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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
EN GE IO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220027472481000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Camera di Commercio di Cs, la sig.ra
Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1 snc, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1
, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.
03420220027472481000, notificata in data 21 novembre 2024 con la quale venivano richiesti i diritti camerali della società Società_1 s.r.l. per l'anno 2020.
Allegava la ricorrente che la società Società_1 srl - della quale la stessa era stata amministratrice - era una società di capitali e che, comunque la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese il 29 ottobre
2020 e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Camera di Commercio di Cs, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, suo funzionario, contestando anch'essa tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava la ricorrente con memoria illustrativa
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la società Società_1 s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 ottobre 2020 ;dispone l'art 28 del Dlgs 175/2014: “ Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»”.
Ha chiarito la Suprema Corte: “ la responsabilità dei soci della società di capitali per i debiti dell'ente estinto non può essere limitata all'ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società
(Cass., Sez. Un., n. 6070 del 2013; in precedenza v. Cass. n. 7676 del 2012; Cass. n. 19453 del 2012). I soci, infatti, sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell'ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente (cfr anche Sez. U, 28709/2020)”
( così Cass. 26184/2024).
Nel caso in esame la ricorrente non ha fornito la prova di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente e, perciò, la pretesa contenuta nella cartella impugnata deve ritenersi legittima.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
EN GE IO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 730/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220027472481000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Camera di Commercio di Cs, la sig.ra
Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1, C.F. CF_Ricorrente_1, residente in [...], alla Indirizzo_1 snc, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Indirizzo_2, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1
, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.
03420220027472481000, notificata in data 21 novembre 2024 con la quale venivano richiesti i diritti camerali della società Società_1 s.r.l. per l'anno 2020.
Allegava la ricorrente che la società Società_1 srl - della quale la stessa era stata amministratrice - era una società di capitali e che, comunque la stessa era stata cancellata dal registro delle imprese il 29 ottobre
2020 e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l' Agenzia Delle Entrate-Riscossione, con sede in Roma, alla Indirizzo_3 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. P.IVA_1 ), rappresentata e difesa dal proprio dipendente Dott. Nominativo_1, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva anche la Camera di Commercio di Cs, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, suo funzionario, contestando anch'essa tutti i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava la ricorrente con memoria illustrativa
All'esito dell'udienza del 16 febbraio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono;
dagli atti di causa è emerso che la società Società_1 s.r.l. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 29 ottobre 2020 ;dispone l'art 28 del Dlgs 175/2014: “ Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti d'imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»”.
Ha chiarito la Suprema Corte: “ la responsabilità dei soci della società di capitali per i debiti dell'ente estinto non può essere limitata all'ipotesi in cui essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, non assurgendo tale evenienza a condizione da cui possa farsi dipendere la possibilità di proseguire nei confronti di detti soci l'azione originariamente intrapresa dal creditore sociale verso la società
(Cass., Sez. Un., n. 6070 del 2013; in precedenza v. Cass. n. 7676 del 2012; Cass. n. 19453 del 2012). I soci, infatti, sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell'ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente (cfr anche Sez. U, 28709/2020)”
( così Cass. 26184/2024).
Nel caso in esame la ricorrente non ha fornito la prova di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente e, perciò, la pretesa contenuta nella cartella impugnata deve ritenersi legittima.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese, attesa la novità della questione affrontata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa le spese.