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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1714/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. ANTONELLO MARIA CHIARA
c.f.: C.F._1
e
CP_1
con l'avv. ANTONELLO MARIA CHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
17/04/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
06/07/1976 e nato a [...] il [...], matrimonio CP_1
contratto il 06/10/2002 e trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA, alle seguenti condizioni del ricorso:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Assegna l'abitazione familiare sita in NA (TV), via San Gaetano n. 68/F di proprietà esclusiva della RA in quanto acquistata dalla medesima precedentemente al Parte_1
matrimonio, al minore che vi abiterà unitamente alla madre e al fratello maggiore Persona_1
La RA si farà carico esclusivo delle spese straordinarie relative alla citata Per_2 Parte_1
abitazione così come delle utenze. Il signor contribuirà nella misura pari al 50% per le spese CP_1
condominiali fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
3) Il signor entro la data che verrà fissata per l'udienza di comparizione delle parti provvederà CP_1
ad asportare dalla casa familiare tutti i beni personali ivi presenti. Il signor successivamente CP_1
a tale data e non oltre dieci giorni dalla stessa, avrà provveduto a spostare anche la propria residenza.
4) con riferimento al minore ed al diritto di visita del genitore non previamente Persona_1
convivente. Disporsi l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori. manterrà la Per_1
2 residenza stabile e prevalente presso l'immobile materno o presso ogni altro immobile in cui la RA
provvederà a trasferirsi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, Parte_1
all'educazione, alla salute ed alla sua residenza abituale saranno assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni dello stesso. Il padre potrà vedere e tenere con sé tutte le volte in cui lo vorrà, previo accordo con la madre, Per_1
compatibilmente con gli impegni di quest'ultimo e del minore stesso. Attesa l'età del ragazzo, ampiamente adolescente e sufficientemente autonomo i genitori si impegnano a tenere in considerazione, per quanto attiene al diritto di visita, le sue volontà ed ai suoi impegni evitando di obbligarlo, per quanto possibile, ad un rigido diritto di visita paterno. In ogni caso tendenzialmente, il minore trascorrerà con il padre due week end alternati al mese da considerarsi dal venerdì sera alle ore
18,00 fino alla domenica sera alle ore 21,30. Il minore verrà prelevato dal signor prima della CP_1
cena del venerdì e riconsegnato sempre dal padre presso l'immobile della madre dopo la cena della domenica. Infrasettimanalmente e compatibilmente con gli impegni scolastici del ragazzo, si Per_1
tratterrà presso l'immobile paterno due pomeriggi (tendenzialmente martedì e giovedì) comprensivi del pernotto. Durante le vacanze scolastiche estive il minore trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni anche non consecutivi da concordarsi almeno tre settimane prima con riferimento al periodo di vacanza prescelto, alla durata dello stesso, alla destinazione della vacanza e ad un recapito telefonico qualora lo stesso fosse diverso dai consueti. Durante le vacanze Natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore i giorni festivi in maniera alternata di anno in anno, così come durante le vacanze pasquali;
il minore trascorrerà le ulteriori festività civili e religiose a sequenza alternata con ciascun genitore;
con riferimento al diritto di visita paterno e alla permanenza presso ciascun genitore resta inteso che le parti potranno diversamente accordarsi compatibilmente con i loro impegni e gli impegni del minore, fatto salvo un congruo reciproco preavviso scritto (anche whatsapp). Resta inteso che i genitori avranno in ogni caso il più ampio diritto di visita previo avviso e richiesta di disponibilità dell'altro coniuge, compatibilmente con gli impegni di e gli impegni del genitore convivente. Per_1
3 In caso di impossibilità (problemi di lavoro/salute ecc) a rispettare il calendario sopra detto, ciascun genitore potrà chiedere all'altro di “sostituire” le giornate di spettanza accordandosi direttamente per le vie brevi. Ogni qualvolta il minore decidesse di visitare il padre oltre il calendario già esposto la RA avrà cura di contattare il marito che, compatibilmente con i propri impegni Parte_1
comunicherà la disponibilità in tal senso. Nel caso in cui fosse il genitore non convivente - il padre - a manifestare il desiderio di rimanere occasionalmente più a lungo con il figlio oltre il calendario sopraddetto avrà cura di comunicarlo alla moglie e, compatibilmente con previ impegni di e Per_1
della RA , quest'ultima cercherà di agevolare le richieste paterne. Entrambi i genitori Parte_1
avranno la responsabilità di seguire il minore nel suo andamento scolastico in ogni ordine e grado di scuola;
potranno richiedere e/o recarsi individualmente ai colloqui con gli insegnanti ed informarsi autonomamente sulle attività didattiche ed extrascolastiche previste;
per questo si procureranno il calendario delle riunioni all'inizio dell'anno scolastico. Ciascun genitore dovrà farsi carico di seguire nei compiti per casa e per le vacanze stimolando la sua autonomia. Nei periodi di vacanza il Per_1
carico di lavoro dovrà preventivamente, via mail e/o messaggio, essere suddiviso fra i genitori. I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore. Le deleghe dei soggetti titolati ad andare a prendere Per_1
a scuola, oltre ai genitori, dovranno essere condivise tra i genitori e depositate come prassi presso la segreteria della scuola. Per il resto (comunicazioni, password, ecc.) ci si richiama a quando disposto dalla direttiva n. 5336 del 02/09/2015 del . Entrambi i genitori si impegnano a permettere e CP_2
garantire la frequentazione delle attività per le quali esprimerà la propria preferenza, cercando Per_1
sempre di ascoltare i suoi desideri. Entrambi i genitori dovranno autonomamente informarsi presso le associazioni culturali, sportive e religiose sull'andamento della minore e sulle riunioni previste per i genitori. Il genitore con cui si trova consentirà e favorirà che lo stesso chiami l'altro fra le Per_1
19.30 e le 20.30 tutti i giorni, escluso il giorno del cambio. Attesa l'età del ragazzo dotato di proprio telefono cellulare anche sul punto i genitori avranno il solo compito di supervisionare l'attività di
4 contatto che rimarrà libera ed autonoma. I genitori monitoreranno anche l'utilizzo del cellulare attraverso i sistemi di “parental control” coordinandosi direttamente.
5) ampiamente maggiorenne, sarà libero di trattenersi a suo piacimento presso l'uno o l'altro Per_2
genitore. Egli, peraltro automunito, tendenzialmente seguirà il fratello minore negli spostamenti, così da poter coadiuvare i genitori nelle trasferte del fratello minore;
6) Con riferimento al concorso al mantenimento del minore e del maggiorenne non Per_1 Per_2
autonomo economicamente. Il Padre provvederà al concorso al mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla RA della somma di euro € 500,00 mensili per ciascun figlio (pari Parte_1
ad euro 1.000,00 mensili) da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario i cui estremi verranno comunicati dalla moglie al marito. Suddetto assegno di mantenimento verrà aggiornato annualmente secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal dodicesimo mese successivo a quello dell'udienza di comparizione. I coniugi concordano inoltre che le spese straordinarie - identificate secondo l'all. 3 del Protocollo in diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso (doc. 8) - saranno suddivise al 50 % tra i genitori. Le spese straordinarie verranno restituite dal coniuge onerato al coniuge che ha proceduto ad anticiparle con scadenza mensile ed in particolare verranno corrisposte il mese successivo a quello di spesa con le stesse modalità di cui al pagamento dell'assegno ordinario
(bonifico c/c).
A) spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: spese scolastiche: iscrizioni, assicurazioni, e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie: urgenti e tutte quelle per visite mediche esami e cure erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e
5 quindi non interamente coperte dal S.S.N.) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti e non differibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
farmaci salvavita;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
altre spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
B) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie: spese di organizzazione familiare: baby-sitter; spese scolastiche: tasse scolastiche, rette ed iscrizioni a scuole (anche universitarie) private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi, master e stages post-universitari, in e fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di lezioni di scuola guida, prescuola e dopo scuola;
spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (es: musica, disegno, pittura)
e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura, e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi), ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N.; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite S.S.N. qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
C) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole Per le spese
6 straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7) Con riferimento alle automobili, i coniugi concordano che ciascuno provvederà all'utilizzo della propria autovettura. L'autovettura Corolla Verso targata DA095ZM, acquistata dal sig. e al CP_1
solo nome del medesimo registrato presso il P.R.A. pur se acquistato in regime di comunione legale tra i ricorrenti, resterà in esclusiva proprietà dello stesso rinunciando la sig.ra alla propria Parte_1
quota di comproprietà ovvero espressamente cedendola al consorte sig. nel contesto di un CP_1
accordo perequativo che prevede che, per converso, l'autovettura FIAT 500 X targata FK798AT, intestata alla sig. (cfr. doc. 9), anch'essa acquistata pendente il regime di comunione legale, Parte_1
diverrà di esclusiva proprietà della medesima, rinunciando il sig. alla propria quota di CP_1
comproprietà ovvero espressamente cedendola alla consorte;
le spese relative al citato passaggio saranno a carico delle parti in maniera condivisa. Il passaggio di proprietà avverrà successivamente all'emissione della sentenza godendo del beneficio fiscale di cui alla nota circolare agenzia entrate.
8) I coniugi concordano che entrambi godranno delle detrazioni per i carichi di famiglia nella misura del 50% ciascuno;
9) I coniugi concordano che sarà diritto della sola RA chiedere e trattenere la totalità Parte_1
dell'Assegno Unico Universale che verrà utilizzato dalla stessa per il benessere dei figli. La RA
, munita di copia conforme dell'emananda sentenza, si recherà presso un CAF/Patronato Parte_1
per le formalità e le richieste in tal senso e il signor che nulla opporrà si dichiara fin d'ora CP_1
disponibile a sottoscrivere qualsivoglia documentazione in tal senso;
10) Le parti dichiarano di non aver alcuna reciproca ragione di addebito della presente separazione;
11) Con la sottoscrizione del verbale di separazione e con l'adempimento integrale di ogni ulteriore obbligazione contenuta nel presente ricorso le parti si danno reciprocamente atto di non aver alcun
7 altro diritto, ragione o facoltà da far valere l'uno nei confronti dell'altro in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto patrimoniale fra essi intercorso.
12) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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