensori allarmi negli infissi”, atteso che tutte quelle precedenti sono state saldate senza alcuna specifica e tempestiva contestazione. Ciò premesso: nessuna contestazione riguarda i sensori d'allarme»).
Il convenuto si duole che il giudice di pace abbia considerato il consiglio dato all'opponente con il messaggio del 13.10.2021 come un riconoscimento del vizio (doc. 5 att.: «Il fornitore consiglia di provare a pulire i pannelli interessati con acqua calda e sapone per vedere se migliora») eccependo che la denuncia del 27.9.2021 è posteriore di oltre sette mesi alla consegna del portone, avvenuta in data non successiva al 31.1.2021 (citazione, p. 5), mentre l'asserito vizio sarebbe emerso in data susseguente alla posa. Deduce, inoltre, che la missiva non solo non ha valenza ricognitiva, ma contesta che il segno o alone sia successivo alla posa.
Il rilievo è fondato.
Il riconoscimento del vizio non richiede forme particolari né un'espressa ammissione di responsabilità, purché la manifestazione di verità o di scienza sia univoca e convincente (CC II
1.4.2003 n. 4893). Ove, inoltre, pervenga dal produttore del bene, estraneo al rapporto contrattuale, non solleva l'acquirente dell'onere di denuncia nei confronti del suo venditore (CC
II 27.4.2016 n. 8420; CC III 16.2.2024 n. 4300).
La missiva del 13.10.2021 obietta ripetutamente l'integrità del portone al momento dell'imballaggio e della posa e si limita a riportare un consiglio del produttore per ovviare a una problematica di cui nega l'attribuibilità («Buon giorno sono alcuni giorni che parlo con tutti gli uffici del mio fornitore dei sezionali. Ho verificato con tutti la situazione, sia la produzione che l'ufficio qualità che l'ufficio non conformità. Il sezionale non può essere nato così perché i
5 di 8 pannelli vengono verniciati non a portone assemblato ma in una rulliera singolarmente. Inoltre i pannelli vengono imballati dopo 3 giorni dalla verniciatura e verificati assemblati che non ci siano variazioni di colore. Quindi nemmeno se si fossero legati insieme con una corda, con dello scotch non si sarebbero assolutamente rovinati. Il segno che c'è o alone è stato fatto a portone montato perché i pannelli sono sempre sfusi. Il fornitore consiglia di provare a pulire i pannelli interessati con acqua calda e sapone per vedere se migliora. Sembra che gli sia stato appoggiato qualcosa che l'abbia rovinato. Ora io direi di provare con il sapone e l'acqua calda e vediamo che succede poi si valuterà insieme cosa fare»).
Di analogo tenore è la successiva interlocuzione del 25.11.2021 (doc. 1 conv.: «Il difetto estetico che si vede in foto è uno schiarimento della vernice dovuto ad agenti esterni, che possono aver intaccato la vernice tramite sfregamento. Mi verrebbe da pensare ad uno strumento per la pulizia usato con detergenti non consoni, per la pulizia delle porte è indicato l'uso di acqua tiepida e panno, appunto per evitare detergenti aggressivi e scolorimenti. I pannelli entrano sulla linea produttiva in orizzontale e se il danno fosse dovuto alla produzione avremmo dei segni lineari in orizzontale e non in verticale, se fosse un problema di verniciatura l'avremmo esteso a tutti i pannelli e non ad una striscia che parte dal primo pannello in alto e scende verso il basso sfumando. È molto chiaro che è stato fatto qualcosa non identificabile dopo l'installazione.
L'elemento che proprio mi fa escludere un nostro problema è vedere la foto con delle strisce che partono dall'alto verso il basso in modo netto come evidenziato in foto, a de della linea gialla tracciata. Un caso simile non è mai avvenuto, non è riconducibile al prodotto ma ad un'azione eseguita post-installazione»).
Inoltre, l'opponente allega che, dopo la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo, la convenuta è intervenuta sulle opere ad esclusione del portone dell'autorimessa, tenendo, quindi, una condotta compatibile con la volontà di far valere la decadenza dalla garanzia (cfr. CC II
16.7.2002 n. 10288).
