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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 30/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1871/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CUTIGNI ROBERTO per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1871 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1 rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall oberto Cutigni (C.F.:
[...]
– Tel.-Fax: 0761.305914 – pec: rdineavvocativiter- C.F._2 Email_1 uo studio in , Via della Pac domiciliato, giusta CP_1 delega estesa su foglio separato ed allegata alla busta telematica contenente il ricorso introduttivo. RICORRENTI E
(C.F. = Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore p.t. con sede in in via Sabotino n.1, 01100. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, propon so l'ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024, con la quale è stata irrogata la sanzione di euro 37.111,05 per violazione della disposizione di cui all'art. 3, c. 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 23.04.2022, come sostituito dall'art. 22, c. 1, D.Lgs. 14.09.2015 n. 151 (recante misure di contrasto al lavoro sommerso fino a trenta giorni con diffida a mantenere in servizio), per aver impiegato i lavoratori , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e senza prevedere alla CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e st imento traeva origine dal verbale unico di accertamento n. 09 del 02.05.2022 con cui la Guardia di Finanza di CP_1 aveva accertato che la ricorrente – titolare della ditta House Party dedita all'attività di in mento e divertimento presso il locale sito in , Via Lega dei XII Popoli n. 37 – aveva CP_1 irregolarmente occupato i predetti lavoratori ( disoccupati o dipendenti di altre società) in qualità di animatori ( , ), addetti all'alle- CP_2 CP_3 CP_10 CP_7 CP_8 stimento della sala ( avore somme di CP_5 CP_9 diverso importo nel periodo intercorrente tra ottobre, novembre e dicembre del 2021. Ha tuttavia osservato che i verbalizzanti, in occasione dell'accesso eseguito in data 18.12.2021 non avevano rinvenuto nel locale della House Party essendo stati inviati dalla SH Animazione e segnatamente dal rappresentante detto con cui la ricorrente aveva Persona_1 CP_11 concluso un accordo di collaborazione nell'anno 2020 per la fornitura del servizio di animazione;
che in occasione di ciascun evento la ricorrente aveva provveduto a versare nelle mani di quel personale il prezzo concordato sulla base di un listino prezzi;
che il Sig. , seb- Persona_1 bene richiesto, non aveva provveduto a emettere le relative fatture giustificando la propria con- dotta con un messaggio audio con cui rappresentava il rischio di dover rispondere in prima per- sona dell'assunzione irregolare;
che la lavoratrice è dipendente della Persona_2 Parte_2 in virtù di contratto a tempo indeterminato veva assistito alle o
[...] di allestimento del locale a titolo di amicizia in vista dell'avvio di una propria attività come allesti- trice di eventi;
che anche la Sig.ra aveva frequentato il locale a titolo di amicizia e CP_9 inquilina dell'appartamento sovrastante il locale di intrattenimento (spesso concesso in uso al condominio per le relative riunione dei condomini) e non aveva mai precipito somme da parte della ricorrente. Dedotto il pericolo di un danno grave ed irreparabile per effetto della esecuzione del titolo san- zionatorio, ha quindi concluso chiedendo “- In via cautelare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024, per le ragioni tutte superiormente illustrate;
- Nel merito, disporre l'annul- lamento della ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024 oggetto del contendere in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi, disporre la rettifica della ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024, sulla base delle risultanze del giudizio”. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”. L'ispettorato del lavoro di è rimasto contumace. CP_1 La causa, istruita con prov entali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i prin- cìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa. Nel caso in esame alla ricorrente è contestata la violazione delle seguenti disposizioni
- art. 3, c. 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 23.04.2022, come sostituito dall'art. 22, c. 1, D.Lgs. 14.09.2015 n. 151 per aver impiegato irrego- larmente i citati lavoratori subordinati;
- art. 39, comma 1 D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in L. n. 133/2008 codificato da ultimo dall'art. 22 co. 5 D.Lgs 14.9.2015 n. 151 per non aver istituito il Libro Unico del Lavoro sul quale dovevano essere annotati i predetti rapporti;
- art. 1 co. 910 e 911 L. 27.12.2017 n. 205 per aver corrisposto le retribuzioni ai suddetti dipendenti con modalità non tracciabili per tre mensilità. Il provvedimento sanzionatorio era fondato sul VUAN redatto dalla Guardia di Finanza in data 2.5.2022 il quale aveva dato atto che in occasione del primo accesso all'interno dei locali gestiti dalla ricorrente, erano stati rinvenuti i lavoratori irregolari intenti allo svolgimento delle rispettive mansioni e si era provveduto alla loro identificazione. Il medesimo verbale da altresì atto che i lavoratori erano sentiti a sommarie informazioni e che le Con loro dichiarazioni erano state riportate in appositi verbali che la contumacia della non ha consentito di acquisire e visionare. Non è stato conseguentemente possibile trarre conferma della dipendenza di tali lavoratori dalla odierna ricorrente. Quest'ultima ha peraltro fornito giustificazione della presenza reiterata dei lavoratori all'interno del proprio locale, assumendo di aver instaurato un rapporto di collaborazione con SH GR SR (di cui risulta essere stato dipendente uno dei lavoratori menzionati e segnatamente
[...]
); dalla documentazione prodotta emergerebbe conferma di quanto asserito CP_7 stata la collaborazione confermata sulla pagina social di SH Animazione in data 22.08.2020; dagli allegati al ricorso emerge altresì l'invio di listini prezzi inerenti il servizio fornito da ciascuno degli addetti, nonché reiterati contatti finalizzati alla prenotazione del servizio in occasione dei successivi eventi. Non è stata fornita prova delle ragioni per le quali era stata rifiutata tardiva l'emissione delle fatture da parte del titolare di SH Animazione, , ma gli elementi forniti e il conte- Persona_1 nuto degli scritti difensivi indirizzati alla Guardia di Finanza successivamente alla notifica del ver- bale, avrebbero giustificato un approfondimento che la contumacia dell' non consen- CP_1 tito di svolgere. Alla luce di tali elementi ritiene questo giudicante che non sia stata fornita prova certa del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il personale menzionato nel verbale della GdF e nell'or- dinanza ingiunzione. Costituendo tali rapporti il presupposto delle violazioni contestate, ne deriva all'annullamento del provvedimento sanzionatorio oggetto di opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del Controparte_1
1.2024 e per l'effetto ne dispone l'annullamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite liquidate in eur forf., spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1871/2024 L.P.
Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CUTIGNI ROBERTO per la parte ricorrente visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 29/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1871 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = ), Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...], residente in [...] CP_1 rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall oberto Cutigni (C.F.:
[...]
– Tel.-Fax: 0761.305914 – pec: rdineavvocativiter- C.F._2 Email_1 uo studio in , Via della Pac domiciliato, giusta CP_1 delega estesa su foglio separato ed allegata alla busta telematica contenente il ricorso introduttivo. RICORRENTI E
(C.F. = Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore p.t. con sede in in via Sabotino n.1, 01100. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.12.2024 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, propon so l'ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024, con la quale è stata irrogata la sanzione di euro 37.111,05 per violazione della disposizione di cui all'art. 3, c. 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 23.04.2022, come sostituito dall'art. 22, c. 1, D.Lgs. 14.09.2015 n. 151 (recante misure di contrasto al lavoro sommerso fino a trenta giorni con diffida a mantenere in servizio), per aver impiegato i lavoratori , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e senza prevedere alla CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
e st imento traeva origine dal verbale unico di accertamento n. 09 del 02.05.2022 con cui la Guardia di Finanza di CP_1 aveva accertato che la ricorrente – titolare della ditta House Party dedita all'attività di in mento e divertimento presso il locale sito in , Via Lega dei XII Popoli n. 37 – aveva CP_1 irregolarmente occupato i predetti lavoratori ( disoccupati o dipendenti di altre società) in qualità di animatori ( , ), addetti all'alle- CP_2 CP_3 CP_10 CP_7 CP_8 stimento della sala ( avore somme di CP_5 CP_9 diverso importo nel periodo intercorrente tra ottobre, novembre e dicembre del 2021. Ha tuttavia osservato che i verbalizzanti, in occasione dell'accesso eseguito in data 18.12.2021 non avevano rinvenuto nel locale della House Party essendo stati inviati dalla SH Animazione e segnatamente dal rappresentante detto con cui la ricorrente aveva Persona_1 CP_11 concluso un accordo di collaborazione nell'anno 2020 per la fornitura del servizio di animazione;
che in occasione di ciascun evento la ricorrente aveva provveduto a versare nelle mani di quel personale il prezzo concordato sulla base di un listino prezzi;
che il Sig. , seb- Persona_1 bene richiesto, non aveva provveduto a emettere le relative fatture giustificando la propria con- dotta con un messaggio audio con cui rappresentava il rischio di dover rispondere in prima per- sona dell'assunzione irregolare;
che la lavoratrice è dipendente della Persona_2 Parte_2 in virtù di contratto a tempo indeterminato veva assistito alle o
[...] di allestimento del locale a titolo di amicizia in vista dell'avvio di una propria attività come allesti- trice di eventi;
che anche la Sig.ra aveva frequentato il locale a titolo di amicizia e CP_9 inquilina dell'appartamento sovrastante il locale di intrattenimento (spesso concesso in uso al condominio per le relative riunione dei condomini) e non aveva mai precipito somme da parte della ricorrente. Dedotto il pericolo di un danno grave ed irreparabile per effetto della esecuzione del titolo san- zionatorio, ha quindi concluso chiedendo “- In via cautelare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione della ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024, per le ragioni tutte superiormente illustrate;
- Nel merito, disporre l'annul- lamento della ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024 oggetto del contendere in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui in narrativa;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi, disporre la rettifica della ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del 31.10.2024, notificata a mezzo del servizio postale in data 06.11.2024, sulla base delle risultanze del giudizio”. Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio”. L'ispettorato del lavoro di è rimasto contumace. CP_1 La causa, istruita con prov entali e testimoniali, è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale, all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso deve essere accolto.
Va premesso che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i prin- cìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa. Nel caso in esame alla ricorrente è contestata la violazione delle seguenti disposizioni
- art. 3, c. 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 23.04.2022, come sostituito dall'art. 22, c. 1, D.Lgs. 14.09.2015 n. 151 per aver impiegato irrego- larmente i citati lavoratori subordinati;
- art. 39, comma 1 D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito in L. n. 133/2008 codificato da ultimo dall'art. 22 co. 5 D.Lgs 14.9.2015 n. 151 per non aver istituito il Libro Unico del Lavoro sul quale dovevano essere annotati i predetti rapporti;
- art. 1 co. 910 e 911 L. 27.12.2017 n. 205 per aver corrisposto le retribuzioni ai suddetti dipendenti con modalità non tracciabili per tre mensilità. Il provvedimento sanzionatorio era fondato sul VUAN redatto dalla Guardia di Finanza in data 2.5.2022 il quale aveva dato atto che in occasione del primo accesso all'interno dei locali gestiti dalla ricorrente, erano stati rinvenuti i lavoratori irregolari intenti allo svolgimento delle rispettive mansioni e si era provveduto alla loro identificazione. Il medesimo verbale da altresì atto che i lavoratori erano sentiti a sommarie informazioni e che le Con loro dichiarazioni erano state riportate in appositi verbali che la contumacia della non ha consentito di acquisire e visionare. Non è stato conseguentemente possibile trarre conferma della dipendenza di tali lavoratori dalla odierna ricorrente. Quest'ultima ha peraltro fornito giustificazione della presenza reiterata dei lavoratori all'interno del proprio locale, assumendo di aver instaurato un rapporto di collaborazione con SH GR SR (di cui risulta essere stato dipendente uno dei lavoratori menzionati e segnatamente
[...]
); dalla documentazione prodotta emergerebbe conferma di quanto asserito CP_7 stata la collaborazione confermata sulla pagina social di SH Animazione in data 22.08.2020; dagli allegati al ricorso emerge altresì l'invio di listini prezzi inerenti il servizio fornito da ciascuno degli addetti, nonché reiterati contatti finalizzati alla prenotazione del servizio in occasione dei successivi eventi. Non è stata fornita prova delle ragioni per le quali era stata rifiutata tardiva l'emissione delle fatture da parte del titolare di SH Animazione, , ma gli elementi forniti e il conte- Persona_1 nuto degli scritti difensivi indirizzati alla Guardia di Finanza successivamente alla notifica del ver- bale, avrebbero giustificato un approfondimento che la contumacia dell' non consen- CP_1 tito di svolgere. Alla luce di tali elementi ritiene questo giudicante che non sia stata fornita prova certa del rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il personale menzionato nel verbale della GdF e nell'or- dinanza ingiunzione. Costituendo tali rapporti il presupposto delle violazioni contestate, ne deriva all'annullamento del provvedimento sanzionatorio oggetto di opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 270/2024 prot. n. 9439 del Controparte_1
1.2024 e per l'effetto ne dispone l'annullamento;
- condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite liquidate in eur forf., spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 29 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO