Sentenza 8 gennaio 2025
Decreto cautelare 4 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2025
Inammissibile
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/09/2025, n. 7417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7417 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07417/2025REG.PROV.COLL.
N. 00902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2025, proposto da Comune di Bassano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Perona, con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, viale f.lli Cairoli n. 15;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arpav – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Regione del Veneto, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Wind Tre S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 31/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. e l’atto di intervento di Wind Tre S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti l’avv. Marina Perona, l’avv. Antonio Lamarte per delega dell'avvocato Alessandro Tudor e l’avv. Giuseppe Sartorio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 21 maggio 2024 il Comune di Bassano del Grappa ha annullato in autotutela il silenzio assenso formatosi ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 sull’istanza presentata da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a., diretta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di nuova infrastruttura per ospitalità di gestori di telefonia mobile. In particolare, a sostegno dell’annullamento il Comune ha evidenziato che: l’intervento ricade nella zona B (inidonea) del “Regolamento Comunale per il governo dei processi di localizzazione delle Stazioni Radio Base per telefonia mobile e rete dati” approvato con D.C.C. n. 18 del 24/03/2022”; l’infrastruttura verrebbe collocata vicino alla Villa NC d’Alberigo Giusti del Giardino, sito dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della l. n. 1089/1939 e la società non previsto alcuna misura di mitigazione dell’impatto generato dall’intervento sull’immobile vincolato. Il Comune ha inoltre rilevato che nelle vicinanze del sito individuato dalla società per l’intervento sono presenti zone considerate dal regolamento comunale idonee all’installazione dell’impianto.
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. ha impugnato il predetto provvedimento di autotutela deducendo i seguenti vizi:
1) illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela per insussistenza del vizio da emendare nel provvedimento autorizzatorio tacito. Violazione di legge: art. 21 nonies e art. 10 bis l. n. 241/1990. Illegittimità del Regolamento per la localizzazione delle SRB (artt. 5 e 6) e della Tavola B - territorio Centro-Sud, approvati con delibera del Consiglio del Comune di Bassano del Grappa n. 18 d.d. 24 marzo 2022, e del successivo provvedimento di annullamento in autotutela per incompetenza assoluta, violazione degli artt. 43, 44 e 49, d.lgs. n. 259/2003, art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 e dell’art. 4 d.m. 381/1998 nonché per eccesso di potere per carenza di presupposti e istruttoria. Violazione dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza e certezza delle situazioni giuridiche soggettive. Al riguardo parte ricorrente ha dedotto che il regolamento comunale che l’amministrazione ritiene violato è illegittimo in quanto, limitando la localizzazione di stazioni radio base in ampie aree del territorio comunale, contrasta con il d.P.C.M. 8 luglio 2003 e con l’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, secondo cui i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici solo con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico;
2) insussistenza dell’interesse pubblico all’annullamento dell’autorizzazione tacita. Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di presupposti, istruttoria e motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Violazione dell’art. 21 quinquies l. n. 241/1990. Sotto tale profilo la società ricorrente ha dedotto che non sussiste l’interesse pubblico all’annullamento d’ufficio in quanto Villa NC non è sottoposta alcun vincolo, e l’amministrazione non ha effettuato alcun bilanciamento dei contrapposti interessi; ha inoltre aggiunto che il regolamento comunale considera idonee aree ancora più vicine alla Villa rispetto a quella di cui è causa e che non è necessaria alcuna misura di mitigazione perché la Villa non è visibile dal luogo in cui l’infrastruttura deve essere realizzata; ha infine dedotto che non sussistono neanche i presupposti per la revoca del provvedimento;
3) mancata considerazione dell’interesse del destinatario dell’atto. Violazione dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Al riguardo la società ha evidenziato che nel provvedimento impugnato manca il riferimento all’interesse alla realizzazione dell’infrastruttura, strumentale a garantire la copertura e lo sviluppo della rete di telecomunicazione;
4) eccesso di potere per violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale per la localizzazione delle SRB. Violazione di legge (art. 44 d.lgs. n. 259/2003; art. 8, comma 6, l. n. 36/2001). Eccesso di potere per carenza di presupposti, istruttoria e motivazione e per contraddittorietà. Violazione del principio di buon andamento e leale collaborazione. Sotto tale profilo la società ricorrente ha dedotto che, anche ove si ritenesse legittimo il regolamento comunale, il provvedimento di autotutela sarebbe comunque illegittimo in quanto il sito individuato è un terreno erboso non adibito a giardino o parco, in cui manca la stabile e continuativa presenza di persone per almeno quattro ore al giorno, presupposto individuato dallo stesso regolamento comunale per limitare l’installazione della stazione radio base; ha inoltre aggiunto che non è stato possibile acquisire la disponibilità di aree idonee che consentissero di garantire la copertura necessaria; infine, ha dedotto che l’illegittimità non può essere esclusa per il fatto che il regolamento è stato adottato previa concertazione con i gestori ed è modificabile dopo che siano decorsi cinque anni dalla sua adozione, trattandosi di tempi incompatibili con quelli di sviluppo della rete;
5) violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990; art. 43 d.lgs. n. 259/2003). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Infine la società ha dedotto che il provvedimento di annullamento, qualora fosse fondato anche sulla violazione dell’art. 20 N.T.O. del P.I., richiamato nelle premesse del provvedimento, sarebbe illegittimo per carenza di motivazione atteso che l’amministrazione non ha indicato le ragioni per le quali l’intervento non sarebbe conforme alle prescrizioni del citato art. 20.
Si è costituito il Comune di Bassano del Grappo difendendo la legittimità del provvedimento di annullamento e del regolamento comunale, che non ha introdotto un divieto generalizzato di localizzazione e costituisce espressione dei poteri spettanti all’amministrazione comunale in materia.
Con sentenza n. 31/2025 il Tar Veneto ha accolto il ricorso e ha conseguentemente annullato sia il provvedimento di annullamento in autotutela sia l’art. 5 del regolamento comunale e l’allegata tavola di zonizzazione del territorio comunale, nelle parti relative alle zone B. In particolare, il Tribunale ha ritenuto insussistente il primo presupposto necessario per l’annullamento d’ufficio, consistente nell’illegittimità del silenzio assenso: l’art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento comunale è infatti illegittimo in quanto, al fine di tutelare la popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, prevede un limite fortemente condizionante all’insediamento delle stazioni radio base in tutte le parti del territorio comunale ricondotte alla zona B, in violazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, dell’art. 44, commi 1 e 3, d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 14, comma 1, l. n. 36/2001; quanto alla vicinanza dell’infrastruttura alla Villa NC, i Comuni possono impedire l’installazione sui siti sensibili ma non nelle vicinanze degli stessi e, comunque, l’amministrazione non ha descritto l’impatto arrecato dalla stazione radio base alla villa tutelata.
Il Tribunale ha altresì ritenuto che l’amministrazione non ha indicato l’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’atto illegittimo (interesse che non può coincidere con la mera legalità violata e, quindi, con la violazione del regolamento o delle prescrizioni a tutela della villa) e non ha effettuato una comparazione tra i contrapposti interessi in gioco.
Avverso la predetta sentenza il Comune di Bassano del Grappa ha proposto appello, deducendo i seguenti motivi:
1) error in iudicando . Erroneità della sentenza impugnata per eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, art. 44 e ss. d.lgs. n. 259/2003, art. 21 nonies l. n. 241/1990, art. 4 d.m. n. 381/1998 della Circolare Regionale 12 luglio 2001 n. 12 approvata con delibera della Giunta Regionale Veneto 22 giugno 2001 n. 1636, del Regolamento delle stazioni radio base approvato con delibera del Consiglio del Comune di Bassano del Grappa n. 18 del 24 marzo 2022. Errore nei presupposti di fatto e mancato esame della documentazione. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Con questo primo motivo di appello il Comune ha contestato la sentenza evidenziando che: il regolamento comunale, adottato a seguito di interlocuzione con i gestori e nel rispetto delle direttive regionali in materia, ha disciplinato l’installazione delle stazioni radio base, prevedendo un divieto assoluto di installazione solo nella zona A, pari al 16% del territorio comunale; nella zona B, oggetto di causa e pari al 33% del territorio comunale, l’installazione è invece consentita a condizione che l’installazione non sia possibile nelle zone idonee e in quelle consigliate; il regolamento, già ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato in un altro giudizio, prevede quindi non un divieto generalizzato di installazione in ampie aree del territorio ma limitazioni a tutela di specifici siti sensibili ed è quindi conforme alla disciplina in materia; il Tribunale non ha inoltre tenuto conto della circostanza che la disciplina della zona B è strumentale a preservare anche il vincolo forestale, i coni ottici visuali, le fasce 1 o 2 del PAI e le parti di territorio interessate da dissesti, aree che in caso di annullamento del regolamento resterebbero prive di tutela e regolamentazione; il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il pregiudizio subito dalla villa NC fosse stato addotto dall’amministrazione per comprovare l’illegittimità del provvedimento annullato in autotutela mentre è stato richiamato per sostenere l’interesse pubblico e concreto all’annullamento d’ufficio; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la motivazione in ordine al pregiudizio alla Villa NC deve ritenersi sufficiente in considerazione dell’elevata altezza della infrastruttura;
2) violazione e falsa applicazione dall’art. 21 nonies l. n. 241/90, difetto di motivazione, errato esame della documentazione e degli atti, carenza e contraddittorietà manifesta della motivazione.
Con il secondo motivo di appello il Comune ha evidenziato che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il provvedimento di annullamento d’ufficio ha indicato l’interesse pubblico concreto alla rimozione dell’atto consistente sia nell’interesse ad un ordinato sviluppo del territorio sia nell’interesse alla tutela di Villa NC.
3) error in iudicando . Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies , comma 1, l. n. 241/90. Errata valutazione dei documenti e difetto di motivazione, per omessa valutazione e travisamento dei documenti.
Con il terzo motivo di appello il Comune ha dedotto che: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il provvedimento di annullamento d’ufficio ha effettuato una comparazione degli interessi coinvolti e ha tenuto conto dell’interesse del destinatario del provvedimento indicando che nelle immediate vicinanze del sito scelto da Inwit fossero presenti numerose zone idonee; il privato non ha maturato alcun affidamento stante il ridottissimo lasso di tempo intercorso tra la sentenza del Tar che ha annullato il diniego ritenendo formato il silenzio assenso e l’adozione del provvedimento di autotutela.
Si è costituita in giudizio Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. contestando nel merito i motivi di appello e riproponendo il quarto ed il quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, non esaminati dal Tribunale.
Con ordinanza cautelare del 28 febbraio 2025 questo Consiglio ha accolto la domanda cautelare sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata.
Con atto di intervento volontario ad opponendum depositato in data 7 aprile 2025 si è costituita in giudizio Wind Tre S.p.a., deducendo di avere interesse all’annullamento del regolamento comunale, e quindi alla conferma della sentenza impugnata, atteso che alcune stazioni radio base da essa pianificate rientrano nella zona B, disciplinata dal regolamento ritenuto illegittimo dal Tribunale.
A seguito del deposito di memorie e repliche, in cui il Comune ha tra l’altro eccepito l’inammissibilità dell’intervento sotto diversi profili, all’udienza pubblica del 10 luglio 2025 i difensori hanno discusso ed il collegio ha assunto la causa in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad opponendum di Wind Tre S.p.a.
Si rileva al riguardo che, come recentemente affermato dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (Cons. Stato, ad. pl., 29 ottobre 2024, n. 15):
- il soggetto titolare di un interesse direttamente inciso dall’azione pubblica e che potrebbe quindi essere fatto valere in via autonoma, alla luce dell’art. 28, comma 2, c.p.a., può intervenire in giudizio solo qualora non sia decaduto dalla relativa azione e ciò al fine di evitare che il suo intervento si risolva in un’elusione del termine per impugnare; l’interventore litisconsortile non incontra limiti all’attività assertiva, è libero di addurre argomenti propri e diversi da quelli delle parti; inoltre, per quanto rileva in particolare nel presente giudizio, “l’intervento litisconsortile può essere spiegato solo in un giudizio che si trova in primo grado, in quanto, nel giudizio di appello, lo stesso è precluso dal divieto di cui all’art. 104, comma 1, del c.p.a.”;
- “l’intervento adesivo-dipendente – a sostegno delle ragioni di una parte e nei limiti di questa ( ad adiuvandum o ad opponendum ) – può essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale. L’interesse a spiegare tale tipologia di intervento si lega ad un nesso normativamente qualificato tra la posizione soggettiva dell’interventore e quella dedotta in giudizio, che lo differenzia, sia dall’interesse generico alla legittimità dell’atto, sia dalla titolarità dell’interesse legittimo che legittima l’impugnazione”.
Ciò premesso, nel caso in esame l’interventrice Wind Tre S.p.a. non è titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale bensì di un interesse legittimo analogo a quello fatto valere da Inwit nel ricorso di primo grado e che la legittimerebbe all’impugnazione in via principale (circostanza peraltro confermata dai giudizi già instaurati e citati nell’atto di intervento e nei successivi atti difensivi).
In base ai principi espressi dall’adunanza plenaria sopra richiamata la predetta società non può pertanto spiegare un intervento adesivo dipendente ma esclusivamente un intervento litisconsortile, come sopra ricordato inammissibile in appello.
3. Il primo motivo di appello è infondato.
3.1. Va al riguardo rilevato che il potere del Comune di disciplinare l’installazione sul proprio territorio di stazioni radio base è disciplinato dall’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 che, nella versione pro tempore vigente, prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alle localizzazioni in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”.
Inoltre, la disposizione citata, a seguito della modifica operata con l’art. 18, comma 8, d.l. 13/2023, prevede espressamente che il potere regolamentare deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 d.lgs. n. 259/2003. Tale modifica, ancorché priva di carattere innovativo in considerazione della generale prevalenza della legge, è comunque indicativa della ulteriore volontà, già desumibile dal testo originario, di imporre limiti stringenti al potere dei Comuni di incidere sull’installazione delle stazioni radio base e sullo sviluppo delle reti di comunicazione.
Ciò premesso, nel caso in esame, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il regolamento adottato dal Comune di Bassano del Grappa, nella parte in cui limita l’installazione nella “zona B - inidonea”, non è conforme alla disposizione normativa sopra richiamata ed è pertanto illegittimo, con la conseguente sua inidoneità a giustificare l’annullamento d’ufficio del silenzio assenso formatosi sull’istanza presentata da Inwit.
Va al riguardo rilevato che il Comune ha previsto innanzitutto una “zona A - vietata”, pari a circa il 16% del territorio comunale, in cui l’installazione non è consentita; in tale zona sono compresi asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani, edifici di particolare valore storico architettonico e monumentale, le aree a più elevata fragilità paesaggistica, ambientale e idrogeologica, le zone di parco già tutelate e le fasce di rispetto delle infrastrutture lineari ed areali.
Inoltre il Comune ha disciplinato anche una “zona B - inidonea”, oggetto del presente giudizio, nella quale non è consentita l’installazione degli impianti, a tutela delle disposizioni contenute nell’art. 4 d.m. n. 381/1998, salvo che il gestore non dimostri l’impossibilità a conseguire altrimenti, al di fuori di tale zona, la radiocopertura minima indispensabile per garantire il servizio. Tale zona copre circa il 33% del territorio comunale e, secondo quanto indicato nel regolamento, in essa sono compresi giardini pubblici, parchi urbani, oratori per l’infanzia, biblioteche, ludoteche in cui sia prevista la permanenza stabile e continuativa di persone per almeno quattro ore al giorno, le aree a vincolo forestale, i coni ottici visuali, le fasce 1 e 2 del PAI e le porzioni di territorio oggetto di dissesti franosi.
La previsione e la disciplina della zona B, secondo questo collegio:
- integra una limitazione all’installazione giacché, ancorché non preveda un divieto assoluto all’installazione, subordina l’autorizzazione ad una condizione ulteriore rappresentata dalla impossibilità di assicurare una copertura minima mediante l’installazione in zone idonee o in siti consigliati; gli operatori sono pertanto onerati di verificare la previa disponibilità di altre zone idonee o consigliate; inoltre, è sufficiente che l’installazione all’interno di queste ultime assicuri una copertura solamente “minima” affinché sia esclusa la possibilità di installazione nelle zone inidonee;
- contiene una limitazione generalizzata in quanto riguarda circa un terzo del territorio comunale (33%), che si aggiunge peraltro all’ulteriore 16% rientrante nella zona A in cui l’installazione è completamente vietata, con la conseguenza che circa la metà del territorio comunale è sottoposta a divieti o limitazioni all’installazione.
- nella zona B non sono inclusi solamente specifichi siti meritevoli di essere tutelati, tanto che in essa rientrano anche aree, come quella oggetto di causa, di fatto ancora non adibite a fruizione collettiva e rimaste a terreno erboso.
L’illegittimità dell’art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento comunale non può inoltre essere esclusa:
- dal precedente di questo Consiglio n. 5236/2024; infatti questa sentenza riguarda la diversa zona A, disciplinata dall’art. 5, comma 1, lett. a) del regolamento, che include specifici siti meritevoli di tutela ed è limitata al 16% del territorio comunale;
- dalla circostanza che il regolamento è stato adottato nel rispetto delle direttive regionali; queste ultime, infatti, risalgono all’anno 2001 e sono state oramai superate dalla più recente normativa in materia, diretta ad assicurare l’ampia diffusione delle reti di comunicazione;
- dalla circostanza che il regolamento è stato adottato con la partecipazione degli operatori interessati ed è soggetto a revisione periodica; ed infatti, il coinvolgimento degli operatori non esclude che le limitazioni introdotte siano contra legem mentre la necessità di revisione del regolamento introduce comunque un elemento di rigidità che limita l’installazione;
- dalla circostanza che altre aree, diverse da quella oggetto di causa, sono state incluse nella zona B a tutela di interessi diversi dalla riduzione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (tutela dei vincoli forestali, delle aree caratterizzate da dissesto), che verrebbero pregiudicati dall’annullamento dell’art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento; tale circostanza, infatti, non esclude che la previsione ritenuta illegittima contenga una limitazione ampia e generalizzata all’installazione, mentre l’esigenza di tutelare specifici siti potrà essere sempre soddisfatta in sede di eventuale riedizione del potere nel rispetto degli stringenti limiti di cui all’art. 8, comma 6, l. n. 36/2001.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’art. 5, comma 1, lett. b), del regolamento impugnato deve considerarsi illegittimo in quanto prevede limitazioni generalizzate alla realizzazione di stazioni radio base sul territorio comunale e va quindi annullato.
Come appena evidenziato, fermo restando il divieto di limitazioni generalizzate, la presente dichiarazione di illegittimità non impedisce peraltro all’amministrazione comunale, in sede di riedizione del potere, di sottoporre a limitazione alcuni specifici siti già compresi nell’attuale zone B, in presenza di puntuali esigenze di tutela e purché la limitazione sia strettamente strumentale e proporzionata al soddisfacimento delle esigenze medesime.
3.2. Il primo motivo di appello è infondato anche nella parte in cui censura la sentenza impugnata per avere qualificato il riferimento alla necessità di tutelare Villa NC come vizio di legittimità dell’atto annullato d’ufficio piuttosto che come motivo di interesse pubblico attuale e concreto a sostegno dell’annullamento d’ufficio.
Il collegio rileva che, a prescindere dalla qualificazione giuridica, il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla necessità di tutelare villa NC è comunque affetto da carenza di istruttoria e di motivazione.
Va al riguardo rilevato che il vincolo apposto sulla villa ai sensi della l. n. 1089/1939 si estende alle adiacenze, comprensive del giardino e del parco; il complesso vincolato, comprensivo delle adiacenze, è separato dalle circostanti aree non vincolare mediante un muro.
L’amministrazione avrebbe pertanto dovuto verificare, eventualmente anche con l’intervento della Soprintendenza preposta alla tutela del vincolo, se la realizzazione dell’impianto al di fuori del muro di recinzione potesse arrecare un concreto pregiudizio alla villa ed alle adiacenze tutelate (giardino e parco) valutando, in base allo specifico stato dei luoghi, l’effettivo impatto visivo concreto che l’impianto di nuova costruzione determinerebbe sul bene tutelato in relazione alle diverse prospettive di osservazione.
Nel caso in esame, invece, l’amministrazione si è limitata in modo generico a rappresentare l’esigenza di tutelare il bene dall’installazione di strutture che possano deturparne la vista e la fruizione, senza alcuna descrizione dello specifico stato dei luoghi e del concreto impatto visivo che, in base alle differenti prospettive possibili, la nuova struttura avrebbe sulla villa e sulle adiacenze tutelate dal vincolo.
Per tale ragione il collegio, senza pronunciarsi sulla compatibilità con il vincolo, rimessa all’autorità amministrativa competente, ritiene che il provvedimento impugnato sia comunque carente di istruttoria e motivazione.
4. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L’amministrazione appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tar, l’annullamento d’ufficio è diretto a soddisfare due interessi pubblici attuali e concreti consistenti:
- nell’interesse storico artistico connesso alla tutela di villa NC;
- nell’interesse all’ordinato sviluppo del territorio, perseguito dall’approvazione del regolamento comunale.
A parere del collegio nessuno dei due interessi è idoneo a sostenere la decisione di annullamento d’ufficio.
- quanto alla tutela di Villa NC è sufficiente richiamare quanto già evidenziato al punto 3.2. della motivazione;
- quanto all’interesse ad un ordinato sviluppo del territorio, cui il regolamento è strumentale, va rilevato che tale profilo, per un verso, tende a coincidere con la stessa illegittimità dell’atto annullato e, per altro verso, non tiene comunque conto della circostanza che l’area nella quale l’appellata intende installare l’infrastruttura è allo stato ridotta a terreno erboso e non è attualmente destinata a fruizione collettiva quale area di verde pubblico (v. foto di cui al doc. E allegato all’atto di appello), circostanze che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare al fine di valutare l’interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell’assenso formatosi per SI .
5. Fermo restando il carattere assorbente di quanto sopra esposto, anche il terzo motivo di appello è comunque infondato.
In primo luogo, la presenza di zone idonee vicine a quella prescelta da Inwit si sovrappone all’accertamento della illegittimità giacché, in base al regolamento, l’installazione nella zona B è preclusa proprio nel caso in cui sia possibile l’installazione in zona idonea o consigliata.
In secondo luogo, l’amministrazione nulla ha detto in ordine alla concreta possibilità per la società di ottenerne la disponibilità, nonostante Inwit, nel corso del procedimento, avesse rappresentato la difficoltà di reperire siti adeguati nell’ambito delle zone idonee in quanto non rientranti nella disponibilità del Comune.
6. Per le ragioni esposte, l’appello va quindi respinto.
7. In conseguenza della reiezione dell’appello e della conferma dell’annullamento dell’art. 5, comma 1, lett. b) del regolamento comunale, l’esame del quarto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, già assorbito dal Tribunale e ritualmente riproposto in appello, è superfluo.
8. Il quinto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, anch’esso assorbito dal Tribunale e ritualmente riproposto in appello, non risulta invece conducente atteso che la disciplina dell’art. 20 delle N.T.O. del P.I. del Comune di Bassano del Grappa, pur richiamata nelle premesse del provvedimento, non ha rappresentato un motivo specifico di reiezione dell’istanza.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico del Comune appellante ed a favore di Inwit nella misura di euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Le spese tra le altre parti possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile l’intervento ad opponendum proposto da Wind Tre S.p.a.;
- respinge l’appello.
Condanna il Comune appellante al pagamento in favore di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. della somma di euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Compensa le spese processuali tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO