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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240005265618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920240005265618000, notificata dall'agente della riscossione il 6.11.2025 e avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale, anche in ipotesi di avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Agenzia delle Entrate RI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 13.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 17.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Con memorie illustrative depositate il 28.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tempestivo siccome notificato il 29.11.2025 (cfr. ricevute PEC in fasc. ricorrente) nel rispetto del termine di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 avuto riguardo alla notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta il 6.11.2025 per come confermato da ADER che in proposito ha depositato il relativo estratto di ruolo indicante tale data.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Prescindendo dalla questione della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico richiamato nella cartella opposta (la parte ricorrente con le memorie illustrative ha, invero, eccepito che la notifica è stata eseguita in luogo non riconducibile a quello di residenza per come comprovato dal certificato prodotto) si osserva, in ogni caso, che dalla epoca notifica di tale atto (25.5.2022, per come anche riportato nella cartella opposta) e sino alla notifica della cartella (avvenuta il 6.11.2025) è decorso un arco temporale superiore al triennio sicchè, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione medio tempore, alla data della notifica della cartella impugnata il credito risultava estinto per prescrizione.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria dipendendo l'estinzione del diritto dall'inerzia di ADER.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione
Calabria.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1520/2025 depositato il 09/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920240005265618000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920240005265618000, notificata dall'agente della riscossione il 6.11.2025 e avente ad oggetto tassa automobilistica per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'omessa notifica del presupposto avviso di accertamento e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale, anche in ipotesi di avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Agenzia delle Entrate RI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 13.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 17.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Con memorie illustrative depositate il 28.1.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è tempestivo siccome notificato il 29.11.2025 (cfr. ricevute PEC in fasc. ricorrente) nel rispetto del termine di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/1992 avuto riguardo alla notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta il 6.11.2025 per come confermato da ADER che in proposito ha depositato il relativo estratto di ruolo indicante tale data.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Prescindendo dalla questione della ritualità della notifica dell'avviso di accertamento prodromico richiamato nella cartella opposta (la parte ricorrente con le memorie illustrative ha, invero, eccepito che la notifica è stata eseguita in luogo non riconducibile a quello di residenza per come comprovato dal certificato prodotto) si osserva, in ogni caso, che dalla epoca notifica di tale atto (25.5.2022, per come anche riportato nella cartella opposta) e sino alla notifica della cartella (avvenuta il 6.11.2025) è decorso un arco temporale superiore al triennio sicchè, in assenza di prova della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione medio tempore, alla data della notifica della cartella impugnata il credito risultava estinto per prescrizione.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e agente della riscossione seguono la soccombenza mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione Calabria dipendendo l'estinzione del diritto dall'inerzia di ADER.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione
Calabria.