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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/03/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/6068
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6860/2024 promossa da:
nato a [...], Dipartimento Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, Parte_1 (AR) il 06/10/1957; nato a [...], Dipartimento Controparte_1 Per_1
, Provincia di Córdoba (AR), il 09/02/1956; nata a [...],
[...] Controparte_2 Dipartimento Tercero , Provincia di Córdoba, (AR) il 09/06/1988; Per_1 CP_3
nato a [...], Dipartimento Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, (AR) il
[...] 25/09/1981 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
nata a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) CP_4 Persona_1 il 03/08/2012 e nato a [...], Dipartimento , Provincia di Controparte_5 Persona_1 Córdoba, (AR) il 10/07/2016; nato a [...], Dipartimento Controparte_6 Per_1
, Provincia di Córdoba, (AR) il 30/08/1987, in proprio e nella qualità di genitore
[...] esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], Persona_2 Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 21/12/2017, unitamente alla sig.ra Persona_1
, nata in [...] il [...], quest'ultima solo nella qualità di genitore Controparte_7 esercente la responsabilità genitoriale;
nato a [...], Dipartimento Persona_3 Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, (AR) il 13/11/1982, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: sig. , nata a Controparte_8 Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 13/05/2014 e Persona_1
, nata a [...], Dipartimento , Provincia di Controparte_9 Persona_1 Córdoba, (AR) il 15/02/2018, unitamente alla sig.ra nata in Controparte_10 AR il 28/10/1985 quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
nato a [...], Dipartimento , Provincia di Persona_4 Persona_1 Córdoba, (AR) il 29/04/1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nata a [...], Dipartimento Controparte_11
Provincia di Córdoba, (AR) il 21/08/2009, Persona_1 CP_12
nata a [...], Dipartimento Provincia di Córdoba,
[...] Persona_1 (AR) il 3/06/2012 e nato a [...], Dipartimento Controparte_13
, Provincia di Córdoba, (AR) il 19/09/2020, unitamente alla sig.ra Persona_1 [...]
nata in [...], il [...], quest'ultima solo nella qualità di genitore Controparte_14 esercente la responsabilità genitoriale, tutti elettivamente domiciliati in Rende (CS), presso lo Studio dell'Avvocato Giuseppe Campesi C.F. – PEC: C.F._1
– Rende (CS), Via Mosca, 9 come da procura in atti Email_1 ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_15 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_15 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano poi Persona_5 emigrato in AR ed ivi deceduto (cfr. doc. in atti n. 3) senza essersi mai naturalizzato argentino Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_15 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.2.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo contraeva matrimonio con a Bra (CN) il Persona_5 Parte_2 25/05/1903 (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 29/03/1923 a Oliva, circondario
, provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_1 Persona_6
- , contraeva matrimonio il 17/09/1953 a Hernando, circondario Persona_6 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro
[...] Persona_7 unione nascevano i ricorrenti, il 06/10/1954 a Hernando, circondario Parte_1 Per_1
, provincia di Córdoba, AR (cfr. doc. in atti n. 8) e il
[...] Controparte_1 09/02/1956 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR (cfr. doc. in atti Persona_1 n. 16);
- contraeva matrimonio il 02/10/1980 a Hernando, circondario Parte_1 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 9) e della
[...] Persona_8 loro unione nascevano i ricorrenti, il 25/09/1981 a Hernando, circondario , provincia Persona_1 di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 10), e il 30/08/1987 a Hernando, Persona_9 circondario , provincia di Córdoba, AR Paolo Ricardo PRIMO (cfr. doc. in atti Persona_1 n. 14);
- contraeva matrimonio il 14/08/2010 a Hernando, circondario Persona_9 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 11) e dalla
[...] Persona_10 loro unione nascevano i ricorrenti, il 03/08/2012 a Hernando, circondario , provincia Persona_1 di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 12) e il 10/07/2016 a Hernando, circondario CP_4 , provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 13); Persona_1 Controparte_5
- dall'unione di con , in data 21/12/2017 nasceva a Controparte_6 Persona_11 Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, la ricorrente Persona_1 Persona_2 (cfr. doc. in atti n. 15);
- contraeva matrimonio il 08/10/1981 a Hernando, circondario Controparte_1 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 17) e
[...] Persona_12 dalla loro unione nascevano i ricorrenti, il 09/06/1988 a Hernando, circondario , Persona_1 provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 18), il 13/11/1982 a Controparte_2 Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, Persona_1 Persona_3 (cfr. doc. in atti n. 19) e il 29/04/1985 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, Persona_1 AR, (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_4
- contraeva matrimonio il 24/08/2014 a Hernando, circondario Persona_3
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. Persona_1 Controparte_10 20) e dalla loro unione nascevano le ricorrenti il 15/02/2018 a Hernando, circondario , Persona_1 provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 21) e il Controparte_9 13/05/2014 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 22); CP_8
- contraeva matrimonio il 26/02/2010 a Hernando, circondario Persona_4 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 24) e
[...] Controparte_14 dalla loro unione nascevano le ricorrenti, il 21/08/2009 a Hernando, circondario , Persona_1 provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 25), il Controparte_11 03/06/2012 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, Persona_1 [...] (cfr. doc. in atti n. 26) e il 19/09/2020 a Hernando, circondario Controparte_12 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 27).
