Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1336/2019 del R.G.A.C., decisa all'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c.
TRA
rappresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti CESARO Luigi e ARRUZZO Valentina ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Monte Santo n. 25;
PARTE ATTRICE - opponente
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1
DI GIANDOMENICO Mariangela e ZINCONE Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BORTONE Maria Letizia in Fondi (LT) via S. Bartolomeo n. 43;
PARTE CONVENUTA - opposta
NONCHE' CONTRO
GIANDOMENICO Mariangela e ZINCONE Andrea, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. BORTONE Maria Letizia in Fondi (LT) via S. Bartolomeo n. 43;
PARTE INTERVENUTA – opposta
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 25 febbraio 2025 le parti concludevano come da note di udienza depositate da intendersi richiamate.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 4 marzo 2019 Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5/2019 emesso con ordinanza
[...]
R.G. 2559/2018 del 03/01/2019 con il quale il Tribunale di Latina gli ingiungeva di pagare la somma di € 116.500,00 per le prestazioni rese e non pagate in relazione ai lavori eseguiti in A.T.I. per il contratto di appalto sottoscritto in data 17 luglio 2002 con il CP_3
in favore della deducendo:
[...] Controparte_1
a) il aveva indetto il 17 dicembre 2001 un pubblico incanto per Controparte_3
l'affidamento dell'appalto di lavori di realizzazione della rete idrica in zona
Fogliano. Con determinazione n. 157/2002 del 31 gennaio 2002 l'Amministrazione
Comunale aggiudicava l'appalto alle imprese le quali con Parte_2
successivo atto del 18 giugno 2002, costituivano l'ATI ai fini della stipula del contratto di appalto con il Comune, stabilendo espreSSmente che ad osse Pt_1 attribuita la rappresentanza dell'ATI;
b) in data 17 luglio 2002, il e l'ATI sottoscrivevano il contratto di Controparte_3
appalto in cui si precisava che l'aggiudicataria avrebbe avuto diritto al corrispettivo di € 1.024.609,12, oltre IVA, pari al prezzo offerto al netto del ribasso, oltre oneri della sicurezza per € 23.240,56, oltre IVA. I lavori venivano presi regolarmente in consegna con verbale del 29 luglio 2002 e terminati in data 2 aprile 2004. All'esito dei sopralluoghi compiuti nei giorni 7 e 8 aprile 2004 alla presenza della Direzione Lavori e del Sig. in rappresentanza delle due imprese, ed Parte_1
esaminata altresì la documentazione contabile, in data 19 aprile 2004, veniva redatto il conto finale recante la definitiva contabilizzazione dei lavori eseguiti e degli importi ancora dovuti all'ATI evidenziando un ammontare dei lavori eseguiti pari a
€ 1.021.847,02 oltre oneri per la sicurezza pari a € 23.177,81, per un totale di €
1.045.024,83, ed un credito residuo dell'Appaltatrice di € 14.894,31 per lavori e di €
3.190,92 per oneri della sicurezza per un totale di € 18.085,24;
c) l'insussistenza del credito di cui alla fattura n.7/2008 ciò in quanto eSS a differenza delle fatture prodotte da parte opposta in sede monitoria emesse nei confronti del tra il 4 marzo 2003 ed il 17 ottobre 2003, non recava l'indicazione Controparte_3
del S.A.L. cui si riferiva la quota di lavori eseguiti di cui si pretendeva il corrispettivo. Inoltre il “certificato di esecuzione lavori” rilasciato in data 6 febbraio
2007 e allegato da parte opposta al ricorso in forma parziale, recava nella prima pagina le quote di partecipazione all'ATI delle singole imprese, pari rispettivamente al 66,70% della e 33,30% dell' ed in Pt_1 _1
applicazione del principio della neceSSria corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di lavori, applicando tale ultima percentuale all'importo complessivo dei lavori pari a € 1.045.024,83 si otteneva la somma di € 347.993,27 ossia l'importo corrispondente a quanto fatturato ed incaSSto da nei _1 confronti del Pertanto, parte opposta era stata già integralmente Controparte_3
soddisfatta del credito derivante dalla sua partecipazione in ATI nell'appalto;
d) la mancata prova di parte opposta circa lo svolgimento di lavori per l'importo di €
509.220,51 e cioè in misura superiore alla propria quota di partecipazione all'ATI dichiarata in sede di gara e la sua assenza di legittimazione ad avanzare la pretesa creditoria in virtù del disposto dell'art. 93 comma 4 d.P.R. 554/1999;
e) la mancata prova circa l'imputazione al pagamento dei lavori dell'appalto di cui è causa dell'acconto versato da ari a € 10.000,00 unita alla circostanza che Pt_1
l'opposta aveva avanzato la pretesa creditoria solo in data 31 luglio 2008, e cioè trascorsi oltre 4 anni dal collaudo dei lavori e dalla definizione contabile dei corrispettivi maturati, e a distanza di circa dieci anni dall'emissione della fattura;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. previo accertamento dell'infondatezza della domanda relativa al credito azionato in via monitoria da per i motivi esposti in narrativa, accogliere Controparte_1 la presente opposizione e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto
Ingiuntivo opposto;
2. in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad
[...]
in relazione al contratto di appalto oggetto di causa e della Controparte_1 fattura azionata in via monitoria;
3. con vittoria di spese, competenze di giudizio e rimborso del contributo unificato.”
Con comparsa del 31 maggio 2019 Controparte_1
si costituiva in giudizio deducendo:
[...]
a) nelle more dell'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, il signor _1
aveva ceduto mediante conferimento l'azienda
[...] Controparte_1
nella neocostituita società di cui egli era
[...] Controparte_2
unico socio ed amministratore;
b) l'assenza di contestazione di parte opponente precedente a quella del 31 luglio 2018 della Fattura n. 7/2008 emeSS dallo stesso sig. legale Parte_1
rappresentante della il quale si occupava della contabilità anche Pt_1
dell' e la registrazione della steSS nella propria contabilità; _1
c) il pagamento da parte dell'opponente di un acconto pari ad € 10.000,00 mediante bonifico del 16 febbraio 2011 e la riconducibilità dello stesso alla fattura oggetto di causa, ciò in quanto come attestato dall'allegata relazione resa in data 27 maggio
2019 dal revisore legale contabile dott. l'unico credito in sofferenza Per_1 risultante dalla contabilità dell' nei confronti della _1 Pt_1
riguardava la fattura sopracitata. In merito a ciò parte opposta si riservava di formulare richiesta di ordine di esibizione dei registri contabili della , se Pt_1 del caso, di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile.
d) l'irrilevanza nei rapporti interni all'A.T.I. del principio pubblicistico di neceSSria corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di lavori ciò in quanto nessun documento relativo al rapporto tra e A.T.I. (bando di gara, Controparte_3
determinazione di aggiudicazione, contratto di appalto), né l'atto costitutivo dell'A.T.I. stesso o il Collaudo, indicavano la quota di partecipazione delle imprese all'A.T.I. e/o di esecuzione dei lavori. Pertanto, a nulla rilevava che nel certificato di esecuzione lavori rilasciato dal Comune di del 6 febbraio 2007 erano CP_3 indicate percentuali di partecipazione pari al 33,30% per l' e al Controparte_1 66,70% per in quanto tale documento non poteva escludere che i lavori Pt_1
svolti dalle singole imprese costituenti l'A.T.I. fossero in percentuali differenti, limitandosi a riportare il contenuto del Collaudo, redatto sulla base delle fatture emesse nei confronti del Controparte_3
e) formulava azione di indebito arricchimento e il diritto all'indennizzo ex art. 2041
c.c. in ragione del depauperamento subito dall'opposta per effetto dello svolgimento di prestazioni e lavori nell'appalto pubblico de quo in misura eccedente la propria quota di partecipazione all' A.T.I. e il connesso indebito arricchimento da parte di che aveva beneficato di tali non remunerate Pt_1
prestazioni dell' per incaSSre e trattenere indebitamente e senza _1
titolo le somme pagate dal committente pubblico;
Concludeva pertanto chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella persona del Giudice
Unico designato, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e respinta: 1) in via preliminare, accertare la sussistenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c., per i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto (Decreto ingiuntivo n. 5/2019 del 3 gennaio 2019, emesso dal Tribunale di Latina nel procedimento R.G. n.
2559/2018); 2) in via principale, accertare la piena sussistenza e fondatezza del credito azionato in via monitoria dalla ditta individuale e per Controparte_1
l'effetto rigettare in toto l'opposizione della Parte_3
nella persona del suo titolare e legale rappresentante
[...] Parte_1 confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto (Decreto ingiuntivo n. 5/2019 del 3 gennaio 2019, emesso dal Tribunale di Latina nel procedimento R.G. n. 2559/2018); 3) in via subordinata, accertare comunque la piena esistenza, fondatezza, certezza ed esigibilità del credito di cui alla fattura n. 7 del 31 luglio 2008 per cui si procede, per l'intero suo importo o, in via gradata, nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
4) In via ulteriormente gradata, a.
Accertare il diritto del Sig. , quale titolare e legale rappresentante dell' Controparte_1 [...]
, e per quanto poSS occorrere anche in proprio, Controparte_1 all'indennizzo ex art. 2041 c.c. dovuto dal Sig. quale titolare e legale Parte_1 rappresentante della ditta , nella Parte_3 misura che sarà accertata in corso di causa ovvero comunque da liquidarsi secondo giustizia anche ricorrendo a criteri equitativi;
e, per l'effetto, b. condannare il Sig. quale titolare Parte_1
e legale rappresentante della ditta individuale Parte_1 a corrispondere al Sig. quale titolare e legale rappresentante
[...] Controparte_1 dell' , a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., Controparte_1 la somma di cui alla fattura n. 7 del 31/07/20018 per cui è causa, dedotto quanto già corrisposto, o, in via gradata, nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa ovvero comunque liquidata secondo giustizia anche ricorrendo a criteri equitativi;
5) in ogni caso con vittoria di spese di lite”
Con atto di intervento in giudizio in sostituzione ex art. 111 c.p.c. del 31 maggio 2019
[...] si costituiva in giudizio in virtù della cessione a quest'ultima Controparte_2
effettuata dal signor mediante conferimento dell'azienda Controparte_1 [...]
facendo propri tutti gli atti di quest'ultima nonché le conclusioni Controparte_1
in essi rassegnate.
All'udienza del 25 giugno 2019, parte opponente eccepiva l'inesistenza e la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata in data 22 gennaio 2019, in quanto in data 25 luglio 2018 la ricorrente in monitorio si era trasformata da impresa individuale in srl mediante conferimento di azienda in società di nuova costituzione,
[...]
con la conseguenza che spettava a quest'ultima notificare il decreto Controparte_2
ingiuntivo, non all' Impresa edile di che era divenuta soggetto Controparte_1 inesistente, poiché risultava cancellata in data 1 ottobre 2018. In virtù di ciò parte opponente chiedeva di produrre un estratto della visura scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Parte opposta contestava la fondatezza delle eccezioni sollevate dall'opponente, poiché la notifica del decreto ingiuntivo era stata validamente eseguita secondo i principi di cui all'art. 111 c.p.c. e l'introduzione del giudizio da parte dell'opponente aveva effetto sanante rispetto ad eventuali vizi della notifica del decreto ingiuntivo. Le parti chiedevano congiuntamente i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 25 luglio 2019 il Giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
sciogliendo la riserva assunta in udienza;
rilevato che parte opposta aveva formulato istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 5/2019; rilevato che ai sensi dell'art. 648 c.p.c. il Giudice poteva concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto quando l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e considerato che, ai fini della concessione della provvisoria esecuzione, occorreva altresì verificare che sussistesse un ragionevole fumus del credito, essendo pertanto neceSSrio indagare anche sull'esistenza di una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito;
ritenuto che
l'opposizione fosse fondata su prova scritta, con specifico riferimento alla documentazione relativa alla ripartizione delle opere e delle competenze all'interno dell'ATI nella esecuzione del contratto di appalto (cfr. in particolare doc. 10 fascicolo di parte opponente); considerato che, alla luce delle contestazioni effettuate da parte opponente in merito alla nullità del decreto ingiuntivo ed all'avvenuto pagamento in favore dell'opposta di tutte le somme alla steSS spettanti per l' esecuzione delle opere oggetto di appalto, le argomentazioni e le produzioni documentali di parte opposta non apparivano allo stato idonee ad integrare la presumibile fondatezza del diritto di credito nella misura riconosciuta nel provvedimento monitorio, ai fini e nei termini di cui all'art. 648 c.p.c.; ritenuto pertanto che non ricorrevano gli estremi per concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
vista la richiesta congiunta delle parti;
rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
5/2019; concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6 c., c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 2 aprile 2020.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.del 30 settembre 2019 parte opponente ribadiva l'eccezione di inesistenza e nullità della notifica del decreto ingiuntivo esposta all'udienza del 25 giugno 2019 ed evidenziava l'inammissibilità della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c.., in quanto estranea a quanto esposto nel ricorso presentato in sede monitoria e quindi nuova., e perché mancava la prova del depauperamento poiché parte opposta non aveva indicato quali specifiche prestazioni non erano state remunerate né dal né da e il compenso dovuto in relazione alle stesse. CP_3 Pt_1
Analogamente, irrilevante era il richiamo all'art. 3 del contratto di ATI dal quale non era possibile rilevare una convenuta ripartizione interna dei lavori da eseguire in maniera diversa rispetto alle quote di partecipazione all'ATI dichiarate alla stazione appaltante e da questa certificate.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.del 30 settembre 2019 parte opposta evidenziava sull'eccezione di parte opponente di eccepita inesistenza e nullità della notifica del decreto ingiuntivo che nel caso di specie la ditta individuale non si era trasformata” in S.r.l. ma si era invece realizzato solo un conferimento dell'azienda _1
nella neocostituita pertanto difettando qualunque
[...] Controparte_2 soggettività o autonoma imputabilità della ditta individuale diversa da quella del suo imprenditore, ne conseguiva l'irrilevanza della sua cancellazione dal Registro delle
Imprese agli effetti della piena esistenza del soggetto notificante il decreto ingiuntivo opposto e cioè l'imprenditore . Controparte_1
Con memorie ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c. del 30 settembre 2019 parte interveniente ribadiva quanto esposto nell'atto di intervento e contestava l'eccezione sollevata da parte opponente nell'udienza del 25 giugno 2019 circa la non applicabilità dell'art. 111 c.p.c. in ragione di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 643 c.p.c sostenendo al contrario la legittimità del proprio intervento nel processo al fine di fare valere nei confronti di utti i diritti acquisiti e vantati da parte opposta per effetto del trasferimento del Pt_1
diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.del 30 ottobre 2019 parte opposta ribadiva quanto già esposto in atti precedenti e chiedeva di ammettere i capitoli di prova ivi indicati. Sui capitoli 1-2 parte opposta indicava a testi: e Testimone_1 ES
. Sui capitoli 3-4 indicava, invece, , e . Parte
[...] Testimone_2 Persona_2
opposta chiedeva inoltre di ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. dei registri Pt_1
IVA e della scheda contabile contenenti la registrazione della fattura n. 7/2008, relativi agli anni 2008 e 2009 e l'ammissione di CTU contabile. L'attività nel cantiere di Fogliano veniva svolta sotto la direzione del sig. , con manodopera e mezzi Controparte_1 facenti capo ad entrambe le imprese individuali, in egual misura, e, per una quota di lavori pari al 50% e a conferma delle circostanze suesposte parte opposta chiedeva pertanto ammettersi i capitoli di prova ivi indicati. Sui capitoli 5-16 indicava a testi TE
, , ,
[...] Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7
e . Inoltre parte opposta si riservava, all'esito Testimone_8 Testimone_9 delle prove testimoniali sopra elencate, di chiedere apposita CTU al fine di confermare la quantificazione della percentuale di lavori eseguita dalla steSS in misura almeno pari al
50% rispetto al totale dei lavori appaltati all' A.T.I.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c. del 30 ottobre 2019 parte opponente depositava una lettera di inviata al in relazione Controparte_1 Controparte_3 all'appalto per cui era causa con la quale egli dava atto di aver incaSSto tramite l'impresa
Capogruppo l'importo delle fatture ivi descritte (emesse nei mesi di marzo-giugno 2003) per l'ammontare complessivo di € 301.321,23 e di non avere altre pretese. Con memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. del 19 novembre 2019 parte opponente evidenziava l'inammissibilità della prova testimoniale articolata da parte opposta in merito all'emissione e alla contabilizzazione della fattura oggetto del Decreto, in quanto vertente su circostanze estranee al thema decidendum e irrilevanti ai fini del decidere.
Parte opponente evidenziava inoltre l'inammissibilità dei capitoli 1), 2), 3), 4),
5),6),7),11),12),13),14),15),16), e di alcuni testi di parte opposta giacchè la DO.SS
era figlia del Sig. e sussisteva nei suoi confronti il divieto di Testimone_2 _1 testimoniare sancito dall'art. 247 c.p.c. mentre il Sig. aveva promosso contro Testimone_1
la il giudizio r.g. 1445/2017 pendente innanzi al Tribunale di Latina sezione Pt_1
lavoro. Analogamente parte opponente contestava l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto da parte opposta avente ad oggetto i registri IVA e la scheda contabile contenenti la registrazione della fattura n. 7/2008 poiché questa risaliva ad oltre dieci anni fa, per cui sarebbe stata registrata in libri contabili non più disponibili in quanto era decorso il termine decennale per la loro conservazione obbligatoria. Nell'ipotesi di ammissione dei capitoli 8, 9 e 10 parte opponente chiedeva l'ammissione di prova testimoniale contraria con i medesimi testi indicati da parte opposta sui capitoli ivi indicati, contestava la documentazione allegata da parte opposta nella memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. secondo termine ed eccepiva l'inammissibilità della ctu richiesta in quanto non idonea a sopperire alla mancata allegazione di prove che parte opposta avrebbe dovuto offrire per via documentale.
Con memorie ex art.183 comma 6 n.3 c.p.c. del 19 novembre 2019 parte opposta evidenziava come parte opponente sui documenti prodotti nel termine di cui all'art. 183,
n. 2 c.p.c. non avesse formulato istanze istruttorie, limitandosi a produrre la sola lettera con asserito riconoscimento da parte del sig. di non avere null'altro da Controparte_1
pretendere da parte della on riferimento all'appalto di cui causa. Parte opposta Pt_1 evidenziava inoltre che tale documento non corrispondeva alla descrizione contenuta nella memoria medesima e si opponeva all'eventuale deposito da parte della i diversa Pt_1
copia dello stesso con la memoria ex art. 183, VI co, n. 3 c.p.c. o ad eventuali istanze di rimessione in termini.
Con decreto del 4 ottobre 2020 il Giudice a seguito di un rinvio, letti gli atti di causa, ritenuto che le eccezioni preliminari potevano essere decise unitamente al merito;
che l'udienza del 19 novembre 2020 era stata fiSSta per l'ammissione dei mezzi di prova;
considerato che
a detto incombente potesse provvedersi con ordinanza fuori udienza al fine di non ritardare la trattazione del procedimento e di evitare accessi ed assembramenti a palazzo di giustizia;
viste le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dalle parti ritenute ammissibili e rilevanti le prove richieste;
ammetteva il documento prodotto da parte opponente indicato con il numero 14 denominato “attestazione di pagamento inviata da al , la documentazione allegata alla memoria Controparte_1 Controparte_3
secondo termine da parte opposta e le prove testimoniali richieste da parte opposta sui capitoli ivi indicati escluse le valutazioni. Sui capitoli 1 e 2 il Giudice ammetteva i testi
RA e la DO.SS . Il Giudice ammetteva poi tre Testimone_1 Testimone_2
testi a scelta tra quelli indicati , TE Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, , e , ordinava a
[...] Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 parte opponente i esibire, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., copia dei registri IVA e la Pt_1
scheda contabile contenenti la registrazione della fattura n. 7/2008, relativi agli anni 2008 e
2009, si riservava sulle CTU contabili e edile richieste da parte opposta, revocava la precedente ordinanza nella parte in cui fiSSva l'udienza del 19 novembre 2020, rinviava la causa all'udienza del 13 maggio 2021 per l'assunzione di tutti i testi ammessi e fiSSva l' udienza del 7 ottobre 2021 per conferimento incarico CTU o precisazione delle conclusioni.
Con istanza al Giudice del 06 aprile 2021 parte opponente chiedeva la modifica o la revoca ex art. 177 c.p.c. dell'ordinanza del 4 ottobre 2020, non essendosi il Giudice pronunciato sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla n merito alle istanze Pt_1
istruttorie formulate dall'opposta; sulla prova contraria articolata da n relazione Pt_1
alla prova testimoniale articolata da parte opposta, e all' eventuale CTU, in quanto dirette a dimostrare circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente e inidonee a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in sede monitoria con la terza memoria. Inoltre in merito alle testimonianze sui capitoli 1-4 dei testi ES
, e , parte opponente evidenziava come esse
[...] Testimone_1 Persona_2
contravvenivano non solo al disposto dell'art. 93 comma 4 D.P.R. 554/1999 ma altresì al divieto sancito dagli artt. 2721 e 2722 c.c. di provare mediante testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del negozio intercorso tra le parti. Inoltre parte opponente nell'ipotesi in cui l'ordinanza fosse stata confermata, insisteva per l'ammissione della prova contraria. Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. parte opponente aveva rinvenuto con il consulente contabile della il solo registro IVA 2009 che Pt_1
depositava.
Con ordinanza del 7 aprile 2021 il Giudice letta l'istanza di revoca o modifica dell'ordinanza istruttoria in data 4 ottobre 2020 depositata da parte opponente Pt_1
in data 6 aprile 2021; rilevato che parte opposta assumeva che i rapporti interni tra i soggetti partecipanti all'ATI erano diversi rispetto a quelli dichiarati alla stazione appaltante;
che in ordine a tale asserita diversità parte opposta aveva articolato i propri mezzi di prova a nulla ostando, in proposito, il divieto di cui all'art. 2722 codice civile poiché si trattava da un lato dell'accordo interno e dall'altro dell'accordo dell'ATI con la stazione appaltante;
rilevato altresì che il divieto di cui all'art. 2721 non era assoluto stante quanto prevedeva il secondo comma della predetta disposizione;
che parte opponente doveva essere ammeSS alla prova contraria per come richiesto nella memoria terzo termine modificava l'ordinanza istruttoria in data 4 ottobre 2020 ammettendo parte opponente alla prova contraria per come richiesto. Confermava nel resto.
All'udienza del 20 luglio 2021 parte opposta contestava i contenuti dell'istanza di revoca del 6 aprile 2021 e rilevava che parte opponente non aveva dato esecuzione all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c disposto con l'ordinanza istruttoria del 4 ottobre 2020 depositando solo un tabulato della prima sezione del registro IVA del 2009 tratto dal programma informatico e non anche le pagine relative all'anno 2008 e alla seconda sezione dell'anno 2009 e senza alcuna attestazione del consulente contabile. Parte opponente rilevava di essersi rivolta al proprio consulente contabile dott. , teste di Per_1
controparte, il quale non aveva rintracciato il registro IVA del 2008 anche perché era decorso il termine decennale di conservazione e rilevava che il registro del 2009 era completo. Veniva introdotto il primo testimone di parte opponente che, dichiarava: “sono nata ET il 22 settembre 1981 residente in [...]
Marconi n. 8 sono dipendente della società conferitaria dell'azienda di Controparte_2
parte opposta di . Non sono socia e Controparte_1 Controparte_1 non ho cariche amministrative sono figlia del sig. e nipote del sig. Controparte_1
identificata con carta di identità elettronica n. in corso di Parte_1 Num_1
validità. Parte opponente rilevava che la teste aveva dichiarato in altro giudizio n. 6195/17 di aver collaborato come consulente della parte opponente soltanto dal gennaio Pt_1
2009 e quindi in epoca successiva rispetto ai fatti sui quali doveva deporre. Parte opponente si riservava di depositare la documentazione relativa al giudizio n. 6195/17.
Parte opposta si opponeva a detto deposito perché fuori termine e inammissibile. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte opposta dichiarava: Capitolo
1): è vero. Nel 2008 mio zio gestiva la contabilità di entrambe le società. Parte_1
Io mi sono laureata a dicembre 2007 ed ho iniziato a fare pratica nell'ufficio di entrambe le aziende a partire dal marzo/aprile 2008. Ho visto con i miei occhi che mio zio Pt_1
emetteva la fattura in questione ed ho visto che la annotava in contabilità di
[...]
entrambe le aziende. Mi è rimasta impreSS perché era la prima fattura emeSS da una azienda nei confronti dell'altra. Nel 2009 ho aperto la partita IVA ed ho cominciato a fare partica nello studio Adipietro da gennaio 2009 e quindi ho visto a video la fattura presso lo studio del dott. . A domanda di parte opponente: il programma utilizzato dal Per_1 dott. denominato Passpartout consente di visionare tutte le fatture e i documenti Per_1
contabili a partire dall'anno 2005. A domanda di parte opponente: nello studio del dott.
ho imparato ad utilizzare il predetto programma. Non ero dipendente dello Per_1 studio del dott. ma ero solo una tirocinante. Io quale tirocinante del dott. Per_1
potevo accedere soltanto ai dati contabili delle due aziende di famiglia. Parte Per_1 opponente chiedeva alla teste di riferire se i dati del 2008 e del 2009 erano ancora presenti.
Il Giudice non ammetteva la domanda perché non era stata formulata nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Capitolo 2): è vero. Parte opponente chiedeva alla teste di chiarire come fosse a conoscenza di dette circostanze posto che aveva cominciato a collaborare come tirocinante da marzo aprile 2008, come prima dichiarato, e dette circostanze si riferivano agli anni 2002/2004. Risposta: negli anni 2002/2004 io non lavoravo per le aziende di famiglia ma frequentavo l'università. Però frequentavo gli uffici delle aziende e quindi ho visto che mio zio era l'unico che si occupava della parte Pt_1 amministrativa ed intratteneva i rapporti con il commercialista per entrambe le ditte mentre mio padre si occupava della parte cantieristica. Capitolo 3): è vero. A _1
domanda di parte opponente: ho potuto constatare la registrazione della fattura nella contabilità della ersonalmente per averla vista a video poiché io avevo accesso Pt_1
alle contabilità di entrambe le società. Capitolo 4): è vero. A domanda di parte opponente: ho visto il modello F24 predisposto dal commercialista. Io operavo sotto la supervisione di mio zio. Nel modello F24 non vi l'indicazione delle fatture ma io ho comunque constatato che la fattura è stata portata in deduzione. Veniva introdotto il secondo teste di parte opponente sig. nato a [...] il [...] residente in [...]
Fossella n. 19 geometra identificato con patente di guida n. sono dipendente NumeroD_1
della dall'anno 2006 dopo sono stato assunto dalla Controparte_2 Controparte_2 non sono socio della società e non ho cariche amministrative. Parte opponente
[...]
deduceva l'inattendibilità del teste perché era dipendente di parte opposta e perché era stato parte in giudizio contro la n. RG 1445/2017 per il rapporto di lavoro Pt_1
intercorso con la al luglio 2013 al luglio 2015 definito in primo grado. Sui capitoli Pt_1
della memoria istruttoria di parte opposta Capitolo 1): è vero la fattura è stata emeSS dal sig. e trasmeSS al commercialista dott. . A domanda di parte Parte_1 Per_1
opponente: conosco la circostanza perché ero presente in ufficio perché lavoravo per la società e l'ufficio era unico per le due società anzi Controparte_1 preciso che la stanza era unica. si stava in ufficio e si occupava della contabilità Pt_1
mentre gestiva i cantieri. Io lavoravo quasi sempre in ufficio Io gestivo la _1
contabilità dei cantieri di entrambe le ditte. Ho visto con i miei occhi che il sig. Pt_1
redigeva la fattura. Prima faceva una bozza a mano e poi la faceva con il
[...]
computer e poi l'ha data a me perché mi occupavo della contabilità di cantiere. Io lavoravo indistintamente per entrambe le società. Al momento della redazione da parte del sig. della fattura ero presente soltanto io. Capitolo 2): è vero. Veniva introdotto il Pt_1
terzo teste di parte opposta nato a [...] il [...] residente in Testimone_4
Fondi via Appia lato Monte San Biagio 2357P son dipendente della società Multiservizi del
Comune di Monte San Biagio identificato con patente di guida n. sono stato NumeroD_2
dipendente della società dal 2000 fino al 2004 quando Controparte_1 sono stato dipendente della e nello stesso anno sono di nuovo paSSto alla Pt_1
di . Non ho rapporti di parentela o di affinità. Sui capitoli _1 Controparte_1 della memoria istruttoria di parte opposta: capitolo 5): è vero. Il numero degli operai era uguale per ciascuna ditta. Per la ditta di c'ero io _1 Testimone_4 CP_4
, mi pare e di cui non ricordo il
[...] CP_5 CP_6 Testimone_6 Tes_5 cognome. Per la ditta di UA vi era , non ricordo il cognome, TE CP_7
e non ricordo il cognome. Per quanto riguarda i mezzi c'era la Testimone_9 Per_3
pala gommata detta terna che era di e il camion. Invece di c'era il _1 Pt_1 camion e il bob cat. Alla fine dei lavori abbiamo portato lo scavatore cingolato che era di
. Tale distribuzione di mezzi e uomini è rimasta invariata per i due anni nei quali _1 è stato eseguito l'appalto. Capitolo 6): è vero ciò è accaduto per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto. Capitolo 7): è vero. Quando si lavorava nel cantiere io ero sempre presente. La condotta l'ho scavata tutta io. Capitolo 8) non ricordo esattamente i periodi ma i dipendenti sono quelli indicati. Capitolo 9): è vero. Capitolo 10) è vero come ho prima riferito. Capitolo 11): mandava il camion a prelevare dai fornitori il materiale che _1
serviva per il cantiere. Io non ero presente al momento dell'acquisto. Capitolo 12): è vero come ho prima riferito. Capitolo 13): è vero come ho sopra riferito. Io ero sempre presente e vedevo come procedevano i lavori. L'asfalto veniva fatto la sera ed io ero sempre presente. Tutti gli operai partecipavano a fare l'asfalto. Capitolo 14): è vero. Capitolo 15): è vero. Capitolo 16) è vero. Parte opponente a prova contraria dei capitoli 1,2,3 e 4; Capitolo
2): nel periodo in cui si lavorava nel cantiere di Fogliano gli operai che ho prima indicato lavoravano solo a Fogliano. Le due ditte avevano anche altri appalti ma quando si lavorava a Fogliano gli operai lavoravano soltanto nel cantiere di Fogliano. Capitolo: 3) in quel periodo le due ditte avevano in corso anche altri appalti di piccola entità però quando si lavorava a Fogliano tutte risorse di uomini e mezzi delle due ditte venivano impiegate a
Fogliano. parte opposta chiede rinvio per prosecuzione della prova ed in particolare per sentire i testi , e . Parte opponente si opponeva al rinvio e Per_1 TE Tes_7
nulla eccepiva sulla regolarità della citazione, chiedeva termine per il deposito della documentazione relativa all'attendibilità dei testi sentiti. Parte opposta si opponeva trattandosi di deposito tardivo. Il Giudice ammetteva il deposito di documentazione formata successivamente ai termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava all'udienza del 16 dicembre 2021 per l'esame di tutti i testi residui.
Con istanza al Giudice del 10 novembre 2021 parte opposta evidenziava che con ordinanza del 25-30 luglio 2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. e rinviava per l'ammissione dei mezzi di prova all'udienza del 2 aprile 2020; le memorie istruttorie avevano le seguenti scadenze: la prima memoria il 30 settembre
2019, la seconda memoria il 30 ottobre 2019 e la terza memoria il 19 novembre 2019; perciò
i documenti nn. 27, 28 A e 28B allegati dall'opponente erano di formazione antecedente allo spirare dei termini ex art 183, VI comma, c.p.c.. pertanto andavano dichiarati inutilizzabili e/o in ogni caso dovranno essere stralciati dagli atti del giudizio, perché da tempo nella disponibilità di parte opponente. Per di più quest'ultima aveva proposto tardivamente le osservazioni sull'attendibilità dei testimoni ai sensi dell'art. 252, ii comma, c.p.c. e aveva abusato della nota di deposito del 4 ottobre 2021 per effettuare deduzioni non autorizzate. Inoltre parte opposta evidenziava che la richiesta di parte opponente al
Giudice di adottare gli opportuni provvedimenti ex art. 256 c.p.c. era eccessiva, priva di riscontro probatorio e irrituale
Con ordinanza del 11 novembre 2021 il Giudice, preso atto delle note depositate da parte opponente in data 4 ottobre 2021 e da parte opposta in data 10 novembre 2021, confermava che ai fini della decisione venivano utilizzati soltanto gli atti acquisiti nei termini di legge.
All'udienza del 16 dicembre 2021 veniva introdotto il primo testimone di parte opposta che, dichiarava: “sono nato a [...] il [...] residente in Testimone_10
Formia via Abate Tosti n. 91 di professione dottore commercialista libero professionista identificato con tesserino professionale rilasciato dal Consiglio dell'ordine di n. CP_3
1157 non ho rapporti di parentela, affinità, dipendenza, collaborazione continuativa con le parti” Ho rapporti professionali sia con la ditta sia con Parte_4
S4 di e prima con . Presto Controparte_1 Controparte_1
detta consulenza dal 2009 per entrambe le società. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte opposta dichiarava: Capitolo 3): dopo aver consultato la CTP fatta per parte opposta rispondo affermativamente. Capitolo 4): è vero nella dichiarazione
IVA è confluita anche questa fattura e quindi la corrispondente imposta. A domanda di parte opponente: poiché ho assunto l'incarico nel maggio 2009 ho verificato anche le scritture e le contabilizzazioni dell'esercizio 2008 poiché proprio la determinazione del volume di imposta del 2008 è stato il primo oggetto del mandato professionale. Parte opposta chiedeva al teste di riferire se fosse in possesso delle scritture relative all'anno
2008 della e in particolare i registri IVA. Parte opponente si opponeva poiché Pt_1 detta domanda non era stata capitolata. Il Giudice non ammetteva la domanda poiché non era stata oggetto dei capitoli formulati con la memoria istruttoria. Veniva introdotto il secondo testimone di parte opposta che, dichiarava: “sono nato a Testimone_7
Lenola il 22 maggio 1969 residente in [...] di professione conduttore mezzi meccanici identificato con patente di guida n. in corso di validità non NumeroDi_3
ho rapporti di parentela, affinità sono dipendente della S4 di . Sono Controparte_1 stato dipendente della dal febbraio 2003 fino al 2015 e dal 2015 divento Pt_1
Co dipendente della di oggi Sui capitoli della Controparte_1 Controparte_1 memoria istruttoria secondo termine di parte opposta dichiarava: capitolo 5): gli operai che lavoravano in cantiere erano in pari numero delle due ditte. Per quanto riguarda i mezzi la forniva due mezzi in particolare un camion e una Parte_1 minipala bobcat mentre la forniva tre mezzi in Controparte_1
particolare un camion quattro assi, una pala gommata e uno scavatore. Capitolo 6): è vero.
Capitolo 7): E' vero. Sono stato assunto nel febbraio 2003 e i lavori erano appena iniziati.
Capitolo 8): E' vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; Capitolo 9): E' vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; capitolo 10): E' vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; Capitolo 11): è vero a me consta perché io accompagnavo l'autista che prelevava la merce e che si chiamava che CP_4 firmava la bolla di consegna per la ditta . Capitolo 12): è vero sempre Controparte_1
con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; Capitolo 13): è vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; capitolo 14): è vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; Capitolo 15): è vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003; Capitolo 16): è vero sempre con riferimento al periodo successivo alla mia assunzione del febbraio 2003. A domanda di chiarimento di parte opponente: io ero presente in cantiere tutti i giorni tranne quando stavo in malattia.
Guidavo la scavatrice di . Andavo anche in altri cantieri ma Controparte_1
sporadicamente. Lavoravo prevalentemente nel cantiere di Fogliano. Ero presente alla firma delle bolle e quindi posso dire che l'autista firmava a nome della società di _1
. A domanda di parte opponente a prova contraria: Capitolo 1). Abbiamo fatto
[...]
tanti lavori. Non Ricordo i lavori che mi vengono mostrati. Capitolo 2): posso rispondere sui lavori eseguiti. non so risponde su quelli che mi sono stati mostrati nell'elenco. .
Capitolo 3): non ricordo. Capitolo 4): nei lavori nei quali io ero presente ho sempre riscontrato questa collaborazione tra le due imprese fino a quando di sono separati.
Veniva introdotto il terzo testimone di parte opposta che, dichiarava: “sono Tes_5
ato a Lenola il 8 agosto 1951 residente in [...] pensionato
[...]
facevo il muratore identificato con Carta identità n. non sono parente della NumeroD_2 parti. Sono stato dipendente della di dal 2002 Controparte_1 Controparte_1
al 2004. Sui capitoli della memoria istruttoria secondo termine di parte opposta dichiarava: Capitolo 5): le ditte di e hanno eseguito l'appalto Parte_1 Controparte_1
insieme. Gli operai della ditta di erano quattro. Gli operai della ditta di Parte_1
mi pare fossero in cinque. I mezzi in cantiere erano due di Controparte_1 Pt_1
e tre di . Capitolo 6): posso dire che
[...] Controparte_1 Controparte_1
dirigeva il cantiere. Non so dire se si occupasse dell'amministrazione Parte_1
delle due società. Capitolo 7): è vero. Capitolo 8): è vero A chiarimento di parte opponente: ho risposto alle domande perché io sono stato presente sul cantiere dal 2002 al 2004. Non ricordo i mesi . Io ero presente perché ero muratore e andavo appresso allo scavatore.
Capitolo 9): è vero. Capitolo 10): è vero. Capitolo 11): è vero. Andava con il camion CP_4
a prelevare il materiale dai fornitori. A chiarimento di parte opponente: io non ero
[...]
presente al momento del prelievo del materiale dai fornitori. L'ho sentito dire all'autista
Capitolo 12): è vero. Capitolo 13): è vero. Capitolo 14): è vero. Capitolo 15): CP_4
è vero. Capitolo 16): è vero. A domanda di parte opponente a prova contraria: Capitolo 1) dopo l'anno 2004 ho lavorato per la ditta di . Nulla so riferire sull'elenco Parte_1 che mi viene mostrato. Nel periodo dal 2002 al 2004 oltre che nel cantiere di Fogliano ho lavorato anche in altri cantieri quando i lavori a Fogliano si sospendevano. Capitolo 2): ho lavorato anche in altri cantieri. Non so dire se ho lavorato anche nei cantieri dell'elenco.
Capitolo 3): i lavori li facevamo sempre insieme. Non ricordo i lavori che risultano nell'elenco che mi viene mostrato. Capitolo 4): non ricordo i lavori che mi vengono mostrato nell'elenco. Parte opponente eccepiva la nullità della prova testimoniale espletata poiché vertente su circostanze che non erano state tempestivamente allegate da parte opposta secondo il regime delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, eccepiva inoltre la nullità della prova per violazione dei limiti di valore di cui all'art. 2721
c.c. e per violazione del divieto di provare per testimoni patti aggiunti o contrari del negozio intercorso tra le parti di cui all'art. 2722 c.c. e la nullità per violazione del'art. 246
c.p.c. essendo stati escussi testimoni che avevano interesse al buon esito della causa quali i testi e Oltre a ciò, parte opponente chiedeva che la Testimone_2 Testimone_1 causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. Parte opposta contestava tutte le eccezioni sollevate in quanto nel rito palesemente tardive e in gran parte in violazione dei termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,e insisteva per l'accoglimento dell'istanza di stralcio di documenti depositati nelle more del presente giudizio in quanto trattavasi di deposito irrituale e tardivo. Aderiva al rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice dato atto si riservava.
Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all' udienza, rilevato che le eccezioni sollevate da parte opponente potevano essere decise unitamente al merito, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti acquisiti rinviava la causa, considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione all'udienza del 27 aprile 2023.
Con ordinanza del 11 aprile 2024 il Giudice a seguito di diversi rinvii, letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 10 aprile 2024, da parte opposta in data 10 aprile 2024 e da parte interveniente 10 aprile 2024 considerato l'anno di iscrizione, il carico di ruolo e le cause già assunte in decisione rinviava per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25 febbraio 2025 con termine alle parti per note conclusive fino a venti giorni prima da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine alle parti per note fino al giorno dell'udienza.
Parte opponente depositava note Parte_1
conclusionali in data 5 febbraio 2025 così concludendo: “Per tutte le motivazioni esposte, la
come sopra rappresentata, difesa e Parte_1 domiciliata, insiste per l'accoglimento di tutte le istanze, eccezioni, e conclusioni rassegnate, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Parte opposta depositava note conclusive in data 5 febbraio 2025 Controparte_1 così concludendo: “Tutto quanto sopra esposto, il Sig. , quale titolare della Controparte_1 ditta individuale Impresa Edile Idraulica Stradale di OR RO la società
[...]
a socio unico e per quanto poSS occorrere in proprio, insiste per l'accoglimento Controparte_2 delle già rassegnate conclusioni”.
Parte interveniente depositava note conclusive in data 5 CP_2 Controparte_2 febbraio 2025 così concludendo: “Tutto quanto sopra esposto, la società
[...]
a socio unico, come sopra rappresentata e difesa, insiste per l'accoglimento delle Controparte_2 già rassegnate conclusioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione non è fondata e pertanto deve essere rigettata.