Infine, nella richiesta del pagamento del 21.12.2021 (doc. 6 att.) la convenuta continua a negare la fondatezza della denuncia («La fattura della porta è di novembre. La fattura scaduta di maggio è stata fatta a maggio ma per lavorazioni fatte a gennaio. Te la riallego. Quindi ormai è un anno che sono state fatte le lavorazioni. Io quello che ti posso dire è che il portone è lì da gennaio. Che è stato utilizzato da magazzino. Purtroppo né io né voi potevamo monitorare la situazione di utilizzo dello stesso. Detto ciò l'alone è ben visibile e ce ne saremmo accorti tutti prima se fosse sempre stato così. Ma non è possibile per i motivi che vi ho già spiegato. Idem per
6 di 8 il trasporto ogni pannello è sfuso. L'alone è consecutivo e creato a portone montato. Io capisco benissimo che avere una casa nuova con un portone con l'alone non è gradevole. Ma penso anche che si poteva coinvolgere l'impresa e far aprire l'assicurazione per danni a cose di altri o chiedermi un preventivo per l'eventuale sostituzione sul quale ragionare insieme»), mentre l'inciso valorizzato dall'appellante pertiene a difformità diverse e generiche («I ritocchi da fare nelle case nuove, le registrazioni sono sempre da fare, soprattutto negli ultimi anni che si montano le finestre le zanzariere e le tapparelle prima del giusto tempo. Ma noi non ci siamo mai tirati indietro con nessuno e mai ci tireremo indietro. Vi riallego le fatture. Fatemi sapere se volete procedere con l'apertura del sinistro»).
Posta, quindi, l'incontroversa apparenza del vizio a ridosso della posa (citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, p. 2: «Molti erano infatti i difetti che i lavori della ed CP_2
i beni da questo forniti manifestavano subito dopo la loro posa e/o esecuzione»), l'eccezione di decadenza è fondata, con conseguente assorbimento del secondo motivo d'appello e del secondo motivo dell'appello incidentale, il cui esame ne avrebbe comportato l'accoglimento in ragione della conferma istruttoria, trascurata dal giudice di pace e coerente con il tempo trascorso fino alla denuncia del vizio, dell'integrità del bene al momento della posa ( «Si, ho fatto Tes_3
l'installazione di cui mi si chiede, era inverno non ricordo esattamente il mese»; «No, lo escludo non c'era nessun alone»; «Al termine del montaggio il portone era pulito»; «Quando ho installato il portone non c'erano lampadine attaccate ai fili, mentre quando sono tornato, non ricordo quando, c'era una lampadina che aprendo la porta veniva di poco toccata»; «il portone era imballato in un telo bianco di plastica e confermo che non era sporco, segnato e/o danneggiato»).
3.
La riforma in appello della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo non ne determina la riviviscenza né gli conferisce attitudine esecutiva (cfr. CC VI-3 6.9.2017 n. 20868); quindi,
l'appellante va condannata al pagamento di € 2.519,10 oltre interessi come da sentenza appellata.
4.
Le spese seguono la soccombenza unitaria e globale (CC III 12.4.2018 n. 9064) e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 considerando il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Deve infine darsi atto del rigetto dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.p.r. 30.5.2002 n.
115.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello di e sull'appello Parte_1 incidentale di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena 6.2.2024 n. 106, in CP_1 sua parziale riforma:
1- in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara tenuta e condanna al Parte_1 pagamento in favore di di € 2.519,10 oltre interessi come da sentenza appellata;
CP_1
2- rigetta l'appello di;
Parte_1
3- regola le spese del primo grado come da sentenza appellata;
4- condanna al pagamento in favore di delle spese dell'appello, che Parte_1 CP_1 liquida in € 1.702,00 per compensi oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori;
5- dà atto della completa reiezione dell'appello ai fini di cui all'art. 131 quater d.P.R. 30.5.2002 n.
115.
Modena, 10 luglio 2025
Il Giudice
Martina Grandi
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