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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14600/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14600/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ELENA GIUNTA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. NADIA MANZO presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 14/11/2025 e del 17/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MORETTA il Parte_1 Controparte_1 28/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORETTA (atto n.8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n.326 del 04/02/2025, pubblicata in data 07/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORETTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Pinerolo (TO) strada Vecchia di Piscina 30, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, al sig. il quale, successivamente alla Controparte_1 sentenza di separazione ha anche acquisito con atto notarile la quota in comproprietà della sig.ra
Parte_1
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con facoltà per i genitori medesimi di agire in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.) e con residenza dei figli minori presso il padre in Pinerolo, strada Vecchia di Piscina, 30.
DISPONE che i figli rimangano coi genitori secondo il seguente schema/ calendario settimanale che varrà a garantire la permanenza dei figli, con ciascun genitore, secondo una ripartizione di tempo equa, pressoché al 50% - fatti salvi diversi e migliori accordi, come segue e come infra schematizzato:
pagina 2 di 4 1^ settimana: rimarranno col papà il lunedì, il venerdì e il fine settimana fino alla mattina del lunedì successivo quando il papà li riaccompagnerà a scuola e con la mamma i giorni di martedì, mercoledì e giovedì con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina.
2^ settimana: rimarranno col papà il mercoledì, giovedì e venerdì con accompagnamento dalla mamma il sabato mattina dopo la colazione ed entro le ore 10:00, mentre con la mamma il lunedì, il martedì e il fine settimana fino alla mattina del lunedì successivo quando la mamma li riaccompagnerà a scuola.
E così via a seguire e ripetere, salvo diversi accordi.
Per il periodo extra scolastico e di frequentazione dell'estate ragazzi/ centri estivi varrà lo stesso calendario e il luogo di accompagnamento dei figli sarà l'estate ragazzi/ centri estivi e/o l'abitazione dell'altro genitore;
mentre, durante il periodo extra scolastico senza la frequentazione dei centri estivi, le parti si organizzeranno con la propria rete e le proprie risorse famigliari e/o amicali in merito alla cura e gestione dei figli nel periodo in cui li avranno con sé.
- Vacanze estive: rimane fermo il principio dell'equa e paritaria distribuzione del tempo tra i genitori nella gestione del tempo coi figli ed è convenuto il diritto di ciascun genitore di trascorrere due settimane non consecutive coi figli per le vacanze estive salvo diversi accordi in ordine alla possibilità di trascorrere le due settimane in via consecutiva.
I genitori comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza coi figli;
ciò ferme restando le consuetudini lavorative di ciascuno che spesso non consentono la comunicazione e decisione delle ferie estive entro il 31 maggio.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli.
- Vacanze natalizie ed infra-annuali: nel periodo natalizio, e trascorreranno il giorno di Per_2 Per_1 Natale con entrambi i genitori pranzando, per il Natale 2025 con la mamma e cenando con il papà; seguirà in alternanza e salvi migliori accordi dal 2026.
Per le festività natalizie 2025, e rimarranno con il papà dal 26 al 30 dicembre e con la Per_1 Per_2 mamma dal 31.12 al 06 gennaio e così via ad anni alterni, salvi migliori accordi.
- Pasqua e Pasquetta 2026 i bambini trascorreranno la Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo col la madre e così via ad anni alterni, fatti salvi migliori accordi. Inoltre, si pattuisce che i figli rimarranno con l'uno e con l'altro genitore seguendo la regola dell'alternanza durante le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua nonché gli altri ponti e ogni altra festività infrasettimanali/infra –annuali; in caso di disaccordo si farà riferimento al calendario scolastico di cui allo schema infra esposto.
Pur non essendo obbligatoria la redazione e l'allegazione, le parti hanno convenuto di predisporre il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo e predisposto con l'assistenza del Dott. – Persona_3 psicologo – psicoterapeuta (doc.18).
Le parti concordemente stabiliscono di procedere con un percorso di mediazione famigliare presso il Servizio Pubblico finalizzato al benessere dei figli minori.
DISPONE il c.d. mantenimento diretto da parte dei genitori nei confronti dei figli minori e Per_2
alcun contributo al mantenimento dei minori verrà corrisposto reciprocamente in Per_1 considerazione del pressoché pari tempo di permanenza dei bambini con ciascun genitore e dei redditi delle parti. Rimarranno invece a carico delle parti al 50% le spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino ivi richiamato.
DA' ATTO che le parti dichiarano che alcun contributo divorzile verrà reciprocamente pagato dai coniugi essendo dotati, ciascuno, di adeguati redditi propri;
in merito pertanto le parti, con la pagina 3 di 4 sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o attinente a questioni economico patrimoniali.
DA' ATTO che le parti hanno già regolato ogni questione patrimoniale hanno provveduto a dare seguito a quanto previsto in sede di separazione in merito all'immobile di Pinerolo, strada Vecchia di Piscina n. 30 ed annesso box e terreno nel Comune di Roletto, con rogito notarile del 28.02.2025 Rep. Num 7053 Racc. n. 6011 Notaio in Pinerolo. Persona_4
DA' ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio per i figli minori del documento d'identità valido per l'espatrio ivi compreso il passaporto, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità competente e/o comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
DA' ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per i figli saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. L'assegno unico verrà erogato in favore di ciascun genitore al 50% come già in atto, fatti salvi futuri e diversi migliori accordi.
DA' ATTO che, con la definizione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere definito e risolto ogni altra questione di tipo economico patrimoniale tra loro ancora esistente.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 14600/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ELENA GIUNTA presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. NADIA MANZO presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte del 14/11/2025 e del 17/11/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MORETTA il Parte_1 Controparte_1 28/07/2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MORETTA (atto n.8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 13/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 4 Con sentenza n.326 del 04/02/2025, pubblicata in data 07/02/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MORETTA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale ubicata in Pinerolo (TO) strada Vecchia di Piscina 30, col mobilio e i complementi di arredo che la compongono, al sig. il quale, successivamente alla Controparte_1 sentenza di separazione ha anche acquisito con atto notarile la quota in comproprietà della sig.ra
Parte_1
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori con facoltà per i genitori medesimi di agire in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorizzazioni per gite scolastiche in giornata, privacy, scuola ecc.) e con residenza dei figli minori presso il padre in Pinerolo, strada Vecchia di Piscina, 30.
DISPONE che i figli rimangano coi genitori secondo il seguente schema/ calendario settimanale che varrà a garantire la permanenza dei figli, con ciascun genitore, secondo una ripartizione di tempo equa, pressoché al 50% - fatti salvi diversi e migliori accordi, come segue e come infra schematizzato:
pagina 2 di 4 1^ settimana: rimarranno col papà il lunedì, il venerdì e il fine settimana fino alla mattina del lunedì successivo quando il papà li riaccompagnerà a scuola e con la mamma i giorni di martedì, mercoledì e giovedì con riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina.
2^ settimana: rimarranno col papà il mercoledì, giovedì e venerdì con accompagnamento dalla mamma il sabato mattina dopo la colazione ed entro le ore 10:00, mentre con la mamma il lunedì, il martedì e il fine settimana fino alla mattina del lunedì successivo quando la mamma li riaccompagnerà a scuola.
E così via a seguire e ripetere, salvo diversi accordi.
Per il periodo extra scolastico e di frequentazione dell'estate ragazzi/ centri estivi varrà lo stesso calendario e il luogo di accompagnamento dei figli sarà l'estate ragazzi/ centri estivi e/o l'abitazione dell'altro genitore;
mentre, durante il periodo extra scolastico senza la frequentazione dei centri estivi, le parti si organizzeranno con la propria rete e le proprie risorse famigliari e/o amicali in merito alla cura e gestione dei figli nel periodo in cui li avranno con sé.
- Vacanze estive: rimane fermo il principio dell'equa e paritaria distribuzione del tempo tra i genitori nella gestione del tempo coi figli ed è convenuto il diritto di ciascun genitore di trascorrere due settimane non consecutive coi figli per le vacanze estive salvo diversi accordi in ordine alla possibilità di trascorrere le due settimane in via consecutiva.
I genitori comunicheranno reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno il periodo di vacanza coi figli;
ciò ferme restando le consuetudini lavorative di ciascuno che spesso non consentono la comunicazione e decisione delle ferie estive entro il 31 maggio.
Entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli.
- Vacanze natalizie ed infra-annuali: nel periodo natalizio, e trascorreranno il giorno di Per_2 Per_1 Natale con entrambi i genitori pranzando, per il Natale 2025 con la mamma e cenando con il papà; seguirà in alternanza e salvi migliori accordi dal 2026.
Per le festività natalizie 2025, e rimarranno con il papà dal 26 al 30 dicembre e con la Per_1 Per_2 mamma dal 31.12 al 06 gennaio e così via ad anni alterni, salvi migliori accordi.
- Pasqua e Pasquetta 2026 i bambini trascorreranno la Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo col la madre e così via ad anni alterni, fatti salvi migliori accordi. Inoltre, si pattuisce che i figli rimarranno con l'uno e con l'altro genitore seguendo la regola dell'alternanza durante le vacanze scolastiche di Carnevale e di Pasqua nonché gli altri ponti e ogni altra festività infrasettimanali/infra –annuali; in caso di disaccordo si farà riferimento al calendario scolastico di cui allo schema infra esposto.
Pur non essendo obbligatoria la redazione e l'allegazione, le parti hanno convenuto di predisporre il piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo e predisposto con l'assistenza del Dott. – Persona_3 psicologo – psicoterapeuta (doc.18).
Le parti concordemente stabiliscono di procedere con un percorso di mediazione famigliare presso il Servizio Pubblico finalizzato al benessere dei figli minori.
DISPONE il c.d. mantenimento diretto da parte dei genitori nei confronti dei figli minori e Per_2
alcun contributo al mantenimento dei minori verrà corrisposto reciprocamente in Per_1 considerazione del pressoché pari tempo di permanenza dei bambini con ciascun genitore e dei redditi delle parti. Rimarranno invece a carico delle parti al 50% le spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Torino ivi richiamato.
DA' ATTO che le parti dichiarano che alcun contributo divorzile verrà reciprocamente pagato dai coniugi essendo dotati, ciascuno, di adeguati redditi propri;
in merito pertanto le parti, con la pagina 3 di 4 sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda relativa al mantenimento o attinente a questioni economico patrimoniali.
DA' ATTO che le parti hanno già regolato ogni questione patrimoniale hanno provveduto a dare seguito a quanto previsto in sede di separazione in merito all'immobile di Pinerolo, strada Vecchia di Piscina n. 30 ed annesso box e terreno nel Comune di Roletto, con rogito notarile del 28.02.2025 Rep. Num 7053 Racc. n. 6011 Notaio in Pinerolo. Persona_4
DA' ATTO che entrambi i genitori si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio per i figli minori del documento d'identità valido per l'espatrio ivi compreso il passaporto, impegnandosi, all'occorrenza, a rinnovare tale assenso con dichiarazione resa all'Autorità competente e/o comunque a cooperare con l'altro genitore al fine del rilascio dei predetti documenti.
DA' ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali (le detrazioni per i figli saranno poste al 50%) o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa. L'assegno unico verrà erogato in favore di ciascun genitore al 50% come già in atto, fatti salvi futuri e diversi migliori accordi.
DA' ATTO che, con la definizione di quanto sopra, i coniugi dichiarano di avere definito e risolto ogni altra questione di tipo economico patrimoniale tra loro ancora esistente.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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