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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5391/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 PARTINICO (PA), il 7/11/1970
e
(c.f. , nato/a a AN (TV) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ALBERTO SONEGO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 10/09/2025, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo Tribunale di
[...] Parte_2 pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PARTINICO (PA), il 7/11/1970 Parte_1
e
, nato/a a AN (TV) il 27/06/1977 Parte_2 uniti in matrimonio il 15/09/2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VAZZOLA (TV) dell'anno 2007, n. 10, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente, nonché residenza abituale e anagrafica delle minori stesse, presso la madre.
3) Il padre avrà la facoltà di vedere le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e le necessità prioritarie delle figlie medesime. Il padre terrà comunque con sé le figlie due fine settimana alternati ogni mese. Durante le festività da Natale all'Epifania e durante quelle di Pasqua, le figlie rimarranno per alcuni giorni con un genitore e per gli altri giorni con l'altro genitore, secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta con congruo anticipo. Le figlie trascorreranno con il padre almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive. I coniugi provvederanno inoltre affinché le figlie mantengano rapporti significativi coi nonni materni e paterni, sempre fatte salve le esigenze prioritarie delle figlie. 4) La casa coniugale, sita in Vazzola (TV), Via P.A. Mutti n. 12, è assegnata alla moglie sig.ra . Parte_2
5) Il sig. lascerà la casa coniugale entro sei mesi Parte_1 dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, libero da persone e cose di sua proprietà, trasferendo la propria residenza.
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario, somma da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat.
7) Le spese straordinarie per le figlie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) saranno sostenute nella misura del 50% a carico del padre e il restante 50% a carico della madre. Tali spese saranno decise e individuate secondo quanto previsto dal relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e saranno rimborsate a semplice richiesta, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi. 8) I coniugi concordano che l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla madre sig.ra , quale genitore Parte_2 collocatario.
9) La sig.ra provvederà a volturare a proprio nome le utenze Parte_2 domestiche (energia elettrica, gas, acqua, telefono, etc.) relative alla casa coniugale entro 15 giorni dalla sentenza di omologa della presente separazione.
10) L'autovettura Kia Sportage rimarrà in uso alla sig.ra che si accollerà Pt_2 tutte le spese di manutenzione, incluse assicurazione e tassa di possesso;
mentre il sig. terrà per sé l'autovettura Fiat Panda;
restando inteso che Parte_1 i coniugi potranno di volta concordare lo scambio, anche solo temporaneo, delle autovetture.
11) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori e si impegnano a prestare il proprio consenso per ogni eventuale necessità.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, dando atto di avere definito ogni pendenza economica tra di loro.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 5391/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a Parte_1 C.F._1 PARTINICO (PA), il 7/11/1970
e
(c.f. , nato/a a AN (TV) Parte_2 C.F._2
entrambi con l'avv. ALBERTO SONEGO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 10/09/2025, i coniugi Parte_1
e hanno richiesto a questo Tribunale di
[...] Parte_2 pronunciare la loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 5/11/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondendo all'interesse della prole ed essendo compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a PARTINICO (PA), il 7/11/1970 Parte_1
e
, nato/a a AN (TV) il 27/06/1977 Parte_2 uniti in matrimonio il 15/09/2007, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VAZZOLA (TV) dell'anno 2007, n. 10, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_ 2) Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente, nonché residenza abituale e anagrafica delle minori stesse, presso la madre.
3) Il padre avrà la facoltà di vedere le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni e le necessità prioritarie delle figlie medesime. Il padre terrà comunque con sé le figlie due fine settimana alternati ogni mese. Durante le festività da Natale all'Epifania e durante quelle di Pasqua, le figlie rimarranno per alcuni giorni con un genitore e per gli altri giorni con l'altro genitore, secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta con congruo anticipo. Le figlie trascorreranno con il padre almeno due settimane consecutive durante le vacanze estive. I coniugi provvederanno inoltre affinché le figlie mantengano rapporti significativi coi nonni materni e paterni, sempre fatte salve le esigenze prioritarie delle figlie. 4) La casa coniugale, sita in Vazzola (TV), Via P.A. Mutti n. 12, è assegnata alla moglie sig.ra . Parte_2
5) Il sig. lascerà la casa coniugale entro sei mesi Parte_1 dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, libero da persone e cose di sua proprietà, trasferendo la propria residenza.
6) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 concorso al mantenimento delle figlie, la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario, somma da aggiornarsi annualmente secondo l'indice Istat.
7) Le spese straordinarie per le figlie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative, ecc.) saranno sostenute nella misura del 50% a carico del padre e il restante 50% a carico della madre. Tali spese saranno decise e individuate secondo quanto previsto dal relativo Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso e saranno rimborsate a semplice richiesta, previa esibizione dei relativi documenti giustificativi. 8) I coniugi concordano che l'Assegno Unico e Universale erogato dall'INPS sarà percepito interamente dalla madre sig.ra , quale genitore Parte_2 collocatario.
9) La sig.ra provvederà a volturare a proprio nome le utenze Parte_2 domestiche (energia elettrica, gas, acqua, telefono, etc.) relative alla casa coniugale entro 15 giorni dalla sentenza di omologa della presente separazione.
10) L'autovettura Kia Sportage rimarrà in uso alla sig.ra che si accollerà Pt_2 tutte le spese di manutenzione, incluse assicurazione e tassa di possesso;
mentre il sig. terrà per sé l'autovettura Fiat Panda;
restando inteso che Parte_1 i coniugi potranno di volta concordare lo scambio, anche solo temporaneo, delle autovetture.
11) I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori e si impegnano a prestare il proprio consenso per ogni eventuale necessità.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, dando atto di avere definito ogni pendenza economica tra di loro.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 6/11/2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi