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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/07/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 712 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Roberto D'Amico e Meliana Francesca Ricchiuti, appellante E
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Piccione, Controparte_2 appellato All'udienza del 25.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 322/21, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di San Giorgio Jonico in data 08.07.2021, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante nei confronti del
, in conseguenza di un incendio assertivamente originatosi dalla Controparte_1 strada comunale confinante con il suo terreno agricolo, meglio specificato in atti, strada sul cui ciglio sarebbero state presenti erbacce non estirpate per difetto di ordinaria manutenzione da parte dell'ente locale;
le fiamme avrebbero colpito un albero di ulivo ed un albero di mandorlo;
l'appellante lamentava sostanzialmente una errata valutazione da parte del primo giudice delle prove raccolte in primo grado;
rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento;
si rileva, infatti, che il primo giudice ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che non fosse stato adeguatamente dimostrato il nesso di causalità fra i danni lamentati dal e la cosa soggetta alla custodia Parte_1 dell'ente locale, vale a dire la strada sulla cui banchina laterale erano risultate presenti erbacce;
più in particolare, il primo giudice ha osservato che non vi era prova specifica che i danni subiti dalla parte attrice fossero stati effettivamente causati dall'incendio sviluppatosi lungo la banchina stradale, rilevando che dalla deposizione del teste escusso si evinceva che quest'ultimo non fosse presente nel momento in cui l'incendio si era propagato, ma successivamente;
effettivamente, deve rilevarsi che la prova della riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore alla strada di proprietà comunale ed in particolare alle erbacce presenti sulla banchina laterale di detta strada appare insufficiente, in quanto il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese da nel corso del giudizio di primo grado Testimone_1 depone nel senso affermato dal giudice di pace, avendo lo stesso teste riferito di avere constatato il 5 luglio 2017, unitamente al i danni riportati da quest'ultimo in Parte_1 conseguenza dell'incendio (che aveva, peraltro, interessato anche il terreno del teste stesso, confinante con la strada comunale e con quello del , riconducendo gli stessi danni, Parte_1 per effetto di un'evidente valutazione che non compete al teste, che deve riferire fatti e non esprimere giudizi, al fuoco appiccato alle erbe lungo la strada;
da quanto riferito dal testimone appare evincersi come lo stesso, unitamente al fosse giunto sui luoghi Parte_1 quando gli alberi del erano stati già danneggiati dal fuoco e, pertanto, non nella Parte_1 fase iniziale dell'innesco; lo stesso, infatti, riferiva, tra l'altro: “[…] in data 5 luglio 2017, unitamente al constatammo che, a causa del fuoco appiccato alle erbe lungo la Parte_1 strada, si erano bruciati un albero di olivo secolare ed un albero di mandorlo. Anche il mio terreno confinante con la strada e con il terreno del era stato interessato dalle Parte_1 fiamme ma non aveva riportato rilevanti danni poiché coltivato a vigneto ed in fase di vegetazione ADR: “Posso dire che mi occupavo del terreno che confina con quello
recandomi a volte 2-3 giorni a settimana, altre volte 1 volta al mese. Specifico Parte_1 che mi recavo sul terreno da me seguito in base alle necessità delle colture e dei lavori da effettuare. Specifico che nel mese di luglio 2017 mi sono recato più spesso perché c'è da fare il trattamento per la vigna […]”; quanto alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, deve osservarsi che le conclusioni cui l'ausiliare perviene circa il punto di innesco dell'incendio e la sua propagazione non appaiono condivisibili, in quanto non sufficientemente supportate dagli elementi oggettivi a disposizione;
infatti, in primo luogo lo stesso c.t.u. scrive nella relazione depositata nel giudizio di primo grado che detto punto di innesco gli sarebbe stato riferito dalla stessa parte attrice (…Tale punto d'innesco dell'incendio così come riferito dal Sig. è vicino il fico d'india che si vede in Parte_1 foto…”) ed è noto che non sono utilizzabili le dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte;
inoltre, lo stesso ausiliare, utilizzando dati meteorologici relativi alla direzione e velocità del vento relativi alla giornata del 04.07.2017, forniti dalla stessa parte attrice nel corso delle operazioni peritali, afferma che detti dati riscontrerebbero la conclusione relativa al punto di innesco dell'incendio sulla banchina stradale infestata da erbacce a circa 50/55 metri dal terreno dell'attore, propagandosi verso quest'ultimo (“…Tale dato meteorologico consente un quadro più completo, in quanto la velocità del vento di 30km/h in direzione nord-ovest rappresenta un valido fattore che ha contribuito al propagarsi del fuoco per una distanza di 50-55 metri del punto d'innesco dell'incendio…”), rilevando che alcune piante del fondo confinante manifestavano sintomi di danni da incendio;
orbene, deve osservarsi in primo luogo che non vi è sufficiente certezza circa il fatto che l'incendio si sia innescato effettivamente in data 04.07.2017, posto che il teste ha riferito che i danni da Tes_1 incendio sono stati da lui constatati, unitamente al il 05.07.2017; non può, Parte_1 pertanto, escludersi che l'incendio si sia verificato in data diversa dal 4 luglio, data alla quale si riferirebbero i dati meteorologici relativi alla direzione ed alla velocità del vento utilizzati dal c.t.u. (in ipotesi il 3 luglio o nella stessa giornata del 5 luglio, prima che il teste giungesse sul luogo); una condizione di incertezza, questa, che non consente di sostenere in maniera sufficientemente attendibile, che effettivamente la presenza di erbe infestanti sul bordo della strada comunale abbia avuto una efficienza causale o concausale nella propagazione dell'incendio verso le piante dell'attore, non potendosi escludere che in base alla direzione ed alla velocità del vento presenti nel giorno dell'incendio (come detto incerto), lo stesso si sia potuto innescare in un punto differente da quello riferito dall'attore al c.t.u. ed avere raggiunto le piante presenti sul fondo del attraverso il fondo limitrofo per poi Parte_1 raggiungere infine la strada comunale;
la condizione di incertezza relativa al momento di innesco dell'incendio e, pertanto, anche in relazione alle condizioni meteorologiche esistenti in detto momento non consente di trarre utili elementi di valutazione in senso diverso dalla relazione integrativa depositata dal c.t.u. nel presente grado di giudizio;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado di giudizio possano essere compensate, in considerazione della non agevole valutazione delle risultanze istruttorie, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla pronunzia di incostituzionalità, dichiarata da Corte Cost. n. 77/2018; le spese della c.t.u. integrativa espletata nel corso del presente grado di giudizio possono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura pari a metà per ciascuna;
osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e compensa le spese;
pone le spese della c.t.u. integrativa espletata nel corso del presente grado di giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura pari a metà per ciascuna;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il giudice, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 712 dell'anno 2022, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 Avv.ti Roberto D'Amico e Meliana Francesca Ricchiuti, appellante E
(c.f. , in persona del Sindaco p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Sara Piccione, Controparte_2 appellato All'udienza del 25.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 322/21, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di San Giorgio Jonico in data 08.07.2021, con la quale veniva rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante nei confronti del
, in conseguenza di un incendio assertivamente originatosi dalla Controparte_1 strada comunale confinante con il suo terreno agricolo, meglio specificato in atti, strada sul cui ciglio sarebbero state presenti erbacce non estirpate per difetto di ordinaria manutenzione da parte dell'ente locale;
le fiamme avrebbero colpito un albero di ulivo ed un albero di mandorlo;
l'appellante lamentava sostanzialmente una errata valutazione da parte del primo giudice delle prove raccolte in primo grado;
rilevato che l'appellato, costituitosi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa impugnazione;
ritenuto che
l'appello non possa trovare accoglimento;
si rileva, infatti, che il primo giudice ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che non fosse stato adeguatamente dimostrato il nesso di causalità fra i danni lamentati dal e la cosa soggetta alla custodia Parte_1 dell'ente locale, vale a dire la strada sulla cui banchina laterale erano risultate presenti erbacce;
più in particolare, il primo giudice ha osservato che non vi era prova specifica che i danni subiti dalla parte attrice fossero stati effettivamente causati dall'incendio sviluppatosi lungo la banchina stradale, rilevando che dalla deposizione del teste escusso si evinceva che quest'ultimo non fosse presente nel momento in cui l'incendio si era propagato, ma successivamente;
effettivamente, deve rilevarsi che la prova della riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore alla strada di proprietà comunale ed in particolare alle erbacce presenti sulla banchina laterale di detta strada appare insufficiente, in quanto il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese da nel corso del giudizio di primo grado Testimone_1 depone nel senso affermato dal giudice di pace, avendo lo stesso teste riferito di avere constatato il 5 luglio 2017, unitamente al i danni riportati da quest'ultimo in Parte_1 conseguenza dell'incendio (che aveva, peraltro, interessato anche il terreno del teste stesso, confinante con la strada comunale e con quello del , riconducendo gli stessi danni, Parte_1 per effetto di un'evidente valutazione che non compete al teste, che deve riferire fatti e non esprimere giudizi, al fuoco appiccato alle erbe lungo la strada;
da quanto riferito dal testimone appare evincersi come lo stesso, unitamente al fosse giunto sui luoghi Parte_1 quando gli alberi del erano stati già danneggiati dal fuoco e, pertanto, non nella Parte_1 fase iniziale dell'innesco; lo stesso, infatti, riferiva, tra l'altro: “[…] in data 5 luglio 2017, unitamente al constatammo che, a causa del fuoco appiccato alle erbe lungo la Parte_1 strada, si erano bruciati un albero di olivo secolare ed un albero di mandorlo. Anche il mio terreno confinante con la strada e con il terreno del era stato interessato dalle Parte_1 fiamme ma non aveva riportato rilevanti danni poiché coltivato a vigneto ed in fase di vegetazione ADR: “Posso dire che mi occupavo del terreno che confina con quello
recandomi a volte 2-3 giorni a settimana, altre volte 1 volta al mese. Specifico Parte_1 che mi recavo sul terreno da me seguito in base alle necessità delle colture e dei lavori da effettuare. Specifico che nel mese di luglio 2017 mi sono recato più spesso perché c'è da fare il trattamento per la vigna […]”; quanto alla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, deve osservarsi che le conclusioni cui l'ausiliare perviene circa il punto di innesco dell'incendio e la sua propagazione non appaiono condivisibili, in quanto non sufficientemente supportate dagli elementi oggettivi a disposizione;
infatti, in primo luogo lo stesso c.t.u. scrive nella relazione depositata nel giudizio di primo grado che detto punto di innesco gli sarebbe stato riferito dalla stessa parte attrice (…Tale punto d'innesco dell'incendio così come riferito dal Sig. è vicino il fico d'india che si vede in Parte_1 foto…”) ed è noto che non sono utilizzabili le dichiarazioni a sé favorevoli provenienti dalla parte;
inoltre, lo stesso ausiliare, utilizzando dati meteorologici relativi alla direzione e velocità del vento relativi alla giornata del 04.07.2017, forniti dalla stessa parte attrice nel corso delle operazioni peritali, afferma che detti dati riscontrerebbero la conclusione relativa al punto di innesco dell'incendio sulla banchina stradale infestata da erbacce a circa 50/55 metri dal terreno dell'attore, propagandosi verso quest'ultimo (“…Tale dato meteorologico consente un quadro più completo, in quanto la velocità del vento di 30km/h in direzione nord-ovest rappresenta un valido fattore che ha contribuito al propagarsi del fuoco per una distanza di 50-55 metri del punto d'innesco dell'incendio…”), rilevando che alcune piante del fondo confinante manifestavano sintomi di danni da incendio;
orbene, deve osservarsi in primo luogo che non vi è sufficiente certezza circa il fatto che l'incendio si sia innescato effettivamente in data 04.07.2017, posto che il teste ha riferito che i danni da Tes_1 incendio sono stati da lui constatati, unitamente al il 05.07.2017; non può, Parte_1 pertanto, escludersi che l'incendio si sia verificato in data diversa dal 4 luglio, data alla quale si riferirebbero i dati meteorologici relativi alla direzione ed alla velocità del vento utilizzati dal c.t.u. (in ipotesi il 3 luglio o nella stessa giornata del 5 luglio, prima che il teste giungesse sul luogo); una condizione di incertezza, questa, che non consente di sostenere in maniera sufficientemente attendibile, che effettivamente la presenza di erbe infestanti sul bordo della strada comunale abbia avuto una efficienza causale o concausale nella propagazione dell'incendio verso le piante dell'attore, non potendosi escludere che in base alla direzione ed alla velocità del vento presenti nel giorno dell'incendio (come detto incerto), lo stesso si sia potuto innescare in un punto differente da quello riferito dall'attore al c.t.u. ed avere raggiunto le piante presenti sul fondo del attraverso il fondo limitrofo per poi Parte_1 raggiungere infine la strada comunale;
la condizione di incertezza relativa al momento di innesco dell'incendio e, pertanto, anche in relazione alle condizioni meteorologiche esistenti in detto momento non consente di trarre utili elementi di valutazione in senso diverso dalla relazione integrativa depositata dal c.t.u. nel presente grado di giudizio;
ritenuto che
le spese di lite del presente grado di giudizio possano essere compensate, in considerazione della non agevole valutazione delle risultanze istruttorie, configurandosi, pertanto, una situazione analoga a quelle previste dall'art. 92 c.p.c., come risultante dalla pronunzia di incostituzionalità, dichiarata da Corte Cost. n. 77/2018; le spese della c.t.u. integrativa espletata nel corso del presente grado di giudizio possono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura pari a metà per ciascuna;
osservato che deve dichiararsi che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo rigetta e compensa le spese;
pone le spese della c.t.u. integrativa espletata nel corso del presente grado di giudizio definitivamente a carico di entrambe le parti, in misura pari a metà per ciascuna;
dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/02, come inserito con l'art. 1, comma 17, legge n. 228/12. Taranto, 23.07.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco