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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/02/2025 da
1) Parte_1
Nato a ER EA (Brasile) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Armando Cecatiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 7 residente in [...], Milano con l'Avv. Francesca Panno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (anno 2006, atto n. 1144, parte II, serie A, Volume R01) in data 14.12.2006
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1144/2025 pubblicata in data 25.03.2025 nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con le seguenti figlie minori: nata il [...], C.F. , cittadina Persona_1 C.F._3 italiana e nata il [...], C.F. , cittadina italiana. Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestualmente quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tali pronunce, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
In particolare, per quanto attiene al divorzio, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenerne la pronuncia alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in epigrafe indicate, matrimonio contratto in data 02.12.2006 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Milano (MI), al n. 1144, Parte 2, Serie A, Volume R01, Anno 2006.
2) ordinare al Comune di Milano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. pagina 2 di 7 3) Le figlie minori e rimangono affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la madre ai soli fini della residenza anagrafica e con permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne. Le minori si recheranno autonomamente presso la residenza dell'altro genitore - o verranno da quest'ultimo prelevate dall'abitazione dell'altro genitore - ogni domenica sera prima di cena per consentire lo spostamento di materiali scolastici, sportivi ed effetti personali. In caso di impegni lavorativi del padre che impediscano tale organizzazione, i genitori si accorderanno per tempo per spostare il trasferimento al lunedì.
Un giorno alla settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti, le ragazze si recheranno dopo la scuola direttamente a casa dall'altro genitore per la cena. I genitori si impegneranno per quanto compatibile con i loro impegni lavorativi a mantenere le modalità di affido concordate, in modo da garantire l'alternanza del tempo trascorso con le figlie al 50% ciascuno. Eventuali cambi di giorni, previamente concordati tra le parti in caso di esigenze sopravvenute di uno dei genitori, dovranno essere recuperati per mantenere la divisione dei giorni paritaria. Qualora non si riesca a mantenere questo equilibrio, gli accordi ora raggiunti dovranno essere rivisti per meglio adattarli alle esigenze dei genitori, nell'esclusivo interesse delle minori.
4) Le minori trascorreranno con ciascun genitore le festività e le vacanze di Natale, Capodanno e Per_ Pasqua in alternanza di anno in anno. Per quanto attiene alle le festività natalizie, e Per_1 staranno indicativamente dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti in base alle reciproche esigenze e a quelle delle minori, nonché al calendario di ciascun anno. Quanto alle festività pasquali, le figlie trascorreranno tale periodo di vacanza con il genitore con il quale non hanno già trascorso il periodo comprendente il Natale.
5) Le minori trascorreranno, inoltre, un periodo di almeno tre settimane durante l'estate con ciascuno dei genitori (nei mesi di luglio e agosto e da concordare entro il 30/04 di ogni anno).
6) Il mese di giugno sarà gestito come gli altri mesi dell'anno, salvo eventuali campus estivi cui verranno iscritte le figlie.
7) In ogni caso, le vacanze dovranno essere pianificate in modo da mantenere l'alternanza dei periodi di permanenza con ciascun genitore e dovranno essere sempre concordate tra i genitori e pagina 3 di 7 mai direttamente con le figlie. Eventuali cambiamenti al calendario delle vacanze concordato, dovranno essere richiesti e concordati con un preavviso di almeno 14 giorni.
8) Il padre contribuirà, a titolo perequativo, al mantenimento delle figlie, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, attraverso la corresponsione della somma mensile di Euro
400,00 totali per entrambe le figlie da versarsi – a far data dalla prima scadenza dopo la sottoscrizione del presente atto- alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di gennaio 2026. Tutte le spese effettuate a titolo di mantenimento ordinario che non riguardino il vitto e l'alloggio (ad esempio spese per l'abbigliamento e le scarpe…) verranno divise tra i genitori nella misura del 50% e dovranno essere preventivamente concordate se di importo superiore a Euro 100,00. Resta inteso che ove le figlie si trasferiranno all'estero o saranno comunque fuori sede per gli studi l'erogazione del mantenimento alla madre, per ciascuna figlia che dovesse trasferirsi fuori casa, verrà sospesa ed entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle stesse con oneri pari al 50% ciascuno.
9) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo stilato dall'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese mediche, dentistiche e per psicologi – le prime due a carico dei genitori al 50% per la parte non rimborsata o non rimborsabile dall'assicurazione del padre, mentre quelle per psicologi ad esclusivo carico di quest'ultimo per la parte non rimborsatagli dall'assicurazione, e ciò a fronte della totale deduzione da parte del
Sig. di tali spese dalla propria dichiarazione dei redditi - nonché quelle relative al golf Per_1
(sport praticato da ), che verranno sostenute interamente dal padre. La madre si impegna Per_1 ad accompagnare la figlia ad allenamenti e gare nelle settimane di sua spettanza, nonché in quelle di spettanza paterna se concordato con almeno due settimane di preavviso. Le parti concordano che le spese per l'alloggio di madre e figlia in caso di trasferte connesse all'attività sportiva di rimarranno a carico del padre, mentre la madre sosterrà le spese del viaggio Per_1
(quali la benzina e l'autostrada) e del vitto. In un'ottica di piena collaborazione, il padre si impegna a condividere con la madre le informazioni sui raduni e le trasferte che riceverà dalle organizzazioni golfistiche. Il Sig. si impegna a sostenere interamente le eventuali e Per_1 future spese sportive, per un'attività extrascolastica e per un campus estivo nell'interesse della pagina 4 di 7 Per_ figlia , attività tutte da concordarsi di anno in anno. Nel caso in cui dovesse venir meno la spesa del golf, le parti potranno rivedere gli accordi economici ora assunti. Per_ 10) Nell'eventualità in cui e/o decidano di frequentare un'università straniera o una Per_1 italiana privata, le spese universitarie non coperte dal fondo che il padre sta costituendo e alla eventuale borsa di studio, verranno divise tra i genitori al 50%.
11) Il Sig. infatti continuerà a versare la somma di Euro 600,00 mensili sul conto Per_1
Moneyfarm intestato alla Sig.ra come piano di accumulo per l'università sino al CP_1 compimento degli studi universitari delle ragazze. La sig.ra a richiesta del sig. CP_1 Per_1 dovrà dare conto del fondo per l'Università. La corresponsione da parte del Sig. verrà Per_1 ridotta al 50% con la fine del percorso universitaria della figlia maggiore e cesserà con la conclusione del percorso universitario della figlia minore. Per_ 12) I genitori concordano che i passaporti di e verranno custoditi nella casa paterna Per_1 mentre gli altri documenti di identità seguiranno le ragazze. Il padre si impegna a consegnare i passaporti alla madre in caso di richiesta da parte di quest'ultima.
13) Le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si impegnano a dare preavviso l'altro genitore sull'eventualità di viaggi all'estero con le figlie, ove possibile, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. Il genitore che non ha con sé le figlie deve essere reperibile in caso di necessità e/o di urgenza.
14) I genitori concordano che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli minori continuerà ad essere incassato integralmente dal padre, con espressa rinuncia della madre.
15) Le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi forma di contribuzione in ogni modo connessa al matrimonio e comunque rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
16) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ragione della vicenda matrimoniale.
17) Le parti rinunciano all'appello dell'emananda sentenza.
18) Spese legali integralmente compensate.
***
Con sentenza n. 1144/2025 passata in giudicato il 25/03/2025 il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
pagina 5 di 7 omologando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici Controparte_1 indicate dai coniugi, e ha provveduto con separata ordinanza n. cronol. 6806/2025 del 12/03/2025 alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c.fino al 12/11/2025 ore 12.00.
***
Le parti hanno, quindi, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 6 di 7 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 02/12/2006 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NA Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05/02/2025 da
1) Parte_1
Nato a ER EA (Brasile) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Milano con l'Avv. Armando Cecatiello presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nata a Milano cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2
pagina 1 di 7 residente in [...], Milano con l'Avv. Francesca Panno presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (anno 2006, atto n. 1144, parte II, serie A, Volume R01) in data 14.12.2006
In separazione dei beni.
separati con sentenza n. 1144/2025 pubblicata in data 25.03.2025 nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con le seguenti figlie minori: nata il [...], C.F. , cittadina Persona_1 C.F._3 italiana e nata il [...], C.F. , cittadina italiana. Persona_2 C.F._4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e contestualmente quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tali pronunce, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c..
In particolare, per quanto attiene al divorzio, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenerne la pronuncia alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in epigrafe indicate, matrimonio contratto in data 02.12.2006 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Milano (MI), al n. 1144, Parte 2, Serie A, Volume R01, Anno 2006.
2) ordinare al Comune di Milano (MI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. pagina 2 di 7 3) Le figlie minori e rimangono affidate ad entrambi i genitori con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la madre ai soli fini della residenza anagrafica e con permanenza delle stesse presso ciascun genitore a settimane alterne. Le minori si recheranno autonomamente presso la residenza dell'altro genitore - o verranno da quest'ultimo prelevate dall'abitazione dell'altro genitore - ogni domenica sera prima di cena per consentire lo spostamento di materiali scolastici, sportivi ed effetti personali. In caso di impegni lavorativi del padre che impediscano tale organizzazione, i genitori si accorderanno per tempo per spostare il trasferimento al lunedì.
Un giorno alla settimana, di regola il mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti, le ragazze si recheranno dopo la scuola direttamente a casa dall'altro genitore per la cena. I genitori si impegneranno per quanto compatibile con i loro impegni lavorativi a mantenere le modalità di affido concordate, in modo da garantire l'alternanza del tempo trascorso con le figlie al 50% ciascuno. Eventuali cambi di giorni, previamente concordati tra le parti in caso di esigenze sopravvenute di uno dei genitori, dovranno essere recuperati per mantenere la divisione dei giorni paritaria. Qualora non si riesca a mantenere questo equilibrio, gli accordi ora raggiunti dovranno essere rivisti per meglio adattarli alle esigenze dei genitori, nell'esclusivo interesse delle minori.
4) Le minori trascorreranno con ciascun genitore le festività e le vacanze di Natale, Capodanno e Per_ Pasqua in alternanza di anno in anno. Per quanto attiene alle le festività natalizie, e Per_1 staranno indicativamente dal 23.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro, salvo diverso accordo tra le parti in base alle reciproche esigenze e a quelle delle minori, nonché al calendario di ciascun anno. Quanto alle festività pasquali, le figlie trascorreranno tale periodo di vacanza con il genitore con il quale non hanno già trascorso il periodo comprendente il Natale.
5) Le minori trascorreranno, inoltre, un periodo di almeno tre settimane durante l'estate con ciascuno dei genitori (nei mesi di luglio e agosto e da concordare entro il 30/04 di ogni anno).
6) Il mese di giugno sarà gestito come gli altri mesi dell'anno, salvo eventuali campus estivi cui verranno iscritte le figlie.
7) In ogni caso, le vacanze dovranno essere pianificate in modo da mantenere l'alternanza dei periodi di permanenza con ciascun genitore e dovranno essere sempre concordate tra i genitori e pagina 3 di 7 mai direttamente con le figlie. Eventuali cambiamenti al calendario delle vacanze concordato, dovranno essere richiesti e concordati con un preavviso di almeno 14 giorni.
8) Il padre contribuirà, a titolo perequativo, al mantenimento delle figlie, sino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, attraverso la corresponsione della somma mensile di Euro
400,00 totali per entrambe le figlie da versarsi – a far data dalla prima scadenza dopo la sottoscrizione del presente atto- alla madre a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di gennaio 2026. Tutte le spese effettuate a titolo di mantenimento ordinario che non riguardino il vitto e l'alloggio (ad esempio spese per l'abbigliamento e le scarpe…) verranno divise tra i genitori nella misura del 50% e dovranno essere preventivamente concordate se di importo superiore a Euro 100,00. Resta inteso che ove le figlie si trasferiranno all'estero o saranno comunque fuori sede per gli studi l'erogazione del mantenimento alla madre, per ciascuna figlia che dovesse trasferirsi fuori casa, verrà sospesa ed entrambi i genitori provvederanno al mantenimento delle stesse con oneri pari al 50% ciascuno.
9) Le spese straordinarie verranno divise al 50% tra i genitori, come da protocollo stilato dall'intestato Tribunale, ad eccezione delle spese mediche, dentistiche e per psicologi – le prime due a carico dei genitori al 50% per la parte non rimborsata o non rimborsabile dall'assicurazione del padre, mentre quelle per psicologi ad esclusivo carico di quest'ultimo per la parte non rimborsatagli dall'assicurazione, e ciò a fronte della totale deduzione da parte del
Sig. di tali spese dalla propria dichiarazione dei redditi - nonché quelle relative al golf Per_1
(sport praticato da ), che verranno sostenute interamente dal padre. La madre si impegna Per_1 ad accompagnare la figlia ad allenamenti e gare nelle settimane di sua spettanza, nonché in quelle di spettanza paterna se concordato con almeno due settimane di preavviso. Le parti concordano che le spese per l'alloggio di madre e figlia in caso di trasferte connesse all'attività sportiva di rimarranno a carico del padre, mentre la madre sosterrà le spese del viaggio Per_1
(quali la benzina e l'autostrada) e del vitto. In un'ottica di piena collaborazione, il padre si impegna a condividere con la madre le informazioni sui raduni e le trasferte che riceverà dalle organizzazioni golfistiche. Il Sig. si impegna a sostenere interamente le eventuali e Per_1 future spese sportive, per un'attività extrascolastica e per un campus estivo nell'interesse della pagina 4 di 7 Per_ figlia , attività tutte da concordarsi di anno in anno. Nel caso in cui dovesse venir meno la spesa del golf, le parti potranno rivedere gli accordi economici ora assunti. Per_ 10) Nell'eventualità in cui e/o decidano di frequentare un'università straniera o una Per_1 italiana privata, le spese universitarie non coperte dal fondo che il padre sta costituendo e alla eventuale borsa di studio, verranno divise tra i genitori al 50%.
11) Il Sig. infatti continuerà a versare la somma di Euro 600,00 mensili sul conto Per_1
Moneyfarm intestato alla Sig.ra come piano di accumulo per l'università sino al CP_1 compimento degli studi universitari delle ragazze. La sig.ra a richiesta del sig. CP_1 Per_1 dovrà dare conto del fondo per l'Università. La corresponsione da parte del Sig. verrà Per_1 ridotta al 50% con la fine del percorso universitaria della figlia maggiore e cesserà con la conclusione del percorso universitario della figlia minore. Per_ 12) I genitori concordano che i passaporti di e verranno custoditi nella casa paterna Per_1 mentre gli altri documenti di identità seguiranno le ragazze. Il padre si impegna a consegnare i passaporti alla madre in caso di richiesta da parte di quest'ultima.
13) Le parti si autorizzano al reciproco rilascio dei documenti validi per l'espatrio e si impegnano a dare preavviso l'altro genitore sull'eventualità di viaggi all'estero con le figlie, ove possibile, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza. Il genitore che non ha con sé le figlie deve essere reperibile in caso di necessità e/o di urgenza.
14) I genitori concordano che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli minori continuerà ad essere incassato integralmente dal padre, con espressa rinuncia della madre.
15) Le parti si dichiarano entrambe economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi forma di contribuzione in ogni modo connessa al matrimonio e comunque rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
16) Con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in ragione della vicenda matrimoniale.
17) Le parti rinunciano all'appello dell'emananda sentenza.
18) Spese legali integralmente compensate.
***
Con sentenza n. 1144/2025 passata in giudicato il 25/03/2025 il Tribunale di Milano, non definitivamente pronunciando, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e Parte_1
pagina 5 di 7 omologando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici Controparte_1 indicate dai coniugi, e ha provveduto con separata ordinanza n. cronol. 6806/2025 del 12/03/2025 alla remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio non essendo la domanda di divorzio ancora procedibile prima della decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, concedendo alle parti i termini ex art. 127 ter c.p.c.fino al 12/11/2025 ore 12.00.
***
Le parti hanno, quindi, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza di divorzio.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 6 di 7 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, in data 02/12/2006 tra e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NA Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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