[...] Controparte_13
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_15 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Sulla base delle allegazioni e documentazioni prodotte dai ricorrenti, si ritiene la domanda fondata. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta la cittadinanza italiana di (cfr. doc. in atti n. 1) che emigrava in AR, dove Persona_5 decedeva senza mai naturalizzarsi cittadino argentino e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola ai discendenti. In quanto italiano, dunque, Persona_5 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata il [...] (cfr. doc. Persona_6 in atti n. 5), e così a tutti i discendenti compresi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_15 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'AR, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a Cordoba, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 28). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_15 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato a Parte_1 Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 06/10/1957; Persona_1 [...]
nato a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba (AR), Controparte_1 Persona_1 il 09/02/1956; nata a [...], Dipartimento Tercero , Provincia di Controparte_2 Per_1 Córdoba, (AR) il 09/06/1988; nato a [...], Dipartimento Tercero Controparte_3 Arriba, Provincia di Córdoba, (AR) il 25/09/1981 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nata a [...], Dipartimento CP_4 Per_1
, Provincia di Córdoba, (AR) il 03/08/2012 e nato a [...],
[...] Controparte_5 Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 10/07/2016; Persona_1 CP_6
nato a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il
[...] Persona_1 30/08/1987, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, Persona_2 Persona_1 (AR) il 21/12/2017, unitamente alla sig.ra , nata in [...] il Controparte_7 24/11/1989, quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
nato a [...], Dipartimento Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, Persona_3 (AR) il 13/11/1982, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: sig. , nata a [...], Dipartimento Controparte_8 Per_1
, Provincia di Córdoba, (AR) il 13/05/2014 e , nata
[...] Controparte_9 a Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 15/02/2018, Persona_1 unitamente alla sig.ra nata in [...] il [...] quest'ultima solo Controparte_10 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
nato a Persona_4 Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 29/04/1985, in proprio Persona_1
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: CP_11
nata a [...], Dipartimento Provincia di Córdoba,
[...] Persona_1 (AR) il 21/08/2009, , nata a [...], Dipartimento Controparte_12
Provincia di Córdoba, (AR) il 3/06/2012 e Persona_1 CP_13 nato a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR)
[...] Persona_1 il 19/09/2020, unitamente alla sig.ra nata in [...], il [...], Controparte_14 quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_16 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 12.3.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Monica Mastrandrea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 6860/2024 promossa da:
nato a [...], Dipartimento Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, Parte_1 (AR) il 06/10/1957; nato a [...], Dipartimento Controparte_1 Per_1
, Provincia di Córdoba (AR), il 09/02/1956; nata a [...],
[...] Controparte_2 Dipartimento Tercero , Provincia di Córdoba, (AR) il 09/06/1988; Per_1 CP_3
nato a [...], Dipartimento Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, (AR) il
[...] 25/09/1981 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori:
nata a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) CP_4 Persona_1 il 03/08/2012 e nato a [...], Dipartimento , Provincia di Controparte_5 Persona_1 Córdoba, (AR) il 10/07/2016; nato a [...], Dipartimento Controparte_6 Per_1
, Provincia di Córdoba, (AR) il 30/08/1987, in proprio e nella qualità di genitore
[...] esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], Persona_2 Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 21/12/2017, unitamente alla sig.ra Persona_1
, nata in [...] il [...], quest'ultima solo nella qualità di genitore Controparte_7 esercente la responsabilità genitoriale;
nato a [...], Dipartimento Persona_3 Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, (AR) il 13/11/1982, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: sig. , nata a Controparte_8 Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 13/05/2014 e Persona_1
, nata a [...], Dipartimento , Provincia di Controparte_9 Persona_1 Córdoba, (AR) il 15/02/2018, unitamente alla sig.ra nata in Controparte_10 AR il 28/10/1985 quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
nato a [...], Dipartimento , Provincia di Persona_4 Persona_1 Córdoba, (AR) il 29/04/1985, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nata a [...], Dipartimento Controparte_11
Provincia di Córdoba, (AR) il 21/08/2009, Persona_1 CP_12
nata a [...], Dipartimento Provincia di Córdoba,
[...] Persona_1 (AR) il 3/06/2012 e nato a [...], Dipartimento Controparte_13
, Provincia di Córdoba, (AR) il 19/09/2020, unitamente alla sig.ra Persona_1 [...]
nata in [...], il [...], quest'ultima solo nella qualità di genitore Controparte_14 esercente la responsabilità genitoriale, tutti elettivamente domiciliati in Rende (CS), presso lo Studio dell'Avvocato Giuseppe Campesi C.F. – PEC: C.F._1
– Rende (CS), Via Mosca, 9 come da procura in atti Email_1 ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_15 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_15 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano poi Persona_5 emigrato in AR ed ivi deceduto (cfr. doc. in atti n. 3) senza essersi mai naturalizzato argentino Il non si costituiva in giudizio e il Giudice, verificata la regolarità delle Controparte_15 notificazioni, ne dichiara la contumacia. L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il 12.2.2025; allo spirare del termine predetto la causa è stata rimessa in decisione. Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 e la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c. essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione. Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducono che:
- l'avo contraeva matrimonio con a Bra (CN) il Persona_5 Parte_2 25/05/1903 (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro unione nasceva il 29/03/1923 a Oliva, circondario
, provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 5); Persona_1 Persona_6
- , contraeva matrimonio il 17/09/1953 a Hernando, circondario Persona_6 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 6) e dalla loro
[...] Persona_7 unione nascevano i ricorrenti, il 06/10/1954 a Hernando, circondario Parte_1 Per_1
, provincia di Córdoba, AR (cfr. doc. in atti n. 8) e il
[...] Controparte_1 09/02/1956 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR (cfr. doc. in atti Persona_1 n. 16);
- contraeva matrimonio il 02/10/1980 a Hernando, circondario Parte_1 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 9) e della
[...] Persona_8 loro unione nascevano i ricorrenti, il 25/09/1981 a Hernando, circondario , provincia Persona_1 di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 10), e il 30/08/1987 a Hernando, Persona_9 circondario , provincia di Córdoba, AR Paolo Ricardo PRIMO (cfr. doc. in atti Persona_1 n. 14);
- contraeva matrimonio il 14/08/2010 a Hernando, circondario Persona_9 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 11) e dalla
[...] Persona_10 loro unione nascevano i ricorrenti, il 03/08/2012 a Hernando, circondario , provincia Persona_1 di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 12) e il 10/07/2016 a Hernando, circondario CP_4 , provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 13); Persona_1 Controparte_5
- dall'unione di con , in data 21/12/2017 nasceva a Controparte_6 Persona_11 Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, la ricorrente Persona_1 Persona_2 (cfr. doc. in atti n. 15);
- contraeva matrimonio il 08/10/1981 a Hernando, circondario Controparte_1 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 17) e
[...] Persona_12 dalla loro unione nascevano i ricorrenti, il 09/06/1988 a Hernando, circondario , Persona_1 provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 18), il 13/11/1982 a Controparte_2 Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, Persona_1 Persona_3 (cfr. doc. in atti n. 19) e il 29/04/1985 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, Persona_1 AR, (cfr. doc. in atti n. 23); Persona_4
- contraeva matrimonio il 24/08/2014 a Hernando, circondario Persona_3
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. Persona_1 Controparte_10 20) e dalla loro unione nascevano le ricorrenti il 15/02/2018 a Hernando, circondario , Persona_1 provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 21) e il Controparte_9 13/05/2014 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, Persona_1 [...]
(cfr. doc. in atti n. 22); CP_8
- contraeva matrimonio il 26/02/2010 a Hernando, circondario Persona_4 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, con (cfr. doc. in atti n. 24) e
[...] Controparte_14 dalla loro unione nascevano le ricorrenti, il 21/08/2009 a Hernando, circondario , Persona_1 provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 25), il Controparte_11 03/06/2012 a Hernando, circondario , provincia di Córdoba, AR, Persona_1 [...] (cfr. doc. in atti n. 26) e il 19/09/2020 a Hernando, circondario Controparte_12 Per_1
, provincia di Córdoba, AR, (cfr. doc. in atti n. 27).
[...] Controparte_13
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione. Qualora sussista, come nel caso di specie, che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_15 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo. Sulla base delle allegazioni e documentazioni prodotte dai ricorrenti, si ritiene la domanda fondata. Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta la cittadinanza italiana di (cfr. doc. in atti n. 1) che emigrava in AR, dove Persona_5 decedeva senza mai naturalizzarsi cittadino argentino e senza mai rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana, trasmettendola ai discendenti. In quanto italiano, dunque, Persona_5 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia nata il [...] (cfr. doc. Persona_6 in atti n. 5), e così a tutti i discendenti compresi gli odierni ricorrenti. E' dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano. In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o CP_15 comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie l'AR, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di adire preliminarmente l'amministrazione convenuta, presentando, presso il Consolato Generale d'Italia a Cordoba, formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, come documentato dagli screenshot del portale telematico prenot@mi indicato dall'Amministrazione per l'inoltro della richiesta di inserimento nella relativa lista d'attesa (cfr. doc. in atti n. 28). Orbene, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_15 Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione e considerata la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nato a Parte_1 Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 06/10/1957; Persona_1 [...]
nato a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba (AR), Controparte_1 Persona_1 il 09/02/1956; nata a [...], Dipartimento Tercero , Provincia di Controparte_2 Per_1 Córdoba, (AR) il 09/06/1988; nato a [...], Dipartimento Tercero Controparte_3 Arriba, Provincia di Córdoba, (AR) il 25/09/1981 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nata a [...], Dipartimento CP_4 Per_1
, Provincia di Córdoba, (AR) il 03/08/2012 e nato a [...],
[...] Controparte_5 Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 10/07/2016; Persona_1 CP_6
nato a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il
[...] Persona_1 30/08/1987, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, Persona_2 Persona_1 (AR) il 21/12/2017, unitamente alla sig.ra , nata in [...] il Controparte_7 24/11/1989, quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
nato a [...], Dipartimento Tercero Arriba, Provincia di Córdoba, Persona_3 (AR) il 13/11/1982, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: sig. , nata a [...], Dipartimento Controparte_8 Per_1
, Provincia di Córdoba, (AR) il 13/05/2014 e , nata
[...] Controparte_9 a Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 15/02/2018, Persona_1 unitamente alla sig.ra nata in [...] il [...] quest'ultima solo Controparte_10 nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale;
nato a Persona_4 Hernando, Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR) il 29/04/1985, in proprio Persona_1
e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: CP_11
nata a [...], Dipartimento Provincia di Córdoba,
[...] Persona_1 (AR) il 21/08/2009, , nata a [...], Dipartimento Controparte_12
Provincia di Córdoba, (AR) il 3/06/2012 e Persona_1 CP_13 nato a [...], Dipartimento , Provincia di Córdoba, (AR)
[...] Persona_1 il 19/09/2020, unitamente alla sig.ra nata in [...], il [...], Controparte_14 quest'ultima solo nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_16 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Torino, 12.3.2025
Il giudice
Monica Mastrandrea