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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 31529/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31529 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 6 giugno 2024
TRA
con sede legale in Viterbo, alla Via della Grotticella n. 65 (cod. fisc. e P.IVA: Parte_1
, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Simone Feoli e Pasquale Lo Cane ed elettivamente domiciliata in
Roma nello studio dell'Avv. Pasquale Lo Cane, alla Via G.B. Tiepolo n. 4;
- opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva n. Controparte_1
), con sede legale in Roma Via Alberigo II n. 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_2
Romoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Merulana n. 247;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
6 giugno 2024, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5156/2021,
[...]
emesso in data 12 marzo 2021, per sentir “A) in via pregiudiziale di rito, disporre ex art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
B) sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto di valida procura ad litem con ogni conseguenza di legge;
C) in via principale e nel merito revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto … per insussistenza del credito azionato, previa eventuale declaratoria di compensazione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Parte_1 [...]
illustrati in citazione, con contestuale declaratoria di insussistenza di qualsivoglia Controparte_2 credito dell'appaltatore; D) sempre in via principale e nel merito, condannare la
[...]
ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria subiti dalla società Controparte_2
opponente da liquidarsi in via equitativa;
E) in via subordinata, nella eventuale ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito residuo in capo alla ridursi il Controparte_2
dovuto secondo le risultanze istruttorie ed in via successiva secondo giustizia, anche alla luce dei disservizi resi;
F) in via riconvenzionale, accertare e riconoscere in favore dell'opponente un credito residuo, nei confronti della pari ad euro Parte_1 Controparte_2
16.818,25# o quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in sede istruttoria, con condanna dell'opposta al relativo pagamento a favore dell'opponente; G) Con vittoria di spese…” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 31 marzo 2021, la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 54.035,98 in favore dell'opposta, a titolo di corrispettivi asseritamente dovuti alla medesima per l'esecuzione di servizi oggetto di contratto di appalto intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva in via preliminare, l'invalidità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al propri difensore, per la mancata indicazione nominativa del legale rappresentate pro tempore della società, nonché per il difetto di leggibilità della sottoscrizione del medesimo;
nel merito, deduceva il difetto di prova del credito vantato nei suoi confronti della ricorrente e l'insussistenza di esso: allegava, infatti, che, alla cessazione del rapporto, tenuto conto delle somme versate da parte sua nei confronti dell'appaltatrice e dei crediti maturati nei suoi confronti, eccepiti in compensazione (derivanti dalle obbligazioni contrattualmente assunte dalla ricorrente nei suoi confronti e relativi all'addebito di penalità), la ricorrente fosse invero debitrice nei suoi confronti
2 dell'importo di euro 16.818,25. Proponeva, pertanto, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'opponente al pagamento in suo favore di tale ultima somma.
Si costituiva la parte opposta, contestando, in via preliminare, l'eccezione di invalidità della procura alle liti sollevata da controparte e ribadendo la fondatezza della propria pretesa nel merito: segnatamente, produceva il contratto costituente il titolo del rapporto e sottolineava che la parte opponente avesse anche parzialmente adempiuto al pagamento delle fatture per cui è causa, così implicitamente riconoscendo il proprio debito nei suoi confronti. Ancora poneva in rilievo la circostanza che il calcolo dei corrispettivi dovutile fosse stato operato da parte sua, sulla base dei medesimi dati di fatturazione di sui quali quest'ultima aveva determinato in Parte_1
percentuale la misura del proprio credito da opporre in compensazione. Negava, infine, di essere tenuta al pagamento di penalità in favore dell'opponente per il presunto danneggiamento di beni della committente, invero mai contestato nei suoi confronti nelle forme previste in contratto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, accertare e dichiarare la piena validità della procura prodotta in atti e per l'effetto rigettare l'eccezione di nullità della stessa;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo … non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. In via principale, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale e le compensazioni richieste da parte opponente in quanto infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nell'eventuale ipotesi in cui venisse riconosciuto un credito della condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento delle somme differenziali effettivamente dovute in considerazione delle argomentazioni svolte. In ogni caso rigettare la domanda ex art. 96 cpc in quanto generica, indeterminata e non provata. Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 27 dicembre 2021, era disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale dei rappresentanti legali di entrambe le parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 6 giugno 2024, della quale era disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
3 L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
La pretesa creditoria della ricorrente per ingiunzione nei confronti dell'opponente trova titolo nell'intervenuta stipulazione tra le parti, in data 1/01/2020, di contratto di appalto di servizi avente ad oggetto l'affidamento da parte dell'opponente all'opposta del servizio di gestione integrata del punto vendita ubicato in Viterbo via Carlo Cattaneo dall'insegna SIGMA. Le pattuizioni economiche intercorse tra le parti sono rinvenibili agli artt. 3 e 14 del contratto: nel primo era convenuto “Art. 3 – L'Appaltatrice riconoscerà alla Committente per tutta la durata del contratto,
a titolo di corrispettivo per l'uso delle attrezzature e degli impianti, un importo corrispondente al 2
% del fatturato totale sul mese di competenza, al netto IVA, tale importo verrà fatturato e assoggettato ad IVA. L'importo complessivo della fattura verrà compensato con quello fatturato dall'Appaltatrice ai sensi dell'art. 14 del presente contratto”; nel successivo si legge: “Art. 14 – Il corrispettivo dell'appalto viene convenuto e quantificato in misura corrispondente ad una percentuale del fatturato totale sul mese di competenza, al netto IVA, pari al 13%. Tale corrispettivo viene regolato, oltre IVA, e dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, che verrà emessa ogni fine mese”. All'art. 16 del contratto era altresì previsto:
“Penalità: L'appaltatrice, in caso di danneggiamento di beni di proprietà della Committente, causati per propria negligenza, sarà tenuta al risarcimento del valore commerciale dei beni danneggiati, risultante dalla fattura d'acquisto, detratto il valore di usura. Il risarcimento avverrà solo una volta constatato l'effettivo danno che sarà dimostrato dalla Committente”.
Al fine di determinare la misura dei crediti maturati dalle parti l'una nei confronti dell'altra, in forza delle pattuizioni contrattuali, tenuto conto del fatto che essa fosse da individuare in relazione al fatturato della si è disposta nel corso del procedimento consulenza tecnica contabile: Parte_1
al Consulente si è chiesto di procedere alla rideterminazione dei rapporti di debito credito tra le parti, secondo gli accordi contrattuali intercorsi tra le medesime, alla luce dei dati desumibili dalla contabilità dell'opponente prodotta in atti.
Il Consulente nominato, nell'assolvimento dell'incarico assunto, ha quindi proceduto ad esaminare la contabilità dell'opponente, al fine di verificare il volume di affari di quest'ultima; ha quindi verificato l'entità delle somme reciprocamente dovute dalle parti l'una nei confronti dell'altra, da computarsi in percentuale sul valore individuato ed è, quindi, pervenuto alla conclusione che la fosse tenuta a corrispondere all'opposta, sulla base dell'art. 14 del contratto, la Parte_1
somma complessiva di euro € 357.880,91 (corrispondente 13 % del fatturato totale della società al netto dell'IVA), mentre l'opposta fosse tenuta a corrispondere all'opponente sulla base dell'art. 3 del contratto di appalto la somma di euro 55.058,60 (corrispondente al 2 % del fatturato totale, al
4 netto IVA). Ha poi desunto dalla contabilità che fossero stati effettuati i seguenti pagamenti tra le due società: la corresponsione di euro 298.294,84 (mediante bonifico) da parte della Parte_1
in favore di il pagamento di euro 22.282,17 (mediante bonifico) dalla
[...] Controparte_3
società in favore di Controparte_3 Parte_1
E' quindi pervenuto alla conclusione che la osse in debito nei confronti della Parte_1 [...]
per la somma di euro 26.809,64. CP_3
In risposta alle osservazioni della parte opponente circa la mancata considerazione del debito della opposta nei suoi confronti, a titolo risarcitorio, per differenze inventariali riscontrate per complessivi euro 17.384,63 (e riconosciute da parte del legale rappresentante dell'opposta, in sede di interrogatorio formale), il Consulente ha osservato che l'addebito di tale somma non derivasse da specifica pattuizione contrattuale, ma ha comunque elaborato conteggio alternativo, quantificando il debito della nella minor misura di euro 9.425,01. Parte_1
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Consulente all'esito del lavoro peritale, in quanto adeguatamente argomentate con motivazione esente da vizi logici: segnatamente, ritiene di recepire la determinazione del debito residuo della perata in via alternativa, Parte_1 in sede di riposta alle osservazioni della parte opponente, trovando riscontro l'assunto di quest'ultima in ordine al fatto che il legale della parte opposta avesse riconosciuto in giudizio l'intervenuto accertamento di differenze inventariali per la somma dedotta, cosicché dovesse ritenersi maturato il debito dell'appaltatrice nei confronti della committente a titolo risarcitorio.
Ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 9.425,01, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima fattura emessa fino al soddisfo.
In ragione della soccombenza reciproca, si dispone infine compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro
9.425,01, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.
Roma, 29/01/2025 Il Giudice
Laura Centofanti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31529 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 6 giugno 2024
TRA
con sede legale in Viterbo, alla Via della Grotticella n. 65 (cod. fisc. e P.IVA: Parte_1
, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv. Simone Feoli e Pasquale Lo Cane ed elettivamente domiciliata in
Roma nello studio dell'Avv. Pasquale Lo Cane, alla Via G.B. Tiepolo n. 4;
- opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore (P. Iva n. Controparte_1
), con sede legale in Roma Via Alberigo II n. 4 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco P.IVA_2
Romoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Merulana n. 247;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
6 giugno 2024, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5156/2021,
[...]
emesso in data 12 marzo 2021, per sentir “A) in via pregiudiziale di rito, disporre ex art. 649 c.p.c. la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
B) sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare nullo, annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in difetto di valida procura ad litem con ogni conseguenza di legge;
C) in via principale e nel merito revocare e dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto … per insussistenza del credito azionato, previa eventuale declaratoria di compensazione dei crediti vantati dalla società nei confronti della Parte_1 [...]
illustrati in citazione, con contestuale declaratoria di insussistenza di qualsivoglia Controparte_2 credito dell'appaltatore; D) sempre in via principale e nel merito, condannare la
[...]
ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria subiti dalla società Controparte_2
opponente da liquidarsi in via equitativa;
E) in via subordinata, nella eventuale ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito residuo in capo alla ridursi il Controparte_2
dovuto secondo le risultanze istruttorie ed in via successiva secondo giustizia, anche alla luce dei disservizi resi;
F) in via riconvenzionale, accertare e riconoscere in favore dell'opponente un credito residuo, nei confronti della pari ad euro Parte_1 Controparte_2
16.818,25# o quella somma maggiore e/o minore che sarà accertata in sede istruttoria, con condanna dell'opposta al relativo pagamento a favore dell'opponente; G) Con vittoria di spese…” .
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 31 marzo 2021, la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 54.035,98 in favore dell'opposta, a titolo di corrispettivi asseritamente dovuti alla medesima per l'esecuzione di servizi oggetto di contratto di appalto intercorso tra le parti.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva in via preliminare, l'invalidità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al propri difensore, per la mancata indicazione nominativa del legale rappresentate pro tempore della società, nonché per il difetto di leggibilità della sottoscrizione del medesimo;
nel merito, deduceva il difetto di prova del credito vantato nei suoi confronti della ricorrente e l'insussistenza di esso: allegava, infatti, che, alla cessazione del rapporto, tenuto conto delle somme versate da parte sua nei confronti dell'appaltatrice e dei crediti maturati nei suoi confronti, eccepiti in compensazione (derivanti dalle obbligazioni contrattualmente assunte dalla ricorrente nei suoi confronti e relativi all'addebito di penalità), la ricorrente fosse invero debitrice nei suoi confronti
2 dell'importo di euro 16.818,25. Proponeva, pertanto, in via riconvenzionale, domanda di condanna dell'opponente al pagamento in suo favore di tale ultima somma.
Si costituiva la parte opposta, contestando, in via preliminare, l'eccezione di invalidità della procura alle liti sollevata da controparte e ribadendo la fondatezza della propria pretesa nel merito: segnatamente, produceva il contratto costituente il titolo del rapporto e sottolineava che la parte opponente avesse anche parzialmente adempiuto al pagamento delle fatture per cui è causa, così implicitamente riconoscendo il proprio debito nei suoi confronti. Ancora poneva in rilievo la circostanza che il calcolo dei corrispettivi dovutile fosse stato operato da parte sua, sulla base dei medesimi dati di fatturazione di sui quali quest'ultima aveva determinato in Parte_1
percentuale la misura del proprio credito da opporre in compensazione. Negava, infine, di essere tenuta al pagamento di penalità in favore dell'opponente per il presunto danneggiamento di beni della committente, invero mai contestato nei suoi confronti nelle forme previste in contratto.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “In via preliminare, accertare e dichiarare la piena validità della procura prodotta in atti e per l'effetto rigettare l'eccezione di nullità della stessa;
rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo … non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione. In via principale, rigettare
l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
rigettare la domanda riconvenzionale e le compensazioni richieste da parte opponente in quanto infondate e non provate per i motivi di cui in narrativa e, conseguentemente, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nell'eventuale ipotesi in cui venisse riconosciuto un credito della condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento delle somme differenziali effettivamente dovute in considerazione delle argomentazioni svolte. In ogni caso rigettare la domanda ex art. 96 cpc in quanto generica, indeterminata e non provata. Con vittoria di spese…”.
Con ordinanza depositata in data 27 dicembre 2021, era disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, espletamento dell'interrogatorio formale dei rappresentanti legali di entrambe le parti ed espletamento di consulenza tecnica contabile.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 6 giugno 2024, della quale era disposta la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
3 L'opposizione è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
La pretesa creditoria della ricorrente per ingiunzione nei confronti dell'opponente trova titolo nell'intervenuta stipulazione tra le parti, in data 1/01/2020, di contratto di appalto di servizi avente ad oggetto l'affidamento da parte dell'opponente all'opposta del servizio di gestione integrata del punto vendita ubicato in Viterbo via Carlo Cattaneo dall'insegna SIGMA. Le pattuizioni economiche intercorse tra le parti sono rinvenibili agli artt. 3 e 14 del contratto: nel primo era convenuto “Art. 3 – L'Appaltatrice riconoscerà alla Committente per tutta la durata del contratto,
a titolo di corrispettivo per l'uso delle attrezzature e degli impianti, un importo corrispondente al 2
% del fatturato totale sul mese di competenza, al netto IVA, tale importo verrà fatturato e assoggettato ad IVA. L'importo complessivo della fattura verrà compensato con quello fatturato dall'Appaltatrice ai sensi dell'art. 14 del presente contratto”; nel successivo si legge: “Art. 14 – Il corrispettivo dell'appalto viene convenuto e quantificato in misura corrispondente ad una percentuale del fatturato totale sul mese di competenza, al netto IVA, pari al 13%. Tale corrispettivo viene regolato, oltre IVA, e dovrà essere corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, che verrà emessa ogni fine mese”. All'art. 16 del contratto era altresì previsto:
“Penalità: L'appaltatrice, in caso di danneggiamento di beni di proprietà della Committente, causati per propria negligenza, sarà tenuta al risarcimento del valore commerciale dei beni danneggiati, risultante dalla fattura d'acquisto, detratto il valore di usura. Il risarcimento avverrà solo una volta constatato l'effettivo danno che sarà dimostrato dalla Committente”.
Al fine di determinare la misura dei crediti maturati dalle parti l'una nei confronti dell'altra, in forza delle pattuizioni contrattuali, tenuto conto del fatto che essa fosse da individuare in relazione al fatturato della si è disposta nel corso del procedimento consulenza tecnica contabile: Parte_1
al Consulente si è chiesto di procedere alla rideterminazione dei rapporti di debito credito tra le parti, secondo gli accordi contrattuali intercorsi tra le medesime, alla luce dei dati desumibili dalla contabilità dell'opponente prodotta in atti.
Il Consulente nominato, nell'assolvimento dell'incarico assunto, ha quindi proceduto ad esaminare la contabilità dell'opponente, al fine di verificare il volume di affari di quest'ultima; ha quindi verificato l'entità delle somme reciprocamente dovute dalle parti l'una nei confronti dell'altra, da computarsi in percentuale sul valore individuato ed è, quindi, pervenuto alla conclusione che la fosse tenuta a corrispondere all'opposta, sulla base dell'art. 14 del contratto, la Parte_1
somma complessiva di euro € 357.880,91 (corrispondente 13 % del fatturato totale della società al netto dell'IVA), mentre l'opposta fosse tenuta a corrispondere all'opponente sulla base dell'art. 3 del contratto di appalto la somma di euro 55.058,60 (corrispondente al 2 % del fatturato totale, al
4 netto IVA). Ha poi desunto dalla contabilità che fossero stati effettuati i seguenti pagamenti tra le due società: la corresponsione di euro 298.294,84 (mediante bonifico) da parte della Parte_1
in favore di il pagamento di euro 22.282,17 (mediante bonifico) dalla
[...] Controparte_3
società in favore di Controparte_3 Parte_1
E' quindi pervenuto alla conclusione che la osse in debito nei confronti della Parte_1 [...]
per la somma di euro 26.809,64. CP_3
In risposta alle osservazioni della parte opponente circa la mancata considerazione del debito della opposta nei suoi confronti, a titolo risarcitorio, per differenze inventariali riscontrate per complessivi euro 17.384,63 (e riconosciute da parte del legale rappresentante dell'opposta, in sede di interrogatorio formale), il Consulente ha osservato che l'addebito di tale somma non derivasse da specifica pattuizione contrattuale, ma ha comunque elaborato conteggio alternativo, quantificando il debito della nella minor misura di euro 9.425,01. Parte_1
Ritiene il giudicante di recepire le conclusioni cui è pervenuto il Consulente all'esito del lavoro peritale, in quanto adeguatamente argomentate con motivazione esente da vizi logici: segnatamente, ritiene di recepire la determinazione del debito residuo della perata in via alternativa, Parte_1 in sede di riposta alle osservazioni della parte opponente, trovando riscontro l'assunto di quest'ultima in ordine al fatto che il legale della parte opposta avesse riconosciuto in giudizio l'intervenuto accertamento di differenze inventariali per la somma dedotta, cosicché dovesse ritenersi maturato il debito dell'appaltatrice nei confronti della committente a titolo risarcitorio.
Ne discende l'accoglimento parziale dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro 9.425,01, oltre interessi come liquidati nel decreto ingiuntivo, con decorrenza dalla scadenza dell'ultima fattura emessa fino al soddisfo.
In ragione della soccombenza reciproca, si dispone infine compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta della somma di euro
9.425,01, oltre interessi come liquidati in motivazione;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti.
Roma, 29/01/2025 Il Giudice
Laura Centofanti
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