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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 878/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 878/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Giacinto Santoro, domiciliati Persona_1 come in atti Ricorrenti E
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Carmela Filice, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: pagamento ratei assegno ex art. 13 L. 118./1971 CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.03.2019, i ricorrenti, in qualità di eredi di , Persona_1 hanno dedotto: che con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 77/2010, passata in giudicato, è stato accolto il ricorso del de cuius, , avente ad oggetto il riconoscimento Persona_1 dell'assegno mensile di invalidità ai sensi della L. 118/1971; che avendo il de cuius superato i limiti di reddito previsti dalla legge per gli anni 2010 e 2011, L' ha proceduto al recupero CP_1 delle somme pagate in eccedenza e ha sospeso il pagamento delle somme anche per gli anni successivi nonostante, in riferimento agli anni dal 2012 al 2014, il de cuius non avesse superato i limiti di reddito e nonostante l'esistenza di una sentenza definitiva;
che, pertanto, Per_1
, e per esso gli eredi, hanno diritto alla prestazione reclamata e al pagamento dei ratei
[...] arretrati relativi agli anni 2012, 2013, 2014.
1 Hanno, quindi, concluso chiedendo di dichiarare il diritto di , e per esso degli Persona_1 eredi, all'erogazione della prestazione a titolo di invalidità ex art. 118/1971 e di condannare l' al pagamento delle annualità relative agli anni 2012, 2013 e 2014, pari a € 10.689,77 CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti e onorari di lite.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'improponibilità del ricorso. In CP_1 particolare, ha dedotto che la prestazione in oggetto, originariamente liquidata in esito a provvedimento giudiziale, si è successivamente estinta essendo venuto meno il requisito reddituale, per cui l'interessato avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto inammissibile/improcedibile/improponibile e infondato;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 18.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto si va ad esporre. In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti a ratei dell'assegno di invalidità di cui era titolare il de cuius dopo un periodo di superamento del requisito reddituale. In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma CP_1 un'azione di accertamento e di condanna al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale richiesta. Ora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 28445/2019; cfr. anche Cass. 1779/2016 e 4788/2019), pronunciatasi sulla diversa questione relativa alla definitività o meno, ai fini della ricorribilità in giudizio, del provvedimento di revoca della prestazione e del ripristino della prestazione senza idonea domanda amministrativa: “può dirsi consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019), secondo il quale: - la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socioeconomico) - al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
- conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca;
- pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì
2 escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento;
- infatti, a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità di una "sospensione" della prestazione, l'effetto non può che essere la "perdita" della prestazione medesima con decorrenza dalla medesima data, essendo l'istituto della sospensione previsto solo in casi tassativamente indicati, come sancito per la pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984), giacché il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo modificato dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del D.L. n. 12 settembre 1983, n. 463) disponeva che "La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato ed il pensionato... siano percettori..."; - ove invece la sospensione non venga prevista, devesi ritenere che, una volta venuto meno uno dei requisiti costitutivi, da quel momento in avanti si estingue definitivamente il diritto alla prestazione;
- è indubbio poi che tale diritto possa sorgere nuovamente in momento successivo, ma in tal caso, secondo i principi generali, occorre avere riguardo ai requisiti vigenti al momento della nuova domanda, non potendosi ipotizzare - per il solo fatto che una volta quel diritto sussisteva - la perpetuazione di quelli precedenti, non più validi ratione temporis (così Cass. n. 8943 del 2004, in motivazione, come richiamata da Cass. 6590/2014); - in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. n. 5149 del 2004, conf. 11765 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 504 del 2010)”. Come evidenziato non è in contestazione tra le parti che nel caso di specie sia intervenuta una revoca implicita della prestazione. Invero, risulta pacifico tra le parti come il de cuius abbia beneficiato dell'assegno di invalidità solo fino all'anno 2009 (la sentenza sopra citata ne riconosceva il diritto a decorrere dal 04.03.2009). L' , infatti, nella propria memoria CP_1 difensiva, ha evidenziato come la prestazione sia stata eliminata per il superamento, negli anni 2010 e 2010, del requisito reddituale circostanza, quest'ultima, ammessa dagli stessi resistenti nel ricorso introduttivo né i ricorrenti hanno mai contestato la legittimità dell'operato dell' , essendo del tutto tardive le deduzioni di cui alla memoria del 21.04.2021. CP_1
In materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione. Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi che il venir meno dei requisiti reddituali per il godimento del beneficio, abbia comportato l'estinzione del diritto per gli anni successivi al 2011. Divenuta definitiva la revoca (pur in assenza di un formale provvedimento, che avrebbe avuto carattere puramente ricognitivo) per riattivare la prestazione sarebbe stata necessaria nuova domanda amministrativa che i ricorrenti (né il loro de cuius) non hanno allegato di aver presentato nè ne hanno fornito prova. Invero, la prestazione non potrebbe mai essere riconosciuta in continuità, in quanto la stessa è venuta meno per la pacifica carenza dei requisiti;
se così è, il riconoscimento deve intervenire
3 ex novo, con conseguente applicazione delle regole ordinarie. Irrilevante, quindi, è la sentenza passata in giudicato atteso che i giudicati che riconoscono prestazioni economiche sul presupposto di stati soggettivi mutevoli, sono necessariamente giudicati allo stato degli atti, che non impediscono una modifica futura delle prestazioni, se muta lo stato soggettivo dell'interessato (Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2010, n.7509, citato anche da parte resistente). A ciò si aggiunga che l' ha anche prodotto in giudizio: ordinanza resa dall'intestato CP_1
Tribunale nel proc. RGE n. 359 – 1/2017 (relativo ad azione esecutiva intrapresa dai ricorrenti sulla base della citata sentenza proprio in riferimento alle annualità 2012/2013/2014, per le quali si agisce nella presente sede), con cui già il G.E. ha ritenuto l'inidoneità della sentenza a costituire valido titolo esecutivo;
sentenza n. 460/2016 del TAR Calabria, in esito a giudizio per ottemperanza della sentenza n. 77/2010, dichiarato inammissibile. Pertanto, è evidente che già prima della instaurazione del presente giudizio i ricorrenti erano consapevoli della inidoneità della sentenza a costituire valido titolo per il riconoscimento delle annualità successive al 2011 ed erano a conoscenza dell'intervenuta revoca avverso cui non hanno mai promosso nessuna contestazione.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti - valore della causa da € 5.201 a € 26.000, in virtù del criterio del disputatum avendo i ricorrenti chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 10.689,77 (cfr. ex multis, Corte appello Napoli sez. III, 22/07/2025, n. 3898 in Dejure: “in tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda;
al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa – cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito – il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall'attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA i RICORRENTI al pagamento delle spese di lite IN FAVORE dell' CP_1 che si liquidano in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 23.12.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 878/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Giacinto Santoro, domiciliati Persona_1 come in atti Ricorrenti E
(C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ) in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Carmela Filice, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: pagamento ratei assegno ex art. 13 L. 118./1971 CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.03.2019, i ricorrenti, in qualità di eredi di , Persona_1 hanno dedotto: che con sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 77/2010, passata in giudicato, è stato accolto il ricorso del de cuius, , avente ad oggetto il riconoscimento Persona_1 dell'assegno mensile di invalidità ai sensi della L. 118/1971; che avendo il de cuius superato i limiti di reddito previsti dalla legge per gli anni 2010 e 2011, L' ha proceduto al recupero CP_1 delle somme pagate in eccedenza e ha sospeso il pagamento delle somme anche per gli anni successivi nonostante, in riferimento agli anni dal 2012 al 2014, il de cuius non avesse superato i limiti di reddito e nonostante l'esistenza di una sentenza definitiva;
che, pertanto, Per_1
, e per esso gli eredi, hanno diritto alla prestazione reclamata e al pagamento dei ratei
[...] arretrati relativi agli anni 2012, 2013, 2014.
1 Hanno, quindi, concluso chiedendo di dichiarare il diritto di , e per esso degli Persona_1 eredi, all'erogazione della prestazione a titolo di invalidità ex art. 118/1971 e di condannare l' al pagamento delle annualità relative agli anni 2012, 2013 e 2014, pari a € 10.689,77 CP_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di condannare l' al pagamento delle CP_1 spese, diritti e onorari di lite.
L' , costituitosi tempestivamente in giudizio, ha eccepito l'improponibilità del ricorso. In CP_1 particolare, ha dedotto che la prestazione in oggetto, originariamente liquidata in esito a provvedimento giudiziale, si è successivamente estinta essendo venuto meno il requisito reddituale, per cui l'interessato avrebbe dovuto presentare nuova domanda amministrativa. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto inammissibile/improcedibile/improponibile e infondato;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
La causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 18.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto si va ad esporre. In via preliminare, occorre chiarire come la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti a ratei dell'assegno di invalidità di cui era titolare il de cuius dopo un periodo di superamento del requisito reddituale. In altre parole, nel caso in esame non è esperita un'azione di annullamento del provvedimento amministrativo emesso dall' ma CP_1 un'azione di accertamento e di condanna al pagamento dei ratei della prestazione assistenziale richiesta. Ora, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 28445/2019; cfr. anche Cass. 1779/2016 e 4788/2019), pronunciatasi sulla diversa questione relativa alla definitività o meno, ai fini della ricorribilità in giudizio, del provvedimento di revoca della prestazione e del ripristino della prestazione senza idonea domanda amministrativa: “può dirsi consolidato l'orientamento di questa Corte di legittimità (Cass. n. 3404 del 2006, n. 4254 del 2009, n. 11075 del 2010, n. 6590 del 2014, 4788 del 2019), secondo il quale: - la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socioeconomico) - al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
- conseguentemente, il giudice è chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti ex lege, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorché identico nel contenuto, da quello estinto per revoca;
- pertanto, l'interessato, intendendo ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì
2 escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento;
- infatti, a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità di una "sospensione" della prestazione, l'effetto non può che essere la "perdita" della prestazione medesima con decorrenza dalla medesima data, essendo l'istituto della sospensione previsto solo in casi tassativamente indicati, come sancito per la pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984), giacché il R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, art. 10, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, nel testo modificato dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (di conversione del D.L. n. 12 settembre 1983, n. 463) disponeva che "La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita, ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato ed il pensionato... siano percettori..."; - ove invece la sospensione non venga prevista, devesi ritenere che, una volta venuto meno uno dei requisiti costitutivi, da quel momento in avanti si estingue definitivamente il diritto alla prestazione;
- è indubbio poi che tale diritto possa sorgere nuovamente in momento successivo, ma in tal caso, secondo i principi generali, occorre avere riguardo ai requisiti vigenti al momento della nuova domanda, non potendosi ipotizzare - per il solo fatto che una volta quel diritto sussisteva - la perpetuazione di quelli precedenti, non più validi ratione temporis (così Cass. n. 8943 del 2004, in motivazione, come richiamata da Cass. 6590/2014); - in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione della L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 8 e art. 148 disp. att. c.p.c., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cass. n. 5149 del 2004, conf. 11765 del 2004 e, da ultimo, Cass. n. 504 del 2010)”. Come evidenziato non è in contestazione tra le parti che nel caso di specie sia intervenuta una revoca implicita della prestazione. Invero, risulta pacifico tra le parti come il de cuius abbia beneficiato dell'assegno di invalidità solo fino all'anno 2009 (la sentenza sopra citata ne riconosceva il diritto a decorrere dal 04.03.2009). L' , infatti, nella propria memoria CP_1 difensiva, ha evidenziato come la prestazione sia stata eliminata per il superamento, negli anni 2010 e 2010, del requisito reddituale circostanza, quest'ultima, ammessa dagli stessi resistenti nel ricorso introduttivo né i ricorrenti hanno mai contestato la legittimità dell'operato dell' , essendo del tutto tardive le deduzioni di cui alla memoria del 21.04.2021. CP_1
In materia di invalidità civile, la revoca della prestazione assistenziale, determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, per ottenere il ripristino della prestazione, è tenuto a proporre nuovamente l'istanza amministrativa di concessione. Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, deve concludersi che il venir meno dei requisiti reddituali per il godimento del beneficio, abbia comportato l'estinzione del diritto per gli anni successivi al 2011. Divenuta definitiva la revoca (pur in assenza di un formale provvedimento, che avrebbe avuto carattere puramente ricognitivo) per riattivare la prestazione sarebbe stata necessaria nuova domanda amministrativa che i ricorrenti (né il loro de cuius) non hanno allegato di aver presentato nè ne hanno fornito prova. Invero, la prestazione non potrebbe mai essere riconosciuta in continuità, in quanto la stessa è venuta meno per la pacifica carenza dei requisiti;
se così è, il riconoscimento deve intervenire
3 ex novo, con conseguente applicazione delle regole ordinarie. Irrilevante, quindi, è la sentenza passata in giudicato atteso che i giudicati che riconoscono prestazioni economiche sul presupposto di stati soggettivi mutevoli, sono necessariamente giudicati allo stato degli atti, che non impediscono una modifica futura delle prestazioni, se muta lo stato soggettivo dell'interessato (Consiglio di Stato sez. VI, 14/10/2010, n.7509, citato anche da parte resistente). A ciò si aggiunga che l' ha anche prodotto in giudizio: ordinanza resa dall'intestato CP_1
Tribunale nel proc. RGE n. 359 – 1/2017 (relativo ad azione esecutiva intrapresa dai ricorrenti sulla base della citata sentenza proprio in riferimento alle annualità 2012/2013/2014, per le quali si agisce nella presente sede), con cui già il G.E. ha ritenuto l'inidoneità della sentenza a costituire valido titolo esecutivo;
sentenza n. 460/2016 del TAR Calabria, in esito a giudizio per ottemperanza della sentenza n. 77/2010, dichiarato inammissibile. Pertanto, è evidente che già prima della instaurazione del presente giudizio i ricorrenti erano consapevoli della inidoneità della sentenza a costituire valido titolo per il riconoscimento delle annualità successive al 2011 ed erano a conoscenza dell'intervenuta revoca avverso cui non hanno mai promosso nessuna contestazione.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dei parametri vigenti - valore della causa da € 5.201 a € 26.000, in virtù del criterio del disputatum avendo i ricorrenti chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 10.689,77 (cfr. ex multis, Corte appello Napoli sez. III, 22/07/2025, n. 3898 in Dejure: “in tema di liquidazione delle spese di lite, ai fini dell' individuazione del corretto scaglione del valore della causa, il criterio del decisum trova applicazione soltanto nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda;
al contrario, in caso di rigetto integrale della stessa – cui va assimilato ogni diniego di pronuncia di merito – il valore della controversia va determinato esclusivamente in base al disputatum, ossia alla somma domandata dall'attore, senza che rilevino le risultanze della consulenza tecnica d' ufficio o formule generiche di stile contenute nelle conclusioni”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, nella persona del Giudice unico del Lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA i RICORRENTI al pagamento delle spese di lite IN FAVORE dell' CP_1 che si liquidano in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 23.12.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
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