Sull'eccezione preliminare di inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto sollevata da parte opponente avvenuta ad opera di soggetto inesistente in quanto, alla data del 22 gennaio 2019 , risultava cancellata dal registro delle imprese _1
Co e sull'inammissibilità dell'intervento formulato dalla a norma dell'art. 111 c.p.c., deve osservarsi che, al contrario di quanto sostenuto da parte opponente la ditta individuale non si era trasformata in S.r.l., ma si era realizzato solo il conferimento dell'azienda Co dell' nella neocostituita la ditta individuale _1 Controparte_2 era quindi rimasta un separato e distinto soggetto giuridico, provvedendo alla propria cancellazione dal Registro delle Imprese. Sul tema la Suprema Corte ha ritenuto, in particolare, che il paSSggio dalla forma della impresa individuale a quella della società per la continuazione di una attività commerciale non comporta, né implica l'estinzione del soggetto giuridico originario, quale si ha, invece, nella successione (in universum ius) di altro soggetto alla persona fisica o giuridica estintasi ed i cui effetti nel processo sono regolati dall' art. 110 c.p.c. nel senso che il processo è neceSSriamente proseguito dal successore universale o in suo confronto, a differenza di quanto accade nel trasferimento del diritto controverso inter vivos ed a titolo particolare, che avvenga nel corso del processo, nel qual caso il processo prosegue fra le parti originarie, ma il successore può intervenire o essere chiamato nel processo e la sentenza spiega i suoi effetti anche contro di lui, quale avente causa della parte ed egli stesso può impugnarla (artt. 111 cod. proc. civ. e 2090 cod. civ). Non può, dunque, affermarsi che per effetto del conferimento dell'azienda nella società a r.l. quest'ultima si sostituisca «ipso iure» al conferente nel rapporto controverso per il carattere globale ed unitario della cessione avente ad oggetto una «universitas rerum», dovendo trovare applicazione il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte secondo cui il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini, in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti e del relativo provvedimento giudiziale,
l' estromissione del dante causa. (…) La giurisprudenza della Corte di caSSzione ha anche stabilito che “la “trasformazione” di un'impresa individuale in una società di capitali non è riconducibile alla trasformazione societaria, in quanto uno dei termini del rapporto è estraneo all'ambito delle società, trattandosi, invece, di un trasferimento a titolo particolare, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto dell'imprenditore individuale all'impresa collettiva per atto tra vivi, atteso che l'estinzione dell'impresa individuale non costituisce il presupposto del trasferimento stesso” (Cass. 13 settembre 2016, n. 17959; Cass. 2 luglio 2013, n. 16556). Specificamente, la trasformazione di una ditta individuale in società di capitali non concretizza il fenomeno previsto dall'art. 2848 c.c. di mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, con la mera modificazione dell'atto costitutivo senza la creazione di un nuovo soggetto distinto da quello preesistente (cfr. Cass. 21 giugno 1979, n. 3480; Cass. 14 gennaio 1982, n. 198; Cass. 10 marzo
1990, n. 1963); in relazione a tale vicenda è invece configurabile un'ipotesi di successione a titolo particolare regolata dall'art. 111 c.p.c. (Cass. 27 febbraio 2002, n. 2889; Cass. 6 novembre 1992, n.
1038; Cass. 19 marzo 1991, n. 2928)..(..)(Cass. Civ. Sentenza n. 24901/2023 del 21 agosto
2023).
Alla luce delle considerazioni sovraesposte trattandosi perciò nel caso de quo di
“un'ipotesi di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi, nelle forme del conferimento o della cessione di un diritto” dalla ditta individuale Impresa alla _1
neocostituita società , ne deriva che la notifica successiva all'emissione Controparte_8
del decreto ingiuntivo è stata regolarmente eseguita dalla ditta individuale conferente l'azienda, cioè l' e dunque, tale notifica seguita dall' Controparte_1
instaurazione dell'opposizione del debitore ingiunto non lascia spazio ad eventuali dubbi sulla corretta incardinazione del giudizio, con piena applicazione del disposto dell'art. 111
c.p.c. anche alle vicende processuali riguardanti il pregresso procedimento monitorio e la Co consequenziale piena legittimità e fondatezza dell'intervento della Difatti, la Suprema
Corte ha ribadito che “La successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che eSS non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio” (Cass. civ. n. 22503 del 23 ottobre 2014)
Riguardo invece all'eccezione sollevata dall'opponente di inammissibilità delle domande svolte dal Sig. in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 _1
, in quanto privo di legittimazione attiva essendo l'omonima ditta individuale ceSSta
[...]
e cancellata dal registro delle imprese si rileva che, anche alla luce dei principi sanciti dalla Suprema Corte sopra richiamati, nel caso di conferimento di azienda come in ogni caso di cessione di azienda, dal punto di vista civilistico, non si ha un fenomeno di successione a titolo universale ma a titolo particolare (Cass. 13/9/2016, n. 17959; Cass. 29/11/2005, n. 25952). In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art 111 cod. proc. civ. il processo prosegue fra le parti originarie, mantenendo il successore interventore tale veste processuale, salvo che nel caso di espreSS estromissione dell'alienante (Cass. Civ. n. 22060/2022 del 12/07/2022) perciò il soggetto che ha eseguito il conferimento di azienda, conserva, quale sostituto processuale del cessionario, la legittimazione processuale, ed ha dunque diritto a proseguire l'azione intrapresa mentre il cessionario ha diritto ad intervenire nel giudizio. Pertanto, la costituzione in giudizio di non Controparte_1
Co confligge con l'intervento della che si presenta quale successore a titolo particolare nel diritto controverso chiedendo la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente al pagamento delle somme pretese. In forza di tali considerazioni le eccezioni formulate da parte opponente devono essere rigettate.
Venendo al merito parte opposta ha ampiamente dimostrato di avere svolto i lavori oggetto di causa per l'importo di € 509.220,51 e cioè in misura superiore alla propria quota di partecipazione all'ATI dichiarata in sede di gara offrendo ampia prova di tale circostanza, con le testimonianze di e del Testimone_2 Testimone_1
commercialista , sulla cui attendibilità non può dubitarsi svolgendo il Testimone_10
proprio incarico, per entrambe le parti in causa, dall'anno 2009 ed avendo esaminato la contabilità anche dell'anno 2008. Deve quindi ritenersi provato che la fattura azionata in monitorio sia stata emeSS da che si occupava degli aspetti Parte_1
amministrativi di entrambe le imprese mentre il fratello si occupava Pt_1
dell'esecuzione dei lavori così come riferito dai numerosi operai escussi la cui testimonianza è stata sopra riportata che hanno anche riferito concordemente di una partecipazione paritaria delle due imprese nell'esecuzione dei lavori. Il teste
[...]
ha dichiarato che il numero degli operai era uguale per ciascuna ditta che Tes_4
pertanto concorrevano in misura paritaria alla realizzazione dei lavori. A tale prova testimoniale si aggiunge la prova documentale rappresentata dal bonifico del 16/02/2011 disposto dalla i una somma pari ad € 10.000,00 imputabile all'appalto per cui è Pt_1
causa, non constando spiegazione alternativa, e quindi in acconto della fattura azionata in sede monitoria. L'opposizione pertanto è infondata e deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza come per legge e vengono liquidate ai sensi del DM
55/2014 nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.1336/2019, così provvede:
-rigetta l'opposizione e conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo (n.cron. n.
5/2019, r.g.a.c. 2559/2018 del 03/01/2019);
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in €
14.103,00 per compensi in favore di parte opposta, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge.
Lì 25 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava