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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 200 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di lavori e vertente
TRA
, difesa PA
dall'avvocato Lucio Paolo Nazario Rende
Parte appellante
e
, difeso dall'avvocato Concetta Controparte_1
Lucia Filomia
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano in uno con la documentazione prodotta, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, sussistendo tutti i presupposti di legge, previa rinnovazione della CTU, qualora ritenuta utile e necessaria ai fini del decidere, accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di prime cure, e quindi rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_2
, in quanto inammissibili e infondate, sia in fatto e sia in diritto,
[...]
e comunque non provate, per le eccezioni e i motivi esposti nella narrativa dei propri atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 188/2009.
In via subordinata, rigettare comunque la domanda riconvenzionale spiegata da controparte e in parziale conferma della sentenza impugnata, condannare il a pagare al sig. Parte_2 PA
, titolare della , l'importo
[...] PA
di € 14.442,37, o anche il maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla domanda fino alla data dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
Cap come per legge.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, titolare della , avverso la sentenza n. 494/2019 resa
[...] PA
dal Tribunale di Castrovillari in data 30.06.2019, depositata l'1.07.2019, previo rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU e reietta ogni
2 contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente l'appello proposto da , titolare della , in quanto PA PA
del tutto infondato in fatto ed in diritto e comunque non assistito da adeguata prova e/o per assenza di contestazione e per l'effetto, confermare la sentenza n. 494/2019 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 30.06.2019, depositata l'1.07.2019, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 1520/2009; in subordine, a conferma della sentenza impugnata, confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
in ulteriore subordine accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio. In ogni caso condannare , titolare della ditta al pagamento PA Pt_1
delle spese e competenze tutte del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 188 del 19 maggio 2009, il Tribunale di
Castrovillari aveva ingiuntivo al condominio il Parte_2
pagamento, in favore della ditta individuale PA
, della complessiva somma di € 14.442,37, oltre interessi, quale
[...]
saldo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale effettuati dalla ditta sulla base del contratto di appalto stipulato tra le parti il 22 dicembre 2005 e terminati nel febbraio del 2007, come documentato dalla fattura n. 4 del 2007.
Avverso tale decreto aveva proposto opposizione il condominio
[...]
, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della ditta Parte_2
opposta al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché al risarcimento dei danni morali subiti.
In merito, il condominio opponente aveva rappresentato che:
3 1) in data 5 luglio 2005, l'assemblea dei condomini aveva deliberato di affidare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, compreso il cappotto termico esterno, all'impresa ; PA
2) all'assemblea del 23 novembre 2005, i condomini avevano approvato il contratto di appalto, poi sottoscritto il 22 dicembre 2005, e avevano deliberato anche l'esecuzione di ulteriori lavori, urgenti, da eseguire prima di quelli inizialmente previsti;
3) tali lavori - segnatamente la sostituzione delle grondaie, il rifacimento del cornicione e del lastrico solare - erano stati affidati anch'essi alla per un costo di € 18.130,00, somma che si aggiungeva a quella Pt_1
originaria di € 63.966,50, per un totale di € 82.096,50;
4) a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, a un anno dall'inizio, le parti avevano sottoscritto, in data 20 dicembre 2006, un nuovo accordo scritto, denominato “Integrazioni al contratto di appalto dei lavori”, approvato lo stesso giorno in assemblea, con il quale avevano stabilito come termine ultimo per l'esecuzione dei lavori il 28 febbraio 2007 e avevano previsto una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
5) alla data concordata, i lavori non erano stati completati e quelli eseguiti, comunque, non erano stati eseguiti a regola d'arte;
6) in sede di assemblea del 26 marzo 2007, i condomini, preso atto della relazione del direttore dei lavori (sopralluogo del 19 febbraio 2007) che aveva riscontrato vizi e difformità, avevano sospeso l'approvazione delle spese relative all'appalto, precisamente l'ultima rata, subordinandone il pagamento a una dichiarazione scritta del direttore che attestasse la corretta esecuzione dei lavori;
7) nonostante le ulteriori anomalie segnalate dai condomini all'amministratore e portate a conoscenza della ditta, l'impresa aveva
4 richiesto il pagamento di € 14.442,37, ma la richiesta era stata respinta nell'assemblea del 24 maggio 2007;
8) con diffida dell'11 giugno 2007, il direttore dei lavori aveva concesso alla ditta ulteriori 15 giorni per completare le opere commissionate, ma la con raccomanda del 29 giugno 2007, aveva proposto il Pt_1
completamento dei lavori solo previa corresponsione anticipata del relativo saldo;
9) in sede di assemblea dell'11 luglio 2007, ribaditi i difetti e le difformità riscontrate sulle opere eseguite, nonché le perduranti omissioni e inadempienze contrattuali della ditta, i condomini avevano respinto la proposta della e avevano deliberato di chiedere il risarcimento dei Pt_1
danni subiti;
10) il 30 luglio 2007, da ultimo, non avendo la ditta ottemperato a quanto richiesto con la diffida dell'11 giugno 2007, i condomini avevano deliberato la risoluzione del rapporto con la comunicando la Pt_1
decisione formalmente il 6 agosto, a essa la società aveva risposto l'11 agosto ribadendo la sua precedente posizione.
Il condominio opponente aveva, perciò, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, contestando il grave inadempimento contrattuale dell'opposta.
In particolare aveva chiesto al giudice che venisse dichiarata la non debenza della somma di € 14.442,37 richiesta dalla in virtù della Pt_1
presenza di vizi e difformità nelle opere realizzate (violazione degli artt.
1667-1668 c.c.), nonché del mancato rispetto del termine contrattuale del 28 febbraio 2007 per la conclusione dei lavori e della violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1175-1176 c.c.).
In via principale, dunque, il aveva chiesto al giudice Parte_2
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della per lavori non Pt_1
5 eseguiti a regola d'arte e incompleti;
in via subordinata la risoluzione del contratto ex artt. 1453-1455 c.c. e il riconoscimento della violazione degli obblighi di buona fede.
In via riconvenzionale, poi, l'opponente aveva chiesto la condanna dell'opposta al pagamento di € 23.600,00 a titolo di penale per il ritardo nei lavori (dal 28 febbraio 2007 al 26 giugno 2007), e di € 2.000,00 a titolo di danni morali subiti dai condomini a causa della condotta inadempiente e illegittima della Pt_1
Si era costituita in giudizio la , PA
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande riconvenzionali, posto che il condominio opponente non aveva mai contestato, nei termini di legge, difetti e vizi rispetto ai lavori eseguiti e che, contrariamente a quanto affermato, essa aveva ultimato i lavori per cui aveva assunto l'obbligazione in data 23 febbraio 2007, come da attestazione del direttore dei lavori contenuta nel S.A.L. finale.
La richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto era stata rigettata dal tribunale.
Istruita la causa, anche mediante interrogatorio formale dell'amministratore del condominio opponente e prove testimoniali, il tribunale aveva disposto una prima consulenza tecnica d'ufficio, di cui con ordinanza del 6 aprile 207 ha dichiarato la nullità, disponendone la rinnovazione e affidando l'incarico ad altro perito.
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 494 del 1° luglio 2019, resa a definizione del giudizio n. 1520/2009 R.G.A.C., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dal . Parte_2
6 Segnatamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio opponente, riducendo il credito azionato in via monitoria dalla in ragione dei vizi e delle Pt_1
manchevolezze eccepiti dal . Parte_2
Compensate le somme, il tribunale aveva condannato l'opposta al pagamento, in favore del opponente, dell'importo complessivo Parte_2
di € 15.222,46 euro, oltre interessi.
In particolare l'eccezione sollevata dall'opposta, riguardante la decadenza della garanzia per vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. era stata rigettata, poiché i lavori non erano stati completati.
Il giudice di primo grado, infatti, non avendo l'appaltatore portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, aveva inquadrato la vicenda nell'ambito della disciplina generale prevista per l'inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riconducendo le contestazioni svolte dalla parte opponente nell'ambito di operatività dell'art. 1460 c.c.
Richiamato l'orientamento della Corte di cassazione sul tema del riparto dell'onere della prova nei casi in cui ex art. 1460 c.c. venga eccepito l'inadempimento o l'inesatto adempimento di un'obbligazione (Cass., sez. un., n. 13533/2001), il tribunale aveva ritenuto parzialmente fondata l'opposizione proposta, nonché la domanda riconvenzionale proposta dal
. Parte_2 Parte_2
Secondo il tribunale il opponente aveva rappresentato e Parte_2
dato prova delle lamentate difformità, contrariamente alla ditta opposta, che, invece, non aveva provato l'esatta esecuzione dei lavori.
La seconda consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, aveva confermato che i lavori fossero incompleti e difettosi, e il danno economico di quanto non eseguito o eseguito male era stato quantificato in complessivi € 8.064,83.
7 Il tribunale ha ritenuto provato il ritardo nell'esecuzione dei lavori il cui termine per la conclusione era il 28 febbraio 2007, e quindi, posto che le parti avevano contrattualmente previsto una penale giornaliera di € 200,00, aveva riconosciuto tale penale per ogni giorno di ritardo fino al 30 luglio
2007 (data in cui il aveva deliberato l'interruzione dei rapporti Parte_2
con la ditta opposta), per complessivi € 21.600,00.
L'opponente, inoltre, aveva chiesto in via riconvenzionale anche un risarcimento per i danni subiti, ma il giudice aveva rigettato la domanda, chiarendo come, avendo l'opponente eccepito l'inesatto adempimento e ottenuto, in ragione di esso, la riduzione del corrispettivo dell'appalto, non potesse cumulare tale richiesta risarcitoria.
L'appellante, opposta nel giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) l'accoglimento della domanda proposta dal , sull'erroneo Parte_2
presupposto che i lavori non sarebbero stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;
2) la mancata denuncia di vizi o difformità dell'opera nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667, comma II, c.p.c. e la prescrizione dell'azione verso l'appaltatore, essendo trascorsi due anni dalla consegna dell'opera; 3) un vizio di ultrapetizione, per non aver il condominio opponente chiesto la condanna della ditta opposta al risarcimento dei danni derivanti da vizi e difformità della cosa, ma solo la corresponsione della somma di € 23.600,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
4) la contraddittorietà degli esiti delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate, la prima delle quali ritenuta dal giudice di primo grado affetta da nullità.
Si è costituito in giudizio il appellato, argomentando per Parte_2
l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8 L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata rigettata dalla corte.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda riconvenzione proposta dal per il risarcimento dei danni morali Parte_2
subiti dalla condotta della ditta appaltatrice, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione.
L'appello – i cui motivi consentono la trattazione congiunta, per comodità espositiva, in quanto strettamente connessi – è infondato.
La corte condivide la decisione sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi previsti dagli artt. 1667 e 1668 c.c., rigettata dal giudice di primo grado, e la sussunzione del caso di specie nel paradigma dell'art. 1460
c.c., sulla base, però, anche di ulteriori considerazioni.
La Corte di cassazione ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 1667
c.c. trova applicazione soltanto dopo la consegna e l'accettazione, espressa o tacita, dell'opera commissionata (Cass., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146).
Segnatamente, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, non è la consegna ma l'accettazione dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Finché l'opera non sia stata accettata, dunque, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente
9 al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. II, 30 settembre 2021, n.
26566).
Corrisponde al vero che, nel caso di specie, il direttore dei lavori ha dato atto, nella relazione sul conto finale a seguito del sopralluogo, che “i lavori furono ultimati il giorno 23-02-2007 da come si evince dal documento
'S.A.L. Finale'” e quindi in tempo utile (vedasi allegato n. 12 fascicolo di primo grado).
Gli stati di avanzamento dei lavori, però, sono strumenti di natura meramente contabile e non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità riguardo all'esecuzione conforme e priva di vizi dell'opera commissionata.
Tali atti, dunque, non possono essere considerati accettazione espressa o tacita dell'opera senza riserve da parte del committente.
Il S.A.L., infatti, è un documento in cui si certifica l'avanzamento dell'esecuzione di un'opera ed è funzionale ai pagamenti intermedi in favore dell'appaltatore per i lavori effettuati sino al momento in cui viene emesso.
Neppure lo stato di avanzamento finale dei lavori, peraltro, quale documento contabile che attesta l'ultimazione dell'opera ai fini del pagamento del saldo, può equivalere ad accettazione dei lavori da parte del committente, il quale, dunque, conserva la facoltà di contestare l'opera anche dopo la redazione dello stato finale, se emergono vizi, difformità o inadempimenti.
Sotto tale profilo, peraltro, infondata, in relazione ai vizi e alle difformità delle opere e all'inesatto adempimento della ditta appellante, è la difesa che si fonda sulla previsione, nel contratto di appalto per cui è causa, segnatamente all'art. 9, dello stato finale dei lavori come ultimo e unico atto necessario per la certificazione dell'ultimazione dei lavori, per la consegna
10 degli stessi e per il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati.
Ciò in quanto, “in tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma V, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente” (Cass., sez. III, ordinanza n.
32512 del 22 novembre 2023).
La presa in consegna dell'opera da parte del committente non deve essere confusa con l'accettazione della stessa (Cass., sez. II, ordinanza n.
1576 del 22 gennaio 2025).
La verifica, il collaudo e l'accettazione compongono la fase finale dell'appalto, ma sono momenti tra loro distinti.
In particolare “la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass., sez. I, sentenza n. 19019 del 31 luglio 2017).
Nel caso in esame, il appellato non ha manifestato, Parte_2
neppure per facta concludentia, l'accettazione dell'opera.
L'art. 1665 c.c. prevede il diritto del committente, prima di riceverla in consegna, di verificare l'opera compiuta.
11 Nel caso oggetto di causa, a seguito della verifica effettuata in data 19 febbraio 2007, preventiva rispetto alla relazione sul conto finale del 23 febbraio, il direttore dei lavori aveva rilevato la sussistenza di imperfezioni nelle opere e aveva ordinato all'impresa di effettuare le indispensabili riparazioni, che l'impresa, peraltro presente al sopralluogo, aveva accettato di eseguire (vedasi “visita di sopralluogo per lo stato finale”, documento allegato al fascicolo del nel giudizio di primo grado). Parte_2
Incontestato è, peraltro, che il verbale di sopralluogo sia stato sottoscritto dal titolare della ditta appellante e che egli fosse presente alle operazioni.
La corte ritiene che l'appellante non abbia dato prova dell'esatto adempimento nell'esecuzione dei lavori, non avendo rimediato ai vizi e alle difformità riscontrate dal direttore dei lavori, nonché dai condomini.
La ditta appellante ha insistito sulla dimostrazione della compiutezza dei lavori entro il termine pattuito, senza dare conto, invero, dell'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite.
Il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono condivise dalla corte, ha rilevato la sussistenza di parte dei vizi e delle difformità lamentate, quantificando i danni subiti dal appellato. Parte_2
Documentato è, altresì, che il pagamento dell'ultima rata relativa ai lavori eseguiti sia stato sospeso dall'assemblea dei condomini e subordinato a una dichiarazione scritta del direttore che attestasse la corretta esecuzione dei lavori (vedasi verbale dell'assemblea dei condomini del 26 marzo 2007, all. n. 10 al fascicolo del nel giudizio di primo grado). Parte_2
Legittima, dunque, la risoluzione del contratto, stante l'inadempimento della ditta, previa diffida dell'11 giugno 2006 (vedasi all.
11 al fascicolo di parte appellata nel giudizio di primo grado).
12 Condivisibile, pertanto, la decisione del giudice di primo grado, che ha sottratto dalle somme ancora dovute dal appellante – pari al Parte_2
credito azionato in via monitoria - l'importo corrispondente ai danni subiti dal , e nessun vizio di ultrapetizione si rileva in tale Parte_2
compensazione.
Parimenti condivisibile la decisione relativa alla debenza della penale, contrattualmente prevista, per i giorni di ritardo nell'esecuzione dell'opera rispetto alla data del 28 febbraio 2007, sino alla deliberazione relativa alla risoluzione del contratto il 30 luglio 2007.
I lavori erano stati completati, ma non ultimati, come ha confermato il direttore dei lavori in sede di testimonianza (vedasi verbale dell'udienza del
19 gennaio 2012).
In tale contesto, la non ultimazione dei lavori deve essere intesa non con riferimento all'effettiva realizzazione delle opere, ma in relazione agli interventi richiesti per ripristinare le difformità riscontrate, che l'impresa, come già detto, si era impegnata inizialmente a eseguire ma che, poi, non ha effettivamente realizzato, per come confermato dal consulente tecnico d'ufficio.
Quanto alla prima consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di primo grado, la nullità dichiarata dal giudice non è stata tempestivamente contestata dalla parte appellante, ed appare comunque superata dalla seconda consulenza, le cui conclusioni sono state condivise dal tribunale e dalla corte e la cui validità non è inficiata dalle difese dell'appellante.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
Alberto Nicola Filardo presidente
Fabrizio Cosentino consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 200 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente a oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto di lavori e vertente
TRA
, difesa PA
dall'avvocato Lucio Paolo Nazario Rende
Parte appellante
e
, difeso dall'avvocato Concetta Controparte_1
Lucia Filomia
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, che tutte si impugnano in uno con la documentazione prodotta, ritenuti fondati i motivi esposti con il presente gravame, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, sussistendo tutti i presupposti di legge, previa rinnovazione della CTU, qualora ritenuta utile e necessaria ai fini del decidere, accogliere le conclusioni già avanzate nel giudizio di prime cure, e quindi rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale proposta dal Parte_2
, in quanto inammissibili e infondate, sia in fatto e sia in diritto,
[...]
e comunque non provate, per le eccezioni e i motivi esposti nella narrativa dei propri atti e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 188/2009.
In via subordinata, rigettare comunque la domanda riconvenzionale spiegata da controparte e in parziale conferma della sentenza impugnata, condannare il a pagare al sig. Parte_2 PA
, titolare della , l'importo
[...] PA
di € 14.442,37, o anche il maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla domanda fino alla data dell'effettivo pagamento. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e
Cap come per legge.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da PA
, titolare della , avverso la sentenza n. 494/2019 resa
[...] PA
dal Tribunale di Castrovillari in data 30.06.2019, depositata l'1.07.2019, previo rigetto della richiesta di rinnovazione della CTU e reietta ogni
2 contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare integralmente l'appello proposto da , titolare della , in quanto PA PA
del tutto infondato in fatto ed in diritto e comunque non assistito da adeguata prova e/o per assenza di contestazione e per l'effetto, confermare la sentenza n. 494/2019 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 30.06.2019, depositata l'1.07.2019, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 1520/2009; in subordine, a conferma della sentenza impugnata, confermare l'accoglimento della domanda riconvenzionale;
in ulteriore subordine accogliere la domanda riconvenzionale spiegata nel primo grado di giudizio. In ogni caso condannare , titolare della ditta al pagamento PA Pt_1
delle spese e competenze tutte del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 188 del 19 maggio 2009, il Tribunale di
Castrovillari aveva ingiuntivo al condominio il Parte_2
pagamento, in favore della ditta individuale PA
, della complessiva somma di € 14.442,37, oltre interessi, quale
[...]
saldo dei lavori di ristrutturazione del fabbricato condominiale effettuati dalla ditta sulla base del contratto di appalto stipulato tra le parti il 22 dicembre 2005 e terminati nel febbraio del 2007, come documentato dalla fattura n. 4 del 2007.
Avverso tale decreto aveva proposto opposizione il condominio
[...]
, chiedendo in via riconvenzionale la condanna della ditta Parte_2
opposta al pagamento della penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, nonché al risarcimento dei danni morali subiti.
In merito, il condominio opponente aveva rappresentato che:
3 1) in data 5 luglio 2005, l'assemblea dei condomini aveva deliberato di affidare i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, compreso il cappotto termico esterno, all'impresa ; PA
2) all'assemblea del 23 novembre 2005, i condomini avevano approvato il contratto di appalto, poi sottoscritto il 22 dicembre 2005, e avevano deliberato anche l'esecuzione di ulteriori lavori, urgenti, da eseguire prima di quelli inizialmente previsti;
3) tali lavori - segnatamente la sostituzione delle grondaie, il rifacimento del cornicione e del lastrico solare - erano stati affidati anch'essi alla per un costo di € 18.130,00, somma che si aggiungeva a quella Pt_1
originaria di € 63.966,50, per un totale di € 82.096,50;
4) a causa dei ritardi nell'esecuzione dei lavori, a un anno dall'inizio, le parti avevano sottoscritto, in data 20 dicembre 2006, un nuovo accordo scritto, denominato “Integrazioni al contratto di appalto dei lavori”, approvato lo stesso giorno in assemblea, con il quale avevano stabilito come termine ultimo per l'esecuzione dei lavori il 28 febbraio 2007 e avevano previsto una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
5) alla data concordata, i lavori non erano stati completati e quelli eseguiti, comunque, non erano stati eseguiti a regola d'arte;
6) in sede di assemblea del 26 marzo 2007, i condomini, preso atto della relazione del direttore dei lavori (sopralluogo del 19 febbraio 2007) che aveva riscontrato vizi e difformità, avevano sospeso l'approvazione delle spese relative all'appalto, precisamente l'ultima rata, subordinandone il pagamento a una dichiarazione scritta del direttore che attestasse la corretta esecuzione dei lavori;
7) nonostante le ulteriori anomalie segnalate dai condomini all'amministratore e portate a conoscenza della ditta, l'impresa aveva
4 richiesto il pagamento di € 14.442,37, ma la richiesta era stata respinta nell'assemblea del 24 maggio 2007;
8) con diffida dell'11 giugno 2007, il direttore dei lavori aveva concesso alla ditta ulteriori 15 giorni per completare le opere commissionate, ma la con raccomanda del 29 giugno 2007, aveva proposto il Pt_1
completamento dei lavori solo previa corresponsione anticipata del relativo saldo;
9) in sede di assemblea dell'11 luglio 2007, ribaditi i difetti e le difformità riscontrate sulle opere eseguite, nonché le perduranti omissioni e inadempienze contrattuali della ditta, i condomini avevano respinto la proposta della e avevano deliberato di chiedere il risarcimento dei Pt_1
danni subiti;
10) il 30 luglio 2007, da ultimo, non avendo la ditta ottemperato a quanto richiesto con la diffida dell'11 giugno 2007, i condomini avevano deliberato la risoluzione del rapporto con la comunicando la Pt_1
decisione formalmente il 6 agosto, a essa la società aveva risposto l'11 agosto ribadendo la sua precedente posizione.
Il condominio opponente aveva, perciò, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, contestando il grave inadempimento contrattuale dell'opposta.
In particolare aveva chiesto al giudice che venisse dichiarata la non debenza della somma di € 14.442,37 richiesta dalla in virtù della Pt_1
presenza di vizi e difformità nelle opere realizzate (violazione degli artt.
1667-1668 c.c.), nonché del mancato rispetto del termine contrattuale del 28 febbraio 2007 per la conclusione dei lavori e della violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (artt. 1175-1176 c.c.).
In via principale, dunque, il aveva chiesto al giudice Parte_2
l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della per lavori non Pt_1
5 eseguiti a regola d'arte e incompleti;
in via subordinata la risoluzione del contratto ex artt. 1453-1455 c.c. e il riconoscimento della violazione degli obblighi di buona fede.
In via riconvenzionale, poi, l'opponente aveva chiesto la condanna dell'opposta al pagamento di € 23.600,00 a titolo di penale per il ritardo nei lavori (dal 28 febbraio 2007 al 26 giugno 2007), e di € 2.000,00 a titolo di danni morali subiti dai condomini a causa della condotta inadempiente e illegittima della Pt_1
Si era costituita in giudizio la , PA
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande riconvenzionali, posto che il condominio opponente non aveva mai contestato, nei termini di legge, difetti e vizi rispetto ai lavori eseguiti e che, contrariamente a quanto affermato, essa aveva ultimato i lavori per cui aveva assunto l'obbligazione in data 23 febbraio 2007, come da attestazione del direttore dei lavori contenuta nel S.A.L. finale.
La richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto era stata rigettata dal tribunale.
Istruita la causa, anche mediante interrogatorio formale dell'amministratore del condominio opponente e prove testimoniali, il tribunale aveva disposto una prima consulenza tecnica d'ufficio, di cui con ordinanza del 6 aprile 207 ha dichiarato la nullità, disponendone la rinnovazione e affidando l'incarico ad altro perito.
Il Tribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 494 del 1° luglio 2019, resa a definizione del giudizio n. 1520/2009 R.G.A.C., aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, accogliendo parzialmente l'opposizione proposta dal . Parte_2
6 Segnatamente il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale avanzata dal condominio opponente, riducendo il credito azionato in via monitoria dalla in ragione dei vizi e delle Pt_1
manchevolezze eccepiti dal . Parte_2
Compensate le somme, il tribunale aveva condannato l'opposta al pagamento, in favore del opponente, dell'importo complessivo Parte_2
di € 15.222,46 euro, oltre interessi.
In particolare l'eccezione sollevata dall'opposta, riguardante la decadenza della garanzia per vizi ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c. era stata rigettata, poiché i lavori non erano stati completati.
Il giudice di primo grado, infatti, non avendo l'appaltatore portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, aveva inquadrato la vicenda nell'ambito della disciplina generale prevista per l'inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., riconducendo le contestazioni svolte dalla parte opponente nell'ambito di operatività dell'art. 1460 c.c.
Richiamato l'orientamento della Corte di cassazione sul tema del riparto dell'onere della prova nei casi in cui ex art. 1460 c.c. venga eccepito l'inadempimento o l'inesatto adempimento di un'obbligazione (Cass., sez. un., n. 13533/2001), il tribunale aveva ritenuto parzialmente fondata l'opposizione proposta, nonché la domanda riconvenzionale proposta dal
. Parte_2 Parte_2
Secondo il tribunale il opponente aveva rappresentato e Parte_2
dato prova delle lamentate difformità, contrariamente alla ditta opposta, che, invece, non aveva provato l'esatta esecuzione dei lavori.
La seconda consulenza tecnica d'ufficio, peraltro, aveva confermato che i lavori fossero incompleti e difettosi, e il danno economico di quanto non eseguito o eseguito male era stato quantificato in complessivi € 8.064,83.
7 Il tribunale ha ritenuto provato il ritardo nell'esecuzione dei lavori il cui termine per la conclusione era il 28 febbraio 2007, e quindi, posto che le parti avevano contrattualmente previsto una penale giornaliera di € 200,00, aveva riconosciuto tale penale per ogni giorno di ritardo fino al 30 luglio
2007 (data in cui il aveva deliberato l'interruzione dei rapporti Parte_2
con la ditta opposta), per complessivi € 21.600,00.
L'opponente, inoltre, aveva chiesto in via riconvenzionale anche un risarcimento per i danni subiti, ma il giudice aveva rigettato la domanda, chiarendo come, avendo l'opponente eccepito l'inesatto adempimento e ottenuto, in ragione di esso, la riduzione del corrispettivo dell'appalto, non potesse cumulare tale richiesta risarcitoria.
L'appellante, opposta nel giudizio di primo grado, ha impugnato la sentenza, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi: 1) l'accoglimento della domanda proposta dal , sull'erroneo Parte_2
presupposto che i lavori non sarebbero stati conclusi entro il termine contrattualmente previsto;
2) la mancata denuncia di vizi o difformità dell'opera nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 1667, comma II, c.p.c. e la prescrizione dell'azione verso l'appaltatore, essendo trascorsi due anni dalla consegna dell'opera; 3) un vizio di ultrapetizione, per non aver il condominio opponente chiesto la condanna della ditta opposta al risarcimento dei danni derivanti da vizi e difformità della cosa, ma solo la corresponsione della somma di € 23.600,00 a titolo di penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori;
4) la contraddittorietà degli esiti delle due consulenze tecniche d'ufficio espletate, la prima delle quali ritenuta dal giudice di primo grado affetta da nullità.
Si è costituito in giudizio il appellato, argomentando per Parte_2
l'infondatezza dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8 L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata rigettata dalla corte.
All'udienza dell'8 ottobre 2024, la causa - assegnata al relatore in data
8 giugno 2023 - è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 24 ottobre 2024, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda riconvenzione proposta dal per il risarcimento dei danni morali Parte_2
subiti dalla condotta della ditta appaltatrice, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione.
L'appello – i cui motivi consentono la trattazione congiunta, per comodità espositiva, in quanto strettamente connessi – è infondato.
La corte condivide la decisione sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi previsti dagli artt. 1667 e 1668 c.c., rigettata dal giudice di primo grado, e la sussunzione del caso di specie nel paradigma dell'art. 1460
c.c., sulla base, però, anche di ulteriori considerazioni.
La Corte di cassazione ha chiarito che la disciplina di cui all'art. 1667
c.c. trova applicazione soltanto dopo la consegna e l'accettazione, espressa o tacita, dell'opera commissionata (Cass., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146).
Segnatamente, in tema di garanzia per vizi dell'appalto, non è la consegna ma l'accettazione dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova.
Finché l'opera non sia stata accettata, dunque, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente
9 al contratto e alle regole dell'arte (Cass., sez. II, 30 settembre 2021, n.
26566).
Corrisponde al vero che, nel caso di specie, il direttore dei lavori ha dato atto, nella relazione sul conto finale a seguito del sopralluogo, che “i lavori furono ultimati il giorno 23-02-2007 da come si evince dal documento
'S.A.L. Finale'” e quindi in tempo utile (vedasi allegato n. 12 fascicolo di primo grado).
Gli stati di avanzamento dei lavori, però, sono strumenti di natura meramente contabile e non esonerano l'appaltatore da eventuali responsabilità riguardo all'esecuzione conforme e priva di vizi dell'opera commissionata.
Tali atti, dunque, non possono essere considerati accettazione espressa o tacita dell'opera senza riserve da parte del committente.
Il S.A.L., infatti, è un documento in cui si certifica l'avanzamento dell'esecuzione di un'opera ed è funzionale ai pagamenti intermedi in favore dell'appaltatore per i lavori effettuati sino al momento in cui viene emesso.
Neppure lo stato di avanzamento finale dei lavori, peraltro, quale documento contabile che attesta l'ultimazione dell'opera ai fini del pagamento del saldo, può equivalere ad accettazione dei lavori da parte del committente, il quale, dunque, conserva la facoltà di contestare l'opera anche dopo la redazione dello stato finale, se emergono vizi, difformità o inadempimenti.
Sotto tale profilo, peraltro, infondata, in relazione ai vizi e alle difformità delle opere e all'inesatto adempimento della ditta appellante, è la difesa che si fonda sulla previsione, nel contratto di appalto per cui è causa, segnatamente all'art. 9, dello stato finale dei lavori come ultimo e unico atto necessario per la certificazione dell'ultimazione dei lavori, per la consegna
10 degli stessi e per il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori commissionati.
Ciò in quanto, “in tema di appalto, la previsione di cui all'art. 1665, comma V, c.c. - secondo cui il diritto dell'appaltatore al corrispettivo viene ad esistenza con l'accettazione dell'opera da parte del committente -, è derogabile dalle parti le quali, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono subordinare la nascita di tale diritto alla consegna e presa in carico del bene da parte del committente” (Cass., sez. III, ordinanza n.
32512 del 22 novembre 2023).
La presa in consegna dell'opera da parte del committente non deve essere confusa con l'accettazione della stessa (Cass., sez. II, ordinanza n.
1576 del 22 gennaio 2025).
La verifica, il collaudo e l'accettazione compongono la fase finale dell'appalto, ma sono momenti tra loro distinti.
In particolare “la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche “per facta concludentia”) il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo” (Cass., sez. I, sentenza n. 19019 del 31 luglio 2017).
Nel caso in esame, il appellato non ha manifestato, Parte_2
neppure per facta concludentia, l'accettazione dell'opera.
L'art. 1665 c.c. prevede il diritto del committente, prima di riceverla in consegna, di verificare l'opera compiuta.
11 Nel caso oggetto di causa, a seguito della verifica effettuata in data 19 febbraio 2007, preventiva rispetto alla relazione sul conto finale del 23 febbraio, il direttore dei lavori aveva rilevato la sussistenza di imperfezioni nelle opere e aveva ordinato all'impresa di effettuare le indispensabili riparazioni, che l'impresa, peraltro presente al sopralluogo, aveva accettato di eseguire (vedasi “visita di sopralluogo per lo stato finale”, documento allegato al fascicolo del nel giudizio di primo grado). Parte_2
Incontestato è, peraltro, che il verbale di sopralluogo sia stato sottoscritto dal titolare della ditta appellante e che egli fosse presente alle operazioni.
La corte ritiene che l'appellante non abbia dato prova dell'esatto adempimento nell'esecuzione dei lavori, non avendo rimediato ai vizi e alle difformità riscontrate dal direttore dei lavori, nonché dai condomini.
La ditta appellante ha insistito sulla dimostrazione della compiutezza dei lavori entro il termine pattuito, senza dare conto, invero, dell'esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite.
Il consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni sono condivise dalla corte, ha rilevato la sussistenza di parte dei vizi e delle difformità lamentate, quantificando i danni subiti dal appellato. Parte_2
Documentato è, altresì, che il pagamento dell'ultima rata relativa ai lavori eseguiti sia stato sospeso dall'assemblea dei condomini e subordinato a una dichiarazione scritta del direttore che attestasse la corretta esecuzione dei lavori (vedasi verbale dell'assemblea dei condomini del 26 marzo 2007, all. n. 10 al fascicolo del nel giudizio di primo grado). Parte_2
Legittima, dunque, la risoluzione del contratto, stante l'inadempimento della ditta, previa diffida dell'11 giugno 2006 (vedasi all.
11 al fascicolo di parte appellata nel giudizio di primo grado).
12 Condivisibile, pertanto, la decisione del giudice di primo grado, che ha sottratto dalle somme ancora dovute dal appellante – pari al Parte_2
credito azionato in via monitoria - l'importo corrispondente ai danni subiti dal , e nessun vizio di ultrapetizione si rileva in tale Parte_2
compensazione.
Parimenti condivisibile la decisione relativa alla debenza della penale, contrattualmente prevista, per i giorni di ritardo nell'esecuzione dell'opera rispetto alla data del 28 febbraio 2007, sino alla deliberazione relativa alla risoluzione del contratto il 30 luglio 2007.
I lavori erano stati completati, ma non ultimati, come ha confermato il direttore dei lavori in sede di testimonianza (vedasi verbale dell'udienza del
19 gennaio 2012).
In tale contesto, la non ultimazione dei lavori deve essere intesa non con riferimento all'effettiva realizzazione delle opere, ma in relazione agli interventi richiesti per ripristinare le difformità riscontrate, che l'impresa, come già detto, si era impegnata inizialmente a eseguire ma che, poi, non ha effettivamente realizzato, per come confermato dal consulente tecnico d'ufficio.
Quanto alla prima consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudizio di primo grado, la nullità dichiarata dal giudice non è stata tempestivamente contestata dalla parte appellante, ed appare comunque superata dalla seconda consulenza, le cui conclusioni sono state condivise dal tribunale e dalla corte e la cui validità non è inficiata dalle difese dell'appellante.
Dalle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
13 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Anna Maria Torchia Alberto Nicola Filardo
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