Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , la legge 29 Luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683 ;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108 ;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 5 marzo 1960;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con Proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1 luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, 23 maggio 1956, n. 602 e 24 maggio 1957, n. 477;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato anzidetto;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 6.000.000.000 (seimiliardi) e sono assegnati: per L. 2.000.000.000 (duemiliardi) alla Sezione ordinaria, per lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 3.500.000.000 (tremiliardi e cinquecentomilioni) alla Sezione autonoma".
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 , la legge 29 Luglio 1949, n. 474 e la legge 4 agosto 1955, n. 683 ;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 , e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 ;
Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108 ;
Vista la deliberazione dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottata in data 5 marzo 1960;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con Proprio decreto 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con propri decreti 24 settembre 1951, n. 1247, 1 luglio 1952, n. 1062, 30 luglio 1953, n. 666, 23 maggio 1956, n. 602 e 24 maggio 1957, n. 477;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato anzidetto;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come segue:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono complessivamente a L. 6.000.000.000 (seimiliardi) e sono assegnati: per L. 2.000.000.000 (duemiliardi) alla Sezione ordinaria, per lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 3.500.000.000 (tremiliardi e cinquecentomilioni) alla Sezione autonoma".